Contratto

  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Contratto as PDF for free.

More details

  • Words: 1,984
  • Pages: 5
SCRITTURA PRIVATA Contratto di furnitura

Con la presente scrittura privata stipulato fra: [società 1] con sede in [località 1] rappresentata da [nome 1] (in seguito denominato il “Compratore”) e [società 2] con sede in [località 2] rappresentata da [nome 2] (in seguito denominato il “Venditore” o collettivamente “le Parti”), tra le quali SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto del contratto Il Venditore si impegna a vendere al Compratore, che si impegna ad acquistare, i prodotti descritti nell'Allegato di questo contratto (di cui costituisce parte integrante) nella quantità, ai prezzi e alle condizioni tutte previste qui di seguito. Art . 2 Ordini di acquisto Gli ordini di acquisto che saranno via via emessi dal Compratore faranno riferimento a questo contratto e specificheranno quantità, prezzi, caratteristiche, destinazione e termini di consegna dei prodotti acquistati. Gli ordini potranno essere emessi mediante e-mail o fax. In tale caso un ordine formale sarà inviato al Venditore entro 2 giorni dal ricevimento dell’e-mail o del fax di accettazione dell'ordine da parte del Venditore stesso. Il Venditore trasmetterà al Compratore la propria accettazione dell'ordine entro n.2 giorni dal ricevimento dell'ordine, in qualunque forma esso sia stato inviato. Qualora l'accettazione sia fatta mediante e-mail o fax, un’ accettazione formale farà seguito entro n.2 giorni dall'invio dell’e-mail o fax. Art. 3 Consegne Salvo diversamente specificato nell'ordine, la consegna dei prodotti avrà luogo presso lo stabilimento del Compratore secondo la clausa C.I.F. codificata dall’ Incoterms 2000 La data di consegna sarà entro i 90 giorni dal ricevimento della Lettera di Credito Irrevocabile e Confermata Pagabile a Vista* per il valore dell’ordine Art. 4 Passaggio della proprietà e dei rischi Il passaggio di proprietà relativamente ai prodotti compravenduti sulla base del presente contratto avrà luogo secondo le clausole contrattuali di C.I.F (Cost, Insurance and Freight ) come codificate in sede internazionali nell'Incoterms 2000 dove si stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino al porto italiano di destinazione, compresi eventuali costi per lo scarico della nave, nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Sempre a carico del venditore sono anche le spese di assicurazione.Dal momento in cui la merce è scaricata nel porto italiano di arrivo tutte le

Page 1 of 5

altre spese sono da considerarsi a carico dell'acquirente, compresi i costi doganali nella nazione di arrivo. I rischi si trasferiscono al Compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal presente contratto. Art. 5 Prezzi . Salvo diverso accordo, il prezzo non include l'I.V.A. I prezzi dei prodotti sono quelli indicati nel listino allegato. Art. 6 Condizioni di pagamento Salvo diverso accordo fra le Parti, i pagamenti saranno effettuati nella moneta di fatturazione con la modalità che segue: a) Il pagamento sara` effetuato mediante Credito Documentario*, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, provvedere a che venga emesso in favore del Venditore da una banca di buona reputazione, ed accettata dalla banca del Venditore, un Credito Documentario, Irrevocabile e Confermato, soggetto alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, notificato almeno 90 giorni prima della data pattuita per la consegna o della data d’inizio dell'eventuale periodo di consegna concordato.La tempestiva emissione del credito documentario è condizione per la consegna del prodotto.Il Credito Documentario* sarà pagabile a vista contro la presentazione dei sottoindicati documenti:  Invoice ( fattura )  Bill of Landing ( polizza di carico )  Packing List ( distinta di carico) Tutte le parti devono basarsi esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte e così pure il rispetto delle condizioni contrattuali deve essere verificato solo attraverso l'analisi dei documenti stessi. *Le spese e le commissioni bancarie ( bank charges and commisions ) della banca emittente saranno a carico dell’ordinante mentre a carico del benificiario rimarranno tutte le spese e commissioni della banca avvisante,designata o confirmante. Art. 7 Garanzie Il Venditore garantisce che: i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio, eccetto per quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, essendo il titolo di proprietà pienamente e legittimamente trasferito al Compratore. b) La merce sara` conforme alle pattuizioni contrattuali nell'Allegato di questo contratto (di cui costituisce parte integrante) c) i prodotti sono conformi alle specifiche applicabili, quali risultano da questo contratto e da successivi emendamenti; a)

