Articolato Proposta Di Legge Regionale Per Web

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Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto

Regione Puglia

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE “Controllo e regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera” a tutela della salute e dell’ambiente

1. Finalità I principi ai quali si richiama la presente legge regionale sono esplicitati nella L.R. 25 del 3 agosto 2006 nella quale in particolare si afferma che “la salute è un diritto dei cittadini e la tutela della salute è il fine del sistema sanitario regionale”. La Regione Puglia persegue tale obbiettivo in una prospettiva di sviluppo sostenibile con l’ambiente urbano e naturale, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Nell'ambito di tale prospettiva, la Regione Puglia, come Ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale, non può non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti nel territorio pugliese ancorchè assoggettati ad autorizzazioni statali, comportano effetti sul territorio e sulla salute, rimanendo nell’ambito delle competenze regionali, anche se con l’adozione di imposizioni più restrittive rispetto ai valori massimi di emissione in atmosfera, quali quelli stabiliti dallo Stato nell’esercizio delle attribuzioni ad esso riservate, considerato che esse non vanificano in nessun modo gli obiettivi di protezione della salute da quest’ultimo perseguiti ma anzi recepiscono ciò che la normativa europea prevede per la riduzione degli inquinanti. 2. Obiettivi L'obbiettivo primo di questa Legge Regionale è la regolamentazione e/o limitazione di scarichi, emissioni e fuoriuscite di inquinanti dannosi per l’ambiente in generale e più in particolare per la salute umana, con particolare attenzione verso quegli inquinanti che in quanto sostanze chimiche persistenti e dotate di alcune proprietà tossiche che, contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione e sono quindi particolarmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Tali inquinanti si bioaccumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dell'aria, dell'acqua e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestri e acquatici. Il problema che essi determinano, come accertato nelle aree di crisi ambientale come Taranto, Statte(TA), Manfredonia(FG) e Brindisi, ha reso indispensabile ed improrogabile questo intervento in quanto è in corso un processo di contaminazione della catena alimentare anche a causa delle elevate emissioni di Diossine, PCB, IPA, (Si veda ad es. il provvedimento che la Regione Puglia ha dovuto assumere per Pagina 1

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto l’abbattimento di un’ingente quantità di bestiame contaminato da Diossine nel Tarantino).

In coerenza con i punti 1 e 2, la Regione Puglia, considerata la necessità di:

a. definire i limiti emissivi degli impianti industriali ubicati nel territorio della

b. c.

d.

e.

f.

Regione Puglia ancorchè soggetti ad autorizzazioni statali ed in particolare di quelli che disperdono sostanze cancerogene, mutagene e bioaccumulabili, anche con effetti transfrontalieri; adottare le migliori tecnologie disponibili (MTD/BAT) coerenti con la strategia del livello minimo tecnicamente raggiungibile; portare in quest’ottica, le emissioni delle sostanze di particolare impatto ambientale presenti nei fumi emessi dagli impianti industriali, ai livelli più bassi ottenibili mediante l’applicazione delle BAT previste dal Protocollo di Aarhus (recepito con legge 125/2006) nell’allegato V tabella 2 ("Riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF nell'industria metallurgica") che indica tecnologie capaci di portare i valori di diossine e furani in un range di 0.2/0.4 ng TEQ/m3; ridurre drasticamente le utilizzazioni di acque in atto, favorendo forme di riuso delle acque reflue depurate, in considerazione degli eccessivi quantitativi di acque utilizzate per uso industriale rispetto alle risorse idriche disponibili e alla pronta disponibilità di volumi di acque recuperabili dai depuratori esistenti; prevedere sia in fase autorizzativa che per gli impianti industriali già autorizzati, l’uso razionale dell’energia, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, nonché dalla programmazione energetica della Regione Puglia, e dalla applicazione delle migliori tecniche disponibili; prevedere, a tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, modalità di campionamento, prelievo, analisi, controllo e scarico nei corpi idrici, per le acque di lavaggio, trattamento e reflui di processo, da applicarsi sia in fase di autorizzazione di nuovi impianti, che per quelli già esistenti sul territorio della Regione Puglia. Visto

