Circolare 125 Del 13/05/1998

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Circolare 125 Del 13/05/1998 as PDF for free.

More details

  • Words: 3,436
  • Pages: 6
Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: AFFARI AMMINISTRATIVI

Circolare del 13/05/1998 n. 125

Servizio di documentazione tributaria

Oggetto: Risposte a quesiti riguardanti l'applicazione versamenti unitari, della compensazione e compilazione della dichiarazione.

del nuovo sistema dei le modalita' di

Sintesi: Sono portate a conoscenza di tutti gli Uffici interessati le risposte fornite ad alcuni quesiti posti da organi di stampa specializzati nonche' dagli Uffici delle Entrate in relazione agli argomenti in oggetto. Testo: In relazione ai quesiti di cui all'oggetto, riguardanti in particolare il nuovo sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, formulati da organi di stampa specializzati e dagli Uffici delle Entrate, questo Ministero ha fornito le risposte che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate. 1. Utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione in diminuzione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche in presenza della possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997. D. In presenza di un credito Iva (rigo VL18 del modello Unico) cosa deve essere indicato nel rigo RX5, colonna 2, se il contribuente: a) ha utilizzato tale credito in tutto o in parte per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1998 effettuate prima dell'esecuzione del versamento delle imposte risultanti dal modello Unico;. b) intende utilizzare tale credito per diminuire gli importi a debito che saranno dovuti in base alle liquidazioni periodiche Iva effettuate successivamente alla esecuzione dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico. R. Nel rigo RX5, colonna 2, deve essere indicato l'importo del rigo VL18 non richiesto a rimborso nella colonna 1, al netto degli utilizzi gia' effettuati in conformita' a disposizioni diverse da quelle contenute nel decreto legislativo n. 241 del 1997 (gli importi indicati alla lettera a) non vanno pertanto computati nel rigo RX5, colonna 2) ed al lordo di tutti i possibili futuri utilizzi (gli importi indicati alla lettera b) non vanno pertanto scomputati dal rigo RX5, colonna 2). Pertanto, in presenza di un credito di 1.000 utilizzato per 200 prima della esecuzione del versamento delle imposte risultanti dal modello Unico, nel rigo RX5, colonna 2, andra' indicato 800. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione, paragrafo 11.3, nell'interesse del contribuente, e' stato previsto che gli importi a credito che il medesimo ha scelto di utilizzare in compensazione (somma dei righi da RX2 a RX7, colonna 2) devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Per la parte residua tali crediti possono essere utilizzati per effettuare compensazioni in occasione dei versamenti periodici da eseguire entro il giorno 15 di ciascun mese. In riferimento a tale impostazione sono state rappresentate difficolta' operative in quanto per determinare l'importo del credito Iva non utilizzato da indicare nel rigo RX5, colonna 2, sarebbe necessario ricalcolare le liquidazioni Iva gia' eseguite ed effettuare le relative scritture contabili di rettifica, costringendo il contribuente, ed in particolare chi gli presta assistenza, a sopportare oneri e complicazioni non giustificate dai benefici finanziari che ne possono conseguire. In considerazione di tali difficolta', si fa presente che resta ferma, qualora sia piu' agevole per il contribuente, la facolta' di non utilizzare il credito Iva risultante dalla dichiarazione nell'ambito dell'istituto della compensazione disciplinato dal decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso il contribuente: Pagina 1

