MATERIE E NORMATIVA DI INTERESSE DEL SISTEMA BANCARIO NEL 2008
SOMMARIO
1. Ordinamento Bancario Deliberazioni CICR luglio 2008 Libro Bianco “Compliance” 2. Disciplina delle crisi bancarie Revisione della direttiva in materia di crisi bancarie Revisione della disciplina europea in materia di Schemi di garanzia dei depositi 3. Diritto delle società Disciplina Consob delle operazioni con parti correlate Pubbliche consultazioni 4. Normativa in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie Consultazione della Commissione UE sulla revisione del regolamento "modernizzazione" n. 1/2003 Pratiche commerciali scorrette e attività bancaria 5. Tutela degli interessi collettivi della clientela bancaria e risoluzione stragiudiziale delle controversie La risoluzione alternativa delle controversie: Istituzione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.
Recepimento della Direttiva n. 2008/52/CE in materia di Mediazione civile e commerciale Delibera del CICR n. 275/2008 sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis TUB Disciplina delle azioni collettive risarcitorie Partecipazione del Settore alle pubbliche consultazioni 6. Disciplina penale D.lgs. 231/2001 Aggiornamento delle Linee Guida 231 Attività di formazione e partecipazione a convegni “231 ABI on line” Nuova edizione delle Linee guida 7. Fondo Unico Giustizia 9. Disciplina dei servizi di investimento e dei mercati mobiliari
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Deliberazioni CICR luglio 2008
Lo scorso 29 luglio 2008 il CICR ha emanato tre delibere che disciplinano: a) i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis Tub (trattata in altra sezione di questo documento); b) le partecipazioni che le banche e i gruppi bancari possono detenere in imprese finanziarie e industriali; c) l’assunzione di attività di rischio da parte di soggetti collegati. Le delibere, pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre, dovranno essere attuate d’Italia. Delibera del CICR n. 276/2008 sulle partecipazioni di banche in imprese finanziarie e industriali La delibera Cicr n. 276/2008 disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (c.d. partecipazioni “a valle”), in attuazione, tra l’altro, degli artt. 53, commi 1 e 2 e dell’art. 67, comma 1, lett. c), TUB. La delibera prevede l’abrogazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 242632/1993 – che attualmente regola la materia unitamente alle Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia (Tit. IV, cap. 9, sez. III) a far tempo dalla data in cui la Banca d’Italia emanerà le nuove Istruzioni attuative. Con riferimento alle partecipazioni delle banche in altre banche, in soggetti aventi natura finanziaria, in imprese ausiliarie e in imprese assicurative, il CICR attribuisce a Banca d’Italia il potere il potere di prevedere, a fini di stabilità, che siano soggette ad autorizzazione per il raggiungimento di determinate soglie, rapportate al patrimonio di vigilanza consolidato, o l’acquisizione del controllo. Il provvedimento si segnala, in particolare, per abrogare i limiti quantitativi alle partecipazioni che le banche possono detenere nelle imprese industriali. Il CICR stabilisce, in tale contesto, che (art. 2) le banche e i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia nel rispetto della disciplina comunitaria. Quest’ultima è costituita dalla Direttiva 48/2006, a tenore della quale le singole partecipazioni non possono essere superiori al 15% dei fondi propri della banca e l’importo totale delle partecipazioni non può essere superiore al 60% di detti fondi. Ai sensi della disciplina CICR, inoltre, la Banca d’Italia, ai fini di contenimento dei rischi delle banche e dei gruppi bancari, può: dettare criteri volti a prevenire i conflitti di interesse concernenti la gestione delle partecipazioni, ivi compresi i casi in cui la medesima deve essere affidata a entità dedicate; 3
prevedere cautele procedurali per l’acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficoltà, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio economico e finanziario. Con la delibera in commento il CICR attribuisce ulteriori poteri alla Banca d’Italia (art. 3) che può, tra l’altro: estendere la disciplina di cui alla delibera del CICR ad altri investimenti e apporti comportanti il coinvolgimento della banca e del gruppo bancario nel rischio d’impresa, ivi compresi gli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi e i contratti derivati su equity; dettare particolari disposizioni in ordine alle partecipazioni detenute da banche di credito cooperativo e da banche di garanzia collettiva dei fidi, in considerazione delle loro finalità mutualistiche e delle specifiche caratteristiche operative; disciplinare l’applicazione della normativa in esame nei confronti delle succursali in Italia di banche aventi sede legale in Paesi extracomunitari. Per quel che interessa la fattispecie delle cc.dd. partecipazioni “a monte” (cioè delle partecipazioni detenute in soggetti bancari), si rammenta infine che la materia è disciplinata dalla norma primaria (art. 1 9 , comma 6 , TUB) e che sarà oggetto – prevedibilmente – di revisione in occasione del prossimo recepimento della Direttiva n. 20 0 7 /44 /CE concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, la cui attuazione negli ordinamenti interni degli Stati membri dovrà avvenire entro il 21 marzo 20 0 9 . Delibera del CICR n. 222 /2222 sull'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati Con la delibera n. 277 /20 0 8 il CICR ai sensi dell’art. 53, commi 4 e 4 quater del TUB disciplina l’assunzione di “attività di rischio” da parte delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti “collegati”. La delibera disciplina: •
la nozione di soggetti “collegati”, di “parte correlata” e di “soggetti connessi a una parte correlata” (art. 1 );
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i limiti alle attività di rischio (art. 2 );
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le procedure da seguire e i relativi controlli (art. 3).
In particolare, nella versione attualmente vigente l’art. 53, comma 4 , TUB, stabilisce che “la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio”.
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Ai sensi del comma 4 quater, Tub la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina altresì i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. La delibera CICR è stata emanata in esito ad una consultazione avviata dalla Banca d’Italia nel mese di agosto 2007 e alla quale l’ABI ha partecipato anche sulla base delle indicazioni provenienti da un Gruppo di lavoro interbancario costituito nell’ambito della Commissione tecnica per l’ordinamento finanziario. Nella delibera non viene fornita alcuna nozione di “attività di rischio”. Per tali devono comunque intendersi, secondo quanto indicato nel documento di consultazione del mese di agosto 2007 dalla stessa Banca d’Italia, quelle di cui al tit. IV cap. II, sez. II delle Istruzioni di vigilanza in materia di coefficiente di solvibilità individuale (si tratta delle “categorie di attività rischio”, tra cui si segnalano, a titolo di esempio: i crediti per cassa, le i crediti ipotecari, le operazioni di leasing, le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza, le garanzie, icrediti di firma La delibera fornisce, all’art. 1, la nozione di “soggetti collegati” qualificati come l’insieme delle “parti correlate” (art. 1, comma 1, num. 1) e dei “soggetti connessi a una parte correlata” (art. 1, comma 1, num. 2). Sono considerate “parti correlate”: •
coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo;
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il titolare di una partecipazione pari o superiore al 5% nella banca, ovvero chi comunque detenga il controllo della banca stessa. La Banca d’Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori; si segnala che l’indicazione della misura minima della partecipazione al 5% era stata proposta da ABI nella consultazione;
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i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, uno o più componenti dell’organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della società capogruppo;
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le società sulle quali la banca o altra società del gruppo esercita, direttamente o indirettamente, un’influenza notevole. La Banca d’Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi è “influenza notevole”, prendendo in considerazione una serie di possibili indici elencati nella delibera CICR, quali, ad esempio, le presunzioni dell’art. 2359, terzo comma, del codice civile (quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società è quotata); il “principio contabile internazionale” n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004.
