Imputabilità - Legislazione Minorile

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L’IMPUTABILITA’ - Giovanni Cuccato Secondo il dizionario l’imputabilità è: il complesso di condizioni, materiali e psichiche richieste dalla legge perché una persona possa essere assoggettata all’irrogazione della sanzione penale. A fissare una più esaustiva definizione di imputabilità è il codice penale, che, all’art. 85 afferma che: è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Queste capacità, intendere e volere, sono individuate delle scienze mediche e psicologiche. Si afferma che la capacità di intendere è la capacità di un soggetto di capire il significato della realtà esterna e di comprendere, valutandone le conseguenze, le ripercussioni, positive e non, del suo operato. Per capacità di volere, si intende il potere di un soggetto di adattarsi in maniera soddisfacente alla situazione o alle circostanze che egli ritiene più ragionevoli, esercitando, su se stesso, un controllo degli impulsi del comportamento. Si vede come il concetto di imputabilità sia legato all’imprescindibile presenza della capacità di intendere e della capacità di volere. Nel caso in cui anche una sola di queste facoltà non sia presente nel soggetto che ha compiuto il reato, tale soggetto dovrà essere ritenuto non imputabile. Ed è proprio in questo senso che si articola il primo comma dell’art 85 del codice penale, dicendo che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge se al momento del compimento del fatto non era imputabile. Anche se il codice penale ne da una definizione in astratto, sul piano pratico il concetto di imputabilità risulta di difficile individuazione. Questa individuazione risulta problematica perché l’imputabilità presenta due diversi aspetti, uno normativo, l’altro empirico. Si può dire che tale concetto sia come una moneta a due facce: esso è normativo perché è compito del diritto penale stabilire i casi in cui il soggetto debba o meno essere considerato imputabile e il conseguente trattamento più idoneo; empirico perché, per individuare le diverse situazioni nelle quali un soggetto è in grado di intendere e di volere, il legislatore deve tenere conto delle posizioni scientifiche riguardanti l’argomento. Per ciò che riguarda i minori, questi sono imputabili dai 14 anni in su (è l’art. 9 del codice penale che disciplina l’imputabilità del minore). In base a quanto detto prima un fatto non è punibile se manca l’imputabilità. Se manca l’imputabilità, manca anche la colpevolezza: si è colpevoli non soltanto se si è agito con dolo o colpa, a queste caratteristiche ne va aggiunta una terza più importante che le pregiudica entrambe: la volontà libera. Si vede così che un soggetto è imputabile, e quindi punibile, quando il suo agire è frutto di una volontà libera, quando tale soggetto sia interamente in grado di volere e intendere il suo comportamento e le possibili conseguenze negative. Altra condizione per cui il soggetto può essere o meno imputabile, è la sua capacità di leggere e comprendere le norme. Se tale soggetto non è in grado di comprendere appieno le norme e le conseguenze della sua trasgressione, egli non potrà essere imputabile. Ci sono categorie di fattori che possono annullare, diminuire o aumentare l’imputabilità, tali fattori sono le circostanze. La disciplina delle circostanze è data dal codice penale che all’art 61 elenca le circostanze aggravanti e all’art 62 enumera quelle attenuanti. Agli art. 76 e 77 vengono presentate le circostanze speciali per l’omicidio. Le circostanze non sono elementi essenziali del reato, però, nel caso in cui si riscontrino, il reato diventa circostanziato e come tale disciplinato in maniera particolare. Normalmente quando si ha di fronte una circostanza positiva o negativa, si diminuisce o si aumenta la pena di 1/3. altre circostanze hanno effetti speciali (si aumenta la pena in misura maggiore a 1/3). Quando nel giudizio di un reato si hanno sia circostanze aggravanti che circostanze attenuanti, il giudice deve ricorrere a un bilanciamento. Per il minore da 14 a 18 anni è obbligatoria una riduzione di pena fino a 1/3. Oltre alle circostanze si hanno altre categorie di fattori che diminuiscono o escludono l’imputabilità, queste sono: l’infermità mentale (totale o parziale), l’assunzione di sostanze stupefacenti, il sordomutismo e la minor età. Alcune di queste circostanze, come ad esempio la minor età, sono tassative, vengono, cioè, applicate obbligatoriamente. Tra queste la più controversa è l’infermità mentale, sulla quale si è aperto un dibattito molto acceso. Il punto centrale per i giuristi, è il valutare quando si abbia la vera infermità mentale. Il nostro codice penale vuole che essa si abbia per malattia, mentre in altri codici (ad esempio in quelli tedesco), si parla di stato di mente. In giudizio, la categoria più utilizzata è la semi-infermità: il giudice dopo aver affidato l’analisi del caso a più periti, segue la perizia che gli sembra più corretta o bilancia le varie perizie, divenendo così il perito dei periti. Anche il sordomutismo è considerata una “circostanza speciale”, in quanto il soggetto che ne è affetto può

percepire in modo alquanto distorto gli stimoli provenienti dall’esterno (anche più di un soggetto afflitto da cecità).

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