Convegno Paradigma - Forum Garanzie 2008 | Istruttoria Legale Dei Finanziamenti Alle Imprese

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PARADIGMA – FORUM GARANZIE LE GARANZIE REALI E PERSONALI NEI RAPPORTI BANCARI: LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E LA TUTELA DEL CREDITORE Milano e Roma, Ottobre – Novembre 2008

RIFORMA SOCIETARIA E NUOVE NORME DI VIGILANZA ADEGUAMENTI OPERATIVI E PROCEDURALI NELL'ISTRUTTORIA LEGALE DEI FINANZIAMENTI

di Maurizio Fedele, Servizio Legale e Compliance del Credito Fondiario - FONSPA Bank di Roma

BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di informazione giuridica per giuristi e consulenti d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele. Per la community sono da rimarcare i contributi e le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi, Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato, Antonio Petraglia, avvocato in Roma, Giorgio Mantovano, fondatore della banca dati bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres. Ass. Italiana Giuristi d’Impresa - Banca Regionale Europea, Alessandro Cervini del Servizio Legale MPS, Fabio Fiorucci, addetto legale del FONSPA, autore del volume “I finanziamenti di credito fondiario”, Ed. Giuffrè, 2004. Questa relazione e la documentazione collegata saranno resi disponibili ai partecipanti del seminario che lo richiedano all’indirizzo [email protected] .

RIFORMA SOCIETARIA E NUOVE NORME DI VIGILANZA ADEGUAMENTI OPERATIVI E PROCEDURALI NELL'ISTRUTTORIA LEGALE DEI FINANZIAMENTI di Maurizio Fedele – Servizio Legale e Compliance Credito Fondiario - FONSPA di Roma

1 . La verifica dei poteri di rappresentanza 2 . Controllo di merito sullo statuto sociale 3 . La verifica dei poteri di amministrazione 4 . Il conflitto di interessi 5 . Governance: il sistema dualistico e monistico 6 . L’unico azionista 7 . Il recesso del socio 8 . Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento 9 . Forme innovative di finanziamento alle società

Premessa Obiettivo di questa relazione: individuare linee guida e prassi aziendali idonee ad assicurare la certezza giudica e per l’attuazione dei requisiti organizzativi, prescritti dalle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (1), in materia di istruttoria legale societaria . Le guidelines allo stato disponibili (regole dell’istruttoria di seguito visibili in testo blu corsivo) sono Circolari ABI(2) , già elaborate nel 2004 dal Gruppo di Lavoro Società a seguito della riforma del diritto societario, tuttora da consolidare nella prassi mediante: condivisione delle esperienze operative nel sistema bancario ; monitoraggio di giurisprudenza e dottrina sulla materia; raccolta delle prassi professionali coinvolte (notariato in primis). ---------------------------(1) Circolare Banca d’Italia 27.12.2006, n. 263 (G.U. 6.5.2008 n. 108, suppl. ord. N. 113) (2) Circolari ABI 28.1.2004 Prot. OF/00296 su “Riforma del diritto societario e istruttoria per l'erogazione del credito” e 12.2.2004 Prot. OF/00552 su “Gruppo societario …”

Premessa (segue) La certezza giuridica è il requisito della garanzia giuridicamente valida, efficace, vincolante e opponibile ai terzi anche in sede giudiziaria e concorsuale. I requisiti organizzativi sono “tecniche”, presidi organizzativi e linee guida che le Banche debbono adottare sempre a tali fini. Nella Circolare 263/2006, Banca d’Italia impone ciò come forma di CRM: metodiche obbligatorie di protezione del credito (1). Alla base di tale normativa di vigilanza c'è l'art. 47 Cost., la responsabilità del bonus argentarius, dovere primario di corretta erogazione del credito qualificata “attività di pubblico interesse (... raccolta del pubblico risparmio) sottoposta al controllo della Banca d'Italia ... in capo al banchiere, che è soggetto specializzato, l’obbligo di osservare le norme comportamentali proprie della sua professione (ai sensi dell’ art. 1176, comma 2, c.c.) e le regole della correttezza (a norma dell’ art. 1175 c.c.)".