In linea con quanto richiesto dall’ABI in sede di consultazione, l’elencazione di “parti correlate” contenuta nella delibera del CICR costituisce unnumerus clausus . Diversamente dalla precedente disciplina del CICR non sono infatti previsti poteri di Banca d’Italia di ampliare il novero dei soggetti da ricomprendere nella nozione. 5
Sono definiti “soggetti connessi” a una parte correlata: •
le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata. Si tratta di un ampliamento della nozione precedentemente vigente che non includeva gli “enti” tra i soggetti controllati e che non contemplava l’ipotesi del controllo indiretto;
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i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime. Si tratta di una previsione di nuova introduzione;
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altri soggetti individuati dalla Banca d’Italia tenendo conto del “principio contabile internazionale” n. 24 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004.
La delibera prevede che siano le stesse parti correlate a fornire informazioni alla banca o alla società capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati (art. 1, comma 2), escludendo quindi un ruolo di ntelligence della banca nella ricerca e individuazione delle proprie “parti correlate”. i L’art. 3 della delibera del CICR disciplina le procedure e i controlli relativi all’assunzione di attività di rischio, dettando una regolamentazione totalmente principle based .
I principi ora fissati dal CICR sono:
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le attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati devono essere “deliberati con modalità che garantiscono l’oggettività delle valutazioni”;
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le deliberazioni sono “adeguatamente motivate con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato”.
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le banche “effettuano specifici controlli sull’andamento delle relazioni” con parti correlate.
Per quel che concerne i limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati la delibera: •
conferma il tetto massimo del 20% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario (o della banca non facente parte di un gruppo) per l’esposizione verso l’insieme dei soggetti collegati;
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consente che detto limite possa essere differenziato per singole banche e per singola tipologia di controparte (fermo restando che il limite non può superare il 20% di cui sopra); 6
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prevede che la Banca d’Italia possa prevedere “la disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina per la attività di rischio nei confronti di altre società appartenenti medesimo gruppo bancario” (se sottoposto a vigilanza consolidata in Italia o altro paese UE).
La delibera demanda alla Banca d’Italia il compito di definire modalità e termini del “rientro delle eccedenze secondo criteri di gradualità” (art. 3).
IL'ABI ha pubblicato una prima circolare di commento della disciplina emanata dal CICR e, nel 2009, continuerà a seguire gli sviluppi di tali tematiche.
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Libro Bianco dell'ABI sulla “Compliance”
Il Settore Ordinamento Finanziario dell'ABI, supportato il prof. Lamandini, curatore dell’Area I del Libro Bianco, ha introdotto il tema della Compliance, la sua storia normativa, il suo impatto sul sistema.
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2. D ISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE
Revisione della disciplina europea in materia di Schemi di garanzia dei depositi Il tema della garanzia dei depositi è attualmente al centro di un fortissimo interesse in relazione al contingente stato di crisi dei mercati finanziari. •
Le recenti turbolenze che hanno interessato mercati finanziari e intermediari hanno riproposto l’esigenza di efficaci presìdi (pubblici e privati) volti a fronteggiare le situazioni di crisi, e di coordinamento tra i vari sistemi di garanzia e tra le stesse autorità di vigilanza. In tale contesto, l’accento è stato posto sulla funzione di salvaguardia della fiducia dei depositanti esplicata dai DGS. In particolare, è stato considerato che un livello di copertura più elevato può senz’altro contribuire a una maggiore fiducia da parte dei risparmiatori (e più in generale dei mercati) nelle situazioni di instabilità. Lo stesso Financial Stability Forum ne ha sottolineato lo scorso mese di aprile l’importanza cruciale nell’ambito delle misure tese a gestire la meglio una situazione di turbolenza dei mercati. La Commissione Europea, sulla base delle prime risultanze di uno studio dello scorso mese di maggio condotto dal Joint Research Centredi Ispra, in cooperazione con European Forum of Deposit Insurers (EFDI), ha individuato tre tematiche da affrontare in sede di riforma della attuale direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (dir. 94/19/EC): la riduzione dei tempi massimi di rimborso. Le analisi svolte hanno infatti mostrato che circa il 30% dei depositi interessati non viene rimborsato entro il periodo di tempo massimo previsto dalla direttiva (tre mesi, che possono essere ampliati sino a nove) l’abolizione dei meccanismi di coassicurazione; in alcune esperienze, infatti, sino al 10% delle perdite viene sopportato dai singoli risparmiatori. Tale possibilità è ammessa dalla direttiva ma da molti giudicata non coerente con l’obiettivo della disciplina dei DGS, che è quello di dare piena fiducia e garanzia ai depositanti circa il rimborso delle somme loro affidate alla la convergenza verso un livello di copertura identico in tutta la UE, tenendo presente il rischio di incentivare comportamento di moral hazard in caso di fissazione di una soglia troppo elevata. Si ricorda che in Italia la copertura è pari a euro 103.291,38 per depositante, a fronte di un livello minimo di 20 mila euro previsto dalla direttiva In relazione ai recenti sviluppi della crisi dei mercati finanziari, per altro, nell’ambito della riunione Ecofin del 7 ottobre 2008, nel prendere atto che diversi Stati Membri hanno posto in essere azioni volte ad incrementare il livello di garanzia dei depositi, si è accolta con favore la decisione di portare il livello di tutela dei depositanti (attualmente fissato a 20.000 € dalla direttiva 94/19/CE) a 50.000 € anche in conseguenza del fatto che in alcuni Stati – tra cui, segnatamente, l’Italia la copertura è molto più elevata del minimo posto dalla Direttiva. 8
L’Ecofin ha altresì accolto con favore l’intenzione della Commissione di promuovere una proposta finalizzata a promuovere una convergenza tra i diversi schemi di garanzia dei depositi dei Paesi Membri in coordinamento con quanto stabilito dal Financial Stability Forum . A fronte di ciò, lo scorso 15 ottobre la Commissione ha ufficialmente approvato la proposta di modifica della direttiva le cui previsioni innovative si ispirano anche alle risultanze dello studio dello scorso mese di maggio condotto dal Joint Research Centre , in cooperazione con l’ EFDI. Le proposte di revisione della direttiva n. 94/19/CEE sono relative, rispettivamente a: a) innalzamento del livello minimo di copertura . A tal fine, si prevede: innalzamento della copertura minima a 50,000 euro; somma che, entro il 31 dicembre 2009, deve arrivare a 100,000. Come noto, il sistema italiano (sia FITD che Fondo del credito cooperativo) è già allineato (copertura di euro 103.291,38); eliminazione delle previsioni sulla coassicurazione (art. 7, comma 4 dir), ossia del meccanismo in base al quale l’eventuale insolvenza della banca è sopportata anche dal depositante per un a percentuale massima del 10%; la questione non si pone in Italia, atteso che la copertura è integralmente assicurata dal Fondo (nei limiti della