Diritto: Le Obbligazioni By Pina Della Vella

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  • Words: 2,033
  • Pages: 56
Obbligazioni Garanzie reali

Fonti delle obbligazioni Estinzione

Adempimento Volontario Cliccando questo pulsante potrai sempre ritornare alla pagina iniziale

Inadempimento Mora Involontario

Ringraziamenti

RAPPORTO OBBLIGATORIO

  

È un vincolo giuridico di natura patrimoniale nel quale un debitore è tenuto a un determinato comportamento a favore di un creditore. Le obbligazioni possono essere semplici o molteplici È costituito di tre elementi fondamentali: Soggetti Vincolo giuridico Prestazione

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OBBLIGAZIONI

SEMPLICI Se sono presenti un solo debitore e un solo creditore

MOLTEPLICI Se sono presenti più soggetti (più debitori e/o più creditori) Si dividono a loro volta in: Parziarie Solidali

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PARZIARIE

• Sono parziarie quelle obbligazioni nelle quali ogni creditore ha il diritto di chiedere solo la quota che gli spetta. • Ogni debitore deve pagare soltanto la propria quota.

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SOLIDALI

• Solidarietà attiva si ha quando in presenza di più ceditori il debitore paga indistintamente l’intera somma all’uno o all’altro creditore

• Solidarietà passiva si ha quando in presenza di più debitori il creditore può chiedere l’intera somma a uno qualsiasi dei debitori. Con azione di regresso

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OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

• È un tipo di obbligazione in cui l’oggetto è una somma di denaro. • Il codice civile impone che i pagamenti vengano fatti con moneta avente corso legale indipendentemente dalla svalutazione (principio nominalistico). • Il creditore può tutelarsi dalla perdita di valore inserendo una clausola di interesse nell’obbligazione

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SOGGETTI

• Sono il creditore e il debitore che nei loro rapporti devono comportarsi secondo i principi della correttezza.

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VINCOLO GIURIDICO

• E’ il legame tra le due parti, in forza del quale il debitore è obbligato ad adempiere e il creditore ha diritto a pretendere la prestazione.

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PRESTAZIONE

• È il comportamento che il debitore deve tenere per la realizzazione degli interessi del creditore. • Può consistere in un dare, in un fare o in un non fare. • Deve essere suscettibile di valutazione economica

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• Consegna merci

DARE

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FARE

• Attività lavorativa

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NON FARE

• Divieto di concorrenza • Divieto di passaggio • Ecc ecc…

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Le fonti delle obbligazioni sono gli atti e i fatti giuridici dai quali le obbligazioni derivano. Le fonti delle obbligazioni sono : • Il contratto • Il fatto illecito • Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle

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IL FATTO ILLECITO

Secondo l’articolo 2043 c.c : “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Elementi costitutivi dell’illecito civile sono: • • •

Danno ingiusto Capacità di intendere e di volere Nesso di casualità

Torna a “il fatto illecito”

DANNO INGIUSTO

Il danno è ingiusto se lede i diritti reali o personali di un soggetto,senza che siano presenti cause di giustificazione

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CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE Il comportamento deve essere posto in essere da persona che in quel momento era in grado di intendere di volere, cioè capace di valutare le conseguenze degli atti che compie.

Torna a “il fatto illecito”

NESSO DI CASUALITA’ Tra il comportamento e il danno deve esistere un nesso di casualità, cioè il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del comportamento.

La mora consiste nell’adempimento con ritardo di una prestazione quando questa è ancora possibile e utile al creditore. La mora può essere:

Mora del debitore Mora del creditore

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Ci troviamo in caso di Mora del debitore quando questi non adempie esattamente alla prestazione dovuta In caso di Mora si producono i seguenti effetti: Nel caso essa derivi da colpa o dolo, il debitore deve risarcire il danno, che comprende sia il danno emergente che il lucro cessante; Il rischio per l’impossibilità della prestazione passa a carico del debitore, salvo che riesca a provare che la cosa sarebbe perita ugualmente presso il creditore;

Torna a “la mora”

Se la mora dipende da impossibilità sopravvenuta, il debitore non è obbligato al risarcimento del danno, ma deve adempiere non appena cessa l’impossibilità.