-----------------------------------------(1) V. Requisiti generali, in Titolo II, Cap. 2, Sez. II delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, per l'attuazione di Basilea 2. (2) v. infra la Circolare ABI – Serie Legale n. 9 – 8.9.2008 su Cass. SS.UU. 28.3. 2006 (nn. 7029, 7030 e 7031)

Premessa (segue) Prima di affrontare lo specifico della riforma ex D.Lgs. 6/2003, si evidenzia l’opportunità che l’istruttoria valuti anche i profili della responsabilità para-penale delle società ex. D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al diritto penale societario (art. 25-ter), all’antiriciclaggio e contrasto del terrorismo (art. 25-octies), allo scopo di mitigare anche il rischio creditizio di eventuali sanzioni interdittive e pecuniarie che possano colpire la società affidata. L’istruttoria sulla società richiedente o garante dovrebbe quindi contemplare anche accertamenti sull’adozione di modelli organizzativi di prevenzione dei reati .(1) -----------------------------------------(1) V. sull’argomento il c.d. “Decalogo 231” del Tribunale di Milano – Ord. GIP 9.11.2004 che indica dieci requisiti di un modello aziendale di prevenzione ritenuto idoneo dai giudici. Per le PMI l’accertamento può limitarsi ad un semplice questionario.

La verifica dei poteri di rappresentanza Oggi gli artt. 2384 (spa) e 2475 bis (srl) attribuiscono agli amministratori un potere di rappresentanza generale i cui limiti, derivanti dallo statuto o da delibere interne, non sono opponibili ai terzi, anche se da questi conoscibili, a patto che non si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società. Per la banca la carenza di poteri degli amministratori o l’estraneità dei loro atti all’oggetto sociale è certamente opponibile perché esiste giurisprudenza sfavorevole che le attribuisce una presunzione assoluta di diligenza professionale (1) quindi, in attesa di indirizzi giurisprudenziali sulla nuova disciplina civilistica sopra descritta, è opportuno che le banche continuino ad accertare che l’operazione conclusa rientri nei poteri dell’amministratore . --------------------------------(1) La diligenza della banca, nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria, è determinata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato al bonus argentarius (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989).

Controlli di merito sullo statuto sociale Per quanto riguarda gli statuti, l’istruttoria deve accertare la sussistenza delle seguenti condizioni: a) la società datrice d’ipoteca deve produrre statuto da cui risulti espressamente la possibilità di prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi e, in mancanza, assumere apposita delibera consiliare per variare lo statuto con la clausola “La società potrà prestare garanzie personali e reali anche per debito altrui”; b) tanto per la società mutuataria che per quella datrice d’ipoteca, secondo quanto disposto dagli artt. 2384-2475 bis per SPA ed SRL, la stipula del mutuo e il rilascio della garanzia ipotecaria devono corrispondere ad un interesse effettivo delle società stesse che “si considera rientrante nell’oggetto sociale se e in quanto in concreto finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali o comunque preordinata ad un interesse economico della società” (1) --------------------------(1) Applicazione del criterio di c.d. “normalità” - Cass. 9572/2000. in Guida Norm. 170/2000, 43

Controlli di merito sullo statuto sociale

L’incompatibilità dell’operazione o della garanzia con l’oggetto sociale si verifica quando non c’è un rapporto di mezzo a fine con l’attività, facilmente riscontrabile perché la nuova normativa societaria impone che l’attività sia indicata nell’oggetto sociale (artt. 2463, co. 2, n. 3 e 2328. co. 2, n. 3 per SRL e SPA). La strumentalità dell’atto al perseguimento dell’attività nell’oggetto sociale deve essere valutata in concreto. L’ oggetto sociale e l’inclusa attività non sono un limite alla capacità delle società, ma piuttosto un presupposto di efficacia degli atti degli amministratori.