copertura); b) riduzione dei tempi di pagamento da parte del singolo fondo di garanzia c) soggetti assicurati (art. 7, par. 2 della direttiva coordinato con Allegato 1). La proposta rappresenta una novità nell’ambito delle varie ipotesi emerse sinora nei vari fora dedicati al tema ed è finalizzata a garantire la rapidità dei rimborsi attraverso una riserva di operatività dei sistemi nei confronti dei consumatori. Ai sensi della proposta: è obbligatoria la copertura dei “consumatori”; l’Italia è allineata (coprendo già, addirittura, anche i depositi delle persone giuridiche) gli Stati membri possono prevedere che alcune tipologie di deposito siano escluse dalla copertura: rimangono nella facoltà di esclusione dalla copertura le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi da banche così come previsto in Italia per il FITD i singoli schemi possono altresì decidere di coprire altre tipologie di depositante, a patto che ciò non contrasti con la rapidità dei rimborsi. Nel contempo, proseguono le iniziative di autoregolamentazione che la Commissione ha promosso – sotto la propria egida nel 2006: è infatti in via di stesura un documento EFDI (European Forum of Deposit Insurer ) sulle questioni da affrontare per via di autoregolamentazione e una bozza di MoU (memorandum of understanding ) sugli accordi di topping up tra i diversi Fondi. In particolare, sono in corso di approfondimento da parte di EFDI i seguenti temi: a) ambito di applicazione della direttiva (definizione di “deposito” e di “depositante”),
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b) definizione di modelli di accordi per lo scambio di informazioni tra i DGS dei diversi Stati Membri c) informazioni ai consumatori sui vari sistemi di garanzia e promozione di
best practices ;
d) riduzione dei tempi di rimborso ai depositanti. L’EFDI affronterà altresì il tema delle valutazioni “ ris based ” per le contribuzioni ai fondi di garanzia e pubblicherà il proprio report entro la prima metà del 2009. Anche nel corso del 2009, il Settore sarà impegnato nei lavori su tale argomento.
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Revisione della direttiva in materia di crisi bancarie Sono in corso presso la Commissione Europea i lavori per la revisione della direttiva n. 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese bancarie. Come noto, la direttiva 2001/24 disciplina le crisi che si producono in un’impresa bancaria che abbia succursali in altri Stati Membri, ma non affronta la stessa problematica ove questa coinvolga un gruppo bancario (composto da una “casa madre” – parent credit institution – che abbia società controllate ( subsidiaries Membri. I lavori in sede comunitaria sono ancora ad uno stadio di approfondimento. In particolare, la Commissione sta cercando di individuare gli ostacoli legali al trasferimento di asset nell’ambito di un gruppo di banche aventi rilevanza trasfrontaliera (anche con riferimento alla ipotesi di una eventuale crisi del gruppo medesimo); il tema si è rivelato di non facile disamina. La Commissione, difatti, ha già consultato il pubblico nel settembre 2007 (il Settore OF ha risposto alla consultazione). Nelle scorse settimane la Commissione ha conferito incarico ad uno studio legale di approfondire alcuni temi attraverso un nuovo questionario rivolto all’ industria L’evidente cambiamento che sta attraversando l’architettura del sistema bancario europeo e le numerose integrazioni in corso tra soggetti bancari situati in diversi Stati membri, suggeriscono l’opportunità di svolgere una riflessione sul tema della crisi dei gruppi bancari con rilevanza crossborder , con l’obiettivo sia di addivenire ad un quadro chiaro delle diverse normative attualmente esistenti nei singoli Paesi, sia, in prospettiva, di assumere elementi utili a valutare l’opportunità di modificare la disciplina recata dalla direttiva 2001/24/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 197/2004 e integrata nelle disposizioni del Testo Unico Bancario) nel senso di estenderla – a quali condizioni e con quali modalità – alla crisi che coinvolga un gruppo bancario. bancario cross border inevitabilmente riconduce alla più ampia tematica della futura architettura europea della vigilanza bancaria.
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Se, infatti, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva appare funzionale a favorire l’ integrazione del mercato dei servizi finanziari a livello comunitario, questo ampliamento deve essere accompagnato da idonee misure volte a chiarire, da un lato, i profili di responsabilità della capogruppo e, parallelamente, il ruolo – e le responsabilità delconsolidated supervisor profilo quest’ultimo la cui soluzione appare prodromica alla definizione di nuove architetture di vigilanza a livello comunitario.
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Tra le questioni più delicate da affrontare rientra la possibilità per la capogruppo di effettuare – con diverse modalità tecnicogiuridiche trasferimenti di assets tra le controllate, al fine di medesimo. In sede FBE, nella definizione della disciplina, è auspicabile prevedere la possibilità di operare un transfer of assets che non dovrebbe essere tout court impedita, ma dovrebbe essere disciplinata tenendo presenti gli altri strumenti (ad esempio: finanziamenti, partecipazioni al capitale di rischio, prestazione di garanzie) in astratto utilizzabili per gestire situazioni di difficoltà in cui versino società del gruppo. In linea generale, la soluzione al problema delineato dovrebbe consentire il trasferimento degli asset da una società del gruppo ad altra per prevenire l’insorgere di una crisi che potrebbe compromettere il gruppo stesso e, in secondo luogo, a condizioni e modalità tali da non intaccare i requisiti patrimoniali/ ratios della società cedente.
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3. D IRITTO DELLE SOCIETÀ
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Disciplina Consob delle operazioni con parti correlate
Lo scorso mese di aprile la Consob ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta di regolamentazione attuativa della delega attribuitale dall’art. 2391 bi c.c. in materia di con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo la definizione di cui all’art. 2325bi c.c.).
Nel mese di giugno la Consob ha promosso un “ public hearing” sul tema. Le principali criticità già evidenziate dal sistema bancario sono:
la dubbia efficacia dell’utilizzo della nozione dello IAS 24, dettato a fini bilancistici, per disciplinare anche sotto il profilo sostanziale l’operatività con parti correlate; il ruolo affidato agli amministratori indipendenti, in contrasto non solo con i compiti e le responsabilità ad essi attribuiti dalla legge e dall’autoregolamentazione, ma anche con l’assetto dei diversi poteri nella governance della società; la necessità di tenere in maggiore conto la specificità e le caratteristiche dell’operatività bancaria, nonché i presìdi posti dal codice civile in materia di “attività di direzione e coordinamento” e dal TUB in materia di gruppi bancari. Ulteriori considerazioni specifiche : a) è auspicabile ricercare uno stretto coordinamento tra la regolamentazione Consob e la regolamentazione bancaria in corso di emanazione con riguardo all’attuazione dell’art. 53 commi 44 quater TUB. E ciò non solo per eliminare qualunque dubbio interpretativo – possibile alla luce degli svariati punti di contatto che presentano le discipline – ma anche per minimizzare duplicazioni di adempimenti e costi di vigilanza. b) la disciplina dettata dall’art. 136 TUB, che disciplina l’assunzione di obbligazioni da parte della banca con esponenti propri o di società del gruppo, dovrebbe considerarsi senz’altro prevalente su quella codicistica, laddove ovviamente si tratti di una fattispecie rientrante tra quelle contemplate nel medesimo art. 136 TUB.
