Proibizione Uso Tortura Nel Diritto Int

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La proibizione dell’uso della tortura nel diritto internazionale e il rapporto su Guantánamo Bay

Andriolo Marco Mat. 499925

I. INTRODUZIONE In seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, la comunità internazionale si è mobilitata per combattere e prevenire il terrorismo internazionale. In tale circostanza, però, sia il Consiglio di Sicurezza sia l’Assemblea Generale hanno ricordato che la lotta al terrorismo deve essere condotta dagli Stati in accordo agli obblighi di diritto internazionale cui sono soggetti.

Gli Stati Uniti nel novembre 2001, due mesi dopo l’attacco, approvarono il “Military Order on the Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism” che contiene il regolamento della struttura di detenzione di Guantánamo Bay, situata nei pressi di Cuba e, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Suprema americana, posta sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. La struttura è attiva dal gennaio 2002 e, in seguito alla diffusione di notizie riguardanti comportamenti illeciti tenuti nei confronti dei detenuti, ha destato la preoccupazione della comunità internazionale che ha cominciato a tenere sotto osservazione il centro.

II. IL RAPPORTO CONGIUNTO Il 15 febbraio 2006 è stato presentato all’ECOSOC il rapporto sulla situazione dei detenuti nella base statunitense di Guantánamo Bay; tale rapporto è stato redatto congiuntamente dai responsabili di cinque procedure speciali della Commissione Diritti Umani, nell’ordine: - il Presidente del gruppo di lavoro della Commissione sulle detenzioni arbitrarie, Ms. Leila Zerrougui; - lo Special Rapporteur sull’indipendenza di giudici e avvocati, Mr. Leandro Despouy; - lo Special Rapporteur sulla tortura e altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti, Mr. Manfred Novak; - lo Special Rapporteur sulla libertà di religione o credo, Ms. Asma Jahangir; - lo Special Rapporteur sul diritto di ciascuno a godere dei più alti standard di salute fisica e mentale, Mr. Paul Hunt.

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La proibizione dell’uso della tortura nel diritto internazionale e il rapporto su Guantánamo Bay

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Sin dal 2002 i cinque esperti hanno seguito con attenzione la situazione dei detenuti di Guantánamo Bay, ciascuno nell’ambito che gli competeva. Nel 2004 decisero di coordinare le loro analisi in un lavoro di gruppo e redigere un unico rapporto anziché cinque individuali. Nel giugno 2004 il gruppo di esperti aveva richiesto al governo statunitense di poter visitare la base per ottenere informazioni dai detenuti stessi; nell’ottobre 2005 l’amministrazione americana rispose invitando tre dei cinque esperti per una visita di un giorno alle strutture della base, senza, però, la possibilità di incontrare privatamente o intervistare i detenuti. Poiché tali condizioni compromettevano lo scopo principale della visita (cioè ottenere informazioni dai prigionieri), il gruppo di esperti decise di non intraprendere il viaggio. Pertanto le fonti su cui si basa il rapporto sono essenzialmente: - le risposte del governo degli Stati Uniti a questionari concernenti la base di Guantánamo Bay; - le interviste a persone che sono state detenute nella base e che oggi risiedono o sono detenute in Francia, Spagna e Regno Unito; - le risposte a questionari fornite dai legali di alcuni detenuti della base; - informazioni di pubblico dominio, compresi rapporti preparati da Organizzazioni Non Governative, documenti ufficiali degli Stati Uniti, rapporti dei media.

In base a queste informazioni Mr. Manfred Novak, nella parte del rapporto che si occupa di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (la Sezione III), denuncia alcuni comportamenti tenutisi nella base di Guantánamo in quanto possono essere assunti come atti di tortura. Prima di prendere in esame questi atti, è necessario conoscere lo sfondo giuridico internazionale per quanto riguarda la proibizione della tortura.

III. IL LEGAL FRAMEWORK Fu in epoca illuministica che si avviò un movimento di pensiero a favore di una minore crudeltà delle pene e di un più umano sistema investigativo; prima la tortura era uno strumento legalmente ammesso col duplice scopo di ottenere una confessione dall’imputato e di punire il reo, fungendo così da deterrente.

