Proposta Di Legge Pesca Dilettantistica In Mare

  • June 2020
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PROPOSTA DI LEGGE D’iniziativa del deputato Luciano Rossi -----------

“Disciplina della pesca dilettantistica in mare”

Onorevoli Colleghi ! - l’attuale quadro normativo relativo alla pesca dilettantistica nelle sue articolazioni (pesca sportiva, subacquea, pescaturismo) appare alquanto frammentato, stratificato, lacunoso e scarsamente coordinato. Le regole di comportamento dei pescatori dilettanti si riscontrano, infatti, in varie disposizioni, disciplinanti non solo l’attività di pesca dilettantistica, ma soprattutto quella professionale, contenute in regolamenti comunitari, in norme statali (leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi, decreti ministeriali), leggi regionali, deliberazioni degli Assessorati regionali competenti e ordinanze delle Capitanerie di porto. Aggiungasi che la normativa statale sulla pesca dilettantistica risulta ormai risalente nel tempo, essendo ancora oggi costituita principalmente dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima in generale, in parte abrogata dal D.lgs. 26 maggio 2004, n. 153, nonché dal relativo Regolamento di attuazione D.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale continua a trovare applicazione in attesa di un nuovo regolamento previsto proprio dall’appena ricordato D.lgs. 153/2004. Il futuro regolamento in teoria avrebbe dovuto venire alla luce entro un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. 153/2004, così attuando la riforma sulla pesca marittima che rimane invece, allo stato attuale, incompleta. In questo scenario, il pescatore dilettante rischia di non conoscere adeguatamente i divieti a cui la sua attività ludica è sottoposta con notevoli inconvenienti avuto riguardo anche alla tipologia ed all’ammontare delle sanzioni cui può andare incontro in caso di violazione della normativa in argomento. Nel rispetto delle competenze legislative regionali si è quindi inteso tradurre in un unico testo normativo organico le disposizioni statali relative alla pesca dilettantistica al fine di avere un quadro di riferimento e di guida unitario. Si è ritenuto peraltro di non stravolgere completamente un assetto normativo sostanziale già sufficientemente collaudato, cercando da un lato di aggiornare la normativa laddove necessario anche in considerazione del rispetto delle norme comunitarie, dall’altro di rendere il più possibile chiaro l’articolato per superare le incertezze derivanti dall’interpretazione controversa di talune norme vigenti.

Nella stesura del testo della proposta di legge si è altresì tenuto conto delle esperienze di altri ordinamenti giuridici in particolare di quello francese e spagnolo che appaiono i più vicini alle nostre esigenze in quanto regolanti la pesca nell’ambito del Mar Mediterraneo che presenta caratteristiche diverse da quella esercitata nei mari del Nord Europa. Va però osservato come dai testi normativi relativi alla pesca dilettantistica dei due suddetti Stati non è dato trarre significativi ed originali spunti se non per alcuni aspetti del tutto particolari, dovendosi notare come, tutto sommato, il tessuto normativo italiano, ove riportato in un unico testo normativo in parte rivisto ed aggiornato, sembra essere sostanzialmente equilibrato e tale da soddisfare le esigenze della pesca dilettantistica. Il progetto di legge si divide in una Parte generale disciplinante tutta la pesca dilettantistica nelle sue varie estrinsecazioni ed in una Parte che contiene regole specifiche inerenti la pesca sportiva, quella subacquea, nonché il più recente fenomeno del pescaturismo. Le disposizioni generali sono precedute da poche norme relative alla nozione, all’ambito di applicazione e alla finalità del progetto di legge teso a valorizzare una attività particolarmente significativa della cultura nazionale con particolare attenzione alla tutela degli ambienti acquatici e della fauna ittica. Per quanto riguarda la nozione, si è preferito, di fronte ad un uso promiscuo ed atecnico soprattutto dei termini pesca sportiva e pesca ricreativa, utilizzare la terminologia generale di pesca dilettantistica capace di ricomprendere tutti i tipi di pesca non professionale o scientifica. Si è così definita la pesca dilettantistica come l’attività esercitata a fini ricreativi o sportivi/agonistici nelle acque marittime dalla costa, da mezzi nautici o in apnea, il che sembra in sintesi utilmente comprendere tutti i tipi di pesca che vengono qui considerati. Nel descrivere le finalità del progetto, si è poi ritenuto opportuno precisare che restano ferme le competenze delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale. Ciò dà l’occasione di porre in rilievo come le motivazioni, che presiedono alla disciplina della pesca dilettantistica, siano essenzialmente ispirate alla protezione delle risorse ittiche ed alla tutela dell’ambiente marino che rappresentano materie di particolare interesse dello Stato per cui si richiede una normativa unificante, valevole per tutto il territorio italiano, entro la quale, peraltro, le Regioni, anche a statuto ordinario, possono trovare alcuni spazi normativi. Non va infatti dimenticato che, ai sensi dell’art. 117.2 Cost. allo Stato è stata attribuita la competenza legislativa esclusiva nelle materie “tutela della concorrenza”, “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema”, le quali rappresentano, per così dire, “materie trasversali” aventi stretta attinenza con l’attività della pesca. Pertanto, anche alla

