Interpellanza

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Onorevole Ministro si vuole con tale atto sottoporre alla sua attenzione la discrasia delle azioni poste in essere, all'interno del Dicastero di sua competenza, dall'ufficio personale militare e, più in generale, dallo Stato Maggiore delle FFAA, organo sottoposto al Suo controllo, richiedendone pertanto una dovuta spiegazione: in particolar modo per quel che concerne i provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione della Difesa nel merito del diritto di tutti gli uff.li ausiliari - di cui all'art.21 lett. a) e c), L.n. 215/2001 – all'accesso alle procedure di stabilizzazione Si antepone alle considerazioni nel merito di quanto appena anticipato, una riflessione personale: pur essendo consci del fatto che tale situazione si sia venuta a creare per un atteggiamento di lassismo da parte della precedente Amministrazione di centro sinistra (precipuamente dell'On. PARISI), che, per evitare conflitti con lo Stato Maggiore delle FFAA (insomma per un quieto vivere degno della peggiore politica), ha letteralmente subito il dictact dello stesso, svilendo proprio la carica da lei ricoperta, siamo altrettanto convinti che ora il dicastero debba tornare nelle mani di un esperto politico e non di una cricca di ufficiali delle FFAA; diversamente ne verrebbe a subire un sicuro decadimento la Sua figura politica e più in generale quella dei futuri Ministri della Difesa, non dimenticando la malcelata anticostituzionalità di detto atteggiamento: è una questione di “dignità politica” che tocca tutto il consesso parlamentare. Si cercherà, di seguito, di mettere in luce, tramite una obbiettiva analisi della normativa speciale inerente gli ufficiali delle FFAA., determinati elementi di diritto inerenti la stabilizzazione degli ufficiali ausiliari delle FFAA con particolare riferimento al Corpo delle Capitanerie di Porto, così come positivizzato nella L.n.296/2006, cc.417 e seguenti, 519 e seguenti , e c.570 art.1 della citata legge. La L.n.296/2006 all'art.1, comma 519, individua i soggetti beneficiari delle procedure di stabilizzazione, sottolineando una priorità nel merito del trattenimento in servizio degli Uff.li Ausiliari delle FFAA; allo stesso tempo dispone che parte del fondo di cui al C.96 L.n.311/2004 venga utilizzato per la procedura appena citata.

Detto fondo è stato istituito con la legge finanziaria 2005 per le assunzioni di tutto il personale della P.A. soggetto al blocco delle assunzioni, ivi compreso il personale militare non soggetto alla “professionalizzazione” (art.1 c.95 L.n.311/2004): gli Ufficiali delle FFAA (prioritariamente c.97 L.n.311/2004); infatti, durante lo stesso 2005 l'assunzione in servizio permanente effettivo (id est: a tempo determinato) di tutti gli uff.li delle FFAA (Corpo delle Capitanerie di Porto e Arma dei Carabinieri inclusi) è avvenuta grazie al fondo di cui all'art.1, c.96 L.n.311/2004. Per una completa e corretta valutazione si rappresenta che, dal combinato del disposto normativo di cui Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 cc. 519, 526, 417, 419, risulta chiaro il divieto per le Amministrazioni destinatarie delle risorse per la stabilizzazione di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. Nel merito, poi, della citata “professionalizzazione”, al c.570 della stessa legge si riferisce che i soli oneri previsti dalla tabella A (il cui fondo è destinato all'assunzione del solo ruolo truppa) allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C (anch'essa afferente il solo ruolo truppa) allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007”. La legge istitutiva “del servizio militare professionale”, L.n.331/2000, infatti, all'art.3 comma 1 stabilisce che gli unici militari destinatari del provvedimento e dell'annessa tabella “A” - testé riportata -, siano coloro i quali appartengano al ruolo truppa, ordinando, nello stesso tempo, la riduzione in termini di unità (190.000) dell'organico delle FFAA; contestualmente prevede l'esclusione dell'Arma dei Carabinieri, e del Corpo delle Capitanerie di Porto da detta disposizione. Preme ricordare, comunque, che detta procedura di contrazione era già in corso a far data dal D.Lgs.n.490/97, e che anche in quel frangente il Corpo delle Capitanerie di Porto al pari dei Carabinieri era svincolato dal dettame in parola; il