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c) Per le banche, ai fini della nozione di amministratore indipendente deve farsi ricorso anche all’art. 26 TUB, norma di applicazione generale a tutte le tipologie di imprese bancarie, siano esse quotate, “aperte” o “chiuse”, ai sensi della quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. Poiché il decreto non è stato ancora emanato (e quindi, allo stato, non sono ancora note le caratteristiche che si richiederanno all’amministratore bancario affinché sia “indipendente”), c'è il rischio che la nozione di indipendenza che sarà dettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possa non risultare coerente con quella richiamata dalla Consob. Da ciò la necessità, anche per questo aspetto, di tener conto nell’emananda regolamentazione, delle specificità della disciplina bancaria, perseguendo un maggiore coordinamento tra le varie Autorità. d) Che tale sia l’esigenza da perseguire emerge altresì considerando che l’ipotizzata disciplina Consob si applicherebbe anche alle società con capitale diffuso, tra le quali rientrano le Banche Popolari diverse da quelle con azioni quotate e talune Banche minori. Per tali Banche non vi sono previsioni normative che impongano la presenza di amministratori indipendenti nel proprio Consiglio di Amministrazione e quindi per esse si porrebbe il problema di uniformarsi a due plessi normativi: l’uno costituito dalle prescrizioni ipotizzate dalla Commissione, l’altro costituito dalle norme attuative dell’art. 26 Tub in parola. e) Più in generale, il ruolo “determinante” che la regolamentazione Consob affida agli amministratori indipendenti nelle decisioni sulle operazioni con parti correlate è in contrasto non solo con i compiti e le responsabilità ad essi attribuiti dalla legge e dall’autoregolamentazione, ma anche con l’assetto dei diversi poteri nella governance della società. In particolare, perché: • sulla base della legge e dell’autoregolamentazione, il ruolo degli amministratori indipendenti si sostanzia nel vigilare, con autonomia di giudizio, che la gestione si svolga nell’interesse della società; • non è chiaro cosa debba intendersi per “ruolo determinante” che sembra far pensare ad un potere di “veto” degli indipendenti, potere non previsto nella disciplina degli amministratori indipendenti. La proposta di disciplina è ancora in fase di “meditazione” da parte dell’Autorità di Vigilanza che intende, a tal fine, svolgere un nuovo di giro di consultazioni. Occorre maggiore coerenza della disciplina delle operazioni con parti correlate con le norme vigenti oO in via di emanazione relative specificamente alle società bancarie.
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Partecipazione del settore a pubbliche consultazioni
Nel corso degli ultimi mesi si sono svolte numerose pubbliche consultazioni indette dal legislatore (primario e secondario) per l’emanazione di normativa.
In particolare, si segnalano le seguenti consultazioni: 1. Consultazione Consob (aprile 2008) sulla comunicazione relativa alle informazioni da rendere note in occasione della presentazione di liste per l’elezione dei componenti degli organi sociali delle società con azioni quotate (attuazione della Riforma del Risparmio). Oggetto della comunicazione è la richiesta di rendere note al pubblico, in occasione della presentazione di liste c.d. “di minoranza” per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società con azioni quotate, le eventuali relazioni tra i soggetti che presentano dette liste e i soci di controllo o di maggioranza relativa. 2 Consultazione MEF (aprile 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/43/CE (c.d. VIII .Direttiva DRC) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (in modifica delle Direttive 78/CEE e 83/349/CEE ed in abrogazione della Direttiva 84/253/CEE. 3 Consultazione MEF (maggio 2008) per l’elaborazione dei criteri di delega legislativa di . recepimento della direttiva n. 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate su un mercato regolamentato dell'Unione Europea (c.d. “Shareholders’ rights directive ”), introduce una nuova disciplina in tema di funzionamento dell’assemblea delle società quotate. 4 Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/68/CE che .modifica la Direttiva 77/91/CEE (detta anche “Seconda Direttiva”) recante norme sulla formazione e modifica del capitale sociale. 5 Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della direttiva 2006/46/CE), che reca .disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio. La risposta alla consultazione è stata elaborata anche in collaborazione al Settore Bilancio e Vigilanza
E' su queste materie che maggiore è l'interesse a seguire l’evoluzione in sede normativa.
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4. N ORMATIVA IN MATERIA DI CONCORRENZA E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
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Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie
L’ABI ha inviato alla Commissione Europea la risposta alla consultazione pubblica in merito alle proposte contenute nel “Libro bianco” in oggetto volte ad assicurare “che tutte le vittime di violazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza abbiano accesso a meccanismi di tutela efficaci in modo da poter essere interamente compensate del danno subito”. Il documento di risposta (all. 1 ) pur proponendo suggerimenti e correttivi, esprime un apprezzamento di fondo per la scelta della Commissione di attribuire alprivate enforcement una funzione unicamente compensativa e non una finalità punitiva propria di altri sistemi giuridici quali quello statunitense
Nel 2009, sarà importante perseguire l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questa disciplina e le sue particolari applicazioni in campo bancario. In particolare:
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sarà aggiornata la “Guida alla disciplina antitrust per le banche” che era già stata pubblicata nel 2005 per i tipi di Bancaria Editrice: il lavoro è in fase di avanzato svolgimento e dovrà essere chiuso per la stampa entro l’inizio del 2009; rispetto all’edizione precedente, la nuova Guida, da un lato, dedica maggiore spazio alla trattazione di questioni di carattere generale (si pensi ad esempio alla tematica del private enforcement del diritto antitrust e, quindi, alle conseguenze civilistiche rivenienti dalla violazione della normativa in discorso), e, dall’altro, evidenzia l’evoluzione della disciplina anche nei principi applicativi a seguito del passaggio di competenze dalla Banca d’Italia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvenuto con l’entrata in vigore della legge sul risparmio. Sempre nell’ottica di diffondere la conoscenza del diritto antitrust sarà inserita nella rivista “Bancaria” un’apposita sezione di approfondimento che, mensilmente, porti all’attenzione degli operatori e degli studiosi della materia specifici approfondimenti sulle questioni antitrust (nonché sulla disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette la cui applicazione compete anch’essa all’AGCM) di più stretta rilevanza per il settore bancario/finanziario.