luce della recente, ma oramai consolidata, giurisprudenza della Corte Costituzionale sembra si possa affermare che la pesca – pur essendo una materia di competenza legislativa residuale delle Regioni non risultando presente, nell’art. 117 Cost., né nell’elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale, né in quello delle materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni – possa, per le sottolineate esigenze di unitarietà e per le logiche trasversali che ad essa presiedono, trovare legittimamente la propria disciplina in una normativa di origine statale. Venendo ora alle Disposizioni generali di cui al Capo II del progetto di legge, si è innanzi tutto individuato il campo di applicazione dello stesso, facendo salve le disposizioni particolari relative alle singole tipologie di pesca (sportiva, subacquea, pescaturismo) e rinviando, per quanto non espressamente previsto nel progetto, alla normativa sulla pesca professionale in quanto applicabile. Si è poi previsto, come principio generale, il libero esercizio della pesca dilettantistica, confermando così la tradizionale libertà esistente nel nostro ordinamento giuridico. Si è altresì mantenuta la previsione secondo cui la pesca dilettantistica può essere svolta solo da unità da diporto, fatta eccezione per il pescaturismo, collegandosi così i fini essenzialmente ricreativi sia della pesca che della navigazione da diporto. Per quanto attiene uno degli aspetti fondamentali della pesca dilettantistica, quello cioè relativo agli attrezzi utilizzabili, si deve porre in luce come il progetto di legge mantenga l’approccio, già utilizzato dal legislatore italiano, di indicare, elencandoli, gli attrezzi consentiti allo scopo di rendere di immediata percezione, per il pescatore dilettante, l’attrezzatura che può essere utilizzata. Questa tecnica si è ritenuta preferibile rispetto a quella – peraltro comportante identici risultati – di indicare, così come ha fatto il legislatore comunitario, gli attrezzi vietati. Rispetto alla normativa vigente si sono poste alcune modifiche in ordine all’individuazione degli attrezzi utilizzabili, ciò al fine di rendere più attuale la normativa, evitando di considerare attrezzi in realtà caduti oggi completamente in disuso. Ulteriore novità è poi quella dell’introduzione di un articolo relativo agli attrezzi di ausilio alla pesca, completamente ignorati dalla normativa vigente. Si è così voluto eliminare le incertezze che si sono verificate in particolare per quanto attiene all’impiego dell’energia elettrica di ausilio ad alcuni attrezzi da pesca (quali mulinelli, salpabolentini elettrici) il cui utilizzo attualmente, nella prassi che si è instaurata, non viene spesso consentito per la confusione che i competenti organi di vigilanza tendono ad effettuare tra l’uso dell’energia elettrica quale supporto all’attrezzo da pesca e l’impiego, giustamente vietato, di apparecchiature che generano scariche elettriche direttamente per

