Il Contratto

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IL CONTRATTO

Il contratto L’art. 1321 del cod. civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

ELEMENTI DEL CONTRATTO ; CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI ; AUTONOMIA CONTRATTUALE ; INVALIDITA’ DEL CONTRATTO ; ANNULLAMENTO ; RESCISSIONE ; RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ; RAPPRESENTANZA ; CONCLUSIONI ;

Si distinguono in: Elementi Essenziali: senza i quali il contratto é nullo; Elementi Accidentali: possono essere liberamente inseriti dalle parti.

ACCORDO DELLE PARTI: il contratto è concluso quando il proponente viene a conoscenza dall’accettazione dell’altra parte; OGGETTO: l’oggetto che le parti si propongono di realizzare deve essere possibile,lecito e determinato. CAUSA: è lo scopo del contratto,la funzione economicasociale. La mancanza della causa o la sua illiceità,rende nullo in contratto; FORMA: il contratto può essere solenne (forma scritta) o non solenne (forma libera). La forma solenne può essere: 1) Scrittura Privata 2) Scrittura Privata Autenticata 3) Atto Pubblico

CONDIZIONE: è l’evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere o cessare gli effetti del contratto;può esistere una condizione sospensiva (quando le parti stabiliscono che il contratto,avrà effetti solo al verificarsi di un determinato evento), una condizione risolutiva (quando le parti stabiliscono che gli effetti del contratto cesseranno se e quando accadrà un determinato evento). TERMINE: è l’evento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia del contratto,esiste il termine iniziale e il termine finale. MODO: è un peso posto nei contratti a titolo gratuito per limitarne gli effetti.

Numero parti coinvolte

Obbligazioni a carico parti

Classificazione dei contratti

Vantaggio

Forma

Bilaterali Plurilaterali A prestazioni corrispettive A prestazioni unilaterali A titolo oneroso A titolo gratuito Solenni o formali Non solenni

Modo di perfezionamento

Rischio

Regolamento per legge

Effetti

Consensuali Reali Aleatori Commutativi Tipici Atipici Contratti ad effetti obbligatori Contratti ad effetti reali

I contratti a seconda del ”numero delle parti” possono essere classificati in:

Vengono definiti tali tutti i contratti che vedono contrapposte non più di due parti.

Sono tutti quei contratti caratterizzati da un legame giuridico tra due o più pari.

Secondo le obbligazioni a carico delle parti i contratti vengono distinti in: contratti

Quando le parti “contraenti” si obbligano reciprocamente ad eseguire una prestazione(es. atto di compravendita)

Quando la prestazione è posta a carico di una sola parte (es. la donazione)

Secondo il vantaggio, i contratti possono essere:

Si ha un contratto a titolo oneroso quando lo sforzo compiuto da una parte per l’adempimento del contratto viene ripagato con la controprestazione.

Viene definito tale, un contratto nel quale non c’è sacrificio patrimoniale,ma solo vantaggio.

Secondo la forma i contratti si dividono in:

Quando il contratto deve essere scritto(Scrittura privata o Atto pubblico)

Quando il consenso può essere manifestato in qualsiasi modo.

Secondo il modo in cui vengono a esistenza, i contratti si divido in:

Si perfezionano con il semplice consenso.

Oltre al consenso è necessaria anche la consegna della cosa.

Secondo il rischio i contratti si dividono in:

Si tratta di quei contratti basati sulla sorte (scommessa,assicurazione)

Sono quei contratti nei quali le parti conoscono le prestazioni e gli effetti del contratto sin dall’inizio.

Secondo il regolamento per legge i contratti possono essere:

Quando il contratto è disciplinato dalla legge

Quando il contratto è lasciato in libera gestione alle due parti.

Secondo gli effetti i contratti si suddividono in:

Sono contratti che fanno nascere un’obbligazione fra le parti

Sono contratti che permettono il trasferimento della proprietà o altro diritto reale da un soggetto ad un altro.

L’autonomia contrattuale È intesa come la libertà dei privati di concludere i contratti che vogliono,con chi vogliono,scegliendo il contenuto a loro piacere. L’autonomia contrattuale si basa sul principio secondo cui “il contratto ha forza di legge fra le parti”,in quanto i privati sono liberi di fare contratti che meglio soddisfano i lori interessi nell’ambito e dei limiti imposti dalla legge. ATTENZIONE!!!! Una volta concluso il contratto, i contraenti sono obbligati a rispettare ed eseguire le disposizioni.

L’invalidità del contratto 1. La Nullità. 2. L’Annullabilità. 3. La Rescissione.

Producono nullità nel contratto la mancanza dei requisiti come:  l’accordo delle parti  la causa  la forma (se prescritta dalla legge)  i contratti con causa od oggetti illeciti (contrari all’ordine pubblico)  l’oggetto

La nullità può essere: essere • assoluta > chiunque può farla valere • rilevabile d’ufficio > dal giudice • imprescrittibile > non ci sono limiti di tempo per far dichiarare la nullità • il contratto non produce effetti > per la legge il contratto non esiste.

