Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Attuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi, non pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Dlgs.n.22 del 05/02/97 e modifiche Successive modifiche apportate dal: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93; della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla legge 31 luglio 2002, n. 179; dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14.
• Classificazione dei rifiuti • Classificazione CER (catalogo dei rifiuti europeo) • Deposito temporaneo • Registro di Carico/scarico rifiuti • Formulario di identificazione • Mud (modello unico di dichiarazione) denuncia annuale Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
DEFINIZIONI
Con l'art. 6, comma 1, lettera a, del "Decreto Ronchi" è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 91/156/CEE del Consiglio. In base a tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi(art.6, lettera A). Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
URBANI (art.7 comma2)
ORIGINE
PERICOLOSITA’
SPECIALI (art.7 comma3)
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
NON PERICOLOSI
NON PERICOLOSI
PERICOLOSI
RIFIUTI URBANI Ai sensi dell’art.7 comma 2 sono urbani: Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. g del Dlgs 22/97 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità sopra indicati
RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali: Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
RIFIUTI PERICOLOSI Ai sensi dell’art.7 comma 4 sono pericolosi: Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli allegati G, H, I del Dlgs 22/97. Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in rosso i rifiuti sono sempre pericolosi indifferentemente dalla sostanze contenute. Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in nero, i rifituti sono pericolosi se le concentrazioni sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla Direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Voci "specchio"
Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
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Caratteristic he di pericolo A)
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo): Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1). Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE; Individuare la relativa classificazione di pericolosità; Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1). Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2). (si veda box successivo)
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Caratteristic he di pericolo B)
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14 Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL. In pratica, vige solo il criterio dell’origine L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo. Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
Casi Eccezionali
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
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CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ COD
CLASSIFIC. Facilmente infiammabil e
H3A
H3B
Infiammabil e
SPECIFICHE
sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
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COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
H4
Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
H5
Tossico H6
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
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COD
H7
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Cancerogen o
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H8
H10
H11
Teratogeno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
Mutageno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
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Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso: COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
H1
H2
H3
Comburent e
Infettivo
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
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COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
H12
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate Ecotossico
H14
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
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CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI C.E.R.
CODICE EUROPEO DEI RIRIFUTI (C.E.R.): 6 cifre •la prima coppia (da 01 a 20): classe •la seconda coppia (da 01 a 09): sottoclasse •la terza coppia (da 01 a 99): categoria
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER) primi due numeri
categoria o attività che genera i rifiuti
secondi due numeri
processo produttivo che genera il rifiuto
terzi numeri
identificano il singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
CAPITOLI DELL’ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
1 2 3 4 5 6 7 8
9
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata I rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso. I rifiuti pericolosi con Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.
ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 6) Operazioni di smaltimento Allegato C (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero Allegato D (previsto dall'articolo 7, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
ALLEGATI Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Smaltimento dei rifiuti
vengono occupati terreni che non saranno più disponibili per altre attività;
si inquinano falde idriche; una volta riempita la discarica è difficile trovare
nuovi siti poiché i terreni sono pochi e perché le popolazioni si oppongono;
Una possibile soluzione: …
3 R!!!
3R
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RICICLAGGIO
Gerarchia degli obiettivi
Gestione dei rifiuti Politica Ambientale Riduzione quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento. Intervenire alla fonte nel processo produttivo e per agevolare ed incentivare il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti prodotti. Riduzione del flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento e alla discarica.
Gestione dei rifiuti PREVENZIONE il controllo ed il miglioramento continuo delle prestazioni e dell'efficienza ambientale • • •
•
introduzione di sistemi di gestione ambientale modificazione delle tecnologie di processo miglioramento dei sistemi di abbattimento delle emissioni …..
Gestione dei rifiuti PREVENZIONE
drastica riduzione dei consumi energetici; dell'uso di materie prime; della produzione dei rifiuti; delle emissioni inquinanti nei comparti ambientali (aria,acqua, suolo); un netto miglioramento dei prodotti eco-compatibili; delle condizioni di lavoro degli addetti; della competitività delle imprese. Uno " SVILUPPO" Sostenibile
Gestione dei rifiuti Riciclaggio e Recupero Il Decreto Legislativo 22/97, ..,assegna un ruolo centrale alla Gestione Integrata dei Rifiuti Rifiuti urbani, raccolta differenziata e di riciclaggio, attivazione nei comuni forme di cooperazione e coordinamento Rifiuti speciali,semplificazioni delle procedure amministrative di autorizzazione