stordire o per intorpidire i pesci alla pari di sostanze tossiche, narcotiche, corrosive o esplosive anch’esse vietate. Sotto questo profilo ci si è ispirati alla normativa francese che ammette, regolamentandolo, l’utilizzo di energia elettrica quale ausilio agli attrezzi da pesca. Si è così stabilita, nel progetto di legge, una potenza massima di energia elettrica utilizzabile nel limite previsto dalla legislazione francese (art. 3bis Decreto 11.7.1990, n. 618, introdotto dall’art. 3 Decreto 6.9.2007, n. 1317) ossia 800 watt per un massimo di tre meccanismi elettrici per unità da diporto e si è nel contempo vietata l’utilizzazione di meccanismi di assistenza idraulica. In tal modo si è voluto tener conto del fatto che il progresso tecnologico ha permesso la realizzazione di attrezzi supportati dall’energia elettrica, limitando così lo sforzo fisico del pescatore dilettante, senza tuttavia far sì che tale agevolazione possa, per la sua limitatezza, impensierire il settore della pesca professionale sotto il profilo concorrenziale o gli ecologisti sotto il profilo di un incondizionato aumento della possibilità di cattura delle specie ittiche. Si sono mantenute e ridefinite le regole relative alle quantità massime di catture giornaliere, mentre vengono con chiarezza indicate le specie marine la cui pesca è vietata, nonché le dimensioni minime del pescato, rinviando, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, alle lunghezze minime già stabilite per tutti i tipi di pesca nella disciplina comunitaria, nonché in quella nazionale applicabile solo nel caso in cui quest’ultima sia più restrittiva di quella comunitaria. Infine, per tutelare la fauna marina, vengono previste zone di pesca vietate e viene fissata la distanza che deve essere mantenuta tra i pescatori dilettanti e quelli professionali (articolo 15), riducendola da 500 a 200 metri, con ciò ispirandosi nuovamente alla legislazione francese che determina una distanza di 150 metri (art. 4.IV Decreto 11.7.1990, n. 618, come modificato dal Decreto 21.12.1999, n. 1163). Si è poi ritenuto necessario introdurre un’apposita norma sui dati relativi al pescato, ciò al fine di consentire un adeguamento del nostro ordinamento giuridico ai precetti comunitari (articoli 10.3 e 11.3 Reg. CE n. 1559/2007; Reg. CE n. 199/2008). Deve infine porsi in luce che, per fare ancora una volta in modo che i “finti” pescatori dilettanti non possano recare pregiudizio ai pescatori professionali, si è mantenuto l’ovvio divieto della commercializzazione del pescato, con la previsione specifica che i prodotti della pesca dilettantistica non possano essere ceduti a qualsiasi titolo. Pertanto si è stabilito che il pescato possa essere utilizzato solo per il consumo personale inteso ovviamente in senso ampio. Come si è anticipato, sono state dettate una serie di Disposizioni speciali per alcuni tipi di pesca a ciascuno dei quali è dedicata un’apposita Sezione.