Il Piano Energetico Ambientale Regionale adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale, 8 giugno 2007, n. 287 ai sensi della Legge Regionale n.17/2000 nonché dell’art.4 della deliberazione di Giunta Regionale n.1087/2005; Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria della Regione Puglia redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, adottato con delibera della Giunta Regionale n.328 dell’11 marzo 2008; Il Piano Regionale di Tutela delle acque della Regione Puglia, redatto ai sensi dell’art.121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, adottato con delibera della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n.883; Letta La “Relazione di Sintesi” trasmessa da ARPA Puglia con nota n°0013809 a: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare direzione Generale Salvaguardia Pagina 2

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto Ambientale;Assessorato Ambiente della Regione Puglia;Assessorato Ambiente della Provincia di Taranto;Assessorato Ambiente del comune di Taranto ed avente come argomento “Analisi dei dati conoscitivi ambientali disponibili” nella quale viene delineata complessivamente una situazione fortemente degradata dal punto di vista ambientale e sanitario;

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998; La legge 426/98, con il quale i territori di Taranto, Brindisi,Manfredonia (FG) e Statte (TA) sono stati inseriti tra i primi 15 siti di interesse nazionale da bonificare; In applicazione della Decisione del Consiglio 2004/259/CE riguardante il limite di emissione di diossina a 0,4 ng. TEQ/m3—0,4 nanogrammi per metro cubo normalizzato (valore espresso in tossicità equivalente); dell’articolo 3 della legge 125/2006 che rende esecutiva, sulla base di tale Decisione, il Protocollo di Aarhus; dell’ art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana del Principio di Precauzione, che al fine di scongiurare il perpetrarsi di forme di contaminazione della catena alimentare, impone alle autorità preposte territorialmente alla tutela della salute pubblica, di applicare urgentemente gli obblighi di cui al su citato art.3, senza attendere la scadenza del termine ultimo di otto anni concesso dall’allegato VI del Protocollo di Aarhus; dell’ art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203; dell’ art. 5 comma 1 e 2 di cui alla L.R. Puglia 7/99 Visto Il Protocollo di Ahrus del 24/06/1998 con il quale si fissano tra l’altro i limiti per l’emissione di inquinanti organici persistenti capaci di contaminazione transfrontaliera a grande distanza; Il D.P.R. 24/05/1988, di attuazione delle Direttive C.E.E. n° 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/04/1987, n.183; Il D.P.C.M. 21/07/1989, con il quale è stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell’art.9 della Legge 08/07/1986 n. 349 per l’attuazione e l’interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n.203, come successivamente modificato con D.P.R. 25/07/1991; Pagina 3

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto Il D. M. 12 luglio 1990 con il quale sono stabilite le linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono fissati i valori minimi e massimi di emissione; Il Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta Ufficiale L158 del 30.04.2004) Modificato dai seguenti atti: Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio[Gazzetta ufficiale L 217 dell'8.8.2006] Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio[Gazzetta ufficiale L 55 del 23.2.2007] Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (Gazzetta Ufficiale L 85 del 27.3.2007);

Visto Il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 riguardante l’emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato n°1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372; Il D. Lgs. 18 febbraio 2005 – 59/05 La Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2006, che propone emendamenti degli allegati I - III del protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e degli allegati A - C della convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, per conto della Comunità europea e degli Stati membri; Il D.M. 471/99 del 25/10/1999 – art 4 La Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, che abroga la direttiva 96/91/CE, ed allegati; Fatti salvi Gli impegni già assunti, gli accordi di programma, gli atti di intesa con privati e Amministrazioni interessate che dovranno se necessario essere integrati, in ottemperanza alle seguenti disposizioni, in quanto da ritenersi migliorative ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, del territorio e della salute umana; Considerate Le carenze e le contraddizioni del quadro normativo statale che appare disallineato dai principi comunitari in materia e del tutto inidoneo ad assicurare il rispetto dei principi di cautela, tutela e salvaguardia della salute umana. Tenuto conto Che l’Italia ha ospitato il Primo Incontro delle Parti della Convenzione di Aarhus (MOP1) a Lucca dal 21 al 23 ottobre 2002 e che nel corso del quale, le Parti della Convenzione Pagina 4

