Osservazioni Per Aia Bellolampo - Palmieri

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Osservazioni per AIA – Inceneritore di Bellolampo Angelo Palmieri (WWF Sicilia), 30 luglio 2007 Palermo 24 luglio 2007 Prot. 406/2007 Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 2 VIA-VAS Via Ugo La Malfa 169 Palermo e p.c. Assessore Territorio e Ambiente Regione Sicilia Via Ugo La Malfa 169 90100 Palermo Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 3 Emissioni in Atmosfera Via Ugo La Malfa 169 Palermo Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 1 Tutela acque Via Ugo La Malfa 169 Palermo Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 5 Rifiuti Via Ugo La Malfa 169 Palermo ARPA SICILIA Dipartimento Regionale Via Ugo La Malfa 169 Palermo ARPA SICILIA Dipartimento Provinciale Palermo Via Nairobi, 4 90129 Palermo Al Sindaco del Comune di Palermo Piazza Pretoria 90100 Palermo Alla Provincia Regionale di Palermo Via Maqueda 100 90134 Palermo Alla AUSL di Palermo Via Giacomo Cusmano, 24 90141 Palermo Oggetto:Procedura AIA – Sistema Integrato di Gestione Rifiuti solidi urbani Impianti IPCC Contrada Bellolampo Comune di Palermo Ditta P.E.A. scpa Impianto di termovalorizzazione

Impianto di Inertizzazione Impianto di Selezione e Biostabilizzazione RSU Osservazioni sulle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale presentate dalla Ditta PEA per gli impianti in oggetto in data 23 marzo 2007 per i primi due impianti e in data 2 maggio per il terzo impianto. La sottoscritta Associazione, facendo seguito agli AVVISI della ditta PEA comparsi sul Giornale di Sicilia del 2 luglio scorso, e all’incontro del 26 giugno presso gli uffici di questo Assessorato, ai sensi dell’Art. 5 del Dlgs 59/2005 presenta le seguenti osservazioni.

A) Considerazioni preliminari A. 1 Nella richiesta si fa riferimento ad un “impianto di Termovalorizzazione”. Si segnala che, non esistendo nella normativa di riferimento (Dlgs 59/2005 e Dlgs 133/2005) alcun impianto definibile come “Impianto di termovalorizzazione” si richiede che la procedura per questo impianto sia correttamente riferita ad un “Impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani”. Pertanto non può essere accettata una Documentazione intestata ad un Impianto non previsto da nessuna norma; d’altronde nella Relazione Tecnica l’impianto è definito come un impianto della catg 5.2 Allegato I Dlgs 59/2005 e cioè un Inceneritore”. A. 2 Nel sito di Palermo, come evidenziato anche nella Relazione Tecnica relativa all’inceneritore, pag. 7, insistono, oltre ai tre Impianti per cui si richiede l’AIA, anche: - Una discarica per rifiuti non pericolosi destinata a ricevere le scorie della combustione e le ceneri inertizzate (ctg. 5.4 dell’All. I Dlgs 59/2005) - Una discarica per rifiuti non pericolosi destinata a ricevere la frazione organica separata dall’impianto di selezione secco umido di cui alla richiesta di AIA Questi impianti sono destinati a ricevere più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti e sono strettamente connessi funzionalmente ai due Impianti per cui si chiede il rilascio dell’AIA. e pertanto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale deve comprendere tutti i cinque Impianti funzionalmente connessi e insistenti sullo stesso sito. Si richiama la definizione di Impianto all’Art. 2 del Dlgs 133/2005 comma d): la definizione include il sito”. Si ritiene che l’omissione da parte della Impresa della contemporanea richiesta di AIA anche per i due impianti suddetti non sia conforme a quanto previsto dalla normativa che richiede di considerare – ove esistenti forme di integrazione o comunque impatti ambientali correlabili con diversi impianti nel medesimo sito – gli impianti nel loro insieme e non disgiuntamente. In realtà i cinque impianti, come detto nella Relazione Tecnica a pag. 7, formano un unico Impianto in un unico sito gestito da un unico gestore, così come definito nella Circolare del Ministero dell’Ambiente del 13-07-2004. Si riporta anche la definizione di Impianto riportata nella Direttiva 2003/87/CE all’art.3 comma e): un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento. Pertanto, nella linea scelta da questo Servizio, si ritiene che anche per le due discariche suddette sia indispensabile la richiesta di rilascio dell’AIA e che essa debba essere rilasciata per l’intero sito e non disgiuntamente per ciascun impianto. A-3 La documentazione consultabile presso questo Assessorato è incompleta poiché non è disponibile la documentazione chiesta dalla Commissione Ministeriale nel parere 590 del 10 giugno 2004: manca quella prodotta a seguito delle richieste di chiarimento e in parte quella relativa alle prescrizioni imposte. Sollecitiamo perciò la richiesta contenuta nella nostra prot. 378 del 25 giugno

