Bonus Famiglie

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CSF CGIL BERGAMO Srl Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza art.1 D.L. 29 novembre 2008, n. 185

DESTINATARI DEL BONUS

E’ prevista la corresponsione, previa presentazione di apposita domanda, di un beneficio economico, per il solo anno 2009, per le famiglie a basso reddito. Destinatari del bonus sono i nuclei familiari i cui componenti sono: - residenti nel territorio dello Stato; - titolari nell’anno 2008 esclusivamente di una o più delle seguenti categorie di reddito:

DESTINATARI DEL BONUS

L’ammontare del beneficio è determinato in relazione al reddito complessivo, nonché al numero dei componenti del nucleo familiare.

DESTINATARI DEL BONUS

ATTENZIONE ! La titolarità dei seguenti redditi esclude sempre dal beneficio: - borse di studio; - attività intramuraria; - gettoni di presenza ed altri compensi derivanti da cariche pubbliche; - rendite vitalizie derivanti da assicurazioni miste sulla vita; - trattamenti pensionistici complementari, mentre sono ammessi solo se percepiti dal coniuge e/o dai figli e/o familiari a carico i seguenti redditi: - attività commerciali non abituali (es. provvigioni); - lavoro autonomo occasionale.

NUCLEO FAMILIARE E REDDITO

Il limite dei 2.500 euro per i redditi fondiari (terreni e fabbricati) si intende come importo complessivo riferito al nucleo familiare. Il possesso nel 2008 di un reddito che non sia tra quelli indicati, fa decadere dal diritto. Esempio: nucleo familiare composto da marito, moglie e un figlio fiscalmente a carico; il marito ha 15.000 euro di reddito, la moglie non ha nulla ed il figlio ha 1.000 euro per una borsa di studio. Il nucleo viene escluso dal beneficio.

NUCLEO FAMILIARE E REDDITO In base a quanto previsto dal citato DL n. 185/2008 e dalle istruzioni per la compilazione del modello da utilizzare per la richiesta del bonus: per nucleo familiare si intende il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico di cui all’art. 12, TUIR ed alle condizioni ivi previste (reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore ad € 2.840,51);

NUCLEO FAMILIARE E REDDITO per reddito complessivo familiare si intende la somma del reddito complessivo di ciascun componente. Più in particolare, per l’individuazione del reddito complessivo vanno considerati: - gli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 ovvero del CUD 2009 (a seconda del periodo d’imposta considerato); - i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, compresa la rendita dell’abitazione principale e delle sue pertinenze; - i redditi derivanti da attività commerciali/di lavoro autonomo occasionali così come risultanti dalle relative certificazioni.

NUCLEO FAMILIARE E REDDITO Viene quindi introdotto un nuovo concetto di nucleo familiare che ai fini del bonus viene inteso essere composto dal richiedente, dal suo coniuge (sempre) e dai suoi figli e familiari a carico. Si tratta quindi di un nucleo che non corrisponde né a quello anagrafico né a quello previsto per l’Isee. Esempio: famiglia anagrafica composta da marito, moglie e due figli di cui uno non a carico né nel 2007 né nel 2008, il nucleo da considerare è costituito da marito, moglie e figlio a carico ed è su questi tre soggetti che devono essere considerati i redditi e il bonus riguarderà un nucleo di tre persone. Il figlio non a carico non entra nella composizione del nucleo, ma non essendo pensionato non può avere il beneficio come unico componente.

NUCLEO FAMILIARE E REDDITO Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir per ciascun componente del nucleo familiare. Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito, viene considerata anche la casa di abitazione da sommare agli altri redditi. Ai fini del computo dei redditi fondiari, se non rilevato direttamente dalla dichiarazione dei redditi, si precisa che: - la rendita catastale di tutti i fabbricati deve essere rivalutata del 5% (es. rendita catastale abitazione principale € 305 Æ € 320 importo da dichiarare); - il reddito come sopra determinato deve essere aumentato di 1/3 se si tratta di abitazione a disposizione de possessore; - il reddito dei terreni dato dal reddito dominicale e dal reddito agrario deve essere rivalutato rispettivamente dell’80% e del 70%.

PERIODO DI RIFERIMENTO Il periodo d’imposta nel quale si devono realizzare le condizioni sopra evidenziate (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo familiare) può essere, a scelta del contribuente, il 2007 ovvero il 2008 (fermo restando il riferimento al solo 2008 per la verifica delle tipologie di reddito che formano il reddito familiare complessivo). Come specificato dal citato DL n. 185/2008 il bonus in esame viene attribuito ad un solo componente del nucleo e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l’ottenimento della c.d. “social card” di cui all’art. 81, comma 32, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008.

PERIODO DI RIFERIMENTO Ne consegue che a seconda della convenienza il richiedente può scegliere l’anno d’imposta 2007 o 2008 cui fare riferimento al fine della determinazione del nucleo e del reddito complessivo familiare. Esempio: se i componenti che possono essere considerati nel 2007 erano 3 (marito, moglie e un figlio a carico) e nel 2008 sono 4 (marito, moglie e due figli a carico), in riferimento al numero dei componenti sarà più conveniente la situazione del 2008, ma bisogna poi verificare che nel 2008 ci siano le condizioni reddituali.

MISURA DEL BENEFICIO L’importo del bonus spettante è di ammontare diverso in base ai componenti il nucleo familiare e al “reddito complessivo familiare” come di seguito illustrato:

(*) Sul punto, si evidenzia che il maggior beneficio è limitato al caso di soli figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92.