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Nel corso del XIX e del XX secolo la tortura viene proibita dai codici e Costituzioni di tutti gli Stati, ma non sparisce mai completamente: si ripresenta nei regimi totalitari o in quelli democratici quando le garanzie istituzionali sono momentaneamente indebolite (situazioni di guerra o minaccia per la sicurezza). Per questo la comunità internazionale ha deciso di dotarsi di strumenti che ribadiscano il diritto dell’uomo alla propria integrità fisica e mentale e sanciscano in capo agli Stati l’obbligo di punire gli atti di tortura. Il primo di questi strumenti è la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” del 1948, la “fonte delle fonti” del diritto internazionale dei diritti umani. All’art. 5 la Dichiarazione sancisce che:

art. 5 “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.”

Tale dicitura viene ripresa nel “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” (ICCPR) del 1966, che recita all’art.7:

art.7 “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.”

e all’art. 10:

art. 10.1 “Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.” Art. 10.3 “Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale.[…]”

L’ICCPR è più vincolante rispetto alla Dichiarazione Universale perché istituisce delle procedure di garanzia e degli organismi di tutela (come il Comitato per i Diritti Umani) dei diritti umani sanciti. Inoltre l’art.7 che vieta l’uso della tortura è uno di quegli articoli sottratti alla possibilità di deroga temporanea per casi eccezionali, sancita dall’art.4:

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art.4.1 “In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati Parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua sulla religione o sull’origine sociale.”

Art. 4.2 “La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.”

Sempre in ambito universale nel 1975 l’Assemblea Generale delle NU ha adottato la “Dichiarazione sulla Protezione di tutte le Persone sottoposte a Tortura ed altri Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti”, la quale, oltre a proclamare il divieto assoluto dell’uso della tortura, dà una definizione di tale pratica:

art.1 “il termine tortura indica qualsiasi atto per il quale dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, sono deliberatamente inflitte ad un individuo allo scopo di ottenere da esso o da un terzo informazioni o confessioni, di punirlo per un atto che ha commesso o che si sospetta abbia commesso, o allo scopo di intimidirlo o di intimidire altre persone.”

Tale definizione è in parte ripresa dal principale strumento di carattere universale per la protezione dalla tortura: la “Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura ed altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti”, adottata dall’Assemblea Generale il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987. La Convenzione è composta di 33 articoli. All’art.1:

art.1 “il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è

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sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.[…]”

si stabilisce che, per qualificare un atto come tortura, ci devono essere due parti: civili da una parte e agenti di funzione pubblica dall’altra. Se entrambe le parti sono private, si avranno altri tipi di reato. Negli articoli successivi la Convenzione prevede l’obbligo per gli Stati di considerare la tortura come un crimine, quindi di adeguare gli strumenti giuridici nazionali al fine di vietare e punire azioni definibili in tal senso (art. 2.1). È importante notare il principio per cui il reato di tortura c’è anche quando è stato perpetrato in condizioni di eccezionalità , come conflitti armati, instabilità politica o emergenze pubbliche (art.2.2), o è stato ordinato da un superiore gerarchico (art. 2.3): si ribadisce, infatti, il principio per cui nessuna giustificazione è ammessa per la commissione di atti di tortura. Inoltre, è fatto divieto agli Stati parte di espellere o estradare un presunto criminale in un altro Stato, se sussistono seri motivi per ritenere che, sotto la nuova giurisdizione, egli possa divenire oggetto di tortura (art.3.1). Data la gravità del fenomeno, la Convenzione prevede il diritto di perseguire il presunto criminale quando questi si trovi nel territorio di uno Stato membro della Convenzione; questo diritto dà la possibilità di scegliere se processare il sospettato o garantirne l’estradizione nello Stato nel quale egli ha commesso atti di tortura (art.8). Un’ulteriore tutela viene dalla possibilità di attivare la procedura di inchiesta internazionale se vi sono attendibili informazioni sulla commissione sistematica di atti di tortura nel territorio di uno Stato parte.

a. Il Comitato Contro la Tortura Nella seconda parte della Convenzione, cioè dall’articolo 17 al 24, viene istituito il “Comitato contro la Tortura” (CAT), un organo di individui “composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell’uomo” (art.17.1). I membri del Comitato sono eletti dall’assemblea degli Stati parte e restano in carica 4 anni.