Consultazione della Commissione UE sulla revisione del regolamento "modernizzazione" n. 1/2003
La Commissione Europea ha promosso una consultazione pubblica in vista della revisione – il prossimo anno – del regolamento (CE) n. 1/2003 che ha abolito nel 2004 la notifica antitrust preventiva degli accordi da parte delle imprese, rimettendo alle medesime il compito di auto 15
valutare (assumendosene la relativa responsabilità) se un accordo rispetti la normativa a tutela della concorrenza. Nel rimandare per un compiuto esame al testo, è da evidenziare quanto segue: •
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In via generale, in ambiti caratterizzati dalla necessità di architetture cooperative di sistema e di investimenti considerevoli, il meccanismo dell’autovalutazione può risultare particolarmente complesso e comportare ingenti oneri per le imprese. E' opportuno ricorrere allo strumento del Regolamento di esenzione per conferire maggiore certezza agli operatori in tema di commissioni interbancarie, visto che il dialogo fra i soggetti pubblici e privati coinvolti non è ancora riuscito ad eliminare o ridurre sensibilmente l’incertezza sottesa ai notevoli investimenti che le imprese sono chiamate a compiere. In materia enforcemen della disciplina antitrust da parte delle autorità nazionali, sono stati suggeriti alcuni correttivi. t a) in merito alla possibilità per le imprese di chiudere un procedimento con l’assunzione di “impegni”, è stato evidenziato che la legge italiana prevede che le imprese propongano impegni “tali da fare venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria” entro 90 giorni a decorrere dalla notifica dell’apertura del procedimento. Il termine risulta spesso corrispondere ad una fase poco avanzata delle indagini e potrebbe indurre le imprese a presentare impegni “al buio” ovvero senza disporre, dato lo stato embrionale del procedimento, di una chiara e completa rappresentazione dei profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. Si è suggerito pertanto di riconsiderare il termine anche al fine di allineare la normativa italiana con quella b) In tema di misure cautelari, si è sottolineato che, nella legge italiana, non è prevista la possibilità di proroga/rinnovo della misura: ciò rischia di tradursi nei fatti nell’adozione da parte dell’Autorità interventi cautelari più invasivi per le imprese coinvolte stante l’espressa non prorogabilità della misura. Sarebbe quindi opportuno adeguare la norma nazionale a quella comunitaria prevedendo la possibilità di un rinnovo della misura cautelare.
Pratiche commerciali scorrette e attività bancaria
Lo scorso 23 aprile si è svolto a Roma un seminario di ABIFormazione volto ad illustrare le novità introdotte nel Codice del consumo: l’incontro – che ha riscosso un buon interesse da parte degli operatori del settore – è stato articolato in due sessioni: l’una dedicata alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, quella pomeridiana ha riguardato l’istituto della class action. Sulla scorta degli approfondimenti interni compiuti nel corso del corrente anno sull’applicazione della normativa in oggetto, è in corso di elaborazione una “guida” che illustri la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e le sue applicazioni in campo bancario. L'ABI terminerà lo studio entro la fine del corrente anno per poi procedere alla sua diffusione .
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In collaborazione con ABIFormazione, è stata annunciata una giornata di formazione sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, anche alla luce dei primi orientamenti espressi in materia dall’AGCM.
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5. T UTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DELLA CLIENTELA BANCARIA E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
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La risoluzione alternativa delle controversie
1. Istituzione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Lo scorso 4 agosto la Consob ha indetto pubblica consultazione su una bozza di regolamento disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (di seguito il “Decreto delegato”). Il Decreto delegato – emanato in virtù dell’art. 27, legge 28 dicembre 2005, n. 262 – contiene disposizioni volte a disciplinare metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi In particolare, il Decreto delegato demanda alla Consob l’emanazione di un regolamento che disciplini l’organizzazione e il funzionamento di una camera di conciliazione e arbitrato (di seguito la “Camera”) istituita presso la stessa Commissione avente il compito di risolvere le controversie insorte per la violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Per il 2009, presso il sito Consob sarà possibile seguire la disciplina in consultazione, e le osservazioni delle categorie interessate .
2. Recepimento della Direttiva n. 2008/52/CE in materia di Mediazione civile e commerciale. Lo scorso 28 maggio è stata formalmente adottata la direttiva europea volta a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale e a promuovere la composizione amichevole delle stesse incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo al contempo una equilibrata relazione tra quest’ultima e il procedimento giudiziario. Nel frattempo, il Parlamento italiano ha già avviato la discussione sul tema. Nell’ambito del ddl AC 1441 bi (Disposizioni per la sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzia pubblica e la perequazione tributaria), difatti, è prevista una sezione che reca la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione civile e commerciale (non solo transfrontaliera). Il recepimento della normativa dovrà avvenire il 21 maggio 2011.
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Delibera del CICR n. 275/2008 sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis TUB
L’art. 29 della c.d. “legge sulla tutela del risparmio” (legge n. 262 del 2005) ha introdotto nel Testo Unico bancario l’art. 128 bi , ai sensi del quale “i soggetti di cui all’art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela”. La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che “con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela”. La delibera con cui il CICR ha dato attuazione alla norma primaria (del. n. 275/2008) introduce un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il quale è prevista l’adesione obbligatoria degli intermediari formato da uno o più “collegi giudicanti” operanti su base territoriale e supportati da una segreteria tecnica svolta dalla Banca d’Italia. Per accedere a detto collegio la clientela dovrà presentare previamente un reclamo all’Ufficio reclami dell’intermediario. Ove la stessa non sia rimasta soddisfatta della soluzione adottata da tale Ufficio – o non abbia ottenuto risposta – potrà presentare un ricorso al collegio. Nell’ambito del nuovo sistema, un particolare ruolo spetterà a quegli organismi associativi degli intermediari che avranno ottenuto un riconoscimento dalla Banca d’Italia. Questi svolgeranno varie funzioni in termini di adesione degli intermediari al sistema, di raccordo con il collegio giudicante, di designazione di un componente dello stesso collegio, di consulenza agli Uffici reclami degli intermediari e di assistenza nell’ambito del procedimento volto alla definizione del ricorso da parte del collegio giudicante. Nell’attesa di conoscere le disposizioni applicative che emanerà la Banca d’Italia, va considerato quanto contenuto nell’art. 1 della delibera e, in primo luogo, l’individuazione dei soggetti che dovranno obbligatoriamente aderire “a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” (art. 2). Costoro sono rappresentati dalle “banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB”. Altro elemento di interesse è costituito dal novero delle controversie che possono essere sottoposte a cognizione. In primo luogo, il valore della contestazione non può superare i 100 mila euro. Inoltre, questa deve essere “relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell’art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante ‘Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria In merito alla richiamata “esclusione”, occorre ricordare che l’art. 23, comma 4, del TUF, prevede quanto segue: “Le disposizione del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni 19
e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25 bi ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T. U. bancario.” La delibera, infine, stabilisce che il ricorso è gratuito per il cliente, salvo un versamento di 20 euro per spese di procedura, il quale viene rimborsato in caso di soccombenza, anche parziale, dell’intermediario. Le materie per le quali il collegio giudicante del nuovo sistema non avrà competenza continueranno ad essere trattate dall’OmbudsmanGiurì bancario, con l’adozione della procedura e della regolamentazione in essere.