RICHIESTA DEL BONUS Per ottenere l’erogazione del bonus straordinario in esame, al sussistere delle condizioni sopra evidenziate, è necessario presentare apposita richiesta al sostituto d’imposta ovvero all’Ente pensionistico del richiedente. In tutti i casi in cui il bonus non viene erogato dal sostituto d’imposta/Ente pensionistico, i soggetti interessati possono presentare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, con il Provvedimento 5.12.2008 l’Agenzia delle Entrate ha approvato 2 modelli: - uno da utilizzare per la richiesta al sostituto d’imposta ovvero all’Ente pensionistico; - uno per la presentazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate.

COMPILAZIONE DEL MODELLO In entrambi i modelli è presente: 1. una sezione per l’indicazione dei dati identificativi del richiedente (codice fiscale, cognome e nome, sesso, data e luogo di nascita); 2. una sezione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente, sottoscrivendo il modello, dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per poter fruire del bonus straordinario (residenza in Italia, composizione del nucleo familiare, natura e ammontare del reddito familiare complessivo).

COMPILAZIONE DEL MODELLO In particolare, il richiedente deve: indicare il proprio reddito complessivo, il legame di parentela (“C” per il coniuge, “F” per i figli, “A” per gli altri familiari a carico) ed il codice fiscale dei componenti il nucleo familiare e l’eventuale ammontare del reddito complessivo degli stessi. In merito le istruzioni per la compilazione del modello specificano che: - il codice fiscale del coniuge va sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico; - il codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare va indicato anche se gli stessi non conseguono alcun reddito; - qualora i righi a disposizione per l’esposizione dei componenti il nucleo familiare non siano sufficienti va utilizzato un altro modello, da compilare solo nella parte in esame, indicando nell’apposito riquadro in alto a destra “mod. N.” il numero progressivo. In tal caso il “Totale redditi riferiti al nucleo familiare” va esposto nel primo modello utilizzato;

COMPILAZIONE DEL MODELLO barrare la casella corrispondente, la condizione del nucleo familiare con riferimento ai componenti e all’ammontare del reddito complessivo familiare, alla quale corrisponde l’ammontare del bonus spettante; barrare la casella corrispondente, il periodo d’imposta nel quale le condizioni sopra indicate si sono verificate (2007 o 2008). La richiesta va sottoscritta a pena di nullità. 3. una sezione riservata all’intermediario abilitato che eventualmente cura l’invio del modello per conto del richiedente nella quale, come di consueto, vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, l’eventuale numero di iscrizione all’Albo dei CAF, la data dell’impegno alla trasmissione nonché la firma di quest’ultimo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO Oltre a tali sezioni: - nel modello da utilizzare per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta ovvero all’Ente pensionistico è presente la sezione riservata all’indicazione del sostituto d’imposta (cognome e nome ovvero denominazione e relativo codice fiscale); - nel modello da utilizzare per la richiesta del bonus all’Agenzia delle Entrate è presente la sezione per l’indicazione, facoltativa, delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare quanto spettante. Se tali dati non vengono indicati, l’Agenzia invierà al richiedente un modulo per la riscossione in contanti del bonus presso un qualsiasi ufficio postale.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello per la richiesta del bonus al proprio sostituto d’imposta o Ente pensionistico va presentato direttamente dall’interessato o tramite un intermediario abilitato, in formato cartaceo oppure in via telematica: - entro il 31.1.2009, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo familiare) nel 2007; - entro il 31.3.2009 se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo familiare) nel 2008.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO Il modello per la richiesta del bonus all’Agenzia delle Entrate va presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato: - entro il 31.3.2009, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2007; - entro il 30.6.2009 se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2008 ed il richiedente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. I soggetti non esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono richiedere il bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008 non possono presentare il modello in esame ma ne faranno specifica richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO Si evidenzia infine che nei casi in cui l’avente diritto al bonus presenta il modello di richiesta al sostituto d’imposta e questo non eroga il beneficio (ad esempio perché ha esaurito il monte ritenute e contributi a disposizione per soddisfare le richieste di bonus) è necessario presentare una nuova richiesta all’Agenzia delle Entrate: utilizzando l’apposito modello: - se l’anno di riferimento (per componenti del nucleo familiare e reddito complessivo familiare) è il 2007; - se l’anno di riferimento è il 2008 ed il richiedente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in sede di dichiarazione dei redditi se l’anno di riferimento è il 2008 ed il richiedente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

EROGAZIONE DEL BONUS Rispettando l’ordine di presentazione delle richieste il sostituto d’imposta ovvero l’Ente pensionistico del richiedente provvede all’erogazione del bonus con le seguenti tempistiche: - entro il mese di febbraio e marzo 2009, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo familiare) nel 2007; - entro il mese di aprile e maggio 2009 se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo familiare) nel 2008. Il sostituto d’imposta eroga il bonus nel limite del monte ritenute e contributi disponibile a febbraio 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2007) ovvero ad aprile 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2008).

RESTITUZIONE DEL BONUS INDEBITAMENTE PERCEPITO I soggetti che, a seguito della presentazione della richiesta, dovessero percepire il beneficio non spettante, dovranno provvedere alla restituzione dello stesso entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione. I soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno, entro il predetto termine, restituire l’importo erroneamente ricevuto utilizzando il mod. F24.

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