Ufficiali Precari Doc

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Agli Onorevoli Senatori e Deputati

OGGETTO: -STABILIZZAZIONE DEGLI UFFICIALI PRECARI DELLE FORZE ARMATE

Considerato che:

● Il Decreto Legislativo 8 Maggio 2001 N. 215, (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale) emanato attenendosi ai principi e criteri direttivi della legge 14/11/2000, n. 3311 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” (integrato e corretto con il D.lgs 31 luglio 2003 n. 236), ha istituito la figura dell’Ufficiale in Ferma Prefissata (AUFP), creata per soddisfare la carenza di specifiche professionalità tecniche, oppure per far fronte a peculiari esigenze operative. ● Gli Ufficiali in Ferma Prefissata (la maggior parte laureati) contraggono una ferma di 30 mesi, al termine della quale non è più possibile (contrariamente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 215/2001 e dai relativi bandi di concorso) chiedere una proroga di un ulteriore anno di servizio; gli Ufficiali suddetti hanno la possibilità di transitare in servizio permanente effettivo (SPE – servizio a tempo indeterminato) solo attraverso un ulteriore concorso pubblico i cui posti a concorso sono di pochissime unità. ● Tutti questi Ufficiali ausiliari, ormai congedati, incontrano evidenti difficoltà a reinserirsi nel mondo lavorativo avendo ormai acquisito una precisa professionalità militare ognuno nel settore di competenza; in nessuna azienda si licenzierebbe chi ha ben operato e maturato una qualificata esperienza (di 2/3 anni), inoltre, nessuna azienda si “sognerebbe” di perdere personale già qualificato per il quale ha speso ingenti risorse per la sua formazione, addestramento e specializzazione. Non si riesce a comprendere come nell’Amministrazione dello Stato possano verificarsi simili situazioni contrarie ai criteri di economicità ed efficienza. Ciò premesso: 1

L’art. 3, Legge 331/2000 prevedeva una delega al Governo per l’emanazione di norme per il reclutamento di Ufficiali Ausiliari. Il Capo V del Decreto Legislativo 8 Maggio 2001 N. 215 ha istituito la categoria degli UFFICIALI AUSILIARI, a cui appartengono i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di: 1. UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN PRIMA NOMINA E IN FERMA O RAFFERMA BIENNALE O IN CONGEDO 2. UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO 3. UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA O IN RAFFERMA 4. UFFICIALI DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO.

1

● Il comma 519, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n. 296), nell’ottica delle disposizioni relative alla “stabilizzazione” del personale della Pubblica Amministrazione in servizio a tempo determinato, ha specificatamente previsto l’assunzione a domanda (…”prioritariamente”…) degli Ufficiali in Ferma Prefissata di ciascuna Forza Armata in servizio al 31 dicembre 2006. ● Nonostante il puntuale riferimento agli Ufficiali Precari, lo Stato Maggiore della Difesa /SMD (come si evince anche da diversi documenti provenienti dal I Reparto – Personale dello SMD) non ha alcuna intenzione di applicare la legge ed anzi ha tentato (fortunatamente senza successo) di continuare ad assumere, ingiustificatamente, personale precario (Vedasi bando2 di concorso per l’8° corso AUFP della Marina Militare successivamente revocato3 per manifesta “abnormità politicogiuridica” ed inopportunità); sarebbe stato incomprensibile sostituire un ufficiale in ferma prefissata con 2/3 anni di maturata esperienza sul campo con chi non ha alcuna esperienza lavorativa e che avrebbe subito il medesimo “destino”. ● Lo Stato Maggiore della Difesa ritiene applicabile il comma 519 unicamente al personale dei Corpi di Polizia4 ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) e non già a quello di Esercito, Marina ed Aeronautica; trattasi di un’interpretazione manifestamente infondata ed in controtendenza con la politica di “stabilizzazione – antiprecariato” perseguita dal Governo. ● Se il Legislatore avesse voluto riferirsi unicamente all’Arma dei carabinieri (la Guardia di Finanza non ha mai arruolato ufficiali in ferma prefissata) avrebbe lasciato inalterato il testo dell’art. 57 del Disegno di Legge finanziaria 2007, il quale era così concepito: “…a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell’arma dei Carabinieri, reclutati…transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.” Successivamente, invece, la versione finale della disposizione in esame (ora comma 519, art. 1 Legge 296/2006) ha espressamente compreso, nel piano di stabilizzazione, il personale di cui all’articolo 23 comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: gli ufficiali in ferma prefissata di ciascuna Forza armata. ● L’amministrazione della Difesa, inoltre, nei numerosi ricorsi amministrativi legittimamente presentati dal personale precario ingiustamente congedato/licenziato, nelle memorie difensive perviene all’assunto (erroneo) che le FF.AA., a differenza dell’Arma dei CC, sono sottratte al modulo stabilizzatorio di cui al comma 519 citato, atteso che:

a) La stabilizzazione disciplinata dal comma 519, art. 1 della Legge finanziaria 2007 è solamente quella finanziabile con una quota del fondo istituito dal comma 96, art. 1 della legge 311/2004. b) Il fondo di cui al comma 96 è stato istituito per finanziare le assunzioni in deroga al divieto imposto dal comma 95, art. 1 della legge 311/2004 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007). 2