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto tra le quali l’Italia (che hanno non solo firmato, ma anche ratificato la Convenzione, assumendo in tal modo sul piano internazionale l’obbligo di rispettarne le disposizioni), al punto 6 del documento sottoscritto affermano tra l’altro: “Riconosciamo la stretta relazione tra i diritti umani e la protezione ambientale. Attraverso il suo proposito di contribuire alla protezione del diritto di ogni persona delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla salute e al benessere, la Convenzione riflette questo legame”. Ritenuto Improcrastinabile agire secondo il principio di massima precauzione della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente e del territorio, anche attraverso l’introduzione di limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa per le emissioni in atmosfera degli inquinanti derivanti dai cicli produttivi dell’industria e degli scarichi di reflui di lavorazione nelle acque superficiali,costiere e fluviali; Che nell’ambito delle prospettive riassunte in premessa, la Regione Puglia, come Ente rappresentativo degli interessi legati alla dimensione territoriale, non può non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti nel territorio pugliese ancorchè assoggettati ad autorizzazioni statali, comportano effetti sul territorio e sulla salute; Tutto ciò premesso, si propone l’adozione della seguente Legge Regionale: Si tratta di n° 8 articoli, composti dai rispettivi commi e 3 allegati contrassegnati dai numeri 1),2) e 3);

 nel primo articolo, si danno alcune definizioni di base e si chiarisce il campo di applicazione della Legge;

 nel secondo articolo, si indicano gli obblighi fondamentali del gestore  nel terzo articolo, vengono indicati i divieti di utilizzo per talune sostanze e le azioni per ridurre il carico inquinante nell’ambiente;

 nel quarto articolo vengono stabiliti i criteri di analisi e campionamento ed indicati i soggetti preposti alla validazione, vigilanza, studio, ricerca e controllo.

 nel quinto articolo, vengono stabiliti gli interventi da adottare per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell’ambiente circostante.

 Nel sesto articolo, vengono indicati i limiti di esposizione ad inquinanti nei luoghi di lavoro;

 Nel settimo articolo vengono indicate le modalità di campionamento, prelievo, analisi e controllo nelle fasi di scarico nei corpi idrici, dei reflui di processo, acque di lavaggio e trattamento.

 Nell’ottavo articolo vengono indicati i tempi di attuazione della presente Legge Regionale.

 Nell’allegato n° 1 : L’elenco degli impianti e dei gestori assoggettati alla L.R. ;  Nell’allegato n° 2 : Le tabelle A e B, fissano i valori limite di emissione in atmosfera, di immissione nei corpi idrici, gli obbiettivi di qualità dell’aria Pagina 5

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto ambiente.

 Nell’allegato n° 3: Il facsimile del piano tecnico – temporale per l’attuazione dei provvedimenti ed il raggiungimento degli obbiettivi fissati.

Schema di Legge Norme a tutela della salute e dell’ambiente per “il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera” Articolo 1 Definizioni e campo di applicazione Si definisce: Emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, nell'aria, nell'acqua o nel suolo; Valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo; Operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto; Autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono tra l’altro garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente legge regionale. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore; Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 80/836/Euratom e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE e della direttiva 90/220/CEE; Inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero Pagina 6

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; Impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato n°1 e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; Impianto esistente: un impianto in funzione, o , nell’ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto a parere dell’autorità competente, di una autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di approvazione della presente legge regionale; Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’allegato n°2; I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione; Migliori tecniche disponibili: la più efficiente fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costruire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Articolo 2 Principi generali. Obblighi fondamentali del gestore. Le autorità territorialmente competenti per la Regione Puglia, garantiscono che l’impianto sia gestito in modo che: Siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili; Non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi; Sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (11), in caso contrario, questi siano ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, siano eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente; L'energia sia utilizzata in modo efficace; Siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; Negli ambienti di lavoro e di vita comune, sia tutelata l’esposizione dei lavoratori alle sostanze cancerogene, mutagene e dannose per la salute. Si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente. Pagina 7