La verifica dei poteri di amministrazione Con la riforma delle società, il potere gestorio spetta esclusivamente agli amministratori (nuovo art. 2380 bis) , gli amministratori sono liberi di seguire o meno eventuali “autorizzazioni” assembleari che, anche ai fini istruttori, debbono essere intese come meri pareri assolutamente non vincolanti. Eliminata la nozione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il nuovo art. 2381 esalta il ruolo delle funzioni del presidente, attribuisce potere di delega al consiglio di amministrazione, e riconosce a livello legislativo poteri-doveri tipici del CdA (valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile della società, elaborare i piani strategici, valutare in generale l’andamento della gestione), stabilisce il principio per cui gli amministratori devono agire in maniera informata. (1) --------------------------------

(1) Sull’argomento, v. Amministrazione e controllo nelle società per azioni non quotate …, e L’amministrazione delle società a responsabilità limitata, in Doc. nn. 13 del 26.6.2006 e 21 dell’11.12.2006, a cura della Fondazione Luca Pacioli

La verifica dei poteri di amministrazione

Nonostante le principali innovazioni dell’art 2381 riguardino la vita interna societaria, le stesse hanno rilievo ai fini dell’istruttoria soprattutto nei casi in cui si debbano finanziare piani industriali il cui esame deve essere effettuato dal CdA. Nelle SPA, la normativa rafforza il ruolo e i poteri del consiglio nella gestione societaria, individuando materie di specifica competenza dello stesso. In funzione di tali materie, le banche debbono fare più frequente riferimento al consiglio della società, nell’istruttoria dei finanziamenti.

La verifica dei poteri di amministrazione Per le SRL , in materia di amministrazione, vige un’ampia autonomia demandata dalla legge allo statuto, quindi si possono verificare poteri gestori attribuiti ad un amministratore unico, ad un CdA, o a più amministratori in via congiunta o disgiunta. Nelle SRL va verificato attentamente se il criterio di gestione sia congiunto o disgiunto, al fine di accertare la riconducibilita’ dell’atto alla società. … occorre in particolare verificare se lo statuto prevede il sistema di votazione del consiglio di amministrazione “mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”: in caso positivo, è consigliabile pretendere le manifestazioni di volontà di tutti i consiglieri e non soltanto di quelli sufficienti a formare la maggioranza, ovvero la prova della convocazione di tutti gli amministratori.

Il conflitto di interessi Secondo la precedente disciplina, l’amministratore di una SPA in conflitto di interessi aveva l’obbligo di comunicare il conflitto agli altri amministratori e doveva astenersi dal partecipare alle decisioni assunte sulle materie oggetto di conflitto. Il nuovo art. 2391 impone soltanto all’amministratore in conflitto di darne notizia ad amministratori e sindaci precisando la natura, i termini e la portata dell’interesse. La successiva delibera deve motivare le ragioni e la convenienza per la società nell’operazione, e non è opponibile ai terzi in buona fede anche se assunta con il voto determinante dell’amministratore portatore dell’interesse. (1) -----------------------(1) V. sul punto C. Tedeschi, Conflitti di interesse sotto controllo, Italia Oggi, 28.5.2003. Con il c.d. “Decreto Correttivo-bis” – D.Lgs. 310/2004 il comma 1 – art. 2391 è stato integrato disponendo che se c’è un amministratore unico, egli deve dare notizia del suo stato alla prima assemblea utile – v. par. 10 (Segue), il conflitto di interessi, in Doc. n. 21 – 11.12.2006 a cura della Fondazione Luca Pacioli

Il conflitto di interessi

Per le SPA, ferma restando l’inopponibilità dell’invalidità della delibera, assunta col voto determinante dell’amministratore portatore di interesse proprio, ai terzi che in base ad essa abbiano acquistato diritti in buona fede, le banche debbono verificare che la delibera sia assunta secondo il nuovo procedimento che prevede il coinvolgimento dei sindaci e del consiglio nella valutazione della conflittualità dell’interesse proprio manifestato dal consigliere. In caso di amministratore unico portatore di interessi in una determinata operazione, la banca deve verificare che la comunicazione di tale interesse sia stata effettuata senza indugio al CdA ed al collegio sindacale.