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Disciplina in materia di azioni collettive risarcitorie
Come noto, la Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 445449, LF) ha introdotto nel nostro ordinamento, novellando il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005, d’ora innanzi anche CdC), l’azione collettiva risarcitoria. Le nuove disposizioni non sono al momento applicabili: in ragione dell’intervento di cui all’art. 36 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 1 , il termine di efficacia della disciplina, originariamente stabilito al 29 giugno 2008, è stato fissato al prossimo 1° gennaio 2009. La proroga dell’efficacia è stata prevista “anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni”. Nel corso del periodo di riferimento, il Settore OF ha continuato a segnalare le principali criticità che occorre risolvere entro l’avvio operativo della legge. a) Riproponibilità della medesima azione collettiva nei confronti del medesimo convenuto È nell’interesse del mercato e della piena efficienza del sistema giudiziario evitare una perdurante situazione di incertezza legata alla possibilità di riproporre “all’infinito” azioni collettive nei confronti del medesimo convenuto e sulla base della medesima “ causa petendi ”, ferma restando la facoltà per i singoli di far valere i propri diritti in forma individuale, in ossequio al fondamentale principio costituzionale sancito dall’art. 24 della Costituzione. Dal tenore della disciplina, viceversa, non si può escludere con certezza la possibilità che più di un’associazione promuova, in successione, un’azione collettiva risarcitoria relativamente al medesimo evento che abbia leso i diritti di una pluralità di consumatoriutenti. In tal senso, difatti, sembra doversi argomentare laddove l’art. 140 bi , comma 6 CdC, nel regolare la composizione della camera di conciliazione chiamata a determinare il quantum dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori, fa riferimento ai “(…) soggetti che hanno proposto l’azione”. 1 In materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l.n. 6 agosto 2008, n. 133.
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Il tenore non chiaro della disciplina legittima, peraltro, anche l’interpretazione opposta: l’improponibilità di più azioni collettive per lo stesso fatto, nei confronti del medesimo convenuto ( i. . l’unicità dell’azione), potrebbe trovare indiretta conferma nella previsione di cui e al comma 5 dell’art. 140 bi CdC che fa salve le azioni individuali dei consumatori che “non aderiscono all’azione collettiva”. Siffatta precisazione non avrebbe senso – giacché desumibile dai principi generali dell’ordinamento e, in particolare, dal già menzionato art. 24 Cost. – se non in funzione dellaratio di escludere la possibilità di riproporre azioni collettive su iniziativa di soggetti diversi a fronte del medesimo fatto illecito, in coerenza con la finalità del fattiva della disciplina in esame. Alla luce del tenore equivoco della norma, appare opportuna una modifica del testo che chiarisca la non riproponibilità dell’azione. b
Applicabilità della disciplina a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore
La disciplina non reca disposizioni di “diritto transitorio”. Non è chiaro, dunque, se essa si applichi solo ai fatti plurioffensivi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero riguardi anche fatti pregressi. In sintesi, la soluzione al quesito nell’una o nell’altra direzione dipende da come si interpretano le norme in esame: se si ritiene che esse abbiano una valenza squisitamente processuale, possono applicarsi ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, purché il giudizio non sia stato ancora instaurato. Se, invece, si preferisce propende per una valenza sostanziale della nuova disciplina, che interviene riconoscendo il diritto alle associazioni rappresentative di utenti e consumatori ad agire per il risarcimento del danno subito dai singoli, allora deve concludersi per l’applicazione della disciplina ai soli fatti successivi alla entrata in vigore delle norme.
c)
Possibilità di esperire una conciliazione preventiva
La possibilità che le parti possano esperire un tentativo di conciliazione “collettiva” prima della sentenza che decide sull’azione collettiva non è espressamente prevista dalla legge, né agevolmente desumibile in via interpretativa. In ambito bancario è stato richiesto che sia disciplinata la possibilità di ricorrere a tale soluzione, alla luce anche delle principali finalità dello strumento (interesse pubblico alla deflazione del contenzioso giudiziario, interesse dei consumatori e delle imprese ad una celere definizione della controversia).
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Partecipazione del settore a pubbliche consultazioni
Nel corso degli ultimi mesi ci sono state numerose pubbliche consultazioni indette dal legislatore (primario e secondario) per l’emanazione di normativa.
In particolare, sono da segnalarele seguenti consultazioni: 1. Consultazione Consob (aprile 2008) sulla comunicazione relativa alle informazioni da rendere note in occasione della presentazione di liste per l’elezione dei componenti degli organi sociali delle società con azioni quotate (attuazione della Riforma del Risparmio). Oggetto della comunicazione è la richiesta di rendere note al pubblico, in occasione della presentazione di liste c.d. “di minoranza” per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società con azioni quotate, le eventuali relazioni tra i soggetti che presentano dette liste e i soci di controllo o di maggioranza relativa. 2. Consultazione MEF (aprile 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/43/CE (c.d. VIII Direttiva DRC) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (in modifica delle Direttive 78/CEE e 83/349/CEE ed in abrogazione della Direttiva 84/253/CEE. 3. Consultazione MEF (maggio 2008) per l’elaborazione dei criteri di delega legislativa di recepimento della direttiva n. 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate su un mercato regolamentato dell'Unione Europea (c.d. “Shareholders’ rights directive ”) , introduce una nuova disciplina in tema di funzionamento dell’assemblea delle società quotate. 4. Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/68/CE che modifica la Direttiva 77/91/CEE (detta anche “Seconda Direttiva”) recante norme sulla formazione e modifica del capitale sociale. 5. Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della direttiva 2006/46/CE), che reca disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio. La risposta alla consultazione è stata elaborata anche in collaborazione al Settore Bilancio e Vigilanza
Nel settore bancario si seguiranno anche nel 2009 queste nuove normative ancora in itinere
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6. DISCIPLINA PENALE D. LGS . 231/2001 •
Aggiornamento delle Linee Guida 231
Reati in materia di sicurezza su lavoro A seguito della modifica operata dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, i reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica, rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 590 del Codice Penale, sono entrati a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 attribuisce alle associazioni rappresentative degli enti il compito di redigere codici di comportamento che servono come base di lavoro per la predisposizione, da parte delle imprese associate, dei modelli organizzativi. Compito delle associazioni di categoria è pertanto quello di redigere codici di comportamento; compito ( melius facoltà) dell’impresa quello di predisporre modelli organizzativi, anche alla luce dei codici proposti dalla propria associazione di categoria. Le Linee guida delle Associazioni di categoria, sempre secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, devono essere comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati. L’ABI, a seguito della emanazione della sopra citata legge n. 123/2007, ha provveduto ad avviare la redazione delle Linee guida per la prevenzione delle nuove fattispecie di reato ed ha inviato tale documento al Ministero il 12 marzo 2008. Con lettera del 21 maggio scorso il Ministero ha comunicato ad ABI di avere valutato positivamente le Linee guida, ritenendole adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 231/2001. Nella lettera il Ministero precisava altresì che l’ABI, nel divulgare agli associati le Linee guida doveva avere cura di richiamare espressamente l’art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. “Testo Unico Sicurezza”): tale norma, infatti, “approvata dopo l’invio delle lineeguida al Ministero, esplicita caratteristiche del modello organizzativo rispetto ai reati di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, caratteristiche che risultano peraltro già rispettate nelle linee guida trasmesse”. Onde adempiere a tale indicazioni è stata pertanto predisposta una circolare di commento al Testo Unico nella quale sono rappresentate le novità sia in ambito sanzionatorio che sostanziale (circolare ABI, serie Legale n. 4 del 26 maggio 2008). Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Come noto, il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel corpo del d.lgs. 231 del 2001, l’art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 23
648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). ABI ha provveduto ad avviare la redazione delle Linee guida per la prevenzione delle nuove fattispecie di reato che sono state approvate dal Ministero, sentito l’UIF, il 2 settembre 2008. Il documento, che costituisce il frutto di una interlocuzione intensa tra ABI ed UIF, è articolato in due parti: la prima, contenente le indicazioni operative relative alla integrazione dei modelli organizzativi “ex d.lgs n. 231/2001” per tenere conto dei nuovi reati; la seconda, contenente una analisi penalistica delle nuove fattispecie, onde agevolare gli associati nella mappatura del rischio, propedeutica alla implementazione dei modelli aziendali.