Più articolata è la regolamentazione specifica della pesca subacquea esercitata in apnea. Tale tipo di pesca vede però l’esistenza di regole particolari per quanto attiene innanzi tutto il fatto che l’attività di pesca subacquea può essere svolta da minori di sedici anni solo in presenza di un subacqueo maggiorenne e con l’utilizzazione di attrezzature diverse dal fucile subacqueo che può essere utilizzato solo da coloro che abbiano compiuto sedici anni. In secondo luogo si è mantenuto il divieto di pesca subacquea dal tramonto al sorgere del sole. Inoltre, considerata la parziale pericolosità dell’attrezzo principe – e cioè il fucile subacqueo – utilizzato nella pesca subacquea, sono previste regole relative alle zone vietate ed alle distanze che il subacqueo deve rispettare per l’incolumità dei terzi e particolarmente dei bagnanti. Per quanto riguarda invece l’incolumità dello stesso subacqueo, è ribadito l’obbligo di segnalarsi con appositi mezzi (ossia con una bandiera che, diversamente dalla normativa vigente, deve possedere una dimensione minima) per evitare di essere investito, non essendo visibile dalle unità in navigazione nella zona le quali, per sicurezza, devono mantenere una distanza di almeno 100 metri dal galleggiante di segnalazione e, nel caso di avvicinamento accidentale, devono immediatamente procedere a velocità minima e lasciare la zona. Infine, sempre in armonia con la regolamentazione comunitaria, vengono individuati gli attrezzi sia consentiti sia vietati nell’esercizio della pesca subacquea, nonché le specie marine la cui cattura è vietata, considerando specie ulteriori rispetto a quelle la cui cattura non è consentita ad ogni pescatore dilettante, posto che, per certi tipi di risorse marine (coralli, molluschi non cefalopodi, crostacei), il subacqueo risulta agevolato per la tecnica stessa di questo tipo di pesca, rischiando così di recare danni all’habitat marino. Conclude l’articolato relativo ai vari tipi di pesca la Sezione dedicata al pescaturismo, di cui si fornisce la nozione, prevedendosi peraltro – a parte l’esplicita conferma che nell’esercizio del pescaturismo gli attrezzi utilizzabili devono essere solamente quelli consentiti nella pesca dilettantistica – che tale recente fenomeno turistico - ricreativo debba trovare la propria disciplina nella normativa statale e soprattutto in quella regionale relativa all’esercizio delle navi da pesca. Alla disciplina specifica sui vari tipi di pesca seguono le sanzioni di carattere sia penale che amministrativo le quali richiamano e ricalcano le sanzioni attualmente in vigore. Si è peraltro previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie (che sono state infatti raddoppiate rispetto a quelle vigenti) comminabili a chiunque venda, o commerci i prodotti della pesca dilettantistica. Infine, per chiarezza e per evitare la sovrapposizione e la ricerca di un coordinamento di norme che caratterizza l’attuale assetto normativo, si è espressamente stabilita l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con il presente progetto di legge, specificatamente individuandosi molte delle principali disposizioni sulla pesca dilettantistica attualmente vigenti che non troveranno più applicazione

Proposta di Legge Articolo 1 1. Per pesca dilettantistica in mare si intende l’attività di pesca esercitata a fini ricreativi o sportivi/agonistici nelle acque marittime dalla costa o da mezzi nautici sia dalla superficie che in immersione in apnea. La pesca dilettantistica non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari e culturali del nostro Paese. Articolo 2

(Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica all’attività di pesca dilettantistica esercitata: - nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano; - nelle zone di mare soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano, ove sboccano fiumi e altri corsi d’acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare. 2. La presente legge si applica altresì a coloro che esercitano la pesca dilettantistica in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o di paesi terzi nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle convenzioni, trattati e accordi internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

Articolo 3 (Finalità) 1. Ferme restando le competenze delle Regioni a statuto ordinario e le competenze delle Regioni a statuto speciale, la presente legge risponde all’esigenza di adottare misure unitarie idonee a tutelare l’ambiente marino e a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne un prelievo sostenibile in sintonia con la politica comune della pesca e con i trattati ed accordi internazionali.

Capo II (Disposizioni generali)

Articolo 4 (Applicabilità delle disposizioni generali) 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le tipologie di pesca dilettantistica fatte salve le particolari disposizioni relative a singole tipologie di pesca di cui al Capo III.

Articolo 5 (Libero esercizio della pesca dilettantistica) 1. L’esercizio della pesca dilettantistica in mare è libero, salvo i casi in cui è espressamente vietato dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente.