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Il Comitato, attivo dal 1988, ha compiti di controllo dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione e di supporto per gli Stati contraenti circa l’interpretazione del trattato (“general comments”). Ai sensi dell’art.19, il Comitato esamina i rapporti che gli Stati parte producono e trasmettono ogni 4 anni attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite; tali rapporti riguarderanno le misure adottate dallo Stato per dare esecuzione agli impegni presi con la Convenzione. Il Comitato, una volta esaminatili, trasmetterà le proprie conclusioni allo Stato interessato. La Convenzione stabilisce altre tre procedure volte alla realizzazione dei fini da essa previsti: - la PROCEDURA CONFIDENZIALE (art.20); - le COMUNICAZIONI INTERSTATALI (art.21); - le COMUNICAZIONI INDIVIDUALI (art.22). L’esecuzione delle ultime due procedure è subordinata ad una accettazione preventiva esplicita da parte dello Stato, in quanto si tratta di procedure più invasive rispetto alla sfera di sovranità statuale.

L’art.20 prevede che il Comitato possa esaminare, con la collaborazione dello Stato interessato, delle situazioni che contrastano con i fini della Convenzione. Dopo aver avuto informazioni sulla fondatezza di tali situazioni, il Comitato interroga lo Stato a riguardo; in questa fase può richiedere informazioni anche a ONG e privati. Se ritiene le notizie fondate, designa uno o più membri per condurre delle indagini: questi potranno muoversi nel territorio dello Stato interessato solo se questi acconsente. Al termine dell’attività investigativa, il CAT trasmette le proprie conclusioni al Governo dello Stato, indicando le eventuali misure che sarebbe opportuno prendesse. Fino a questo momento le informazioni restano riservate: alla fine, però, se lo Stato acconsente, sarà possibile rendere nota la questione alla comunità internazionale, trasmettendo le conclusioni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’art.21 prevede per gli Stati parte la possibilità di fare delle comunicazioni ad un altro Stato per situazioni inerenti la Convenzione. Affinchè ciò sia possibile è necessario che entrambi gli Stati abbiano ratificato la Convenzione dichiarando esplicitamente di accettare le disposizioni dell’art.21. Inizialmente la procedura non prevede l’intervento

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del Comitato: uno Stato fa sapere, mediante comunicazione scritta, ad un altro Stato che secondo lui non adempie agli obblighi previsti dal Trattato. Il secondo Stato deve elaborare una risposta entro tre mesi; se dopo sei mesi la situazione non giunge a soluzione si può chiedere l’intervento del Comitato il quale, dopo aver controllato che il problema non si possa risolvere internamente, promuove una soluzione amichevole, ad esempio creando una Commissione di Conciliazione. In questa fase gli Stati possono partecipare alle sessioni del Comitato che si svolgono a porte chiuse. Entro 12 mesi il Comitato deve presentare un rapporto con una breve esposizione dei fatti e la soluzione adottata, nel caso ne sia stata trovata una.

L’art.22 descrive la procedura delle comunicazioni individuali, anche in questo caso previa accettazione esplicita da parte degli Stati. Innanzitutto il Comitato verifica se la comunicazione soddisfa le condizioni di ricevibilità. La Convenzione prevede, infatti, che il CAT non accetti comunicazioni se non sono state prima esaurite tutte le possibilità di ricorso interno, se sono anonime, se sono incompatibili con il disposto della Convenzione, se sono un abuso del diritto a ricorrere a tali comunicazioni e se non state già attivate delle procedure internazionali sullo stesso caso. Secondo il comma 5.b dell’art.22 la condizione dell’esaurimento dei ricorsi interni non si applica nel caso questi “eccedano scadenze ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che è vittima di una violazione della presente Convenzione”. Nel caso la comunicazione non sia ricevibile, il Comitato informa le parti interessate (lo Stato e il singolo individuo). Nel caso sia ricevibile, invece, il Comitato si attiva per raccogliere informazioni più precise ed avere così un quadro più completo; poi suggerirà allo Stato dei provvedimenti da prendere in merito alla questione. Da parte sua lo Stato può fare delle osservazioni sul caso. Alla fine, il Comitato fa rapporto e comunica le sue conclusioni alle parti interessate.

b. Lo Special Rapporteur Vista la sensibilità della comunità internazionale su un tema delicato come quello della tortura, si è sentita la necessità di istituire ulteriori meccansimi di monitoraggio al