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 13/05/1998 n. 125 - non dovra' indicare nel rigo RX5, colonna 2, alcun importo; - non potra' utilizzare il credito Iva residuo non riportato nel predetto rigo nell'ambito dell'istituto della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso detto credito potra' diminuire esclusivamente gli importi a debito dovuti in base alle liquidazioni periodiche. 2. Rapporti tra le compensazioni previste dalla normativa precedentemente in vigore e quelle introdotte dal decreto legislativo n. 241 del 1997. D. Nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, paragrafo 11.3, e' precisato che: - i crediti risultanti dalla dichiarazione modello Unico devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione; - le compensazioni effettuate sulla base della normativa gia' in vigore negli anni scorsi, comprese quelle effettuate utilizzando gli eventuali crediti d'imposta indicati al quadro RN, non devono essere indicate nel modello di delega F24. In relazione a tali precisazioni si chiede di conoscere se il contribuente che ha la possibilita' di effettuare compensazioni anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nel decreto legislativo n. 241 del 1997 sia in ogni caso obbligato a compensare prioritariamente i crediti risultanti dalla dichiarazione con i debiti che emergono dalla stessa o possa avvalersi anche degli altri istituti precisando in che modo devono essere compilate la delega di pagamento e la dichiarazione. R. Il contribuente puo' avvalersi del tipo di compensazione che ritiene piu' indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorita' e deve conseguentemente compilare la delega modello F24 e la dichiarazione. Ad esempio se dalle liquidazioni periodiche Iva di maggio, giugno o luglio risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello Unico puo' indifferentemente: - utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati ", il debito Iva andra' indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito. Nel Rigo RX5, colonna 2, del modello Unico il credito Iva andra' indicato al netto degli importi gia' utilizzati; - utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati ", andra' indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andra' indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. Per quanto riguarda l'indicazione del credito nel quadro RX si rinvia a quanto gia' precisato nella risposta al precedente quesito. Analogamente qualora dalla dichiarazione dei redditi risulti, ad esempio, un credito Ilor ed un debito Irpef il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello Unico puo' indifferentemente: - utilizzare il credito Ilor per diminuire l'Irpef dovuta senza avvalersi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati ", il debito Irpef andra' indicato al netto della parte di credito Ilor utilizzato in diminuzione del predetto debito. Nel Rigo RX3 del modello Unico, nel quale vanno indicate le modalita' di utilizzo del credito Ilor risultante dalla dichiarazione, se l'importo dell'Ilor a credito e' superiore a quello dell'Irpef a debito va indicato, in relazione alla parte di credito non compensata: . nella colonna 1, l'importo che il contribuente vuole ottenerne a rimborso con le usuali procedure; . nella colonna 2, l'importo che si vuole utilizzare in compensazione in base al decreto legislativo n.241 del 1997. - utilizzare il credito Ilor per compensare l'Irpef dovuta avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati ", andra' Pagina 2

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 13/05/1998 n. 125 indicato il debito Irpef e nella colonna "importi a credito compensati" andra' indicato il credito Ilor risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. Tale ultimo importo va compreso in quello da indicare nel Rigo RX3, colonna 2, del modello Unico. 3. Rateazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione D. Nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 viene precisato che, in caso di rateazione dell'Irap, il contribuente, nella colonna periodo di riferimento, deve indicare, prima del periodo stesso, il numero delle rate prescelto. Tale numero puo' essere diverso da quello del numero di rate indicato nel modello di dichiarazione in relazione alle imposte risultanti dallo stesso? Puo'' variare nel caso di versamenti a piu' regioni ? R. I contribuenti che intendono avvalersi della rateazione devono versare tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione ( compresa l'Irap) che risultano dovute a titolo di saldo e di primo acconto in forma rateale nel numero di rate corrispondente a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX1, campo 1, del modello Unico; rigo RG49, campo 1, del modello 760; rigo RO19, campo 1, del modello 750; Rigo RB60, campo 1, del modello 760 BIS). Tale numero non puo' conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni. 4. Compensazione delle ritenute effettuate dal sostituto di imposta. D. Le persone fisiche possono utilizzare crediti risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche per compensare debiti di ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto in occasione dei versamenti periodici da effettuare con il modello F24? R Si, tale possibilita' di compensazione e' espressamente prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Non impedisce tale compensazione la precisazione contenuta nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 secondo cui i soggetti ammessi alla compensazione "possono indicare nella colonna "importi a credito compensati" delle sezioni 2 e 4 esclusivamente le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare, non sono compensabili le ritenute alla fonte". Tale precisazione si riferisce infatti ai crediti di ritenute alla fonte (che non risultando mai dalla dichiarazione non possono essere compensati ) e non ai debiti di ritenute alla fonte che, invece possono essere, come precisato, sicuramente compensati con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche. 5. Modalita' di compensazione del debito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dalle persone fisiche D. Si chiede di conoscere quale sia l'esatta Modalita' di compensazione della maggiorazione dello 0,50 per cento, per mese o frazione di mese, dovuta dalle persone fisiche per lo spostamento del versamento del saldo dell'IVA nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 15 giugno. R. L'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale doveva essere versata entro il termine del 25 marzo 1998. Tuttavia, come chiarito al paragrafo 1.3 delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA inclusa nel modello UNICO, le persone fisiche possono differire il versamento del saldo entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, aumentando le somme da versare della maggiorazione, nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario (15 marzo). Pertanto, considerando che il termine iniziale di decorrenza e' il 31 marzo 1998, e' dovuta la maggiorazione indicata nella seguente tabella: data di pagamento maggiorazione dal 31/3 al 30/4 0,50% dall' 1/5 al 31/5 1,00% dall' 1/6 al 15/6 1,50% Ad esempio, se il versamento del saldo dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL22), pari a L. 1.000.000, e' effettuato il 15 giugno 1998 l'importo dovuto e' pari a 1.015.000 (1.000.000 x 1,50%). Tale importo puo' essere compensato con eventuali crediti di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce previdenziali. Si precisa, altresi', che il pagamento dell'eventuale residuo debito dell'IVA annuale risultante dopo la compensazione puo' essere effettuato tra il 16/6 ed il 15/7 applicando una ulteriore maggiorazione dello 0,50% sull'intero Pagina 3