Articolo 6 (Mezzi nautici utilizzabili nella pesca dilettantistica) 1. Nell’esercizio della pesca dilettantistica possono essere utilizzate solo unità da diporto come individuate dalla normativa vigente sul diporto nautico.

Articolo 7 (Attrezzi da pesca utilizzabili) 1. Nella pesca dilettantistica sono senz’altro consentiti i seguenti attrezzi: a) ami di varia foggia e misura; b) coppo o bilancia di lato non superiore a 6 metri; c) canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, nella misura massima di cinque per ogni pescatore; d) canne per cefalopodi; e) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni con un massimo di 50 ami; f) rastrelli da usarsi a piedi; g) natelli per la pesca in superficie; h) palangari o palamiti, con un numero di ami non superiore a 200 per ciascuna unità da diporto indipendentemente dal numero delle persone a bordo, utilizzabili solo per la cattura di specie marine non altamente migratorie; i) nasse nella misura massima di 2 per ciascuna unità da diporto indipendentemente dal numero delle persone a bordo; j) attrezzi per l’esercizio della pesca subacquea in apnea utilizzabili con la sola forza muscolare (come le fiocine a mano), o caricabili con la sola forza muscolare (fucili con propulsione ad elastici, a molla, pneumatici, idropneumatici).

2. Sono comunque vietati gli attrezzi da pesca non consentiti dalla normativa comunitaria vigente. 3. Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, verrà regolamentato l’utilizzo di nuove tipologie di attrezzi da pesca derivanti dallo sviluppo tecnologico.

Articolo 8 (Attrezzi di ausilio alla pesca utilizzabili) 1. Sono consentiti gli attrezzi di ausilio alla pesca quali: mulinelli, canne di vari materiali e fogge, zavorre in piombo di varie fogge e dimensioni anche ricoperte di materiale plastico, affondatori di lenze, esche artificiali, divergenti ed aquiloni, portacanne, sedie da combattimento, cinture e bretelle da pesca, guadini, raffi, torce subacquee a batterie anche ricaricabili. 2. E’ consentita la detenzione a bordo e l’uso di attrezzi che utilizzano l’energia elettrica nel limite di tre meccanismi elettrici per unità da diporto purché di potenza non superiore a 800 watt ciascuno. 3. È vietato detenere a bordo o utilizzare meccanismi di assistenza idraulica di qualsiasi potenza.

Articolo 9 (Sostanze e pratiche vietate) 1. Nella pesca dilettantistica sono vietati la detenzione e l’utilizzo di: a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; b) apparecchiature che generano scariche elettriche; c) esplosivi e sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni; d) fonti luminose intense (lampare e similari); e) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini. 2. Il pescatore dilettante deve rispettare la normativa vigente relativa all’inquinamento marino e terrestre, essendo sottoposto alle sanzioni previste in detta normativa.

Articolo 10 (Restrizioni per la pesca dilettantistica) 1. Le eventuali restrizioni relative ad alcune specie marine stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale trovano applicazione riguardo alla pesca dilettantistica.

Articolo 11

(Specie vietate e dimensioni minime del pescato) 1. È vietata la pesca dilettantistica delle specie marine protette dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parti contraenti. In particolare è vietata la raccolta del dattero di mare e del dattero bianco, del riccio di mare, dello storione, di cetacei e di tartarughe, nonché di femmine di aragosta e di astice con uova sotto l’addome. 2. È vietata la cattura di specie marine di lunghezza inferiore a quella stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale sulla pesca professionale. Nell’ipotesi di discordanza tra le normative si applica la normativa più restrittiva. Le modalità di misurazione delle lunghezze minime sono quelle previste dalla normativa comunitaria. 3. È vietata la cattura di specie marine di peso inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sulla pesca professionale. Nell’ipotesi di discordanza tra le normative si applica la normativa più restrittiva. 4. Gli esemplari di specie marine vietate e gli esemplari di lunghezza o di peso inferiori a quelli consentiti non possono essere detenuti, trasbordati, sbarcati, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. 5. È vietato detenere a bordo tranci o parti di pesci tali da impedire la misurazione del pescato, ad eccezione dei pesci utilizzati come esca.