Corpo infatti è in fase di potenziamento dell'organico (in particolar modo della categoria degli ufficiali), ai sensi della Legge 13 Febbraio 1990, n.23, nella Legge 6 Agosto 1991, Legge n.255 (Artt.1, 3, 7, 8), ed, infine, nella Legge 30 Novembre 1998, n.413. A suffragare quanto testé detto intervengono D.Lgs. 30 Dicembre 1997, n. 490 Art.1, c.1, ed Art. 60, la L. 14 Novembre 2000, n.331 Art.3, c.1, lett.a), ed, infine, il D.Lgs. 8 maggio 2001, n.215 Artt.1, 2, 3; infatti dal combinato di dette norme si evince che la diversa dipendenza economico-funzionale, dal Dicastero delle Infrastrutture e Trasporti, del “Corpo” rispetto alle tre FFAA, imponga una redazione separata degli stessi decreti sull'organica (Art.1, c.1, ed Art. 60, D.Lgs. n. 490/1997); al fine di dirimere la questione posta in essere, risulterebbe, pertanto, utile e necessario l'intervento collaborativo (oltre che dovuto ai sensi dell'art.3 della L.n.84/94) dell'On. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alteo MATTEOLI, quanto alla richiesta di spiegazioni nel merito della questione relativa gli Uff.li Ausiliari del Corpo delle Capitanerie di Porto. Detto “Corpo”, infatti, rinviene i fondi per l'assunzione ed il conseguente mantenimento in servizio del proprio personale del ruolo ufficiale dai “fondi strutturali” del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alieni dai fondi destinati alla “professionalizzazione” delle FFAA; diversamente, ma con fondi ugualmente separati dalla professionalizzazione, avviene, per il personale “ufficiale” di Esercito, Marina, Aeronautica che rinviene gli oneri finanziari per l’assunzione tra i fondi strutturali del Dicastero della Difesa, pertanto non riconducibili al disposto di cui all'art.3, c.1, lett. a), L.n.331/2000, all'art.23, c.2, L.n.226/2004, e, come logica conseguenza, all'art.1, c.570 L.n.296/06. Un esame obbiettivo dei fatti, però, non può prescindere da una considerazione generale, peraltro, affermata dal dicastero della Funzione Pubblica e confermata dalla sentenza della Camera di Consiglio del 30.1.2008 sul ricorso n.4229/2007, R.G.R., nella quale la terna giudicante ha giustamente sottolineato che il fondo, di cui all'art.1, c.96, della L.n.311/2004, non ha un legame imprescindibile od una

netta disgiunzione da determinate amministrazioni, bensì da specifiche procedure di assunzione. Infatti, la normativa sulla stabilizzazione è eccezione alla norma comune che regolamenta l’immissione nei ruoli del servizio permanente della P.A., e parimenti il diniego di accesso al fondo di cui all’art.1 c.96 L.n.311/2004, è valido solo per quel che attiene le procedure ordinarie di concorso; ma la stabilizzazione è per l'appunto procedura straordinaria d'assunzione: tutti gli ufficiali delle FFAA sono pertanto autorizzati a beneficiarne; anche se, come già menzionato, questi stessi non sono esclusi da quanto stabilito all'art.1 c.96, L.n.311/04. Di più, l’ultimo Documento programmatico del Corpo delle Capitanerie di Porto datato 2006, quanto a personale, detta l’esigenza di un aumento di ufficiali subalterni del servizio permanente, riscontrabile in 100 unità circa, rispetto all'organica (comprensiva di forza ausiliare) che in detto anno (2006) non soffriva l'attuale deficit della categoria degli uff.li subalterni. In particolare si segnala che, rebus sic stantibus, l’unico “Corpo” con competenze di Polizia Giudiziaria, interessato alla lotta al contrasto dell’immigrazione clandestina, che non abbia beneficiato, nei provvedimenti adottati dall'attuale compagine governativa, ancorché nelle possibilità, di una disposizione volta alla tutela dell’efficienza del servizio reso dal Corpo stesso, e, quindi, del proprio personale ruolo “ufficiale”, è quello delle Capitanerie di Porto; nonostante questo stesso venga ritenuto dallo schieramento parlamentare tutto, ma, in particolare dall'attuale “maggioranza”, di fondamentale importanza, alla stregua delle altre forze di polizia ( a partire già dalla L.n.189/2002 - c.d. BOSSI-FINI - e dal Decreto interministeriale datato 14/07/03 - Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina), per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina: guarda caso, punto nodale della campagna elettorale. Ciò detto proprio quando gli sbarchi degli immigrati clandestini stanno triplicando. In tal senso si gradirebbe, per quanto di competenza, ottenere un utile intervento collaborativo anche dell'On. Ministro dell'Interno Roberto MARONI ai sensi e per

