Raccomandata a/r All’Ufficio del Giudice di Pace di 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) via del Forte snc RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Roma, data del timbro postale della raccomandata Ill.mo Sig. Giudice, RICORRE GGGGG MMMM in proprio, nato a Roma il …., e residente in Roma, in via …. n. …., CAP …., e per la presente circostanza domiciliato presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Montorio al Vomano, via del Forte snc, 64046 Montorio al Vomano (TE). CONTRO Il Comune di Crognaleto (TE), nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Cesare Battisti, frazione Nerito del Comune di Crognaleto (TE). AVVERSO L'accertamento di violazione dell'art. 142 comma 8 del "Codice della Strada" eseguito dalla Polizia Municipale del Comune di Crognaleto (TE) verbalizzato in data 14/07/2008 con numero 306/2008, notificato il 25 luglio 2008 e che si allega in copia. L’istante, in qualità di proprietario del motoveicolo targato CG XXXXX ha ricevuto in data 25 luglio 2008 ad opera della Polizia Municipale di Crognaleto (TE), notifica di accertamento di una infrazione compiuta ex art. 142/8 del C.d.S. il giorno 31 maggio 2008 alle ore 11:44 nel Comune di Crognaleto, Frazione Paladini, al km 40+600 della SS 80 AQ-TE (si veda il verbale 306/2008 del 14 luglio 2008). A causa di tale infrazione non immediatamente contestata e rilevata mediante apparecchio Velomatic 512 (omologato nel 1989) la parte ricorrente è stata resa edotta che dovrà riconoscere, ai fini del pagamento in misura ridotta, una somma pari a complessivi € 154,00 in quanto il conducente circolava alla velocità di km/h 65, superando così, considerando la riduzione del 5%, di km/h 15 il limite massimo stabilito in km/h 50 alla guida del motoveicolo sopra indicato. Sul verbale peraltro non viene affatto specificato che il motivo della mancata contestazione immediata che è da ascrivere al fatto che il servizio era organizzato con una sola pattuglia ai fini del rilevamento delle infrazioni. Inoltre al ricorrente, proprietario del motoveicolo è stato comunicato che la rilevata infrazione determina, la detrazione di n. 5 punti dalla patente di guida a carico dell’effettivo trasgressore tanto che l’istante, in qualità di soggetto proprietario ha ricevuto contestuale invito a voler riempire un modulo con l’indicazione dell’effettivo conducente al momento della rilevata infrazione. Per quanto riguarda ad esempio il fotogramma comprovante l’avvenuta violazione recarsi da Roma appositamente a Crognaleto per visionare il fotogramma è sembrato all’istante decisamente fuori luogo senza considerare su specifica richiesta corredata di documenti autografi non ci sono violazioni al D.to L.vo 196/2003 (privacy) e che l’istante è a conoscenza di altre circostanze nelle quali gli organi di polizia municipale hanno inviato solertemente fotogramma e documentazione richiesta. 1
A tale proposito e proprio in osservanza della normativa vigente l’istante ha quindi provveduto immediatamente a richiedere al Comando della Polizia Municipale di Crognaleto (TE), con raccomandata a ricevuta di ritorno (di cui si allega copia), formale accesso agli atti amministrativi inerenti il verbale suddetto quali ad esempio il fotogramma citato, il certificato di omologazione e taratura SIT rilasciato dagli appositi centri ed altro materiale ancora. In base alle disposizioni vigenti sicuramente una parte se non tutto il materiale richiesto avrebbe dovuto essere inviato all’istante entro 15 (giorni) dalla ricezione della richiesta ovvero entro il 22 di agosto 2008 come certificato dal timbro apposto sulla cartolina di ritorno della raccomandata. Non avendo ricevuto documentazione alcuna, contrariamente a quanto dispone la normativa vigente, l’istante Per quanto sopra chiede in prima istanza All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. E comunque in seconda istanza Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto indicando di seguito alcuni dei motivi. MOTIVA Allo scopo di meglio comprendere i motivi di detta richiesta che verranno di seguito elencati specificatamente ed ancor prima di analizzare i possibili specifici vizi di incostituzionalità, inesistenza, nullità ed inefficacia del provvedimento medesimo, appare opportuno premettere che in forza del dodicesimo comma dell’art.23 della legge 24/11/1981 n.689 è stata abbandonata la tradizionale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, a fronte della quale era l’opponente a dover fornire la prova del contrario: attualmente, invece, in analogia ai principi vigenti in materia di