Articolo 12 (Quantità massime di catture) 1. È vietato catturare giornalmente per ciascun pescatore pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi. Non rientra nel computo di tale limite il caso di una sola cattura singola di peso superiore. E’ consentita la cattura di un solo crostaceo al giorno a qualunque specie appartenga. 2. È vietato catturare giornalmente per ciascun pescatore più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. 3. È vietato raccogliere giornalmente per ciascun pescatore più di 3 kg di mitili. 4. È vietato catturare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare dell’unità da diporto indipendentemente dal numero di persone a bordo. 5. Nell’ipotesi di superamento dei limiti sopra indicati è obbligatorio rigettare immediatamente in mare l’ultima preda.

Articolo 13 (Dati relativi al pescato)

1. Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate disposizioni in attuazione della normativa comunitaria vigente per quanto riguarda la raccolta, la gestione e l’uso di dati relativi al pescato nella pesca dilettantistica. 2. È fatto obbligo comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile, la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco ovvero a quella più vicina. Entro e non oltre cinque giorni dalla predetta comunicazione deve essere consegnata ovvero trasmessa all’Autorità marittima una copia della dichiarazione di cattura redatta come da modello predisposto da apposita circolare ministeriale.

Articolo 14 (Zone di pesca vietate) 1. È vietata la pesca dilettantistica nelle seguenti zone di mare quali determinate ed individuate dalle ordinanze della competente Autorità marittima:

a) zone di mare di transito delle navi da e verso i porti; b) zone di mare destinate alla balneazione durante le ore diurne, fino ad un limite di 150 metri dalla costa, durante la stagione balneare così come definita dalle ordinanze emanate stagionalmente dalla competente autorità. c) zone di mare nelle quali la competente Autorità marittima non consente temporaneamente la pesca dilettantistica per ragioni di sicurezza.

2. È vietata altresì la pesca dilettantistica, salvo eventuali autorizzazioni dell’Autorità competente o salvo il consenso dell’avente diritto, nelle seguenti zone di mare: a) aree marine protette segnalate con mezzi e strumenti internazionalmente riconosciuti; b) aree di riproduzione e di accrescimento delle specie marine segnalate con mezzi e strumenti internazionalmente riconosciuti;

Articolo 15 (Distanze)

1. L’esercizio dell’attività di pesca dilettantistica deve rispettare la distanza non inferiore a 200 metri dalle unità dedite alla pesca professionale. 2. I pescatori dilettanti devono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri in conformità del tipo di attrezzo impiegato secondo le consuetudini locali. 3. L’Autorità marittima competente può stabilire distanze minime dalla costa per l’esercizio della pesca dilettantistica da mezzi nautici in presenza di bagnanti nella misura strettamente necessaria per garantire la loro incolumità. L’Autorità marittima, sempre a tali fini, può stabilire le modalità per la pesca dilettantistica dalla costa, adottando le misure strettamente necessarie per garantire l’incolumità dei bagnanti.

Articolo 16 (Divieto di commercializzazione del pescato) 1. Il prodotto della pesca dilettantistica non può essere commercializzato e non può essere ceduto a qualsiasi titolo ad esercizi commerciali. 2. Il prodotto della pesca dilettantistica può essere utilizzato per il consumo personale o ceduto gratuitamente per beneficenza.

Capo III (Disposizioni speciali)

Sezione I (Pesca sportiva) Articolo 17 (Nozione) 1. Per pesca sportiva si intende la pesca dilettantistica praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale, in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell’Autorità marittima. Articolo 18 (Deroghe alle quantità massime di catture) 1. Ferme restando le disposizioni generali in materia di pesca dilettantistica di cui al Capo II, non trovano applicazione durante le gare sportive autorizzate le limitazioni relative al peso giornaliero del pescato e al numero massimo di catture di cui all’art. 12.