2007. In particolare si chiede di conoscere le risposte alle richieste contenute nell’Allegato I al parere per i seguenti punti, indispensabili per comprendere gli effetti sull’ambiente e la salute dei cittadini derivanti dall’insediamento degli impianti in oggetto: - Quadro Programmatico punto 1.2 Aggiornamento dati raccolta differenziata - Quadro Ambientale Componente Atmosfera: Dati meteo e simulazioni punti 3.1.1 a 3.1.6. Si fa presente che le simulazioni relative alle emissioni inquinanti e al rumore del traffico veicolare nelle Vie Leonardo da Vinci e Michelangelo dovrànno tenere conto della costruenda via tranviaria - Quadro Ambientale Componente Atmosfera: Inceneritore punto 3.1.7 e 3.1.8 caratterizzazione inquinanti caratteristici (metalli pesanti, diossine, furani, IPA) - Quadro Ambientale Componente Salute Pubblica Punto 3.7 Recita il parere “Tale componente non risulta adeguatamente contestualizzata in relazione all’ambiente e alle diverse tipologie di impianti” Mancano anche le autorizzazioni citate nei documenti e rilasciate dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività produttive e relative all’Impianto di selezione e all’impianto di inertizzazione. Inoltre, in sede di avvio del procedimento in data 26 giugno presso questo Servizio, l’Operatore ha dichiarato che non è disponibile lo stato del sito, come richiesto dal Dlgs 59 art. 5 comma d) e dalla stessa ordinanza 1455, che prescrive un’indagine ante-operam prima dell’inizio dei lavori, indagine ancora in corso, come affermato all’Operatore durante l’incontro. A. 4 Riteniamo inoltre opportuno ricordare che, per l’appalto degli impianti in oggetto, la Corte di Giustizia della Unione Europea, in data 18 luglio 2007, ha condannato l’Italia, e per essa la Regione Sicilia, per il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi. La Commissione Europea aveva aperto un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia nel mese di gennaio 2005 per mancato rispetto della normativa comunitaria che prevede regole precise di pubblicità in materia di appalti pubblici di servizi, quali quelli configurati nel bando di gara del 9 agosto 2002 e nelle successive Convenzioni stipulate con le imprese nel giugno 2003. Non convinta dei chiarimenti ricevuti dall’allora commissario all’emergenza rifiuti, aveva indetto causa all’Italia nel mese di ottobre 2005 presso la Corte di Giustizia. Il 18 luglio scorso la Corte ha emesso sentenza di condanna del nostro paese, e quindi della regione Sicilia, perché ha riconosciuto la omissione fatta dalla nostra Regione e l’ha condannata al pagamento delle spese. La mancata pubblicazione nelle forme dovute sulla Gazzetta Europea del bando di Gara dell’agosto 2002 ha leso i principi di concorrenza e dato un indubbio vantaggio alle imprese italiane: il bando è stato pubblicato solo sulla Gazzetta della Regione Sicilia. (vedi allegato 1) Ricordiamo ancora che, a seguito della sentenza del TAR Lazio del 13 maggio 2007, che ha ritenuto non validi per difetto di competenza i decreti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera emanati in data 13 febbraio 2007 dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Salute e quello delle Attività Produttive, è pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso del Ministero dell’Ambiente in quanto lo stesso sostiene che la competenza al rilascio dell’AIA sia del Ministero. Essi avevano riconosciuto la illegittimità dei decreti di autorizzazione GAB 41 e GAB 42 rilasciati nel febbraio 2006 e riconoscevano al Ministero dell’Ambiente la competenza al rilascio dell’AIA. Inoltre portiamo alla vostra attenzione che l’Assemblea Regionale, nella seduta del 24 ottobre 2006 ha approvato una Mozione sulle problematiche energetiche in Sicilia che recitava “Nelle more della definizione e dell’approvazione del Piano Energetico Regionale sono sospese le procedure autorizzative per la localizzazione di impianti di qualsiasi natura per la produzione energetica”.

