Schema riassuntivo della questione relativa agli ufficiali ausiliari – di complemento ed in ferma prefissata in servizio di rafferma 1) La sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea ruoli C-180/04, e C-53/04, datata 7 settembre 2006, ha sostanzialmente affermato l'egual posizione giuridica di tutto il personale del pubblico impiego (ivi incluse le FFAA) col settore privato; facendone discendere l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di corrispondere un risarcimento per equivalente in mancanza di assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale in possesso di trentasei mesi di servizio continuato presso la stessa. 2) Preso atto della sopracitata pronuncia lo Stato italiano interveniva nel merito della questione con L.n. 296/2006 art.1, c.417 e seguenti e c.519 e seguenti. 3) Tutti gli ufficiali ausiliari (id est: a tempo determinato), vincitori di pubblico concorso, in particolare gli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, sono considerati professionisti vincolati a ferma e rafferma contrattuale - così come positivizzato dal combinato dei disposti normativi di cui alla L.n.331/2000 art.3, c.1 lett.d), al D. Lgs.n.215/2001 art.21 lett.a) e c), ma soprattutto, al D.P.R.n.487/1994 art.5, c.3, punto 2. 4) E' necessario sottolineare che, anche se professionisti, o proprio perché già tali, essi non ricadono nel processo di professionalizzazione (in divenire); o meglio: anche nel caso si facessero rientrare detti uff.li ausiliari nel processo di professionalizzazione - cosa che non è, data l'esclusione di questi stessi dal beneficio di cui al fondo sulla professionalizzazione (L.n.331/2000, tab. lett.”A”, L.n.226/2004, tab. lett.”C” ed “E”) e non sulla stabilizzazione (L.n.311/2004, art.1, c.96) cui, invece possono attingere (vedasi D.P.R. 2005) –, rimane sempre il fatto che in detto processo non possano rientrare gli omologhi colleghi del servizio permanente effettivo (id est: a contratto a tempo indeterminato); questi, infatti, sono professionisti per definizione e risulterebbe quantomeno ridicolo intenderli tali solo a partire da un dato anno (2006); lo sono sempre stati, in virtù del proprio rapporto d'impiego con l'amministrazione; pertanto, prevedendo la stabilizzazione l'assunzione a tempo indeterminato, è logico che lo status di riferimento, per detto provvedimento, debba necessariamente inerire la posizione giuridica del Servizio Permanente Effettivo. 5) Quanto al riferimento del fondo di cui alla stabilizzazione (L.n. 296/2006 art.1, c.513, L.n.311/2004, art.1, c.96), vi è da sottolineare che detto fondo è prioritariamente (L.n.311/2004, art.1, c.97) riservato al personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato e agli addetti alla difesa nazionale, e che l'unico personale escluso (L.n.311/2004, art.1, c.95) – perché detentore di apposito fondo istituito per l'alimentazione dello stesso – è quello di cui alle leggi sulla professionalizzazione (tradotto: L.n.331/2000 art.3, c.1, quindi tab. lett.“A”, e L.n.226/2004, art.23 c.2 ed art.28 c.1, rispettivamente tab. lett.”C” ed “E”) -, ovverosia il ruolo “truppa”, in particolare, i volontari di truppa (ex lege); 6) Infatti gli oneri relativi al personale di truppa (di cui alle tabelle suaccennate) non potrebbero di certo assorbire le esigenze dell'intero personale delle FFAA; senza, poi, trascurare il fatto che ridimensionamento del 15% delle risorse per la professionalizzazione, disposto dalla L.n. 296/2006 art.1, c.570, inerisce solo i fondi di cui alla tab. lett.“A” L.n.331/2000, e alle tab. lett.”C” L.n.226/2004. 7) In merito all'assunzione del ruolo “ufficiale”, prova comprovata ne è il D.P.R. 2005 relativo alla spartizione del fondo di cui alla L.n.311/2004, art.1, c.96 (sopra meglio identificato), che ha per l'appunto finanziato l'assunzione a tempo indeterminato di tutti gli ufficiali delle FFAA compresa l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo delle Capitanerie di Porto. 8) Anche nel caso in cui si facesse rientrare l'assunzione in servizio permanente, degli ufficiali subalterni delle FFAA, all'interno del processo di professionalizzazione, non altrettanto varrebbe per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo delle Capitanerie di Porto; questi ultimi, quanto al ruolo “ufficiali”, non solo sono esclusi da tutti i provvedimenti relativi alla professionalizzazione (L.n.331/2000 art.3, c.1, lett.a), D.Lgs.n.215/2001 art.1, c.1, art.2, art.3, L.n.226/2004 inerisce il
solo ruolo “truppa”), ma pure dalla riduzione d'organico (D.Lgs.n.490/1997, art.1, c.1, combinato di cui al D.Lgs.n.490/1997, art.60, c.1 e D.Lgs.n.215/2001 art.1, c.1, art.2, art.3); il Corpo delle capitanerie di porto, infatti, è in fase di potenziamento ai sensi delle leggi 23/1990, 255/1991, 413/1998 e del Documento Programmatico del Giugno 2006. 9) In particolare la L.n.255/1991 prevede il costante mantenimento in servizio di una forza media di 250 ufficiali ausiliari di cui al Lgs.n.215/2001 art.21 lett.a) e c); le tabelle dell'organico dei singoli Comandi – non ponendo alcun distinguo tra uff.li a tempo determinato ed indeterminato - sono state redatte sulla scorta di questo costante aiuto, che è pertanto divenuto esigenza permanente dello stesso Corpo. Nel corso dell'anno 2007-8 il personale di cui sopra è venuto improvvisamente a mancare, generando problemi di gestione degli stessi Comandi; l'uff.le subalterno, visti i compiti assegnatigli in Capitaneria di Porto, è infatti di estrema importanza nell'economia della gestione del personale. Rebus sic stantibus, nonostante quanto sopra, l'Amministrazione non ha stabilizzato nessun ufficiale ausiliario. Di contro ha assunto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato nuovo personale tra gli ufficiali subalterni; contravvenendo, con ciò, al disposto normativo di cui alla L.n.296/2006, ma, soprattutto a quanto disciplinato dalla Corte di Giustizia Europea. Al di là, di quanto stabilito dalla L.n.296/2006 c.417 e seguenti e 519 e seguenti, esiste una sentenza che, se non attuata, dallo Stato italiano potrebbe comportare non solo l'esposizione lo stesso ad una serie di ricorsi giurisdizionali ma, altresì, determinare l'apertura di una procedura d'infrazione.