Interpellanza Agerola[1def]

  • May 2020
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Al Sig. Sindaco on. Michele PISACANE AGEROLA Al Collegio dei Revisori dei Conti AGEROLA e p.c. a S.E. il PREFETTO di NAPOLI OGGETTO: INTERPELLANZA.

I sottoscritti MASCOLO Luca, DERCENNO Raffaele, FERRARO Pierluigi, FUSCO Lazzaro, consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 15 del 23.04.2007, in riferimento ai provvedimenti sindacali di conferimento delle funzioni di responsabile dei Settori 1^ e 6^ al Segretario – Direttore Generale, RIVOLGONO ALLE SS. LL. Ill.me la seguente interpellanza: Premesso: •

che a partire dal 30 marzo 2007, con decreto sindacale n. 7/2007 la responsabilità del 1° Settore – Affari generali, con titolarità della relativa posizione organizzativa apicale, è stata affidata al Segretario Capo, Dr Francesco Carbutti;



che a partire dal 15 febbraio 2008, con appositi decreti sindacali, l’ultimo è il n. 10 del 4 giugno 2009, anche la responsabilità del 6° Settore - Manutenzione ed Ambiente, con la titolarità della relativa posizione organizzativa apicale, è stata affidata al Segretario Capo che nel frattempo era divenuto anche Direttore Generale, con decreto sindacale n. 11 del 01 ottobre 2007;



che a monte di tali provvedimenti non era stata effettuata alcuna verifica circa la sussistenza di personale idoneo a ricoprire tali funzioni, come richiesto dalla legge, dalla prassi ministeriale (ex cetera: varie circolari ARAN , ANCITEL , circolare n. 10/2007 del Dipartimento della Funziona Pubblica, Parere Ministero dell’Interno n. 15 del 11.12.2007, come di seguito meglio puntualizzato), dai Contratti Nazionali di Categoria (artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999 e art. 15 del CCNL 22.01.2004), oltre che dalla ragionevolezza e dal buon senso che dovrebbero indirizzare l’attività di una Pubblica Amministrazione;



che, in particolare, l’attribuzione al Segretario della responsabilità del 6° Settore ha di fatto esautorato il precedente funzionario responsabile, in assenza di mutamenti organizzativi di sorta, né di formali provvedimenti di revoca nei confronti dello stesso, bensì sulla base del mero richiamo a quanto previsto dagli artt.97, 4°comma, lett.d), del TUEL (il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco) e 24 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (al Segretario possono essere affidate le funzioni di titolare di posizione organizzativa apicale);



che in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese, per affermare che i dirigenti godono di “specifiche garanzie”, che gli incarichi dirigenziali devono essere assegnati “tenendo conto delle attitudini e capacità professionali” e che la loro cessazione può avvenire solo “in seguito all’accertamento dei risultati conseguiti” (sent. n. 193/2003; ord. n.11/2002); ed ancora che è essenziale “l’esistenza di una preventiva fase valutativa”, per garantire il rispetto dei “principi del giusto procedimento”, all’esito del quale dev’essere adottato un “atto motivato” (sent.n.103/2007), onde evitare che il dirigente possa trovarsi “in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento” (sent.n.104/2007);



che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata Direttiva n. 10 del 11.12.2007, richiamando la precitata giurisprudenza costituzionale e l’art.19 del D.Lgs. n. 165/2001, ha inoltre evidenziato che il previo accertamento delle attitudini e capacità professionali non può basarsi su “valutazioni meramente soggettive” ma deve ancorarsi quanto più possibile “a circostanze oggettive”, e che in tale valutazione devono essere considerati vari fattori, tra i quali “i risultati di gestione conseguiti” e “l’esperienza professionale acquisita, eventualmente anche con riferimento alla particolare struttura la cui responsabilità si tratta di affidare”;



che addirittura anche il Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali prevede testualmente, all’art. 1 dell’Accordo n. 2 del 9.12.2003, che “relativamente agli incarichi (al segretario) per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente”. In ogni caso, ibidem, “le funzioni indicate nella tabella di cui all’allegato A che coincidono con le attività e i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale”;



che in ogni caso, nei provvedimenti in questione, non risulta menzionata alcuna attività preventiva di valutazione, né soggettiva né in base a parametri oggettivi, non risulta alcun previo accertamento né dei risultati conseguiti dal precedente responsabile, né delle attitudini e capacità professionali del nuovo funzionario incaricato (si noti che le funzioni ascritte al Settore 6° richiedono una professionalità tecnica, mentre il Dr. Carbutti, a quanto ci risulta, ha una formazione esclusivamente giuridica), per cui risulta totalmente omessa la preventiva fase valutativa, non appaiono rispettati i principi del giusto procedimento, né risulta che i provvedimenti in esame siano sorretti da una adeguata motivazione;