illecito penale, spetta alla P.A. fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa e dell’inadempimento di essa in capo ai ricorrenti tanto che in mancanza di detta prova, non sussistendo prova sufficiente sulla responsabilità dell’opponente medesimo, il ricorso deve necessariamente essere accolto. Si consideri inoltre come più volte la Cassazione Civile, con relative sentenze, tra le quali si rende opportuno elencare la n.9909/01, la n.3522/99, la n.2734/02, la n.3350/01, la n.693/99, la n.3939/98, la n.6302/96, la n.2988/96, la n.12846/95, la n.12545/92 e la n.12189/92, abbia confermato come ad un verbale di accertamento non possa essere attribuito valore di piena prova sino a querela di falso. Ciò nel senso che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante uno strumento debitamente omologato potrà ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, facendo in effetti il verbale piena prova fino a querela di falso dell’effettuazione degli eseguiti rilievi medesimi, mentre le loro risultanze potranno assurgere ad elemento di prova solamente in base a concrete circostanze di fatto. E’ utile ed opportuno ricordare così quanto deciso dal Giudice di Pace di Chioggia, Avv. Raffaele Minoia, il quale con apposita sentenza relativa alla causa civile iscritta al n. 63/C/04 R.G., ha sostenuto che analogamente ad un processo penale, dove non è ammessa alcuna prova legale, si deve ritenere che nel processo di opposizione a sanzione amministrativa, alla luce di tutto quanto dedotto, ugualmente massimo debba essere l'ambito di apprezzamento devoluto al Giudice, ferma 2
naturalmente restando, in entrambi i casi, l'eventuale trasmissione degli atti al P.M. nell'ipotesi di reato di falso. Con la proposta opposizione il Giudice rimane in sostanza investito di un poteredovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito della deduzione delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione per stabilire se la stessa sia fondata o no, o quanto meno, se lo sia in tutto o in parte (consultate sul punto la Sentenza della Cassazione del 21-9-1998 al n.9433). Ugualmente utile appare opportuno, analizzando i singoli vizi che hanno caratterizzato l’intero procedimento amministrativo e che saranno di seguito meglio analizzati, tenere ben presente il suddetto art.23 della legge 24/11/1981 n.689, dove al suo sesto comma così dispone: “Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”. Il verbale notificato non contiene neppure, come giustificante di una contestazione differita, mere formule di stile ma appare estremamente generico in ogni sua parte in palese contrasto con il dettato normativo dell'art. 201 comma 1 c.d.s, secondo cui "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore" Nel caso di specie è stata utilizzata una postazione mobile, la cui organizzazione del servizio non ha previsto la presenza di pattuglia a valle; tuttavia restano sconosciute, a causa della genericità delle motivazioni addotte, le effettive circostanze di fatto, di tempo e di luogo dell'infrazione che hanno impedito la contestazione immediata della rilevata infrazione. Non dimentichiamo poi la possibilità da parte di una Pubblica Amministrazione di applicare sull’asfalto i deceleratori di velocità. A tal proposito non è inutile sottolineare che la Cassazione ha più volte stabilito: a) (Cass. Civ., sent. n. 9502 del 2002): "per le violazioni del codice della strada, va tenuto conto della disciplina speciale di cui agli art. 200 e 201 cod. strada, a tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento - perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice - "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata", conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento"; b) (Cass. Civ., sent. n. 3017 del 2002):"in tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura autovelox non comporti la invalidità dell'accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione"; c) (Cass. Civ., sent. n. 11184 del 2001): "in tema di violazioni del cod. strada, la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del d.lg. n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale". 3