Torna a “la mora”

Nel caso il debitore ritardi in modo ingiustificato il pagamento può essere costituito in mora in due modi: Di diritto automaticamente, nel caso ci si trovi in un’obbligazione a termine da eseguirsi presso il domicilio del creditore e il termine è scaduto, o quando il debito deriva da un fatto illecito o nel caso in cui il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere. Per intimazione formale ad adempiere, tramite mezzo ufficiale giudiziario o per iscritto, in tutti gli altri casi

Torna a “la mora”

Si può parlare di mora del creditore quando questi, senza un motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere. Il motivo è invece legittimo nel caso in cui il debitore offra il pagamento in luogo o momento tali da rendere impossibile il ricevimento della prestazione.

INADEMPIMENTO Si ha inadempimento quando il debitore non esegue la prestazione dovuta o la esegue solo in parte. Esso può essere:VOLONTARIO o INVOLONTARIO

Torna a “inadempimento”

Volontario

L’inadempimento è volontario se deriva da cause imputabili al debitore cioè per colpa o per dolo

Torna a “inadempimento”

Colpa

• Consiste in un comportamento illecito imputabile a negligenza e imperizia

Dolo • Consiste nella volontaria e consapevole intenzione del debitore di non adempiere

Torna a “inadempimento”

Risarcimento

• Il debitore inadempiente per dolo o per colpa è tenuto al risarcimento del danno causato. Esso può consistere nella reintegrazione in forma specifica,cioè con la prestazione prevista ,oppure per equivalente, cioè con il pagamento di una somma di denaro che comprenda sia il danno emergente sia il lucro cessante

Torna a “inadempimento”

Danno emergente lucro cessante • Diminuzione patrimoniale subita dal creditore

• Mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare

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L’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno,grava sul creditore e il danno risarcibile è quello che è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento,prevedibile nel momento in cui l’obbligazione è sorta. Le parti ,per evitare controversie sull’ammontare del danno , possono pattuire una clausola penale,

o prevedere una caparra confirmatoria.

Torna a “inadempimento”

Clausola penale

Consiste nella determinazione preventiva della somma che il debitore inadempiente, pagherà a titolo di danno.

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Caparra confirmatoria

Consiste in una somma di denaro che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto, al fine di avere maggiore garanzia dell’adempimento.

Torna a “inadempimento”

L’inadempimento è involontario se non dipende dalla volontà del debitore, ma da cause a lui non imputabili. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DOVUTA A:

Caso fortuito: evento che sfugge ad ogni controllo (es. calamità naturale).

Forza maggiore: forza alla quale non è possibile resistere.

L’effetto dell’impossibilità sopravvenuta è l’estinzione dell’obbligazione

Se il debitore non adempie esattamente la sua prestazione,è obbligato a risarcire il danno che ha causato al creditore,qualora non lo risarcisca il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria,questa dovrà accertare il suo diritto e condannare il debitore all’adempimento. Se il debitore non adempie, il creditore dovrà iniziare un nuovo procedimento giudiziario (esecuzione forzata) che consiste nell’espropriazione dei beni del debitore,affinché in seguito alla loro vendita possa ottenere il risarcimento dovuto. I Diritti Reali Di Garanzia

• • • •

Privilegio Pegno Ipoteca Garanzie Personali

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È attribuito per crediti di particolare natura,per esempio i crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni e le indennità.

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È un diritto reale di garanzia avente per oggetto beni mobili titoli di credito,universalità di mobili,diritti di credito e altri diritti su cose mobili. Si costituisce mediante contratto,che si perfeziona con la consegna della cosa. Il creditore non può utilizzare la cosa avuta in pegno,poiché egli ha semplicemente una prelazione,cioè un diritto a soddisfarsi per primo sottoponendola a esecuzione forzata,ma ha il diritto di opporre il proprio diritto reale di garanzia contro chiunque,anche se acquirenti successivi.