ANNULLABILITA’ • COLPISCE IL CONTRATTO IN PRESENZA DI INCAPACITA’ O VIZI DELLA VOLONTA’

INCAPACITA’ DI AGIRE • INCAPACITA’ ASSOLUTA  MINORENNI

 INTERDETTI GIUDIZIALI (infermi

• INCAPACITA’ RELATIVA  Minore emancipato:(è

colui che a 16 anni, con il permesso del tribunale e dei genitori se ci sono motivi gravi e le persone sono mature, si sono sposati)

mentali gravi)

 Inabilitati:

 INTERDETTI LEGALI(persona che

ha avuto l’ergastolo o una reclusione per più di 5 anni)

1(infermi di mente non gravi) 2 prodigo:(una persona che sperpera i soldi) 3 alcolisti e tossicodipendenti abitudinari

INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E VOLERE • SONO LE PERSONE CHE SONO CAPACI DI AGIRE MA occasionalmente NON LO SONO

VIZI DELLA VOLONTA(ERRORE, VIOLENZA, DOLO) • L’ERRORE: è causa di annullamento del contratto quando è essenziale (determinante del consenso) ed è riconoscibile dall’altro contraente

• LA VIOLENZA: è la minaccia di un male grave e

ingiusto che induce un soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse

• IL DOLO: è il raggiro usato da uno dei contraenti in modo da trarre in inganno l’altro

L’annullabilità è relativa: • Solo chi ha interesse chiede l’annullamento dell’atto

NON RILEVABILE D’UFFICIO • Il giudice non può annullare d’ufficio,cioè se non richiesto,un atto

SI PRESCRIVE IN 5 ANNI Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale il termine decorre da giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo ,è cessato lo stato d’interdizione di inabilitazione ovvero quando il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

IL CONTTATTO PRODUCE I SUOI EFFETTI Fino a che il giudice non lo annulla

RESCISSIONE Colpisce i contratti stipulati a condizioni fortemente squilibrate fra le due parti, non rispettando la funzione tipica dei contratti cioè quella di realizzare uno scambio fra prestazioni di valore equivalente. Si verifica in una delle seguenti situazioni: Contratto concluso in stato di pericolo: per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (art.1447c.c.);ad esempio quando un naufrago paga una somma sproporzionata per essere tratto in salvo. Contratto concluso in stato di bisogno di una parte,del quale l’altra parte ha approfittato per trarne vantaggio. Lo squilibrio fra le controprestazioni deve essere tale per cui una vale più del doppio dell’altra.(art.1499c.c.)

La risoluzione si verifica per cause sopravvenute dopo la stipulazione del contratto a prestazioni corrispettive. A seconda delle cause che l’hanno causata si distinguono tre tipologie: + Risoluzione per inadempimento; + Risoluzione per eccessiva onerosità; + Risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

Risoluzione per inadempimento Quando l’altra parte non adempie, il contraente può: •agire in giudizio per ottenere una sentenza di condanna all’esatto adempimento oltre al risarcimento danni. L’azione per il risarcimento danni si prescrive entro 10 anni. • Il contraente che ha subito l’inadempimento può non ricorrere in giudizio,ma con una diffida ad adempiere può intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un determinato termine. •Il contratto si risolve di diritto : Quando le parti hanno pattuito una clausola risolutiva che prevede la risoluzione del contratto in caso di inadempimento di una delle due parti; Quando il contratto contiene un termine essenziale per cui un adempimento in ritardo non avrebbe nessuna utilità.

Risoluzione per eccessiva onerosità Nei contratti di locazione, appalto ecc., qualora dopo la conclusione del contratto una delle due prestazioni diventa eccessivamente onerosa rispetto all’altra, a causa di eventi straordinari, ci si può rivolgere al Giudice e chiedere la risoluzione del contratto.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una delle due prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile al debitore,questo è libero dalla sua obbligazione e il contratto si risolve.

La rappresentanza Consiste nel sostituire una persona con un’altra che la rappresenta nel compimento di uno o più contratti

La rappresentanza può essere: Legale

Quando è imposta dalla legge.

Il rappresentato deve essere capace di agire.

Volontaria

Potere conferito per volere dei rappresentanti. Il rappresentante deve essere capace di intendere e volere.

Diretta

Quando il rappresentante agisce per nome e per conto del rappresentato.

Indiretta

Quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato, nel suo interesse, ma in nome proprio.

LA PROCURA (Negozio giuridico unilaterale)

Che deve essere redatta in forma scritta

L’atto che obbliga il rappresentante a compiere l’attività giuridica è:

IL MANDATO Che può essere: Generale: se ha per oggetto tutti gli affari del mandante; Speciale: se si riferisce a uno o più atti specifici; Con rappresentanza: (diretta) Senza rappresentanza: (indiretta)

Le obbligazioni delle parti sono: a)Per il mandatario:

Eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia; Rendere conto del proprio operato al mandante; Trasferire al mandante, nel caso di mandato senza rappresentanza, i diritti acquisiti. b)Per il mandante:

Fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato; Rimborsare al mandatario le spese; Pagargli il compenso.

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