Art. 8 Sospensione dell'adempimento

Page 2 of 5

Ciascuna Parte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l'altra Parte non adempirà ad una parte sostanziale dei propri obblighi, a causa: a) di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità; b) del modo con cui essa si prepara ad adempiere o adempie al contratto. La Parte che sospende l'adempimento dovrà informare immediatamente l'altra Parte e dovrà proseguire l'adempimento ove l'altra Parte fornisca garanzie adeguate per l'adempimento dei propri obblighi.

Art. 9 Risoluzione anticipata Nonostante quanto previsto nell'art. l0 per quanto riguarda la durata, ciascuna Parte potrà dichiarare risolto in ogni momento il contratto in uno dei seguenti casi: a) in presenza di un essenziale inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti in questo contratto, purché tale inadempimento non risulti sanato nel termine di 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta dell'altra Parte ad adempiere; b) quando una delle Parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale; La risoluzione del contratto libera entrambe le Parti dai relativi obblighi. Essa tuttavia non produce effetti su quella parte del contratto che ha avuto regolare esecuzione. Art. 10 Legge applicabile Il presente contratto di fornitura, nonché i singoli contratti stipulati nel suo contesto sono regolati dalla legge italiana ed in particolare dalle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci firmata in Vienna in data 11 aprile 1980, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765 e dalla Camera di Commercio Internazionale Brochure n. 600 entrata in vigore il 1/07/2007. Art. 11 Risoluzione delle controversie Il presente Contratto è interamente sottoposto al diritto italiano, che ne regola la conclusione, esecuzione e cessazione, ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti.Per ogni controversia relativa o comunque collegata al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro del Venditore presso il Tribunale di Treviso. Art. 12 Modifiche del contratto. Clausole invalide Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti al contratto dovrà essere fatta per iscritto, a pena di nullità. Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria risultante per iscritto. In caso di disposizioni invalidi o inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall’accordo contenente le clausole in questione. Art. 13 Clausola di divieto di cessione del contratto. Una Parte può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti solo a seguito dell’accettazione scritta dell’altra Parte e comunque, anche

Page 3 of 5

in tal caso, essa rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

Sottoscritto a [località] il [data]

Per il Venditore

Per il Compratore

____________

______________

NORMATIVA CONTRATTUALE Le presenti Condizioni Generali di Vendita, di seguito denominate CGV, sono quelle applicate dal Venditore, la MIND IMPORT ai suoi rapporti con i Compratori.

