PROPOSTA DI LEGGE N. 43 Presentata dai consiglieri Venier Romano, Ciani, Marin, Asquini
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Presentata il 24 novembre 2008 db
Signor Presidente, Componenti della Giunta, Colleghi Consiglieri, con il presente progetto di legge i sottoscritti proponenti si prefiggono l’obiettivo di normare la coesistenza nella nostra Regione fra l’agricoltura convenzionale, quella biologica e quella che intende utilizzare organismi geneticamente modificati o, più propriamente , geneticamente migliorati. Questo è infatti, il miglioramento genetico, lo scopo per il quale da anni lavorano i genetisti di tutto il mondo. E’ giusto per tanto sgombrare subito il campo da alcuni equivoci. Prendendo ad esempio il mais, la pianta maggiormente coltivata nella nostra Regione, è evidente che il miglioramento genetico è finalizzato ad ottenere una maggiore resistenza ad alcune malattie e ad alcuni parassiti animali, consentendo così un uso molto minore di fitofarmaci e quindi un minore impatto ambientale delle coltivazioni. Questo un tempo si otteneva attraverso l’incrocio di più varietà, due volte all’anno nei due diversi emisferi, ottenendo così l’ibrido da coltivare, mentre oggi si ottiene trasferendo in laboratorio una cellula, o più, da una varietà ad un’altra in tempo reale. Si dice che chi coltiverà i mais OGM non potrà riprodurre nella propria azienda il seme da coltivare nell’anno successivo. Ma questo avviene già da mezzo secolo, poiché gli ibridi di mais non rigenerano se stessi, né se creati in laboratorio, né se ottenuti attraverso gli incroci varietali. Ed è solo un esempio fra i tanti possibili. Questo progetto di legge è apparentemente semplice e snello, composto da pochi articoli, ma il suo contenuto è molto importante per il futuro del comparto primario del Friuli Venezia Giulia, con ricadute molto significative sull’economia, sulla società civile e sull’ambiente della nostra Regione proprio in un momento in cui l’agricoltura locale soffre la drammatica concorrenza di paesi in cui la disponibilità di terreni agrari è infinita ed in cui i costi di produzione sono minimali rispetto ai nostri. Ed in un momento in cui i trasporti di derrate agricole non sono più un problema e le barriere doganali sono state abbattute dagli accordi politici internazionali. Non solo: anche la genesi del provvedimento proposto, ancorché sostanzialmente dovuto, è complessa, poiché a monte vanno considerati, appunto, gli accordi mondiali sul commercio (prima G.A.T.T. ed ora W.T.O), le normative europee, quelle statali ed una sentenza della Corte costituzionale italiana dello scorso anno che attribuisce alle Regioni, e non allo Stato, la potestà legislativa di disciplinare le modalità applicative del principio di coesistenza fra coltivazioni convenzionali, biologiche e transgeniche, sancito dall’Unione Europea. Inoltre il provvedimento proposto è urgente, poiché durante la scorsa legislatura la maggioranza di allora, pur avendo affrontato il tema non ha avuto il coraggio di varare un testo di legge in materia, stralciando il Disegno di legge n. 237 dal calendario consiliare pur dopo l’approvazione nella Commissione di merito. Non si può attendere oltre una normativa che consenta la coesistenza fra le varie tipologie colturali, anche perché è assurdo che la nostra comunità continui ad importare e
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consumare cibi e bevande prodotti da piante geneticamente migliorate senza poterle produrre. Come dire ...........oltre al danno, la beffa! Sperando fortemente in una sollecita approvazione di questa proposta, l’augurio è che prevalga il buon senso.
VENIER ROMANO SANTIN CIANI MARIN ASQUINI
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Art. 1 (Disposizioni per la coesistenza fra agricoltura convenzionale, biologica e transgenica) 1. Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività agricola, di tutelare la libertà di iniziativa economica e il diritto di scelta del consumatore sancito, la presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la disciplina, ad opera della Regione Friuli Venezia Giulia, delle modalità di realizzazione e gestione della coesistenza fra coltivazioni convenzionali, biologiche e transgeniche, che si avvalgono di organismi geneticamente modificati, così come stabilito dalla raccomandazione n. 2003/556/CE del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica). 2. Il presente provvedimento e le relative norme tecniche di attuazione seguono i criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/556/CE ovvero, nello specifico, la proporzionalità, la trasparenza e la scientificità delle misure da intraprendere. Al fine della verifica della congruità rispetto al diritto comunitario il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea, prima della sua approvazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. Art. 2 (Definizioni) 1.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per “coltivazioni biologiche” quelle che adottano i metodi di produzione regolati dal regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; b) per “coltivazioni transgeniche che fanno uso di organismi geneticamente modificati” quelle che utilizzano i prodotti ottenuti con i metodi di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati); c) per “coltivazioni convenzionali” quelle che, per i metodi e/o i materiali utilizzati, non rientrano nelle precedenti categorie. 2. La presente legge non regola la prevenzione e la gestione delle conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute umana delle coltivazioni di cui al comma 1
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poiché tali aspetti sono disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e dal decreto legislativo 224/2003 di recepimento della stessa direttiva. Art. 3 (Principi) 1. Le misure per la gestione della coesistenza devono corrispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica ed essere proporzionate. 2. Nell’adozione si tiene conto della necessità di evitare che ciascuna forma di coltivazione si svolga a danno di altre e che si impongano oneri non necessari a carico degli operatori delle filiere di produzione. 3. Nel valutare la proporzionalità si tiene conto delle soglie di tolleranza individuate dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato in prodotti convenzionali e biologici. In assenza di soglie di tolleranza, per le sementi valgono le indicazioni della normativa sementiera sulle impurità. 4. Nell’adozione delle misure di coesistenza occorre avere riguardo alle specie e varietà vegetali esistenti già coltivate e a quelle da immettere in campo e alle specifiche interazioni fra esse, nonché alle condizioni dei luoghi in cui si attuano le coltivazioni, secondo il principio della valutazione “caso per caso”. Occorre, altresì, tener conto dei risultati delle prove in campo e delle valutazioni scientifiche in ordine ai rischi di commistione fra colture che fanno uso di organismi geneticamente modificati e le altre colture indicate all’articolo 1, comma 1. Art. 4 (Contributi) 1.