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 13/05/1998 n. 125 importo da versare, comprensivo cioe' dell'imposta dovuta e degli interessi maturati al 15 giugno. 6. modalita' di compilazione della delega F24 in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche dei trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 31 marzo al 15 giugno e dal 16 giugno al 15 luglio dovuto dalle persone fisiche D. Con quali modalita' devono essere indicati nella delega unica F24 gli interessi nella misura dell'1,50 per cento dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,50 per cento dovuta per l'eventuale spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 30 marzo al 15 giugno e dal 16 giugno al 15 luglio dovuto dalle persone fisiche ? R. I menzionati interessi dell'1,50 per cento e la maggiorazione dello 0,50 per cento devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario" della delega unica mod. F24. 7. Dichiarazioni presentate nel periodo 1º gennaio î 31 maggio 1998 D. L'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 24 marzo 1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione scadono tra il 1º gennaio ed il 31 maggio 1998 sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno. I soggetti che nel citato periodo hanno, comunque, provveduto alla presentazione di tali dichiarazioni relative al periodo di imposta 1997 sono tenuti a presentarle nuovamente nel mese di giugno? R. Le dichiarazioni relative al periodo di imposta 1997 presentate nel periodo 1º gennaio î 31 maggio 1998 si ritengono comunque validamente presentate, salvo l'onere di ritrasmetterle all'Amministrazione finanziaria nel mese di giugno esclusivamente nel caso in cui le stesse debbano essere redatte sui modelli relativi alle dichiarazioni da presentare nel 1998. 8. Termini di presentazione del modello 750 e dei relativi versamenti D. Quali sono i termini di presentazione del modello 750 e dei versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni? R. L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 24 marzo 1998 ha stabilito che le dichiarazioni dei redditi delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 600 del 1973 relative all'anno 1997 devono essere presentate tra il 1º giugno ed il 31 luglio 1998. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati: a) dal 1º maggio al 15 giugno 1998, senza maggiorazione; b) dal 16 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse. Nel caso in cui il contribuente voglia usufruire della facolta' di rateizzare le somme da versare, la misura degli interessi dovuti e' indicata nella seguente tabella: VERSAMENTO DELLA 1 RATA VERSAMENTO DELLA 1ºRATA ENTRO IL 15 GIUGNO DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO Rata scadenza interessi % scadenza interessi % 1¬ 15/6 0 15/7 0 2¬ 15/7 0,50 15/8 0,50 3 15/8 1,00 15/9 1,00 4 15/9 1,50 15/10 1,50 5¬ 15/10 2,00 15/11 2,00 6¬ 15/11 2,50 9. possibilita' di compensazione per contribuenti che hanno intrapreso attivita' rilevanti ai fini IVA nel 1998. D. Un soggetto non titolare di partita IVA nel 1997 intraprende una attivita' rilevante ai fini dell'IVA nel mese di aprile del 1998: puo' utilizzare in compensazione un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1997? R. Il soggetto in questione risulta titolare di partita IVA al momento di entrata in vigore dell'istituto delle compensazioni previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 e, pertanto, puo' utilizzare il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi ancorche' non risultasse titolare di partita IVA nel corso del 1997. 10 Modalita' di compilazione del quadro RX del modello UNICO '98 in caso di versamento dell'IVA mediante delega di conto fiscale. D. La persona fisica titolare di partita IVA che ha versato il saldo dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale in Pagina 4