1.1

-Valore delle premesse e degli allegati Le premesse e gli allegati citati nel testo formano parte integrante del presente atto e costituiscono volontà dichiarata dei contraenti. 1.2 - In assenza di deroghe, i rapporti contrattuali fra le Parti (Venditore e Compratore) saranno regolati dalle presenti CGV. Modifiche od integrazioni alle presenti CGV e eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le Parti potranno venire adottate solo mediante atto scritto e non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme. 1.3 - I termini commerciali di uso corrente, ove utilizzati nelle presenti CGV (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) sono quelli codificati e disciplinati sotto la denominazione INCOTERMS 2000 dalla Camera di Commercio Internazionale. 1.4 - Quantità Il Venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno della quantità venduta anche se nelle Condizioni specifiche non è indicato “circa”. Ai fini degli accertamenti quantitativi faranno incontestabilmente fede, tra i Contraenti, la Packing List ( distinta di carico) del luogo d’inizio del trasporto. 1.4 - Forza maggiore Nel caso in cui ad una delle Parti sia stato reso impossibile l'adempimento ad obblighi derivanti dal presente Accordo, per l'effetto di un evento di forza maggiore come terremoto, ciclone, inondazione, incendio od altri eventi naturali, oppure epidemia, guerra, sommossa, stato di belligeranza, disordini o atti di terrorismo, divieti ed atti dello Stato, del Governo o di Enti pubblici, sciopero, interruzione del lavoro o altre controversie in materia, o comunque per l'effetto di eventi al di fuori del controllo di tale Parte, ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile, la detta Parte ne darà comunicazione senza ritardo per iscritto all'altra Parte e adotterà i provvedimenti necessari ad attenuarne i danni, nella misura del possibile. Su richiesta dell’altra Parte, inoltre, essa fornirà una informazione dettagliata circa lo stesso, nonché un certificato delle autorità competenti, a prova del suo verificarsi, corredato di una dichiarazione che spieghi le ragioni della impossibilità di adempiere a tutta o Parte degli obblighi ad essa spettanti ai sensi del presente Accordo. A causa dell’avverarsi di uno di tali avvenimenti o situazioni, l’adempimento delle obbligazioni è differito per un periodo di tempo che avrà la stessa durata dell’avvenimento o situazione di forza maggiore, con l’aggiunta di un periodo addizionale non superiore a 15 giorni, che è necessario alla ripresa dell’attività di continuazione dell’adempimento interrotto. Se l’impedimento risultante dal caso fortuito o dalla forza maggiore impedisce alla Parte in causa di eseguire il proprio obbligo contrattuale per un periodo che oltrepassa i 30 giorni, le Parti studieranno il modo per ovviare a tale problema. Se un accordo non fosse raggiunto entro 5 giorni a decorrere dalla fine del periodo di ritardo sopra descritto, ciascuna Parte potrà dichiarare la risoluzione del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dello stesso. Nel caso del verificarsi di un evento di forza maggiore, nessuna delle Parti sarà responsabile per danni, perdite o aumento dei costi, prodottisi a carico dell’altra Parte a causa del mancato adempimento o del ritardo. 1.5 - Hardship - Eccessiva onerosità sopravvenuta

Page 4 of 5

Nel caso in cui eventi imprevisti dalle Parti modifichino fondamentalmente l’equilibrio del presente Contratto, e così comportando un onero eccessivo per una delle Parti nell’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali, tale Parte potrà procedere nel modo seguente; la Parte domanderà la revisione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza dell’evento e della sua incidenza sull’economia del contratto. La domanda indicherà i motivi sui quali essa è fondata. Le Parti si consulteranno allora al fine di rifirmare il Contratto in base all’equità, al fine di evitare ogni eccessivo pregiudizio per l’una o l’altra. La domanda di revisione non sospende di per se l’esecuzione del Contratto 1.6 – Clausola di revisione dei prezzi Il Venditore procederà alla revisione dei prezzi quando si riconosca una eccessiva onerosita` sopravvenuta per effetto di aumenti del costo della materia prima, oscillazioni dei cambi ed aumenti del trasporto marittimo intervenuti successivamente alla data della firma del suddetto contratto.Nel caso il Compratore non si trovasse d’accordo sulla revisione del prezzo d’acquisto applicata dal Venditore ha la facolta` di recedere dal suddetto contratto senza alcun obbligo ed onero.

Sottoscritto a [località] il [data]

Per il Venditore

Per il Compratore

____________

______________

Page 5 of 5

Related Documents

Contratto
June 2020 8
Contratto-1
June 2020 7
Il Contratto
June 2020 7
Disdetta Al Contratto
June 2020 4
Nuovo Contratto Brunetta 2
November 2019 23