Ovviamente tali decisioni sono state condivise da moltissimi giudici di merito; esaminando infatti una infrazione accertata con apparecchiatura Velomatic 512 e sottoposta all’attenzione del Giudice di Pace di Pisa osserviamo che questi (sentenza del 6 giugno 2000) tralascia ogni considerazione sulle modalità organizzative di un servizio di Polizia, rilevando che la lett. e) dell’articolo 384 Reg. C.d.S., collegata con l’articolo 385 dello stesso Regolamento, pone di fatto, una precisa distinzione tra la funzione di rilevamento, che può essere espletata con l’uso di apparecchi, e la funzione di accertamento, quest’ultima di competenza esclusiva degli agenti tanto che è solo quando il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento (e non del rilevamento), ovvero dalla postazione presidiata dagli agenti, che può insorgere l’impossibilità di ordinare il fermo in tempo utile e nei modi regolamentari. Pertanto qualora il rilevamento dell’eccesso di velocità avvenga con idonei strumenti di misurazione la cui loro funzione è considerata "fonte di prova" (comma 6 art.142 C.d.S.) è pur sempre necessaria la presenza di agenti che accertino la violazione e la contestino nella immediatezza del fatto in quanto ad avviso del Giudice il problema dell’accertamento della violazione e della contestazione immediata inerisce sia alla sfera organizzativa sia alle modalità con cui il servizio di vigilanza viene disposto per assicurarne il corretto espletamento specie se realizzato, ritiene ancora il giudicante, previa intimazione dell’alt più che con pericolose attività di inseguimento. Tutto ciò è consequenziale alla finalità che qualunque attività di vigilanza (ovviamente data per scontata la prevenzione) deve proporsi in primis per eliminare il pericolo incombente e solo in secondo luogo per sanzionare chi è incorso nella violazione. Se ciò non avvenisse resterebbero vanificate quelle normative intese ad eliminare ogni turbativa alla regolarità della circolazione degli autoveicoli. E’ vero che le segnalazioni stradali hanno una loro finalità in rapporto alle situazioni di tenuta della viabilità ma è altrettanto pacifico che essenziale si rende il tempestivo intervento da parte delle forze dell’ordine preposte ancor prima alla eliminazione dei pericoli che una guida scriteriata possa provocare rispetto alla contestazione delle contravvenzioni. Altrimenti permarrebbe la stessa situazione di pericolosità chissà per quanti chilometri ancora. Pertanto, continua sempre il Giudice nella sua motivazione, la notificazione del verbale con cui è stata sanzionata la violazione ai sensi dell’art.201 C.d.S. non può mai essere considerata surrogatoria della sua contestazione immediata specie quando le motivazioni che l’hanno resa impossibile siano conseguenti ad un disadatto posizionamento degli accertatori tale da non aver reso possibile l’intimazione dell’alt ai conducenti dalla guida pericolosa per la circolazione stradale. Diversamente l’attività dei vigili verrebbe limitata alla sola irrogazione postuma di sanzioni, senza alcuna preventiva possibilità di intervenire immediatamente con finalità repressiva atta a ridurre le occasioni di pericolo che il prudenziale limite di velocità consente di evitare. Il Giudice di Pace di Lucca con sentenza n.1231/05 del 3 ottobre 2005 e di Modugno con decisione n.507/05 del 28 settembre 2005, occupandosi di identici provvedimenti sanzionatori hanno aderito a quanto già stabilito dal loro Collega di Pisa tanto che nelle rispettive motivazioni, pur con differenti argomentazioni, viene tuttavia specificato che con l’attuale formulazione dell’art.201 bis C.d.S. sono stati ampliati i casi in cui è possibile omettere la contestazione immediata delle infrazioni anche se i medesimi rimangono tuttavia sempre ancorati al principio di legalità al punto tale da non sfuggire alla cognizione del Giudice, seppure sotto il più limitato profilo della sussistenza dei requisiti di legge e della legittimità da eventuali vizi logici e/o procedimentali tanto che essi debbono essere puntualmente e compiutamente indicati altrimenti dovrà presumersi la possibilità di una contestazione immediata non essendo così in alcuna maniera invocabile da parte della Pubblica Amministrazione il rispetto della discrezionalità amministrativa, essendo noto che di essa solo il merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, in esso rientrando invece la legittimità. 4
