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Parte I Reati contro l’individuo Cap. I - REATI CONTRO LA PERSONA CONTENUTO DELLA CLASSE: Il titolo 12° del libro II° del codice
penale comprende i delitti che offendono direttamente i beni essenziali dell’individuo, e cioè i beni della vita, dell’incolumità fisica, della libertà e dell’onore. Il codice in vigore non annovera tra i delitti contro la persona l’aborto (art. 545-555, ora abrogati), il quale era collocato prima della l. 22 maggio 1978, n. 194 fra i delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Non vi comprende neppure il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572), che figura tra i delitti contro la famiglia. Quanto ai delitti contro la libertà è bene ricordare che il codice Zanardelli li contemplava in un titolo a parte, distinguendoli in delitti contro le libertà politiche, contro la libertà dei culti, contro la libertà individuale, contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti e contro la libertà del lavoro. Il codice attuale ha collocato il primo, il secondo e l’ultimo gruppo di reati in altri titoli (precisamente fra i delitti contro la personalità dello Stato, contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti e contro l’ordine economico), e gli altri tra i delitti contro la persona. In questa sede i residui delitti contro la libertà, sono stati divisi in cinque sezioni: 1) contro la personalità individuale; 2) contro la libertà personale; 3) contro la libertà morale; 4) contro la inviolabilità del domicilio; 5) contro la inviolabilità dei segreti.
Fra i delitti contro la libertà personale, si riscontrano anche 4 figure delittuose e sono quelle previste negli artt. da 606 a 609, che implicano abusi dei pubblici a danno delle private libertà. Con la L. n. 66/1996 fra i delitti contro la libertà personale, hanno trovato posto anche i delitti contro la libertà sessuale, arricchita degli artt. da 609bis a 609decies (successivamente integrati e modificati dalla L. n.228/2003 – norme contro la tratta di persone; e dalla L. n. 38/2006 – disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet). Infatti, sono previsti i nuovi delitti di violenza sessuale (609bis); quello di atti sessuali con minorenne (609quater); la corruzione di minorenne (609quinquies), punisce chi compie atti sessuali in presenza di una persona minore di 14 anni. È previsto anche il nuovo delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609octies) e non mancano varianti al regime della querela e delle pene accessorie ed altri effetti penali. Quindi, non si è trattato solamente di un cambio di collocazione ma di una completa rielaborazione dell’intera materia. È opportuno ricordare che ex art. 36 L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 17 L. 1996, n. 66, per i delitti non colposi del titolo in esame, qualora la persona offesa sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1)
1. È portatore di handicap, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, con svantaggi sociali o di emarginazione.
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Sez. I. – REATI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ PERSONALE SOMMARIO: 1. L’omicidio in generale. – 2. Omicidio doloso comune. – 3. Figure particolari di omicidio doloso. – 4. Omicidio preterintenzionale. – 5. Omicidio colposo. – 6. Lesioni personale e percosse. – 7. Ipotesi abrogate di lesioni personale. – 8. L’aborto in generale. – 9. Le norme incriminatrici abrogate. – 10. Le attuali norme incriminatrici. – 11. Rissa. – 12. Omissioni di assistenza e di soccorso. – 13. Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
1) L’OMICIDIO IN GENERALE: L’omicidio in generale è l’uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione. Scopo dell’incriminazione è la tutela della vita umana. Questa viene protetta dallo Stato non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività. La punizione dell’omicidio del consenziente dimostra che l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale, e ciò in considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato. A) Oggetto materiale dell’azione criminosa è un uomo diverso dall’agente, perché la maggior parte delle legislazioni vigenti, compresa quella italiana, non punisce il suicidio, neppure nei casi in cui la sanzione potrebbe praticamente applicarsi all’individuo, e cioè nell’ipotesi di semplice tentativo. La qualità di uomo, ai fini del diritto penale, non comincia con la nascita vera e propria, vale a dire con la completa fuoriuscita del prodotto del concepimento dall’alvo materno, ma in un momento immediatamente anteriore, e precisamente nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall’utero della donna. Ciò si desume dal fatto che il nostro codice equipara all’uccisione del neonato l’uccisione del feto durante il parto. Senza dubbio si esige che la persona su cui cade l’azione sia viva.