che anche la tecnica della “proroga”, e poi della “proroga della proroga”, seguita nell’adozione di detti provvedimenti, in uno alla breve durata dell’incarico con gli stessi via via prorogato, sembra non conforme ai principi di legge: la Direttiva n. 10 sopra citata, afferma infatti testualmente (pag.9) che “non sono ammesse proroghe di incarichi in atto”, in quanto “non previste dalla vigente normativa”, mentre relativamente alla durata minima di ciascun incarico, la medesima Direttiva richiama (pag.8) il parere del Consiglio di Stato, 3^ Sez., n.4938/05 del 23 maggio 2006, ove si afferma che si deve evitare “la precarietà di incarichi troppo brevi (annuali o semestrali)”, e che la durata minima fissata dall’art.19, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 non è derogabile, per cui “ogni deroga appare arbitraria e non conforme, oltre che con la formulazione letterale della norma, con l’evoluzione della medesima e con la logica complessiva del sistema”;



che dal disposto degli artt.10 del CCNL 31.03.1999 e 15 del CCNL 22.01.2004 si evince che, negli enti privi di figure dirigenziali, com’è il Comune di Agerola, la titolarità delle posizioni organizzative va assegnata ai dipendenti apicali (che nel nostro Ente sono i dipendenti inquadrati in Categoria D), responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione (settori o aree); mentre un autorevole parere emesso dal Ministero dell’Interno in data 11.12.2007 ha chiarito che la facoltà discrezionale del sindaco di conferire al segretario comunale la responsabilità di un’area (ex art.97 cit.) non può essere esercitata in violazione del diritto del funzionario, già titolare della stessa, di espletare funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita, nell’ambito della categoria di appartenenza, per cui tale facoltà è legittima solo se esercitata “quale strumento residuale”, e cioè solo laddove non vi siano nella dotazione organica dell’Ente le professionalità necessarie per ricoprire l’incarico di responsabile, circostanza questa che non ricorre nei casi di specie, dal momento che, per entrambi i settori in oggetto, vi sono dipendenti di ruolo di categoria “D” in possesso degli occorrenti requisiti e che, nel caso del 6° settore, uno di essi ne ha addirittura già espletato l’incarico di responsabile, titolare della posizione organizzativa, per circa dieci anni!



Che nella fattispecie un ulteriore ostacolo al legittimo affidamento al segretario delle funzioni di responsabile dei Settori 1° e 6° è costituito dalla circostanza che egli è stato nominato anche direttore generale: come chiarito dal citato parere del Ministero dell’Interno 11.12.2007, l’art.108 del TUEL attribuisce, infatti, al direttore generale la funzione di sovraintendere alla gestione dell’ente nel suo complesso, ed a tal fine tutti i funzionari responsabili rispondono ad esso nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, per cui si viene a creare una evidente situazione di incompatibilità, dal momento che nella persona del direttore generale si accorpano anche funzioni dirigenziali gestionali!!! (controllore e controllato)

Per tutto quanto precede, i sottoscritti CHIEDONO DI CONOSCERE  se, alla luce dei sopraindicati riferimenti normativi, giurisprudenziali, contrattuali e di superiore orientamento interpretativo ed applicativo, possa essere confermata e ribadita – senza alcun margine di dubbio – la piena legittimità dei provvedimenti di cui in premessa, ovvero se, a seguito dei richiamati profili di contrasto che appaiono emergere rispetto alla normativa vigente ed all’univoco orientamento interpretativo della stessa, non si ritenga di ritirarli al più presto, attribuendo la responsabilità dei Settori in questione a coloro che sono in possesso di tutte le attitudini e capacità professionali richieste per dirigerli;  se il Segretario Capo sta percependo le indennità relative anche alle funzioni di responsabile dei Settori 1° e 6°, oltre a quelle di Direttore Generale ed in quale misura, con specifica istanza di conoscere da quali voci è composto nel dettaglio la retribuzione mensile del medesimo, atteso che dagli allegati al bilancio di previsione emerge un costo sproporzionato per un Ente di Classe III che comprende i Comuni dai 3.000 ai 10.000 abitanti, come evidenziato anche dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli con note prot. 42534/2009 e 48015/2009;  con particolare riferimento a tale ultima occorrenza, si chiede di allegare agli atti del Consiglio Comunale, in cui si discuterà la presente interpellanza, il fascicolo personale trasmesso o da trasmettere da parte dell’Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed il curriculum vitae agli atti.

Inoltre i sottoscritti, visto l’evidente conflitto d’interessi del Segretario Generale Dott. Francesco Carbutti, chiedono di allegare agli atti del Consiglio Comunale, in cui si discuterà la presente interpellanza, una dettagliata ed esaustiva relazione, sugli argomenti oggetto d’interpellanza, anche da parte del responsabile del Settore Finanziario - Personale e dal Collegio dei revisori dei conti. Agerola, addì 16.06.2009

Mascolo Luca

Dercenno Raffaele

Ferraro Pierluigi

Fusco Lazzaro

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