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto Articolo 3 Divieti per talune sostanze. Riduzione del carico inquinante nell’ambiente a tutela della salute. Azioni propedeutiche. a) Sul territorio della Regione Puglia è vietata la produzione e l’uso dei seguenti prodotti: • Aldrin, Clordano, Clordecone, Dieldrin, Endrin, Esabromobifenile, Mirex, Toxafene, DDT. b) In una fase successiva ma entro e non oltre il 31 dicembre 2010 : • Eptalcoro, Esaclorobenzene, Policlorobifenile (PCB), HCH (compreso il lindano);

c) Entro il 31 dicembre 2010, in maniera graduale, saranno ridotti

i valori degli inquinanti rilasciati nelle emissioni in atmosfera, riconducendo per tale data gli stessi, ai livelli e ai limiti previsti dalla presente Legge Regionale come indicato nell’allegato n°2;

d) In armonia con quanto previsto dalla normativa che disciplina le azioni applicabili nelle “aree a rischio e di crisi ambientale accertata”, ovvero la possibilità da parte delle Regioni di ridurre il carico inquinante immesso nell’ambiente fissando anche limiti più restrittivi alle emissioni industriali, nell’ambito del Piano Regionale di Qualità dell’Aria: (art. 271 del D.L. 152/2006 commi 3 e 4), si determina che, per gli impianti già autorizzati ed in esercizio sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo entro il 31 dicembre 2010, di osservare la riduzione delle soglie di tutti gli inquinanti compresi quelli accertati negli ambienti di lavoro e di vita e specificatamente nella matrice aria come riportato nell’allegato n°2 ;

e) Il raggiungimento ed il costante mantenimento di tali limiti è propedeutico al fine del rilascio o del mantenimento dell’A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) se di competenza Regionale, o del parere e/o relative autorizzazioni , per gli impianti soggetti ad A.I.A. di competenza Statale; Articolo 4 Modalità e criteri di analisi, campionamento e verifica; Soggetti preposti alla validazione, studio, ricerca e controllo.

a) La Regione Puglia, sancisce come obbligatoria l’adozione del campionamento in continuo * per tutti gli impianti che emettono inquinanti compresi nelle classi A,B, C e D di cui all’allegato 2 alla presente ed a cui vincolare la concessione dell’AIA se di competenza Regionale, o il parere e relative autorizzazioni provinciali e/o comunali, se di competenza Statale. Con spese a carico dei soggetti gestori, dovranno essere eseguiti da ARPA Puglia tutti i rilevamenti ritenuti idonei a garantire l’osservanza dei limiti di emissione ed immissione degli inquinanti, con periodicità e modalità da definirsi nella prima riunione del Comitato di Coordinamento di cui al seguente punto Pagina 8

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto “d”. (*)che sarà reso obbligatorio con la parte V della norma europea EN-1948, "Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 5: Long-term sampling of PCDDs/PCDFs and PCBs");

b) I soggetti gestori di impianti industriali sottoposti ad A.I.A. statale o regionale dovranno dotarsi di idonei e riconosciuti sistemi autonomi di verifica, controllo ed analisi per la determinazione sia degli effetti della ricaduta al suolo degli inquinanti che del carico inquinante stesso, prodotto e rilasciato nei rispettivi punti di emissione ed immissione in atmosfera, sul suolo, nel mare e nei corpi idrici di falda. A tali sistemi gli organismi territoriali e nazionali preposti al controllo avranno libero accesso in qualsiasi ora della giornata e nell’anno solare, senza preavviso. E’affidata all’ARPA Puglia la taratura degli strumenti in uso all’Azienda ed utilizzati per il monitoraggio degli impianti, come previsto dall’art. 11 comma B del D. Lvo 59/2005 c) Per il controllo e la valutazione delle percentuali di polveri (PM) ed inquinanti ritenuti pericolosi per la salute pubblica e l’ambiente nella ricaduta al suolo, se necessario, ARPA Puglia predisporrà la delocalizzazione e ridistribuzione delle centraline già esistenti sul territorio destinando le stesse al monitoraggio degli inquinanti nella matrice aria, ed eventualmente riposizionando le stesse anche all’interno delle aree di pertinenza degli impianti sottoposti a monitoraggio.

d) I compiti di analisi chimica, fisica e biologica degli ecosistemi marini finalizzati alla valutazione dell’impatto antropico sui sistemi marini stessi, saranno svolti dal CNR “Istituto per l'Ambiente Marino Costiero "Talassografico A. Cerruti” di Taranto.Tali compiti saranno indirizzati e mirati al controllo e al recupero ambientale marino costiero, nelle more delle bonifiche dei siti di interesse nazionale individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1998 Legge 426/98, in concerto con il Polo Scientifico Tecnologico di Eccellenza di Taranto, ARPA Puglia ed ASL competenti per territorio.

