Commento Al Dl185 Del Dipartimento Politiche Attive Del Lavoro Cgil

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Dipartimento Politiche Attive del Lavoro Roma, 2 dicembre 2008

Ai responsabili MdL: Regionali Cgil Camere comprensoriali del lavoro Federazioni nazionali di categoria Al Sistema Servizi Cgil Agli Uffici e Dipartimenti confederali LORO SEDI

Oggetto: invio commento a norme lavoristiche del D.L. 185/08

Cari compagni, vi allego un primo commento alle norme lavoristiche contenute nel decreto anticrisi varato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. Naturalmente ne parleremo diffusamente nella nostra riunione del 4 p.v. Cordialmente p. il Dipartimento Politiche attive del lavoro Claudio Treves

All.1

Osservazioni alle misure sul lavoro nel decreto legge 185/08 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/11/08) . •

Articolo 5: la tassazione al 10% è ora limitata alle sole erogazioni, contrattate e unilaterali, collegate ad elementi di redditività ed efficienza. Sono quindi soppressi i benefici sia per gli straordinari che per il supplementare;



Articolo 18: si istituisce un Fondo per l’occupazione e la formazione finanziato con risorse del Fondo per l’occupazione e con il Fondo per le aree sottosviluppate, da definirsi da parte del CIPE entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto attuale (il che significa che non vedrà la luce prima di febbraio/marzo 2009! per cui la rapidità delle misure non è garantita, oltre a non essere chiara, allo stato degli atti, sia l’attribuzione complessiva di risorse, e sia la sussistenza di risorse adeguate per il FAS e per il Fondo per l’occupazione per le altre finalità cui devono assolvere).



Articolo 19: o A) si riformulano interventi già previsti ed operanti in base a disposizioni del 2005: le sospensioni di attività sono coperte con indennità ordinaria di disoccupazione per 90 giorni (erano 65), ma si introduce il vincolo della previa integrazione per il 20% dell’ammontare da parte degli enti bilaterali. Il che apre un duplice problema: • la norma riguarda tutti i settori, compresi quindi quelli per i quali gli enti bilaterali non sono abilitati a svolgere attività di sostegno al reddito (es. commercio: ciò significa modificare per legge un atto di decisione pattizia? Secondo quanto previsto dal comma 7 si direbbe di sì, il che lede l’autonomia delle parti nella contrattazione e contraddice la conclamata “neutralità” del governo rispetto alle dinamiche negoziali! • Per i settori abilitati (es. artigianato), se le risorse dedicate all’integrazione al reddito sono esaurite o finiscono per l’ampiezza degli interventi da fare per effetto della crisi? Al comma 7 si prevede che le risorse integrative siano attivabili “sino a

concorrenza con quelle disponibili”: e poi? Dato che sembrano essere condizionali all’erogazione pubblica, viene meno anche quella? Così si mostra in tutta evidenza il paradosso, presente anche nelle norme del 2005, di far discendere l’erogazione pubblica dal concorso di quella privata. Per i settori dell’artigianato e delle agenzie di somministrazione ( e questa è una novità) si prevede la titolarità all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, sempre previa erogazione del 20% a carico della bilateralità (vedi osservazioni al punto precedente). Curiosamente si pone anche qui un limite di utilizzo di 90 giornate, il che è contraddittorio con la normativa alla base di questo istituto che prevede l’erogazione dell’indennità per un periodo pari a quello lavorator nell’anno precedente fin ad un massimo di 180 giorni. Si deve anche sottolineare che il meccanismo dell’indennità con requisiti ridotti prevede che l’erogazione avvenga nell’anno successivo alla perdita del lavoro, il che significa che ad un lavoratore in somministrazione la cui missione sia stata interrotta nel 2009 l’indennità (nei limiti massimi di 90 giorni) sia erogata a giugno 2010! o B) Si estendono le norme già commentate per l’indennità ordinaria di disoccupazione anche agli apprendisti licenziati o sospesi, purché abbiano un’anzianità di almeno tre mesi ( questo non fa scandalo, dato che è la regola per tutti i dipendenti). Il paradosso che permane è che gli apprendisti contano al fine di raggiungere la soglia di 15 che fa scattare , MA SOLO PER GLI ALTRI DIPENDENTI, il diritto alla Cig, ordinaria e straordinaria, mentre gli apprendisti (anche a seguito delle norme che si commentano) ne restano esclusi! o C) Si prospetta l’uso dei fondi interprofessionali per “misure temporanee ed eccezionali” destinabili anche agli apprendisti ed ai collaboratori “a rischio di perdita del posto di lavoro”, dizione non chiarissima, dato che potrebbe riferirsi sia a forme di rafforzamento delle competenze in vista di una perdita del rapporto, sia a forme succedanee di sostegno al reddito in costanza di rapporto; il tutto con effetti tutt’altro che chiari con gli statuti dei Fondi, la procedura lì prevista per la loro modifica e l’assenza di contribuzione da parte di apprendisti e collaboratori ai fondi che dovrebbero occuparsi di loro!