Articolo 19 (Cessione del pescato a titolo di liberalità) 1. Fatto salvo il divieto di commercializzazione del pescato di cui all’art. 16, il pescato durante una gara di pesca sportiva può essere ceduto dagli organizzatori della gara a titolo di liberalità per il consumo dei ricoverati o degli assistiti da istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

Sezione II (Pesca subacquea in apnea)

Articolo 20 (Nozione) 1. Per pesca subacquea in apnea si intende la pesca dilettantistica praticata in apnea con il fucile subacqueo o con la fiocina a mano. 2. Per fucile subacqueo si intende qualunque attrezzo da pesca capace di scagliare un dardo in ambiente subacqueo. La forza propulsiva sviluppata dai fucili subacquei utilizzati nella pesca in apnea non può essere ottenuta con la detonazione di sostanze chimiche. 3. Per pescatore in apnea si intende il pescatore dilettantistico dedito all’attività di pesca con fucile subacqueo esclusivamente in condizioni di apnea. 4. Con riferimento al successivo Art. 23 della presente legge è equiparata al pescatore dilettantistico in apnea ogni soggetto non abilitato alla pesca professionale che detenga contemporaneamente un fucile subacqueo e organismi marini. 5. Per molluschi cefalopodi si intendono tutti i molluschi della classe “Cephalopoda” inclusi polpi, seppie, totani e calamari.

Articolo 21 (Modalità di esercizio) 1. La pesca dilettantistica con il fucile subacqueo può essere praticata unicamente in apnea. E’ vietata ogni forma di prelievo, con o senza fucile, durante l’immersione con mezzi ausiliari di respirazione. 2. E’ consentito ai soli fini della sicurezza, e fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca, il trasporto di un solo apparecchio ausiliario di respirazione purché di capacità massima di 10 litri.

Articolo 22 (Limiti di età) 1. La pesca dilettantistica in apnea è consentita unicamente ai maggiori di sedici anni. Ai maggiori di anni 14 è consentito l’uso del fucile subacqueo unicamente sotto la diretta supervisione di un maggiorenne. E’ vietato cedere e affidare il fucile subacqueo ad un minore di anni 14.

Articolo 23 (Limiti di cattura) 1. Al pescatore in apnea è fatto assoluto divieto di commercializzare il pescato e di detenere pesci, molluschi e cefalopodi in quantità superiore a 5 kg complessivi. Dal computo dei 5 kg complessivi si esclude il singolo organismo di peso superiore. 2. Il pescatore in apnea non può detenere coralli, molluschi non cefalopodi, e crostacei fatto salvo quanto previsto al comma seguente. 3. Al pescatore in apnea è consentita la raccolta di mitili, senza attrezzi, fino al massimo di 3 kg giornalieri. 4. Ciascun pescatore in apnea non può detenere giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga. 5. E’ vietato catturare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare dell’unità da diporto, indipendentemente dl numero di perone a bordo.

Articolo 24 (Sicurezza del pescatore in apnea) 1. Il pescatore in apnea in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante dotato di una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20; se il pescatore in apnea è seguito da un assistente a bordo del mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. 2. Il pescatore in apnea ha l’obbligo di mantenersi nel raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E’ possibile utilizzare un solo segnale per più pescatori in apnea purché ciascuno di loro si mantenga a distanza non superiore a 50 metri dal segnale. 3. Alle unità in navigazione (incluse le imbarcazioni a vela e a motore, moto d’acqua, kite surf e wind surf ) è fatto divieto di transitare a distanze inferiore a 100 metri dal segnale che indica la presenza del subacqueo. Nel caso in cui il conducente di una unità a motore sia accorga di aver

inavvertitamente violato la zona di rispetto, ha l’obbligo di arrestare il mezzo e di allontanarsi a non più di 3 nodi, solo dopo aver individuato il subacqueo e essersi accertato della sua incolumità.