e) Il raggiungimento di tali obbiettivi sarà garantito da un Comitato di Coordinamento così composto: Ente Regione Puglia, Amministrazioni di Province e Comuni interessati, APAT , ARPA Puglia, CNR Istituto per l'Ambiente Marino Costiero "Talassografico A. Cerruti” di Taranto, ed ASL territorialmente competenti. Potrà avvalersi del supporto tecnico scientifico di esperti provenienti da enti di ricerca o altri organismi, quali l’ISPSEL, il CNR,l’ISS, l’ENEA e, nonché di rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste riconosciute sul territorio, in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo di Ahrus del 24/06/1998 recepito dallo Stato Italiano con la Legge 152/2006;

Articolo 5 Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell’ambiente. Adozione delle migliori tecnologie disponibili. Pagina 9

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto a) L’adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili, data la gravità della situazione ambientale accertata nelle aree richiamate in premessa ed individuate dalla Legge 426/98, deve avvenire prescindendo dalle logiche di “compatibilità economica” mirando alla scelta delle migliori tecnologie in assoluto, dando quindi priorità alla salvaguardia della salute e dell’ambiente e piena applicazione del Principio di Precauzione. A tal fine, a far data dall’entrata in vigore della presente Legge Regionale, ed entro il 31 dicembre 2009 tutti i gestori di impianti che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti dovranno dotare gli stessi di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente circostante di polveri tal quale o derivanti da processi produttivi come di seguito specificato ai commi b),c),d),e),f); b) Nelle attività di carico/scarico da e su navi ed altri mezzi di trasporto dovranno essere adottati mezzi e sistemi atti ad evitare il diffondersi nell’ambiente di minerali e composti polverulenti, prediligendo sistemi di scarico/carico continui a catena di tazze sigillati e automatizzati; c) Le attività di scarico/carico da e su navi dovranno essere effettuate in apposite aree individuate in accordo con le Autorità preposte e comunque le stesse non dovranno in nessun modo influire e/o interferire negativamente con altre attività turistiche o commerciali; d) Il trasporto su nastri dei minerali e/o materiali polverulenti per l’industria dovrà sempre avvenire con sistemi che prevedono l’utilizzo di tecnologie atte ad impedire la fuoriuscita delle polveri verso l’esterno, questi dovranno essere chiusi e in depressione; e) Per evitare la dispersione nell’ambiente di polveri dannose e/o pericolose per la salute, o comunque in grado di arrecare danno e/o molestia all’ambiente e/o alla popolazione, il deposito e lo stoccaggio di minerali e composti polverulenti per l’industria dovrà essere effettuato in strutture coperte, tecnicamente denominate Coal Dome. f) L’utilizzo nei processi produttivi e/o di incenerimento, di “combustibili alternativi di origine diversa” contenenti IPA, Benzopirene, Nichel, Cromo, Vanadio, dovranno essere sottoposti a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 6 Limiti di esposizione ad inquinanti nei luoghi di lavoro a) In tutti i luoghi di lavoro dove le attività produttive danno origine ad emissioni di inquinanti pericolosi per la salute, le stesse dovranno essere convogliate attraverso l’utilizzo di idonei sistemi di captazione ed indirizzate alle unità di filtraggio e abbattimento inquinanti.

b) Negli impianti dove è accertata la presenza di inquinanti riconosciuti quali certi, possibili o probabili cancerogeni o mutageni,l’esposizione dei lavoratori, (fermo restando l’obbligo di fornire agli stessi idonei dispositivi di protezione individuale), dovrà essere disciplinata tenendo conto della pericolosità dell’agente inquinante ed i tempi massimi di esposizione allo stesso, Pagina 10

Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto osservando gli obbiettivi e le indicazioni di cui alle Tab. A2. dell’allegato n° 2 alla presente.