o D) Si continua per tutti i lavoratori coinvolti in queste misure ad imporre l’obbligo di segnalarne i nominativi ai Centri per l’impiego e l’Inps, con la minaccia di perdere il beneficio in caso di rifiuto di accettazione di un’offerta di lavoro, il che ha un senso per i lavoratori licenziati, mentre invece non ne ha alcuno in caso di sospensione (caso analogo alla Cig con previsione di rientro), salvo un’inutile ed ideologico accanimento proprio del governo, che trascura del tutto la necessità di offrire servizi di ricollocazione, pubblici e/o privati, piuttosto che minacciare sanzioni. o E) Ciliegina sulla torta: gli ammortizzatori in deroga (di cui appresso) saranno fruibili per questi soggetti solo DOPO la fruizione delle misure fin qui commentate. Il che è un modo per usare meno soldi pubblici e farne cacciare un po’ agli enti bilaterali! E’ noto infatti che sia le risorse a copertura della bilateralità che a finanziamento delle indennità di disoccupazione sono di provenienza pattizia (interamente dalle imprese o suddivisi tra datori e lavoratori), mentre gli ammortizzatori in deroga sono interamente a carico del bilancio pubblico. Aldilà di questioni di principio, quindi, il far discendere il sostegno pubblico dall’esaurirsi di quello finanziato dalla collettività lavorativa ha come effetto un minor bisogno di esborsi pubblici! Così, anziché chiedere, come più volte da noi chiesto, una contribuzione alle imprese che ricorrevano agli ammortizzatori in deroga, si scarica parte dell’allargamento delle tutele sulle parti sociali. Commento finale sul punto: si pongono le premesse per la riforma degli ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dal Libro verde, di fatto svuotando la delega prevista dalla legge 247/08, attuativa del Protocollo del 23 luglio. o G) Collaboratori a progetto: si prevede per tre anni (2009-11) che si possa erogare una una tantum pari al 10% dei compensi percepiti nell’anno precedente dal collaboratore a progetto che: abbia operato in regime di monocommittenza in settori o territori definiti in crisi per almeno tre mesi che risultino non avere avuto contributi versati per almeno due mesi (in altre parole, stato di monocommittenza,

lavoro in collaborazione per almeno tre mesi e per meno di 10). Commento: dato che l’ammontare dei compensi medi dei collaboratori si aggira attorno agli 8000 Euro annui, stiamo parlando di 800 Euro una tantum! • Nulla si dice, inoltre,sulla copertura contributiva della misura; • Non si definisce neanche cosa significhi monocommittenza: se si hanno due collaborazioni di tre mesi ciascuna con due committenti diversi nell’arco dell’anno si rientra o no? • Si trascura totalmente l’aspetto dell’offerta di servizi di ricollocazione e sostegno nella ricerca di lavoro, che è centrale per queste figure (sono irrintracciabili i progetti di attuazione delle misure del Protocollo del 23 luglio e della finanziaria 2007 relativi all’approntamento di servizi di ricollocazione ecc. per i collaboratori) o H) Ammortizzatori in deroga: si confermano le disposizioni via via previste dalle diverse finanziarie dal 2004 in poi, ma senza indicare la cifra complessiva per gli ammortizzatori in deroga, e confermando invece gli stanziamenti per il commercio, i portuali, l’iscrizione alla lista di mobilità senza indennità per i licenziati da imprese sotto i 15 dipendenti, i contratti di solidarietà al 25%, l’apprendistato per i minori di 18 anni, le proroghe della Cig straordinaria a 24 mesi per cessazione di attività, e (fatto nuovo), l’interconnessione dei sistemi informatici per l’attività ispettiva (forse i palmari per gli ispettori?). Si conferma l’obbligo di sottoscrizione dei destinatari di benefici di un patto di servizio con i centri per l’impiego, perseverando nella confusione tra chi è cassintegrato, e quindi mantiene un rapporto di lavoro, e chi è in mobilità, e quindi non ha più rapporti in essere. •

Articolo 34: LSU scuola, si stanzia la misura di 110 milioni, che è molto al di sotto del necessario (erano 370 milioni).

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