Il conflitto di interessi

Per le SRL l’art. 2475 ter non indica alcun procedimento teso a prevenire o depotenziare il conflitto di interessi (nessun dovere di informazione preventiva al CdA, né di motivazione della decisione o di astensione dell’A.D.) ma si limita ad affermare che i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi “possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Per le SRL, ove vi sia un amministratore portatore di un interesse in conflitto, al fine di prevenire le conseguenza di una delibera assunta col voto favorevole di costui, è opportuno che la banca verifichi, nel silenzio della legge, che il consigliere in parola informi del conflitto il consiglio e si astenga dalla discussione e dal voto.

Governance: il sistema dualistico e monistico

La nuova disciplina prevede che la società possa scegliere, in alternativa al sistema classico, un sistema di governance basato sul modello tedesco (dualistico), ovvero basato sul modello anglosassone (monistico). In entrambi i casi la scelta è lasciata allo statuto. Occorre che le banche verifichino, dall’analisi dello statuto, se la società abbia o meno adottato i sistemi alternativi di governance; in caso positivo, le indagini circa i poteri degli organi debbono essere effettuate alla luce delle norme che disciplinano il sistema prescelto. ----------------------------Sull’argomento, v. parr. 1-2-3 del Doc. n. 13 – 26.6.2006 della Fondazione Luca Pacioli, cit. – Peraltro, visti i dati di Infocamere (in Sole 24 Ore, 10.2.2007) i sistemi alternativi a quello tradizionale hanno avuto un’applicazione irrilevante: tradizionale 98%, monistico 1,2%, dualistico 0,6%.

L’unico azionista Con la riforma del diritto societario la possibilità di costituire una società unipersonale per atto unilaterale è estesa sia alle SPA che alle SRL. Ai sensi della precedente disciplina l’unico azionista rispondeva illimitatamente con il patrimonio personale delle obbligazioni sociali. Oggi la responsabilità dell’unico azionista è limitata al periodo in cui non sia stato ancora effettuato il conferimento, ovvero non sia stata attuata l’iscrizione al registro imprese (artt. 2325, comma 2 e 2462, comma 2 ). La responsabilità illimitata dell’unico azionista rimane per gli atti antecedenti il 31.12.2003 e per quelli successivi fino al compimento degli adempimenti richiesti dagli artt. 2325 e 1462.

L’unico azionista In sede di istruttoria, constatando che la riforma ha decretato la fine della garanzia ex lege dell’unico socio: La responsabilità illimitata dell’unico azionista di cui al previgente art. 2362 c.c. permane comunque fino al 31 dicembre 2003 e fino al perfezionamento degli adempimenti posti in essere dopo quella data per eliminarla; solo per le obbligazioni sorte successivamente al compimento degli adempimenti stessi non sarà più imputabile all’azionista unico una responsabilità illimitata. In caso di unico azionista di spa illimitatamente responsabile, qualora la banca voglia coprirsi dal rischio di veder ristretto nel tempo tale regime di responsabilità, essa potrà farsi rilasciare da costui, all’atto della erogazione del fido, una garanzia fideiussoria, in modo da rendersi insensibile, sotto il profilo della garanzia patrimoniale, all’eventuale venir meno della responsabilità illimitata dell’unico socio.