gli effetti di quanto previsto agli artt. 55, 57 cc.1, 2, 3 del C.P.P., all’art. 21 legge  963/65 e all’art. 23 legge 979/82. Vi è, infatti, da sottolineare che il precedente governo di sinistra, disattendendo le disposizioni di cui alle leggi citate (ed in particolare L.n.189/2002 - c.d. BOSSIFINI), ha privato il sopra riferito "Corpo" di unità essenziali ai normali compiti d'istituto. In particolare si segnala la necessità di uff.li subalterni, impiegati nel servizio di guardia, in attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione via mare, oltreché diretti responsabili dell'organizzazione, del coordinamento e della messa in opera di tutte le operazioni di Polizia Giudiziaria; dei conseguenti controlli, infatti, è richiesta notizia certa da parte della Comunità Europea; in caso di mancata comunicazione, o, peggio, assenza di dette ispezioni, la stessa provvede ad avviare le procedure di sanzione avverso il paese inadempiente (vedasi quanto occorso al nostro paese a fine 2007 per carenze di controllo dell'attività di pesca del “tonno rosso”); la mancanza di detto personale, quindi, verrebbe a determinare una spesa, piuttosto che un guadagno, per lo stesso Stato. Nonostante quanto appena esposto lo Stato Maggiore della Difesa, di concerto con l'ufficio personale militare, arrogando a se il diritto di decisione ultima e la stessa gestione finanziaria dello Stato, ha avviato le procedure di stabilizzazione per i soli uff.li dell'Arma dei Carabinieri (con logica conseguenza dei disposti di cui DPR 29.12.2007 e L. n. 244/2007 art.3, c. 93, che hanno posto detti uff.li dei Carabinieri extra-organico, senza, quindi ve ne fosse una reale necessità). Tutto ciò, senza riferirsi, per il Corpo delle Capitanerie di Porto, al Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ignorando il combinato del disposto normativo di cui agli artt.1, 60, D.Lgs.n.490/97 e all'art.3, L.n.84/94; quindi, palesando, con il supporto dell'allora On. Ministro PARISI, una superficiale analisi della normativa di settore. Da tale atteggiamento è disceso un contenzioso che coinvolge tutti gli Uff.li Ausiliari delle FFAA ed, in particolare, del Corpo delle Capitanerie di Porto,

risultati vincitori con sentenza del T.A.R. Lazio del 30.01.2008 (afferente, per l'appunto, la “stabilizzazione” del personale Uff.le a tempo determinato). Contestualmente l'Amministrazione in parola ha bandito nel corso degli anni 2007, 2008 concorsi per personale a tempo determinato siano essi per ufficiali in ferma prefissata o per allievi ufficiali al biennio delle varie accademie militari delle FFAA ivi compresi il Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Arma dei Carabinieri; e, a causa del contenzioso testé citato, di questi concorsi è stato revocato solo quello afferente il reclutamento di uff.li ausiliari della Marina Militare nel corso dell'anno 2007. Lo stesso Ministero della Difesa ha ulteriormente bandito concorsi per personale in servizio permanente effettivo (in particolare quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 26-8-2008 e in G.U. n. 64 del 2-8-2007, e in G.U. n.8 del 29-1-2008, e tutte le assunzioni relative agli allievi frequentanti il terzo anno delle Accademie militari) con logica conseguente assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Pertanto, dalla piana lettura della normativa ne consegue che: 1. il disposto di cui al c.519 si applica a tutti gli uff.li delle FFAA; 2. gli unici fondi sottoposti a riduzione sono quelli relativi agli oneri di cui alla Tab. “A”, L.n.331/2000 e alla Tab. “C”, L.n.226/2004 , previsti per l'assunzione e il mantenimento dei soli volontari di truppa; 3. l'assunzione di tutti gli Uff.li a tempo indeterminato (delle FFAA, ivi compresi L'Arma dei Carabinieri, il Corpo delle Capitanerie di Porto) avviene

a

mezzo

di

fondi

alieni

a

quelli

relativi

alla

“professionalizzazione”(vedasi Tab. “A”, art.3 c1 L.331/2000, Tab. “C” e “E” artt.23 c.2 e 28 L.226/2004); 4. per quel che concerne le tre FFAA (escluso il Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Arma dei Carabinieri), l'essere ricompresi in un decreto che stabilisce un mero dato numerico non significa beneficiare di un fondo istituito per altro diverso “ruolo”;

5.

ammesso e non concesso che l'assunzione a tempo indeterminato di tutti gli uff.li dell'Esercito, della Marina Militare e delle Aeronautica Militare si debba ritenere vincolata al fondo sulla professionalizzazione delle FFAA di cui alle L.nn.331/2000 e 226/2004, e che da ciò ne discenda l'esclusione al beneficio del fondo di cui all'art.1, c.96 L.n.311/2004 (contraddicendo quanto affermato dalla terna giudicante nella sentenza sopra citata), ci si interroga sul motivo per il quale non si sia operato alcunché per gli Uff.li del Corpo delle Capitanerie di Porto; essendo lo stesso escluso dalla riduzione a 190.000 unità (D.Lgs.n.490/97), e dalla “professionalizzazione” quanto a ruolo