La Giunta Regionale è autorizzata finanziare le spese riguardanti:
a)
la realizzazione di studi e ricerche specifiche riguardanti la materia;
b) la progettazione e la realizzazione di strutture atte alla lavorazione e alla conservazione separate dei prodotti ottenuti dai diversi sistemi produttivi; c)
l’acquisto di attrezzature necessarie alle attività di cui alla lettera b);
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d) commerciali.
il programma di divulgazione necessaria a una corretta campagna di
Art. 5 (Separazione delle filiere di produzione) 1. I produttori di sementi, gli agricoltori, gli operatori della trasformazione e della commercializzazione adottano misure per favorire la separazione delle filiere di produzione, tenendo conto delle esigenze di tracciabilità ed etichettatura. Art. 6 (Misure applicative) 1. Nell’adottare misure per la realizzazione e gestione della coesistenza la Regione Friuli Venezia Giulia fa riferimento ai principi della buona pratica e tecnica agricola intendendole come l’insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell’esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera. 2. Nel caso di coltivazioni che fanno uso di piante geneticamente modificate si ritiene che rientrino nella buona pratica agricola, a seconda delle circostanze e secondo i principi indicati all’articolo 2, le misure volte a impedire la presenza accidentale in altri terreni confinanti nella fase della semina o del raccolto, nonché a evitare incroci con altre colture o con piante selvatiche di terreni confinanti, e in specie: l’adozione di distanze minime, la selezione delle varietà, la lotta alle piante infestanti o l’impiego di barriere naturali contro i pollini. 3. Con riferimento allo stoccaggio degli organismi geneticamente modificati rientrano nella buona tecnica le misure atte a evitare miscugli con altri prodotti attraverso la separazione materiale e la pulizia dei depositi e dei recipienti. 4. Con riferimento alla lavorazione possono essere adottate regole di organizzazione della produzione che consentano la lavorazione in tempi e modi diversi delle diverse materie prime. 5. Con riferimento al trasporto di organismi geneticamente modificati adottare qualsiasi misura atta a evitare fuoriuscite e miscugli , con la separazione materiale e la pulizia dei mezzi e recipienti. 6. Le organizzazioni professionali possono emanare codici di buona pratica per la coesistenza fra coltivazioni e fra produzioni differenti impegnando i loro associati ad adottare il disciplinare di coltivazione che potrà costituire oggetto di divulgazione ai fini della commercializzazione.
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7. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove l’adozione di strumenti di informazione e di formazione sulle buone pratiche agricole degli operatori delle filiere di produzione. A questo proposito essa nomina un Comitato di esperti nel campo delle agrobiotecnologie incaricato di redigere un codice di buone pratiche agricole della Regione Friuli Venezia Giulia per la coesistenza fra colture. Gli esperti sono scelti fra ricercatori pubblici che abbiano pubblicato lavori sulle agrobiotecnologie su riviste internazionali specialistiche. Art. 7 (Responsabilità) 1. Coloro che, nell’impiegare materiale genetico, provocano danni per effetto della propagazione di tale materiale sono obbligati al risarcimento quando il danno provoca: a) la necessità di inserire un’informazione supplementare in etichetta se questa indicazione è tale da determinare un deprezzamento del prodotto; b) la perdita di una certificazione, se tale perdita è tale da determinare un deprezzamento del prodotto; c)
l’impossibilità di immettere il prodotto sul mercato.
2. L’agricoltore e l’operatore non possono essere considerati responsabili per il danno che sia stato provocato in osservanza delle buone pratiche agricole riconosciute dalle Associazioni di categoria e dagli operatori della filiera ovvero delle indicazioni contenute nell’autorizzazione alla coltivazione da parte dell’Autorità competente. Art. 8 (Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie) 1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole il Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato esprime pareri, proposte e indirizzi in materia di organismi geneticamente modificati e di biotecnologie. 3. Il Comitato è presieduto dal Direttore centrale competente in materia di risorse agricole o suo delegato ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché da un esperto in biotecnologie designato da ciascuno dei seguenti enti: a)
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
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b)
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;
c)
Università degli studi di Trieste;
d)
Università degli studi di Udine;
e)
AREA Science Park di Trieste;
f)
Futuragra – associazione culturale di agricoltori.
4. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. 5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 stabilisce l’ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Art. 9 (Sanzioni) 1. Chiunque arreca un danno documentato alle altre colture ottenute in base ai principi stabiliti all’articolo 6, comma 1, è tenuto al risarcimento dello stesso. Il risarcimento è determinato in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Art. 10 (Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 8 fanno carico all’unità previsionale di base ______________ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo _________ del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.