Articolo 25 (Limitazioni) L’esercizio della pesca dilettantistica in apnea è vietato: a) durante la stagione balneare, nell’orario di balneazione indicato nella locale ordinanza balneare a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge e 50 metri dalle coste rocciose. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima dalla costa anche all’interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti a vista nel raggio di 100 metri. b) a distanza inferiore a 100 metri dalle reti di posta o da altri impianti fissi da pesca. c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti. d) nelle zone di transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti determinate dal capo del compartimento marittimo. e) da mezzora dopo il tramonto fino all’alba.

Qualora il pescatore in apnea venga spinto o trainato da un qualsiasi mezzo di locomozione di superficie o subacqueo, il cui uso è comunque consentito unicamente per spostamenti o attività di ispezione del fondale, non può impugnare il fucile.

Articolo 26 (Cautele nell’uso del fucile subacqueo) Al pescatore in apnea è fatto divieto di: a) tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione; b) attraversare tratti di mare in presenza di bagnanti con il fucile carico. E’ possibile attraversare zone frequentate da bagnanti o raggiungere la distanza minima dalla costa unicamente con il fucile scarico appeso o riposto sul galleggiante di segnalazione.

Sezione III (Pescaturismo)

Articolo 27 (Nozione) 1. Per pescaturismo si intende la pesca praticata a titolo dilettantistico a bordo di navi da pesca da parte di persone diverse dall’equipaggio nel più generale ambito di attività turistico-ricreative dirette alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra, svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero.

Articolo 28 (Attrezzi consentiti) 1. Sono consentiti tutti gli attrezzi utilizzabili nella pesca dilettantistica di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 29 (Rinvio) 1. La disciplina inerente lo svolgimento dell’attività di pescaturismo da parte delle navi da pesca professionale è devoluta alla normativa statale e regionale secondo le relative competenze. Capo IV Sanzioni Articolo 30 (Pene per le contravvenzioni e pene accessorie) 1. Il pescatore dilettante, che viola le disposizioni inerenti al divieto di pesca di novellame e di altre specie protette, all’utilizzo di sostanze vietate, alla sottrazione del pescato altrui, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto o con l’ammenda nella stessa misura prevista dalla normativa sulla pesca professionale ed è sottoposto alle stesse pene accessorie.

Articolo 31 (Sanzioni amministrative) 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 3.000,00 € chiunque violi le norme della presente legge sull’esercizio della pesca dilettantistica. 2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 6.000,00 € chiunque venda, acquisti o commerci i prodotti della pesca dilettantistica. Tale sanzione è raddoppiata qualora la

vendita, l’acquisto o la commercializzazione abbia per oggetto un pescato di dimensioni inferiori a quelle consentite. 3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 2.000,00 € chiunque ceda o affidi un fucile subacqueo ad un minore di sedici anni. 4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a 300,00 € il pescatore in apnea che violi le disposizioni di cui all’Art. 24 commi 1 e 2.

Articolo 32 (Sanzioni amministrative accessorie) 1. Al pescatore dilettante, che viola le norme sull’esercizio della pesca dilettantistica, sono applicate le sanzioni amministrative accessorie costituite da: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, delle attrezzature e degli apparecchi non consentiti e la loro distruzione a spese del contravventore.

Capo V Disposizioni finali Articolo 33 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le disposizioni sulla pesca dilettantistica, sportiva e subacquea, non conformi alle disposizioni della presente legge. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 26, comma 3, 4 e 5, della Legge 14 luglio 1965, n. 963; b) gli articoli 128, 128 bis, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; c) l’articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per gli aspetti che riguardano la pesca dilettantistica; d) l’articolo 2 e 3 del Decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249, per gli aspetti che riguardano la pesca dilettantistica; e) il Decreto ministeriale 10 aprile 1997.

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