Il recesso del socio Sono numerose le cause di recesso del socio dalla SPA, foriere di significativi rischi nel merito creditizio : inderogabili (art 2437 ult. comma), derogabili (art 2437 co. 2), per la durata indeterminata delle non quotate (art 2437 co. 3), per i soci di società facenti capo a gruppi (art. 2497- quater), e ciò anche per le SRL (art. 2473). Al fine di minimizzare i rischi di un recesso del socio sulla tenuta del finanziamento effettuato alla società, sia spa sia srl, occorre anzitutto esaminare attentamente lo statuto – anche nella fase di revisione periodica del fido – per verificare se sono state inserite cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legislativamente stabilite. Ciò premesso, può essere utile chiedere alle società affidate di segnalare: il verificarsi di un evento integrante un’ipotesi di recesso; il verificarsi del recesso da parte di uno o più soci. --------------------Sul punto, v. Massime Cons. Notarile di Milano, n. 74 – 22.11.2005, Il diritto di recesso nella società per azioni e Circolare ASSONIME n. 68 – 22.12.2005 – Vedasi, ulteriori buone prassi dell’istruttoria infra Circolare ABI 28.1.2004, cit.

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento Nell’istruttoria, le modalità di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento devono essere valutate anche al fine di prevenire il rischio che, ai sensi dell’art. 2497, la Banca possa essere coinvolta solidalmente nella responsabilità per i danni commessi nell’interesse imprenditoriale “altrui”, violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Infatti, è in ogni caso responsabile in solido “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e … chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”. La lettura del comma 2 dell’art. 2497, non consente quindi di escludere la responsabilità della banca finanziatrice. La S. C., già prima della riforma, statuiva che “l’appartenenza della società ad un gruppo non legittima l’esercizio di qualunque attività estranea all’oggetto sociale solo perché a favore del gruppo” (Cass. 8159/2000) ---------------------Sul tema, V. Circolare Assonime n. 44 – 23.10.2006, Direzione e coordinamento di società. Profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno di gruppo

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento

Adempimenti di pubblicità legale ex art. 2497-bis Adempimenti come l’indicazione in atti e corrispondenza e l’iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese dei dati sulla controllante non sono obbligatori, ma in mancanza la legge stabilisce la responsabilità degli amministratori per danni arrecati a soci e terzi conseguenti a mancata conoscenza (art.2497-bis, comma 3). L’istruttoria, onde evitare gli effetti pregiudizievoli di tale regime, si deve accertare l’avvenuto assolvimento di tutti gli oneri di pubblicità relativi all'attività di direzione e coordinamento.

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento

Il problema è che nell’istruttoria, l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento può non risultare dai documenti o può essere arduo accertarla. Esso infatti talvolta non è manifesto, né positivamente esercitato, anche per la mancata osservanza degli adempimenti pubblicitari di legge (art. 2407-bis). Ove la banca affidi l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento di società, deve porre attenzione alle modalità di esercizio di tale attività, atteso il rischio di essere coinvolta solidalmente con la società capogruppo per i danni da questa prodotti verso le società controllate, agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. (1) ------------------------

V. 2° co., art. 2497: “Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo …”

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento La banca creditrice di società sottoposta all’altrui direzione e coordinamento, ove si verifichino i presupposti dell’art. 2497 e si registri un comportamento non corretto della capogruppo, può attivare la responsabilità di questa e della controllata affidata a tutela delle proprie ragioni creditorie. Anche in questo campo quindi si incorre nei severi principi giurisprudenziali sull'abusiva concessione del credito . (1) -------------------------------(1) Sull'argomento, v. ancora la Cass. SS.UU. 28.3. 2006 commentata nella Circolare ABI cit., per cui è “abusivo il finanziamento se caratterizzato dalla irregolarità dell’affidamento sotto il profilo delle condizioni patrimoniali dell’impresa finanziata - che avrebbero dovuto indurre il buon banchiere (bonus argentarius) a non accogliere la richiesta di fido ... sia a fronte del comportamento colposo della banca, che concede finanziamenti a coloro che non avrebbero dovuto ottenerli in base ad un’ istruttoria adeguata e veritiera”

