MASSA LUBRENSE
RADIOFARO MONTE SAN COSTANZO
2009 Richiesta di mappatura degli impianti esistenti sul territorio Lubrense
“L’assenza di prove non è prova di assenza” (Carl Sagal)
Associazione Regionale per la Protezione Ambientale Campania A.R.P.A.C. Centro Regionale di Inquinamento Atmosferico CRIA e p.c. Ministro Ambiente Prestigiacomo Assessore all’Ambiente della Regione Campania Ganapini
Oggetto : richiesta mappatura impianti Comune Massa Lubrense
Il gruppo “Il Punto” con la presente richiede, se è possibile, la mappatura degli impianti esistenti sul territorio Lubrense e l'eventuale inquinamento elettromagnetico La nostra priorità è quella relativa alla documentazione del Radiofaro del Monte San Costanzo, dagli anni 80 affidata alla società ENAV. Oltre al radiofaro (che preoccupa buona parte dei cittadini Massesi ed ancor di più quelli residenti a Termini, Monticchio e Nerano) da alcuni anni assistiamo ad un fenomeno crescente e preoccupante: il moltiplicarsi di antenne di ogni tipo che sbucano fuori come “funghetti” dal nulla…! Sarebbe compito del Comune monitorare strumentalmente alcune zone del territorio ma considerato che per ben due anni abbiamo aspettato invano, pensiamo che sia arrivato il momento di cercare delle risposte da altri enti. Esistono una legge ed un D.M. che, cercando di dare un minimo di regolamentazione nel settore, ammettono l'esistenza di un pericolo, e quindi di un rischio legato alla presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico. A questo punto, viene spontaneo fare alcune considerazioni: 1 – Per quale motivo sulla storia del “mostro” del Monte S.Costanzo non si sa nulla se non le testimonianze delle persone che hanno vissuto in quel periodo 2 - L'esperienza storica della gestione del rischio amianto ci è stata di lezione: sono serviti migliaia di morti prima di eliminare il pericolo. 3 – Il progresso tecnologico ha innalzato enormemente il livello del campo elettromagnetico che circonda ognuno di noi e non si capisce perché bisogna “subire” il progresso e non si può valutare a priori i fattori di rischio. 4 – Ribadiamo che riteniamo necessario tenere presente nelle misurazioni tutte le fonti di inquinamento elettromagnetico (Radio, televisioni pubbliche e private, impianti di ricetrasmissione privati CB o radioamatori, impianti di ricetrasmissione forze dell'ordine, vigili del fuoco, emissione da elettrodotti ecc.) 5 – dal 2000 circa in Europa si è introdotto e imposto il principio di precauzione come principio guida. La precauzione si applica nei casi in cui i dati scientifici sono insufficienti, poco conclusivi o non certi e i casi in cui da una valutazione scientifica previa emerge che si possono ragionevolmente temere effetti potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana, animale o vegetale. Se sussistono questi casi , il
rischio per la salute è considerato inaccettabile in base alle leggi Europee sulla protezione ambientale e sanitario.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Comunicazione COM(2000) 1 (2 febbraio 2000). In tale documento si legge:
« Il principio di precauzione non è definito dal trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente, ma la Commissione ritiene che la sua portata sia, in pratica, molto più ampia e si estenda anche alla tutela della salute umana, animale e vegetale. La Commissione sottolinea che il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso, ed intende alimentare la riflessione in corso in questo settore a livello sia comunitario che internazionale. Il ricorso al principio di precauzione trova applicazione qualora i dati scientifici siano insufficienti, inconcludenti o incerti e la valutazione scientifica indichi che possibili effetti possano essere inaccettabili e incoerenti con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea
- D.M. 10.09.1998 n. 381 (G.U. n. 257 del 03.11.1998) - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, esso è costituito dall'esposizione della popolazione ai campi e.m. connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle radiocomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz. I limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori esposti professionalmente. L'articolo 2 rimanda all'allegato A che definisce le unità di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Si esplica anche la definizione di obiettivi di qualità, cioè dei valori entro cui contenere il campo e.m. per tutelare la popolazione dagli eventuali rischi. L'obiettivo di qualità realizza l'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione e l'ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, considerando sempre la necessità di garantire la funzionalità dei servizi. Nel comma 3 dell'articolo 4 viene assegnato a regioni e province autonome il compito di disciplinare: a) l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione; b) la modalità e i tempi di esecuzione dei risanamenti; c) il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità; d) le attività di controllo e vigilanza. Nell'articolo 5 si fissa l'attuazione delle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti che superino i limiti stabiliti in zone accessibili alla popolazione o comunque in zone abitative.
- Legge n. 36 del 17.02.2001 (G.U. n. 55 del 07.03.2001) - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Certi di una Vostra fattiva collaborazione Distinti saluti Il Punto
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