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fine di prevenire gravi violazioni dei diritti umani. Per questo motivo nel 1985 la Commissione Diritti Umani istituì lo “Special Rapporteur sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti”. Tale organo agisce in stretta collaborazione con il CAT, ma ha una competenza più ampia perché esercita le sue funzioni su tutti gli Stati delle Nazioni Unite, non solo sugli Stati parte della Convenzione. Lo Special Rapporteur, oltre ad informare la Commissione (ora trasformata in Consiglio Diritti Umani) sul fenomeno della tortura in generale, comunica con i Governi per ricevere informazioni o dare consigli sulle misure adottate al fine di prevenire la tortura e fornire un’adeguata protezione dei diritti umani.

c. La Protezione dalla Tortura nei Sistemi Regionali Oltre a questi organi, altri strumenti di protezione dalla tortura si possono trovare nei sistemi regionali. Nelle principali dichiarazioni di tutti i sitemi, infatti, ritroviamo il divieto dell’uso della tortura: nella “Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” del 1950 (art.3), nella “Convenzione Americana sui Diritti Umani” del 1969 (art. 5.2), nella “Carta Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli” del 1981 (art.5), nella “Dichiarazione Islamica sui Diritti dell’Uomo” del 1981 (art.7) e nella “Carta Araba sui Diritti Umani” del 1994.

Inoltre nel sistema europeo e in quello americano sono stati adottati nel 1987 due testi specifici: la “Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani e Degradanti” e la “Convenzione Interamericana per la Prevenzione e la Punizione della Tortura”.

L’art.3 della Convenzione Europea dei diritti umani riproduce in parte l’art.5 della Dichiarazione Universale:

art.3 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

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Si tratta di un divieto assoluto che non ammette giustificazioni; tuttavia manca una definizione di tortura. Per questo l’art.3 è stato integrato da una Convenzione specifica adottata dal Consiglio D’Europa nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989. Tale Convenzione istituisce il “Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene Inumane e Degradanti” che si differenzia dal CAT perché ha un potere di indagine più forte: può, infatti, fare visite in ogni luogo sottoposto alla giurisdizione delle Parti contraenti in cui “delle persone sono private della libertà da parte di un’autorità pubblica” (art.2). Per effettuare tali sopralluoghi il Comitato non necessita del consenso dello Stato, ma deve semplicemente notificare lo svolgimento di tale visita: lo Stato sarà allora obbligato a lasciare libero accesso alle strutture interessate, fornendo le informazioni e la collaborazione richieste.

Sulla falsa riga del Comitato Europeo, è oggi sottoposto alla ratificata degli Stati un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite, il quale istituisce un Sottocomitato che può fare visita nei siti a rischio.

d. La Protezione dalla Tortura nel Diritto Internazionale Umanitario e nel Diritto internazionale Penale Il divieto dell’uso della tortura non è disciplinato solo dal Diritto Internazionale dei Diritti Umani, ma si trova a cavallo tra questo, il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale Penale. Infatti, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 proibiscono all’art.3 “il trattamento crudele e la tortura di persone che non prendono parte attivamente alle ostilità” e “gli oltraggi alla dignità personale e in particolare il trattamento umiliante o degradante”. In più, secondo l’art.99 della III Convenzione di Ginevra “nessuna coercizione morale e fisica può essere esercitata su un prigioniero di guerra allo scopo di indurlo ad ammettere di essere colpevole dell’atto del quale è accusato”. Secondo lo Statuto di Roma del 1998, che istituisce una Corte Penale Internazionale (entrata in azione nel luglio 2002), gli atti di tortura possono costituire crimini contro l’umanità (art.7.f) o crimini di guerra (art.8.2.II); sono perseguibili individualmente a livello internazionale tutti coloro che sono sospettati di aver commesso tali crimini sul territorio di uno Stato parte allo Statuto e tutti i cittadini di Stati parte che sono

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sospettati di aver commesso tali crimini anche sul territorio di Stati non parte allo Statuto.