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Attività di formazione e partecipazione a convegni
Nel corso dell’anno sono state organizzate giornate di formazione sia tramite ABIFormazione sia di tipo istituzionale. Nel corso del 2009 verranno organizzati dall'ABI “workshop” e altri incontri di approfondimento.
Il prossimo 4 novembre si terrà a Roma il Workshop “responsabilità amministrativa degli enti e riciclaggio”, organizzato con ABI Formazione ed il Settore Giustizia di ABI. Numerose sono anche le occasioni nelle quali professional del Settore OF hanno partecipato ad eventi organizzati, sul tema da Enti, Università, Ordini professionali, Studi Legali; ciò nella convinzione che sia quanto mai opportuno cogliere tutte le occasioni utili a raccontare l’esperienza del settore bancario nella “materia 231”. Sempre in tema di formazione si segnala che il settore collabora con ABIFormazione per aggiornare tutti i corsi web e le legal inventory collegate a prodotti di formazione a distanza.
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“231 ABI on line”
L’approfondita conoscenza del d.lgs. 231 del 2001, considerato oggi come un vero e proprio codice penale delle società e degli enti, costituisce un imprescindibile valore aggiunto per tutti coloro che, operando in uffici o funzioni aziendali, si occupano sia di prevenzione del rischio, sia di questioni legali, organizzative e di corporate e risk governance.
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Per questa ragione l’ABI, insieme a Bancaria Editrice, ha deciso di presentare “231 ABI online”, il nuovo servizio digitale in abbonamento, già consultabile dal sito di Bancaria Editrice. Obiettivo della nuova iniziativa editoriale è quello di fornire alle banche e alle imprese non soltanto soluzioni ai dubbi interpretativi, ma anche un utile supporto per l’implementazione, all’interno della propria struttura, del modello di organizzazione, gestione e controllo richiesto dal d.lgs. 231 del 2001 per la prevenzione degli illeciti. L’adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione, infatti, costituisce lo strumento di cui la società può avvalersi per non essere giudicata responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori, dirigenti e/o dipendenti, evitando nel contempo le sanzioni, sia pecuniarie, sia interdittive, previste dalla normativa. In particolare, il piano dell’opera, in continuo aggiornamento, è costituito dalle seguenti sezioni: •
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norme e atti, nel quale sono riportati il testo del decreto, sempre aggiornato alle novità introdotte dal legislatore nazionale, un estratto degli articoli contenenti il catalogo dei reati presupposto, nonché la raccolta dei più importanti provvedimenti legislativi di matrice comunitaria; giurisprudenza annotata, contenente una panoramica della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, relativa alle diverse tematiche inerenti alle disposizioni del decreto; linee guida dell’ABI, prassi e case studies, contenenti indicazioni per le banche utili per l’adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione. A tal fine, la sezione contiene, oltre ad alcuni esempi di modelli organizzativi formulati dalle singole banche, anche le Linee guida predisposte dall’ABI ed una serie di case studies. Recentemente, sono state inserite anche le nuove Linee guida dell’ABI per l’adozione dei modelli organizzativi in materia di antiriciclaggio (di cui all’art. 25octies del decreto), appena approvate dal Ministero della Giustizia; circolari ABI, contenente una raccolta delle circolari e dei documenti ufficiali predisposti dall’ABI, con riguardo alla responsabilità penale/amministrativa degli enti e alle tematiche giuridiche, operative e tecniche ad essa connesse.
Nuova edizione delle Linee guida
Nel 2004 ABI pubblicava la circolare di trasmissione delle “Linee guida” aggiornate all’entrata in vigore dei reati societari (serie Legale n. 9 del 19 marzo 2004); da quel momento, ad ogni integrazione normativa del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa, faceva riscontro una circolare ABI ad hoc , nella quale erano contenute le Linee guida specifiche per le nuove fattispecie di reato, ferma restando la parte generale contenuta nella circolare del 2004. 25
1. Nel corso del 2009 l'ABI intende proporre agli associati una circolare “Linee guida in materia di 231” che accorpi tutte circolari successive al 2004, provvedendosi con l’occasione ad aggiornare anche la parte generale con la prassi interpretativa e gli orientamenti maturati in questi ultimi anni (in particolare sull’organismo di vigilanza, sui rapporti con la compliance , ecc).