Il ricorrente nell’associarsi alle suddette decisioni rileva come costituisca inoltre eccesso di potere il mancato rispetto da parte della Pubblica Amministrazione, nell’organizzazione del servizio di accertamento di violazioni, dei principi informatori dell’ordinamento giuridico così come il fatto che l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale non sia stato ponderato comparativamente (ancorché nel caso di specie tale ponderazione fosse possibile) con l’interesse del privato alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui lo stesso fosse parte. La discrezionalità si atteggia in sostanza ad attività di scelta fra più soluzioni possibili, le quali tutte devono permettere un giusto contemperamento tra tutte le posizioni di interesse coinvolte. Si vedano sul punto anche le motivazioni contenute nelle decisioni emesse dal Giudice di Pace di Cascina del 15 novembre 2000 e di Pontedera dell’1 luglio 2003. Premesso quindi che: Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe i vigili della Polizia Municipale contestano le violazioni che avrebbero accertato tramite autovelox Velomatic 512 con numero di matricola 1819. Tale accertamento non è stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma è stato comunicato soltanto in data 25 luglio 2008 all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale. Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione immediata del conducente. Che i verbalizzanti adducono come giustificativo della mancata contestazione immediata un anonimo Art. 201 comma 1/bis lettera “e” senza ulteriori specificazioni e senza riferimento legislativo alcuno rendendo impossibile dedurre la normativa da cui esso derivi. Ipotizzando che si riferisca al C.d.S (D.Lvo 39/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) bisogna anzitutto evidenziare che i suddetti motivi appaiono la mera trascrizione di frasi generiche, prestampate su tutti i verbali di violazione di qualsiasi articolo del C.d.S, valide per una molteplicità di accertamenti senza la garanzia di alcuno specifico esame della fattispecie concreta. Emerge invece chiaramente che l’apparecchio adoperato “Velomatic 512” consente l’accertamento della violazione al momento del transito del veicolo. Come si ricava dal manuale di istruzioni a disposizione pubblica sul sito del produttore, tale apparecchio è di tipo evoluto e consente di rilevare l’infrazione contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio stesso poiché si attiva un dispositivo sonoro di segnalazione al quale segue l’istantanea visualizzazione della velocità del mezzo sull’apposito display. Successivamente all’avvenuto transito del mezzo, la macchina fotografica scatta la foto. L’infrazione non viene quindi rilevata né ad avvenuto transito del veicolo né tantomeno a seguito dello sviluppo della foto che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, non costituisce in sé fonte di prova, tali essendo, invece, ex articolo 142, comma sesto, del Codice della Strada solo “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ben poteva, e doveva, pertanto, essere contestata immediatamente l’infrazione. Così, invece, non è stato. L’atto di accertamento è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto: Non è a disposizione dell’istante neanche il fotogramma attestante che il motoveicolo fosse effettivamente il proprio e comprovante l’eccesso di velocità 5
contestato (65 km/h) e si insiste quindi per l’annullamento del verbale, stante la mancata, immediata contestazione ed indica alcune recenti sentenze a sostegno della propria tesi oltre che alcune circostanze. Come visibile dalle copie di fotografie scattate al km 40+600 della SS 80 AQ-TE il punto al quale si riferisce la violazione al CdS si trova immediatamente dopo l’uscita (le foto sono state scattate tutte all’uscita della galleria Paladini) da una galleria non illuminata lunga circa 1 chilometro. Appare ovvio che la percorrenza della stessa alla guida di un motoveicolo debba essere effettuata con estrema prudenza tale da rendere pressoché impossibile uscire dalla stessa a velocità sostenute e comunque superiori ai 50/60 km/h (indicazioni di tachimetro) tenendo inoltre conto che il tratto del km 40+600 all’ora ed alla data dell’infrazione si trovava in pieno sole ed il forte contrasto tra il buio della galleria non illuminata e la sua uscita induce un qualsiasi motociclista a maggiore prudenza poiché potrebbe vedere in ritardo veicoli sopraggiungere dal lato opposto. Comunque innanzi tutto doveva e poteva essere eseguita contestazione immediata dell’infrazione. Il verbale di contestazione non immediata di violazioni dei limiti di velocità emanato a seguito dell’utilizzo del dispositivo denominato Velomatic 512 è illegittimo. Tale tipo di strumento, infatti, è costruito in modo tale da rilevare la misura dell’illecito prima del transito del veicolo. Così come stabilito dal Giudice di Pace del Mandamento di Chioggia con sentenza del 08 luglio 2003. Alla data, all’ora e nel luogo della presunta infrazione il ricorrente inoltre circolava in fila indiana ed alla medesima velocità, distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro, con altri due amici che non hanno