IV. IL CASO DI GUANTÁNAMO BAY E LE RESPONSABILITÁ DEGLI STATI UNITI a. Gli obblighi cui sono vincolati gli Stati Uniti Gli Stati Uniti non hanno ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, ma sono parte alla Dichiarazione Universale, alle Convenzioni di Ginevra, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, pur con molte riserve, e alla Convenzione contro la Tortura delle NU. La proibizione della tortura, inoltre, è riconosciuta come principio di ius cogens, quindi valido erga omnes e inderogabile. L’amministrazione americana è pertanto sottoposta all’obbligo di vietare gli atti di tortura, prevenirli e punire chiunque li mettesse in pratica. Mr. Novak, Special Rapporteur sulla tortura e altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti, ritiene che gli Stati Uniti non abbiano adempiuto a tali obblighi. Riguardo alla detenzione di prigionieri nella base di Guantánamo, il Governo degli Stati Uniti afferma che «il diritto di guerra permetta agli Stati Uniti – così come ad ogni altro Paese impegnato in un conflitto – di detenere combattenti nemici senza accusa o accesso ad una consulenza legale per tutta la durata delle ostilità. La detenzione non è un atto di punizione, ma di sicurezza e necessità militare. Serve allo scopo di impedire ai combattenti di continuare a prendere le armi contro gli Stati Uniti»1. Gli esperti, invece, sono del parere che né la lotta al terrorismo né i conflitti internazionali in cui sono impegnati gli Stati Uniti possano giustificare l’applicazione di uno stato d’eccezione per i prigionieri di Guantánamo; pertanto, gli atti commessi nella base sono sottoposti al diritto internazionale dei diritti umani. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno segnalato né al Segretario Generale delle Nazioni Unite né agli altri Stati parte alcuna deroga ufficiale all’ICCPR o ad altri trattati internazionali sui diritti umani di cui sono parte. 1

Risposta degli Stati Uniti del 21 ottobre 2005 alla domanda degli Special Rapporteurs dell’8 agosto 2005 sui detenuti di Guantánamo Bay, pagina 3.

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b. Le Tecniche di Interrogatorio ammissibili Nonostante questo, l’amministrazione statunitense a partire dal 2001 ha approvato delle normative che indeboliscono la proibizione della tortura, non solo perché aumentano il numero di “tecniche di contro-resistenza” ammissibili, ma anche perché, mancando di chiarezza, creano confusione tra ciò che è permesso e ciò che è vietato. Gli stessi legali di alcuni detenuti fanno fatica a destreggiarsi tra norme e cavilli. Tra questi, nel rapporto viene citato un documento ancora in vigore: il memorandum del 16 aprile 2003, approvato dal Segretario alla Difesa. Nell’introduzione si fa un’affermazione ambigua: «Le Forze Armate degli Stati Uniti continueranno a trattare i detenuti umanamente e, coerentemente con le necessità militari, secondo i principi stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra»2. Questa dichiarazione sembra voler anteporre le necessità militari alle Convenzioni di Ginevra. Lo stesso memorandum sopra citato autorizza 24 tecniche di interrogatorio, tra cui le seguenti: “B. fornire e rimuovere incentivi, ad es. oggetti di comfort; S. cambiamenti ambientali, ad es. esposizione a temperature estreme, privazione di stimoli visivi (luce) e uditivi; U. manipolazione dell’ambiente: modificare le condizioni ambientali per creare un moderato sconforto, ad es. modificare leggermente la temperatura o introdurre un odore sgradevole; V. alterazione del sonno; modificare i ritmi del sonno, ad es. facendo dormire di giorno. Questa tecnica non consiste in privazione del sonno. X. isolamento. Isolare un detenuto dagli altri, continuando a tenere il comportamento standard.” Queste tecniche soddisfano quattro dei cinque elementi della definizione di tortura data dalla Convenzione delle NU: - sono inflitte da agenti della funzione pubblica; - hanno un fine chiaro, quello di ottenere informazioni; - sono inflitte intenzionalmente; 2

Memorandum del Segretario alla Difesa per il capitano dell’ “US Southern command”, del 16 aprile 2005 sulle “Tecniche di Contro-Resistenza nella Guerra al Terrorismo”

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- le vittime erano in posizione di impotenza. Resta da verificare se a tali persone è stato inflitto “dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali”. Considerando anche le interviste fatte ad alcuni ex-detenuti, lo Special Rapporteur ritiene che alcune tecniche, come denudare i prigionieri davanti ad individui di sesso femminile o sfruttare eventuali fobie personali, possano causare una forte pressione psicologica e costituire trattamento degradante. Inoltre, l’esperienza a temperature estreme, se prolungata, può essere fonte di forti sofferenze. L’uso simultaneo di queste tecniche, quindi, è facilmente riconducibile a uso di tortura.