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È un diritto reale di garanzia avente per oggetto la proprietà,superficie,l’enfiteusi e l’usufrutto su beni immobili e mobili registrati. Il bene resta al debitore o il terzo datore di ipoteca. L’ipoteca si costituisce,se vi è un titolo che la giustifica,mediante l’iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari o ufficio ipoteche. Il creditore ipotecario può soddisfarsi sul bene ipotecano sottoponendolo a esecuzione forzata a preferenza di altri creditori. Se sullo stesso bene gravano più ipoteche,queste hanno un grado,determinato dall’iscrizione. L’ipoteca si estingue con l’estinguersi del credito,per esecuzione forzata,per perimento del bene,per rinunzia. Una volta estinta,l’ipoteca va cancellata,mediante annotazione in margine dell’iscrizione.

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Consentono al creditore di soddisfarsi,oltre che sul patrimonio del creditore,anche quello che ha prestato garanzia. I due tipi di garanzie personali sono: • La fideiussione • L’avallo

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È il principale tipo di garanzia personale; è il contratto mediante il quale una persona garantisce al creditore l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale. Il fideiussore resta obbligato in solido con il debitore principale,tanto che il creditore può pretendere il pagamento indifferentemente dall’uno o dall’altro.

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È una garanzia tipica della cambiale,mediante la quale l’avallante si obbliga a pagarla alla scadenza. L’avallo si scrive sulla cambiale con la formula per avallo,o altra equivalente,e con la sottoiscrizione dell’avvallante. L’avallante che ha pagato la cambiale acquista i diritti da essa derivanti vero l’avallato e coloro che sono obbligati verso costui.

Cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento • • • • • •

Novazione Remissione Compensazione Confusione Prescrizione Impossibilità sopravvenuta

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Novazione:

Quando il creditore e il debitore si accordano per sostituire l’originaria obbligazione con una avente titolo, oggetto o soggetto diversi.

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Remissione:

Si ha quando il creditore rinuncia al proprio credito.

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Compensazione:

Si ha quando due persone sono obbligate reciprocamente:in tal caso i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti; es.: se Paolo ha un credito di 250€ nei confronti di Alessandra ma è suo debitore per 400€ i crediti reciproci si estinguono per compensazione per le quantità corrispondenti con il risultato che Paolo dovrà pagare ad Alessandra solo la differenza di 150€.

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Compensazione

• Volontaria: quando deriva da un accordo tra le due parti; • Giudiziale: quando è determinata dalla sentenza di un giudice; • Legale: quando avviene per disposizione di legge; in questo caso i debiti devono essere omogenei (della stessa specie), liquidi(determinati nel loro ammontare) ed esigibili (perché scaduti)

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Confusione:

Se la qualità di debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona.

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Prescrizione:

Nel caso non si adempia all’obbligazione per dieci anni, essa si estingue.

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Impossibilità sopravvenuta: Vedi inadempimento involontario.

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ALTRI ATTI IDONEI A PRODURRE OBBLIGAZIONI

• • • •

Gli atti sono: La promessa unilaterale La gestione degli affari altrui Il pagamento dell’indebito L’arricchimento senza causa

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PROMESSA UNILATERALE

Si verifica quando un persona si obbliga ad una data prestazione verso un’altra senza che sia necessaria l’accettazione. • Promessa di • Promessa al pubblico pagamento o ricognizione del debito

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GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

• Nel caso in cui l’ingerenza nell’amministrazione di un affare altrui è dettata da motivi di solidarietà e pertanto riconosciuta come fonte di obbligazione dalla legge.

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IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO • Si ha quando un soggetto esegue un pagamento che non deve o paga un debito altrui.

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L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA • Si ha quando si verifica, senza alcuna causa che lo giustifichi, uno spostamento patrimoniale a favore di una persona a danno di un’altra.

ADEMPIMENTO L’adempimento consiste nell’eseguire l’esatta prestazione agendo con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), cioè con la diligenza che l’uomo onesto e attento mette nei propri affari e interessi.

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ESATTA PRESTAZIONE

L’adempimento deve essere esatto e completo (art. 1218 c.c.), e pertanto il debitore non può fare un adempimento parziale né prestare una cosa diversa da quella dovuta, salvo che vi consenta il creditore.

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