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento

Unico temperamento: la responsabilità e’ esclusa se dal risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento: • non risulta alcun danno • il danno viene eliminato “con operazioni a ciò dirette” (art. 2497. co. 1). Il legislatore ha così recepito nella normativa societaria gli orientamenti giurisprudenziali e la dottrina che avevano da tempo elaborato il principio dei c. d. vantaggi compensativi . (1) ---------------------------(1) Sull’argomento, oltre alla Circolare ABI già citata, v. anche parr. 3.4.1 – 2 – 3.5 della Circolare ABI, Prot. TR/OF 003882/2004; e P. Bonazza, Gruppi societari e vantaggi compensativi, in Riv. Dir. Società, n. 24 del 10.1.2005

Finanziamenti ed attività di direzione e coordinamento Per quanto riguarda la società controllata, ai fini dell’istruttoria deve anche essere richiesta una analitica motivazione delle sue decisioni (art. 2497ter). Le decisioni della controllata devono “recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”. A ciò si provvede con la concreta individuazione di tali motivazioni e interessi, per arrivare ad un giudizio di merito sulla correttezza dell’operazione intrapresa. Con tali valutazioni, la Banca può verificare, e se del caso giustificare, che l’apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e benefici derivanti dall’integrazione di un gruppo. (1) ----------------(1) L’istruttoria ex art. 2497-ter è uno dei presidi contro molti rischi della certezza giuridica del contratto e delle garanzie : la sottocapitalizzazione, le operazioni infragruppo con finanziamenti indiretti (rilascio garanzie a favore di terzi), l’uso “distorto” del credito fondiario (consolidamento passività a breve)

Forme innovative di finanziamento alle società Con il D.Lgs. 155/2006 e decreti attuativi del 24.1.2008, è ormai completato il quadro normativo dell’ impresa sociale. Segnali di crescente attenzione delle banche: Banca Etica, apertura di Banca Prossima di Intesa; l’ABI ha varato la Commissione Tecnica sulla CSR. Per l’istruttoria rileva: ❏ Attività d’impresa sociale vincolata a settori primari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria - educazione, istruzione e formazione – ambiente – patrimonio artistico – servizi culturali – protezione civile. (1) ❏ Forma sociale di SRL, SPA o altra sempre integrata con dizione “impresa sociale”. ❏ Utili e avanzi di gestione riservati al reinvestimento e al patrimonio. ❏ Obbligo l’iscrizione in apposita sezione del Registro Società. ❏ Oltre al bilancio, obbligo del c.d. bilancio sociale per il monitoraggio degli obiettivi sociali dell’attività, che deve essere conforme ad apposte linee guida ministeriali. ---------------------------------(1)Dal primo rapporto CNEL – Istat sul “no profit” risulta un giro d’affari di 1.630 Mln. di Euro, 12 mila addetti e un’espansione dei settori sopra citati

Forme innovative di finanziamento alle società Problematiche/opportunità del credito all’impresa sociale Le criticita' delle linee guida ministeriali sul bilancio sociale: mancata valutazione su sinergie del gruppo controllante, sui rischi finanziari, sulla relazione fra spese/investimenti e obiettivi sociali, mancanza di un organo di vigilanza, carenze dei controlli. (1) ❏ Per l'SRL “impresa sociale” favorevole l'opzione di conferire prestazioni d'opera, servizi (lavoro), e beni immateriali (knowhow, brevetti, ecc.) salvo obbligo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria (art. 2464). ❏ Per la SPA, dal 30 settembre scorso, i conferimenti sono possibili anche con perizia di un esperto “dotato di adeguata e comprovata professionalità” (nuovo artt. 2343 ter) (2) Queste norme, col bilancio sociale, hanno un fine importante: agevolare l'avvio e il credito di nuove imprese col conferimento di lavoro, aziende e rami d'azienda. --------------------(1) V. G. Manetti - Univ. Firenze, Il bilancio sociale dell'impresa sociale: commento alle linee guida ministeriali , in revisorietici . net27 (2) Recentissimo D. Lgs. 142 del 4 agosto 2008

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