c. Le Condizioni di Detenzione Le stesse condizioni di detenzione sembrano avere lo scopo di causare sfinimento. Azioni come negare vestiti o prodotti igienici, tenere le luci perennemente accese nelle celle, proibire le comunicazioni, fare pressioni su differenze religiose e culturali, intimidire e creare incertezza mediante l’indeterminatezza della detenzione, non solo costituiscono violazioni degli articoli 7 (divieto di trattamento inumano) e 10 (diritto ad essere trattati con umanità) dell’ICCPR, ma hanno portato anche a seri problemi di salute mentale, come testimoniano i suicidi del 10 giugno di tre giovai detenuti.

d. L’Eccessiva Violenza dei Trattamenti Casi di violenza eccessiva sono stati riscontrati in altri tre contesti: durante il trasporto dei detenuti, nell’ambito delle operazioni delle cosiddette “Initial Reaction Forces” e nella nutrizione forzata seguente ad alcuni scioperi della fame. Dei primi due contesti esiste materiale fotografico e video il quale documenta che durante le operazioni i prigionieri venivano ammanettati, incatenati, incappucciati, forzati ad indossare auricolari e mascherine e, in caso di resistenza, venivano percossi, denudati e sottoposti a rasatura forzata. Lo Special Rapporteur ritiene che questi trattamenti costituiscano atti di tortura e alla stessa conclusione giunge per i casi di nutrizione forzata, tenendo conto anche dei rapporti stesi da alcuni consulenti legali dei prigionieri.

e. L’Estradizione verso Paesi a rischio Tortura

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Mr. Novak registra anche violazioni all’art.3 della Convenzione contro la Tortura e all’art.7 dell’ICCPR, in quanto alcuni detenuti sono stati estradati in Paesi in cui c’è un serio rischio che vengano torturati.

f. L’Accesso Negato alla Difesa dei propri Diritti Infine, si denuncia il fatto che nessuna indagine giudiziaria indipendente sia stata effettuata per verificare i casi di trattamento illecito denunciati; le uniche indagini sono quelle condotte dall’esecutivo e mancano di imparzialità. Nessuno è stato portato in giudizio per aver commesso atti di tortura e sembra ci siano stati tentativi di assicurare l’impunità agli esecutori di atti di tortura. Questi fatti violano gli obblighi cui sono sottoposti gli Stati Uniti secondo gli articoli 12 e 13 della Convenzione contro la Tortura:

art.12 “Ogni Stato Parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.”

art.13 “Ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all’esame della sua causa. […]”

g. Le Conclusioni del Gruppo di Esperti Preoccupato da quanto riportato nel rapporto, il gruppo di esperti alla fine raccomanda agli Stati Uniti di chiudere la struttura di detenzione di Guantánamo Bay senza ulteriore ritardo e di trasferire i detenuti in luoghi di detenzione preventiva. Si raccomanda si astenersi da qualsiasi pratica riconducibile a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumano o degradante; in particolare le tecniche di interrogatorio autorizzate dal Segretario alla Difesa dovrebbero essere revocate.

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Il Governo degli Stati Uniti dovrebbe astenersi dall’espellere, rimpatriare o estradare detenuti verso Paesi in cui ci sono seri motivi per ritenere che possano essere soggetti a tortura. Il Governo degli Stati Uniti dovrebbe assicurare ai detenuti il diritto di sporgere denuncia riguardo al loro trattamento e di veder presa in considerazione tale denuncia con prontezza e, se richiesto, confidenzialmente.

Infine, si raccomanda agli Stati Uniti che vengano condotte da parte di autorità giudiziarie indipendenti delle indagini accurate sulle situazioni denunciate; tutte le persone che abbiano eseguito, ordinato, tollerato o concesso impunità per tali pratiche dovrebbero essere portate in giudizio e le vittime di tali trattamenti dovrebbero essere risarcite con un giusto e adeguato compenso e, dove possibile, con mezzi di riabilitazione, in accordo con l’art. 14 della Convenzione contro la Tortura:

art.14.1 “Ogni Stato Parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest’ultima hanno diritto al risarcimento.”

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