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7. FONDO UNICO GIUSTIZIA 1. Nella precedente riunione della Commissione Tecnica si dava conto dell’avvio di una ricerca, su sollecitazione del Ministero della Giustizia (in particolare della dott.ssa Iannini, ora Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero), finalizzata a individuare il complessivo ammontare dei depositi giacenti presso le banche, al fine di “esercitare con più efficienti modalità la verifica delle somme di danaro oggetto di sequestro ed il necessario controllo sul vincolo di destinazione delle stesse”. Da tale ricerca emergevano una serie di criticità connesse alla assenza di chiavi di blocco specifiche per la materia penale, con la conseguenza che tale mappatura poteva essere effettuata solo manualmente, attraverso verifica sul cartaceo presso le singole filiali delle banche coinvolte. Di tali difficoltà si informava il Ministero della Giustizia, che non dava corso ad ulteriori richieste. 2. La problematica è stata quiescente sino allo scorso 17 settembre quando è stato emanato il d.l. n. 143/2008 “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” che, da informazioni assunte per le vie brevi, deve considerarsi l’esito di una decisione assunta del MinEconomia, che intendeva imprimere alla questione una definitiva accelerazione. Tale provvedimento, all’art. 2, nel disciplinare il “Fondo Unico di Giustizia” (gestito da Equitalia Giustizia SpA), prevede, in estrema sintesi, che: a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 17 ottobre 2008), le banche, Poste Italiane SpA e gli altri operatori finanziari depositari di titoli, valori, crediti, conti, libretti e ogni attività finanziaria oggetto di provvedimento di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative (incluse quelle di cui al d. lgs. 231/2001), ovvero oggetto di confisca, provvedano ad intestarli al “Fondo Unico Giustizia”; b) entro lo stesso termine trasmettano a Equitalia Giustizia SpA, con modalità telematiche e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società, le informazioni individuate con decreto del MinEconomia, di concerto con MinGiustizia, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (nel momento in cui la presente scheda è redatta, il decreto in questione non risulta emanato). Sempre secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto, rientrano nel «Fondo Unico Giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: a) di cui all’art. 61, comma 23 del d.l. 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Trattasi di: (…) somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 27
affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. b) di cui all'articolo 262, comma 3bis, del codice di procedura penale; la norma recita: “3bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato”. c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. Il Ministero dell’Economia, Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA (soggetto quest’ultimo che gestirà i rapporti rilevanti ai sensi del d.l. n. 143) sono state indicate numerose criticità che sorgono dalla lettura della norma, riguardanti, in estrema sintesi:
a) l’ individuazione delle fattispecie che rientrano nel perimetro di applicazione della disciplina; b) il significato del termine “intestazione”; c) il momento in cui, per l’intermediario, sorge l’obbligo di attivarsi. sotto il profilo operativo, informazioni indispensabili all’individuazione dei rapporti da trasferire al Fondo non hanno un’evidenza informatica (perché sinora non era prevista da nessuna prescrizione di legge), ma sono desumibili solo dall’esame della documentazione cartacea, esame da condurre manualmente. 4. I soggetti deputati a dare attuazione alla decreto (ed in particolare Equitalia ed Equitalia Giustizia) hanno raccolto le istanze e le sollecitazioni del sistema bancario, rendendosi disponibili ad avviare un percorso condiviso che, per tappe, possa permettere di risolvere le criticità sollevate e realizzare compiutamente le finalità che hanno ispirato l’emanazione del decreto legge.
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A tal fine, a primo esito di una serie di incontri tra l’ABI coadiuvata da un rappresentativo gruppo di lavoro interbancario e i rappresentanti di Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA, si è avviata la predisposizione un piano operativo che dovrà: 1) chiarire le difficoltà di ordine giuridico e tecnico scaturenti dal provvedimento; 2) prevedere una tempistica che gli intermediari seguiranno per adempiere al dettato normativo, sia nella fase di prima applicazione che a regime; 3) definire, preferibilmente attraverso l’implementazione di procedure già esistenti presso il sistema bancario, le modalità di intestazione e comunicazione a Equitalia Giustizia SpA dei rapporti che via via saranno individuabili come rientranti nell’ambito di applicazione della norma. 5. Quale primo passo di tale percorso condiviso, le banche sono state chiamate a trasmettere ad Equitalia Giustizia SpA entro il 17 ottobre, una serie di informazioni riferite all’“Indagine statistica”, predisposta da Equitalia Giustizia (e che ABI ha trasmesso a tutti gli associati). Come si desume anche dalle “istruzioni operative” contenute nel modulo trasmesso da Equitalia, la comunicazione riguarda dati “globali”, nel senso che essa indica tutti i rapporti bloccati esistenti presso ciascun intermediario, senza distinguere la causale (quindi, per esemplificare: blocchi a seguito di sequestro, pignoramento, in materia civile, fallimentare etc). Il dato numero che verrà fuori da tale prima proiezione, pertanto, dovrà essere considerato con cautela, considerato che esso includerà anche il “saldo” di rapporti che non rientrano dell’ambito oggettivo della normativa recata dal decreto legge. L’ABI – con il supporto di un gruppo pilota di banche – collabora correntemente con gli Uffici di Equitalia per rendere operativo il piano di lavoro concordato onde arrivare, in tempi brevi, alla soluzione delle criticità evidenziate dal sistema e al completo adempimento degli obblighi derivanti dalla legge. L’attività potrebbe protrarsi anche nel 2009.
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8. ATTIVITÀ •
DELLA
F EDERAZIONE
B ANCARIA
Financial Markets Supervision Issue Group
E UROPEA
(FBE)
Nel corso del 2009 i continueranno i lavori del Financial Markets Supervision Issue Group Si tratta di un grurro costituito in seno alla Federazione Bancaria Europea lo scorso anno. Il gruppo, nel quale siedono esponenti di varie associazioni bancarie estere, rappresenta la sede di aggiornamento sulle tendenze regolamentari e di mercato in atto nei vari paesi rappresentati, nonché di discussione di temi di attualità connessi alla integrazione e dei mercati finanziari. Evidentemente le agende sono ultimamente incentrate quasi esclusivamente sulla crisi globale dei mercati finanziari, con una particolare attenzione alle attività di regolazione in atto, al loro livello di coordinamento e ai relativi effetti. Il gruppo, oltre a ricevere aggiornamenti sui dibattiti in sede europea in materia di riforma della Procedura Lamfalussy e ruolo dei comitati di III livello, si sta occupando della redazione di un documento da presentare ai nuovi membri di Commissione e Parlamento UE, al fine di inquadrare la situazione dei mercati finanziari europei e dare conto delle priorità percepite dall’industry nel suo complesso.
•
Principle based approach ad hoc working group (FBE)
Nel mese di ottobre c'è stata la prima riunione del gruppo di lavoro cui il Legal Committee della FBE ha chiesto un approfondimento in tema di principle based approach to regulation . Il sottogruppo, formato da rappresentanti di UK, Germania, Francia e Italia, sede europea, ovviamente alla luce degli attuali accadimenti nei mercati finanziari e delle presumibili conseguenze in sede regolamentare sui comparti maggiormente interessati. Considerato il livello di astrazione del tema, caratterizzato da concetti spesso diversamente interpretabili nei vari paesi, il gruppo sta predisponendo un documento neutrale che serva da strumento per la discussione del tema in sede di Legal Committee e la definizione di eventuali direttrici strategiche. E' un ambito prezioso per affrontare in modo corretto gli imminenti confronti sui prossimi possibili interventi regolamentari o, più in generale, nel corso dell’attività di commento de iure condendo, nelle consultazioni a venire.
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9. D ISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEI MERCATI MOBILIARI E' proseguito un confronto del sistema bancario con le Autorità coinvolte nelle recenti novità regolamentari e negli interventi riconducibili al cd. Livello 3 di recepimento della Mifid. In particolare, per i lavori nell’ambito del Progetto ABIMiFID, Sono in discussione: a) proposte sul “Dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” , cui si farà seguito con un’analisi di impatto economico stimata sulla base di un questionario inviato ad alcune banche; b)
position paper in materia di risparmio gestito ;
c) risposte ABIANIA alle conclusioni riportate nel Rapporto Banca d’ItaliaMEF Consob sui fondi comuni di investimento . Inoltre, a seguito dell’emanazione da parte di Consob della “Policy per la validazione delle linee guida associative” è in valutazione la materia dei contratti per la fornitura dei servizi di investimento,
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