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 13/05/1998 n. 125 data antecedente il 4 maggio 1998 mediante delega di conto fiscale deve indicare gli estremi del versamento effettuato nel quadro RX del modello UNICO 98? R. Il soggetto in questione non e' tenuto ad indicare nel rigo RX1 del quadro RX del modello UNICO 98 il versamento effettuato mediante delega di conto fiscale. Infatti, le istruzioni al menzionato rigo precisano che l'importo del versamento da indicare nella colonna 4 e' pari, per i titolari di partita IVA, al solo totale indicato nei modelli di pagamento F24. 11. Modalita' di compilazione delle sezioni del modello F24. D. Come va intesa la delimitazione dei campi dedicati a ciascuna imposta all'interno del modello di versamento F24? R. La predeterminazione, all'interno di ciascuna sezione del modello di versamento F24, degli spazi relativi alle diverse imposte o contributi e' puramente indicativa. Ne consegue che, sempre e soltanto per le imposte o i contributi relativi ad una stessa sezione, qualora i righi a disposizione all'interno di uno specifico campo dovessero risultare insufficienti e' consentito utilizzare altri righi della stessa sezione pur se inseriti in campi diversi (ad es. e' possibile versare imposte dirette nello spazio "IVA".) modalita' di versamento delle ritenute previste dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602?. D. Secondo quali modalita' devono essere versate le ritenute previste dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ? R. Le ritenute indicate dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, possono essere versate oltre che presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche con il modello di versamento F24 e nei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, considerato che l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 241/1997, lascia inalterati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto, le ritenute di cui alla lettera e) dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, continuano a dover essere versate nei termini stabiliti, per gli acconti, dall'articolo 35 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, e, per il saldo, dall'articolo 8, primo comma, lettera 3 - bis. del d.P.R. n. 602/1973. 13. Ammontare dei versamenti minimi. D. E' ancora applicabile la disciplina relativa ai versamenti minimi da conto fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati il 30 dicembre 1993 ? R. La preesistente disciplina dei versamenti minimi in conto fiscale e', per i titolari di partita IVA, da ritenersi abrogata a far data dall'avvio del nuovo sistema dei versamenti unitari in quanto le modalita' di funzionamento di tale sistema fanno venire la stessa "ratio" della citata disciplina. Ne consegue che, vigendo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 935, (articolo 2, secondo comma) il limite minimo di versamento pari a lire 1000 ed essendo, sempre ai sensi della stessa legge gli importi da versare all'erario per ciascuna imposta soggetti all'arrotondamento alle 1000 lire, l'importo minimo da indicare nel modello di versamento F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo e', fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121/1986 ovvero articolo 27, comma 2, D.P.R. 633/1972 per l'IVA), pari a lire 2000. 14. Modalita' di versamento dell'IRAP da parte degli enti non commerciali. D. Come deve essere versata l'IRAP dagli enti non commerciali non titolari di partita IVA ? R. Gli enti non commerciali non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello 760 - bis, devono effettuare il versamento dell'IRAP utilizzando il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica di colore azzurro). 15. Rateazione degli importi risultanti dal mod. 760 calcolo degli interessi. D. Come vanno calcolati gli interessi dovuti sulla seconda rata in caso di rateazione di somme dovute a seguito di presentazione di modelli 760 ? R. Nel caso di rateazione di somme risultate dovute a seguito della presentazione di modelli 760, qualora la prima rata di versamento scada, ad esempio, il 12 giugno, la seconda scadenza e' da individuarsi nel successivo 15 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula CxIxT/36000 in cui T e' uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il Pagina 5

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 13/05/1998 n. 125 metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 3º giorno). 16. Possibilita' di rateazione in presenza di versamento IVA effettuato anteriormente al 4 maggio. D. E' possibile rateizzare i saldi e gli acconti nel caso in cui il versamento del saldo IVA sia stato gia' interamente versato prima del 4 maggio ? R. Le istruzioni generali di UNICO 98 prescrivono che nel caso di opzione per il pagamento rateale oggetto di opzione devono essere necessariamente tutte le imposte ed il Cssn dovuti a titolo di saldo o di acconto. Al riguardo si fa presente che nel caso in cui l'IVA dovuta a saldo sia stata gia' corrisposta in unica soluzione prima del 4 maggio u.s., puo' comunque essere rateizzato l'insieme delle altre imposte e del Cssn dovuti a titolo di saldo o di acconto. Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altri problemi operativi e questioni interpretative riguardanti la materia in esame. Le Direzioni in indirizzo provvederanno ad assicurare la massima diffusione possibile del contenuto della presente circolare nei riguardi dei soggetti interessati.

Pagina 6

Related Documents

125
November 2019 37
125
June 2020 27
125
October 2019 43