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 89 del 21/11/2006. Revoca pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 18 del 02/03/2007. 4 In merito a ciò non si comprende, altresì, il motivo di esclusione del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, il quale svolge rilevanti compiti di Polizia in materia di navigazione, trasporto marittimo, vigilanza nei porti, demanio marittimo e sicurezza della vita umana in mare. Il Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, inoltre, per la molteplicità dei compiti, ha una duplice dipendenza: dal Ministero della difesa e dal Ministero dei Trasporti; quest’ultimo stabilisce annualmente il numero delle unità da mantenere in servizio. 3

2

c) Le Forze Armate sono esentate dal divieto di cui al comma 95 (in quanto le assunzioni presso le FF.AA. sono finanziate con risorse previste da una normativa speciale5). d) Per l’esenzione di cui sopra le Forze Armate, a differenza dell’Arma dei Carabinieri, rimangono estranee alla quota del fondo per la stabilizzazione. Tuttavia, per quanto sopra, sorgono fortissime perplessità (condivise dal TAR LAZIO) in quanto: a) L’Arma dei Carabinieri è ugualmente esclusa6 (come le FF.AA.) dal blocco delle assunzioni previsto dal comma 95, art. 1 legge 311/2004. Cosicché, se dalla possibilità di stabilizzazione si escludono le Forze Armate, per il medesimo motivo dovrebbe escludersi l’Arma. 1. Ma ciò comporterebbe che il chiaro e specifico richiamo7 agli Ufficiali in ferma prefissata, contenuto nel comma 519 legge Finanziaria 2007, non avrebbe mai modo di operare; il che renderebbe irrilevante tale richiamo, esito questo non consentito dai criteri interpretativi delle norme. b) Le assunzioni del personale delle Forze Armate, al contrario di quanto afferma il Ministero della Difesa, sono finanziate anche con le risorse stanziate sul fondo di cui al comma 96. Ciò è desumibile da numerosi riferimenti normativi8. 5

Legge 331/2000, d.lgs. 215/2001 e legge 226/2004. Come si desume dalla lettera del comma 96, art. 1 legge 311/2004. 7 “..e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215..”. 8 Visto l’art. 1 comma 97 della legge n. 311 del 2004 che (ripetendo disposizione già contenuta nel comma 33 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003) prevede che ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato “sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale..........”; Considerato che se è pur vero che il D.P.R. 28.4.2006 (che, per l’anno 2006, ha autorizzato le assunzioni in deroga provvedendo a ripartire tra le varie amministrazioni il fondo di cui al citato comma 96) non include le FF.AA. tra i beneficiari di tale fondo, è altrettanto vero che l’analogo provvedimento per l’anno 2005 ( e cioè il D.P.R. 6.9.2005), nel proprio preambolo: - al 2° periodo richiama l’art. 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004 “che prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato....” - al 9° periodo richiama l’art. 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004 “che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al d .lgs. n. 215 del 2001 ed alla legge n. 226 del 2004”; - al 10° periodo specifica che: “le assunzioni del personale non direttivo delle Forze armate sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti legislativi e, pertanto, gravano sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l'anno 2005” ; autorizzando, al fine, le FF.AA. ad assumere, con oneri gravanti sul fondo di cui al comma 96 citato, 439 ufficiali per l’anno 2005; Visto l’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 215 del 2001 che dispone che” Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al presente decreto (ndr.: e dunque, fino al 2020 ex art.2 comma 2 del medesimo d.lgs.), le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni”; Visto l’art.21 comma 3 del d. lgs. n. 215 del 2001 che dispone che “Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari (ndr.: trattasi, com’è noto, di personale con rapporto di servizio a tempo determinato) da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale” (cfr., per il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, artt. 10 e 12 della legge n. 351 del 2003; per l’anno 2005, art. 10 comma 3 della legge n. 312 del 2004; per l’anno 2007, artt. 12 e 16 comma 3 della legge n. 298 del 2006). 6

3

● Attualmente numerosissimi parlamentari hanno manifestato la volontà di stabilizzare gli Ufficiali

in oggetto, manifestando incomprensione nei confronti del Ministero della Difesa - Stato-Maggiore della Difesa che invece desidera “gestire” contra legem le assunzioni del proprio personale (non preoccupandosi dei tanti giovani laureati precari che da anni contribuiscono a qualificare la Forza Armata. ● L’Italia è uno Stato Democratico e Sociale con una netta tripartizione dei poteri; l’autorità amministrativa (nella fattispecie lo Stato Maggiore Difesa) deve concretizzare la volontà legislativa9 che rappresenta la sua fonte di legittimazione, e deve quindi attuare il fine indicato dalla legge (per definizione fine pubblico). ● L’atto di assunzione degli Ufficiali in Ferma Prefissata, in servizio al 31 dicembre 2006, è un

atto vincolato; la discrezionalità amministrativa nell’adozione di tale atto è pressoché inesistente, è stato infatti l’indirizzo governativo/parlamentare a determinare se e quando adottare l’atto e attraverso quali modalità10. Per questi motivi si richiede Al fine di superare l’attuale inosservanza del comma 519 della Finanziaria 2007 e di risolvere concretamente il precariato degli Ufficiali in oggetto, di sensibilizzare Governo e Parlamento nella direzione di un provvedimento specifico, tempestivo ed immediato.

FIDUCIOSI NELLA SOLIDITA’ DEMOCRATICA DELLA NOSTRA REBUBBLICA GLI UFFICIALI PRECARI DELLE FORZE ARMATE

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Assunzione, a domanda, a tempo indeterminato come previsto dal comma 519, art. 1 della Legge Finanziaria 2007.

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