ricevuto verbale di infrazione alcuno. Il ricorrente e le altre due persone non ricordano assolutamente di aver notato gli agenti della Polizia Municipale o i loro veicoli. Né ricordano segnalazioni inerenti la “postazione mobile regolarmente segnalata e ben visibile” citata nel verbale, altra frase generica prestampata, ipotizzando quindi una sua collocazione al di fuori della carreggiata e quindi non in piano con la sede stradale o all’interno dell’autovettura quindi soggetta alle vibrazioni dovute al passaggio di altri autoveicoli. E comunque sospettando l’illecito contestuale occultamento sia dello strumento rilevatore di infrazioni che degli agenti intenti a rilevare le infrazioni stesse con manifesta lesione dell’art. 43 e dell’art. 183 del C.d.S. si noti che questi sono ipoteticamente possibili: osservando infatti i fotogrammi scattati dallo scrivente (foto 3 e 4) si nota la possibilità di posizionamento della pattuglia e dello strumento rilevatore soltanto ai lati dell’uscita della galleria (circa 50 metri prima del km 40+600), in palese occultamento, quando invece un agente avrebbe potuto tranquillamente disporsi all’altezza dell’edificio posto alla fine del ponte dopo la galleria e fermare chi avesse violato il limite di velocità su segnalazione del collega posizionato vicino allo strumento che emette segnale acustico. Da testimonianze verbali raccolte sul posto sembrerebbe comunque norma della pattuglia di Polizia Municipale posizionarsi subito a ridosso del muro dell’uscita della galleria sulla corsia in direzione Teramo (fotogramma 3). Le altre due persone citate sono rispettivamente: Il Sig. BBBB PPPPP, nato a Roma il 15 ottobre 1969, residente in Roma in via Ruggero Fauro 102, 00197 ed il Sig. AAAA DDDDD, nato a Roma il 28 aprile 1972, residente in Roma in via Antonio Fogazzaro 31, 00137. Entrambi hanno dichiarato allo scrivente di voler e poter rispondere a domande in merito alla visibilità ed alla localizzazione della postazione mobile. Il ricorrente e le altre due persone non ricordano inoltre la presenza di un agglomerato di edifici assimilabile a centro abitato (Art. 3 C.d.S.) regolarmente 6
segnalato e delimitato e come da ulteriore sopralluogo non esiste cartello alcuno che indichi la suddetta Frazione Paladini come centro abitato ma solo una galleria. Dalle informazioni ottenute da ANAS SpA (si veda copia della mail ricevuta dall’ufficio relazioni con il pubblico) il ricorrente inoltre ha appurato che la gestione, proprietà e competenza del km 40+600 della SS 80 AQ-TE è interamente ANAS SpA e non sembrerebbe quindi possibile da parte di organi di Polizia Municipale esercitare il ricorso a strumenti quali il Velomatic 512 anche se il tratto di strada statale ricade nel territorio comunale come stabilito anche dalla sentenza del 15 giugno 2004 del Giudice di Pace di Cosenza. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto che ogni premessa o richiesta precedenti motivano la nullità e/o l’annullabilità dell'accertamento, sottolineato in diritto che nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata né hanno addotto validi e chiari motivi oltre ad altre imprecisioni o inadempienze legislative. Per quanto sopra chiede, in seconda istanza All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. Il presente documento è composto da 6 (sei) pagine più una di elenco allegati. Roma 5 settembre 2008 In fede XXXX YYYYY Altri recapiti: telefono: 340 6001045 email:
[email protected]
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Copia del verbale di accertamento 306/2008 emesso dalla Polizia Municipale di Crognaleto (TE). Copie di n. 4 fotografie scattate dallo scrivente all’uscita della galleria Paladini (km 40+600 della SS 80 AQ-TE) direzione Teramo. Copia della posta elettronica ricevuta dall’URP ANAS SpA. Copia della richiesta di accesso agli atti amministrativi indirizzata alla Polizia Municipale di Crognaleto (TE). 7
Copia della cartolina di ritorno della raccomandata di richiesta di accesso agli atti amministrativi. Copia firmata del documento di identità dello scrivente. Estratto dalla sentenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia del 8 luglio 2003 Estratto dalla sentenza 247/06 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Biella Estratto dalla sentenza 87/01 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Parma Estratto dalla sentenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni del 10 aprile 2008 Estratto dalla sentenza 1575 del 15/06/2004 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza
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