c) I tempi di esposizione rapportati agli inquinanti ai quali si fa riferimento sono quelli indicati dall’Agenzia Intergovernativa I.A.R.C. o C.I.R.C. International Agency for Research on Cancer, o Centre international de Recherche sur le Cancer. d) Tutti gli impianti industriali dovranno valutare all’interno delle emissioni prodotte le concentrazioni degli inquinanti riconosciuti quali certi possibili o probabili cancerogeni o mutageni (organici ed inorganici) ed i livelli delle loro ricadute al suolo in relazione agli scenari meteoclimatici dominanti. Articolo 7 Sistemi di monitoraggio, prevenzione, controllo, analisi e modalità di scarico nei corpi idrici per reflui di processo, acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;

a) Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi delle concentrazioni degli inquinanti presenti nei reflui di processo e le acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative, con spese a totale carico del gestore, dovranno avvenire sia all’ingresso che all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli impianti relativi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale. E’ vietata la diluizione e la miscelazione dei reflui derivanti dai processi produttivi con le acque di lavaggio e/o raffreddamento in tutte le fasi che precedono la depurazione, il trattamento e lo scarico finale. b) Al fine di scongiurare e prevenire l’inquinamento dei corpi idrici tutti, a seguito di sempre possibili incidenti rilevanti, anomalie e/o guasti a monte degli impianti di depurazione, gli impianti industriali autorizzati allo scarico finale in corpi idrici, dovranno realizzare a proprie spese, sistemi di capacità adeguata, atti a contenere i reflui e le acque di scarico in ragione di un volume complessivo e proporzionalmente relativo, pari ad almeno 3 ore di fermo delle attività di scarico nei corpi ricettori finali. c) A far data dall’entrata in vigore della presente legge regionale, in maniera graduale ed entro il 31 dicembre 2010, le concentrazioni degli inquinanti presenti nei reflui destinati allo scarico in mare,nei bacini e nei corpi ricettori finali, dovranno essere quelle indicate nella Tab. “D” di cui all’allegato n° 2 alla presente. d) A decorrere dal 31 dicembre 2009 sarà vietato l’utilizzo di cloro gas ed ipoclorito di sodio sia per la disinfezione degli scarichi che come “antifouling” nei circuiti di raffreddamento.

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Copia originale della proposta di Legge Regionale presentata alla Regione Puglia in data 31 marzo 2009 Prot.Segreteria Presidente del Consiglio Regionale n° 2009000003365 redatta da : Marcello Caracciolo – Resp.Provinciale Ambiente Sinistra Democratica Taranto

Articolo 8 Tempi di attuazione. Vigilanza e controllo

a) Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge Regionale, i Gestori di impianti di cui all’allegato n° 1, già esistenti ed in esercizio dovranno elaborare un piano tecnico-temporale per l’attuazione dei seguenti provvedimenti. Il piano, redatto seguendo le indicazioni riportate nell’allegato n° 3 alla presente e le BREF di riferimento, dovrà essere presentato alla Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, tramite le Province e Comuni interessati, per l’approvazione dello stesso da parte del Comitato di cui alla lettera d) dell’art.4. b) La presentazione e l’approvazione del piano sono propedeutiche al favorevole rilascio di pareri, autorizzazioni e/o il mantenimento dell’A.I.A. se di competenza regionale. c) Il mantenimento dei requisiti, delle procedure e dei parametri indicati nel piano, se approvato, costituiscono parte integrante all’autorizzazione per l’esercizio delle attività di cui all’allegato n°1 alla presente legge regionale. d) L’elaborazione del piano e la successiva approvazione è necessaria per la realizzazione di nuovi impianti.

e) In caso di superamento dei limiti di emissione di cui all’allegato n° 2,dovuto ad anomalie del processo produttivo, o degli impianti di depurazione e trattamento dei reflui di processo, i Gestori sono tenuti ad intraprendere tempestivamente tutte le azioni di ripristino comprese quelle necessarie a scongiurare danni alla pubblica incolumità e all’ambiente. I gestori sono altresì obbligati a darne tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo e alla tutela territoriale, nonché ad ARPA Puglia, ASL, Regione Puglia, Amministrazione Provinciale e Comune territorialmente competenti, i quali disporranno in accordo le procedure più idonee da adottare per il ripristino ottimale nella conduzione degli impianti e dei sistemi. f) I Gestori degli impianti di cui all’allegato n° 1, assicureranno il libero accesso senza preavviso agli organi preposti per l’espletamento delle operazioni di monitoraggio, campionamento, controllo, analisi e verifica, in qualsiasi momento della giornata, nell’anno solare.

Copertura finanziaria La presente Legge non rientra nelle fattispecie dell’art. 34 L.R. 28/01 Pagina 12

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