“ufficiali”

(L.n.331/2000,

D.Lgs.n.215/2001,

L.n.226/2004);

considerato che l'assunzione in servizio permanente effettivo degli uff.li di detto “Corpo” avviene tramite fondi strutturali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero anche con quanto disposto agli artt.7 e 8 L.n.255/91 (fondi notoriamente esclusi dalla “professionalizzazione”); visto che lo stesso Tar Lazio nella camera di consiglio del 30.01.2008 ha ritenuto gli ufficiali delle C.P., al pari degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri titolari di una posizione di interesse legittimo alla conclusione del procedimento di stabilizzazione; 6. al di là della sperequazione interna operata ai danni degli Uff.li Ausiliari delle tre Forze Armate che - ancorché dotati del medesimo stato giuridico dei parigrado dell'Arma dei Carabinieri - si sono visti negato il trattenimento in servizio nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, vi è una ulteriore discrasia: l'Amministrazione della Difesa continua a selezionare personale a tempo determinato perfino all'interno dell'Arma dei Carabinieri nonostante si acclarato il beneficio - inerente processo di stabilizzazione - goduto, in termini economici, dalla stessa Arma; 7. la decisione di assumere nuovi Uff.li delle FFAA a tempo determinato parrebbe essere in contrasto con il disposto normativo di cui ai c.417 e seguenti e c.519 e seguenti, art.1 L.n.296/06; infatti, trattasi di

amministrazione della Difesa di cui gli Uff.li dei Carabinieri fanno parte al pari di tutti i colleghi delle tre FFAA; 8. mentre la determinazione nel merito dell'assunzione di nuovi Uff.li a tempo indeterminato (sempre delle FFAA), pur sapendo di poter essere costretta ad assumerne altrettanti nei prossimi mesi, essendo in corso un contenzioso con gli Uff.li Ausiliari congedati nel corso dell'anno 2007 (parte dei quali risultati già vincitori presso il Tar Lazio), sembrerebbe avvenire a discapito di

qualsivoglia

principio

di

buona

gestione

e

buon

andamento

dell'Amministrazione, oltreché essere lesiva del dovuto rispetto di tutti gli interessati tra gli uff.li delle Forze Armate: siano essi già stati assunti od “in procinto di”; il proprio destino e futuro lavorativo potrebbe cambiare da un momento all'altro. Si richiede, pertanto, a lei sig Ministro, ai sensi e per gli effetti del principio di proporzionalità, di ragionevolezza, ma, soprattutto, di buon andamento dell'Amministrazione, in particolare, così come positivizzati nell'art.97 della Costituzione nell'art.1 della L.n.241/90, oltre che dall'esame combinato del disposto normativo di cui all'art.1, commi 417, 419, 519, 526, L.n.296/2006, di voler procedere, con estrema urgenza, ad una valutazione nel merito dei recenti bandi volti all'assunzione in servizio a tempo determinato ed indeterminato, considerando l'opportunità della sospensione dal servizio di tutto

il

personale

già

reclutato/assunto

ovvero,

ove

possibile,

di

revocare/sospendere i bandi stessi, a far cominciare dalla data dall'inizio del contenzioso, o a partire dal 30.01.2008 (giorno della sentenza T.A.R. Lazio), quantomeno per la componente afferente il sopra richiamato Corpo delle Capitanerie di Porto. In alternativa, per quel che attiene la Marina Militare ed in particolare per il Corpo delle Capitanerie di Porto, considerata la necessità di controllo e tutela del territorio nazionale, tramite la lotta volta alla prevenzione ed al contrasto dell’immigrazione clandestina, ed i servizi di Polizia Giudiziaria richiesti dalla

Comunità Europea, e, quindi, in particolare, del servizio svolto dagli Ufficiali Subalterni del “Corpo”, valutare l'opportunità, di concerto con i Dicasteri competenti (Infrastrutture e Trasporti, Interni), di un richiamo per titoli in servizio

permanente

effettivo,

quantomeno

del

personale

ausiliario

raffermato, ultimo congedato (anno 2007), di cui all'art.21 lett.a) e c), D.Lgs.n.215/2001; di più, valutare una soluzione alternativa per tutti quegli uff.li di cui all'art.21 lett. c), Legge citata, (V e VI corso) per i quali non sia stato bandito apposito concorso di “rafferma”.

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