B) Osservazioni generali sugli impianti e sul sito Il Sistema proposto dall’Operatore, autorizzato con l’ordinanza commissariale1455 del 29 novembre 2004 non rispetta la normativa comunitaria,nazionale e regionale. Infatti: B. 1 Gli impianti non hanno seguito la regolare procedura VIA. Il parere della Commissione Ministeriale non esaurisce la procedura di VIA. Il segretario della commissione interrogato dal CTU per conto della procura di Palermo il 21 luglio 2005, dichiara “Per quanto riguarda il parere n. 590 (Sistema Palermo) la Commissione ha reso parere di carattere generale sul sistema di impianti relativi al recupero e smaltimento di rifiuti urbani così come richiesto dal DPCM 3334 del 23 gennaio 2004. In realtà il “parere”sia nella sostanza che nella forma non viene rilasciato ai sensi della normativa VIA, ma ne esprime un parere generale di sostanziale compatibilità generale del sistema” Ricordiamo che la Corte di giustizia europea più volte ha sentenziato che questi impianti devono essere soggetti a regolare VIA, senza percorsi semplificati (vedi Allegato 2 sentenza su terza linea inceneritore di Brescia). B. 2 Rilevante interesse naturalistico dell’area Gli impianti di cui sopra insistono sul sito SIC “Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana” cod ITA 020023 di cui al D.M 3 aprile 2000 GUI n .95 del 22 aprile 2000, GURS n.57 del 15/10/00 e regolamentato dal DPR 357/97 e s.m.i n. 120/03. Il SIC (Sito di Importanza Comunitaria), già dalla data della sua individuazione soggetto a tutela e a particolari procedure per eventuali opere/piani previsti al suo interno. L’art. 5 del citato Decreto prevede che se una opera è già soggetta a VIA, essa deve ricomprendere l’analisi delle possibili incidenze sul sito, così come indicato nell’allegato G del DPR 357/97 e smi. Di ciò non vi è alcuna traccia nello Studio d’Impatto Ambientale e, solo alla fine della Sintesi non tecnica relativa al Progetto presentato nel 2004, è citata la insistenza del progetto all’interno del SIC, con l’aggravante che “occorrerà prendere delle misure preventive ed effettuare una Valutazione di Incidenza”. Tale affermazione fa, senza alcuna fatica, intuire che a prescindere dalle valutazioni degli effetti sul sito, siano esse negative o positive (impossibile), viene dato per scontato che il progetto si farà (“misure preventive”). A ciò si aggiunga che l’art. 5 del DPR 357/97 e smi, prevede che tali studi vengano fatti anche per opere che insistono esternamente ai SIC/ZPS, qualora vi sia la possibilità che essi abbiano effetti su di essi. In questo caso siamo di fronte ad un progetto che non solo insiste in un SIC, in tutto o in parte, ma che potrebbe avere effetti negativi anche su altri 8 SIC terrestri, di cui 2 anche ZPS -Zona a Protezione Speciale – (Cod ITA 020006 Capo Gallo; Cod ITA 020009 Cala Rossa e Capo Rama, Cod ITA 020012 Valle del fiume Oreto, Cod ITA 020014 Monte Pellegrino, Cod ITA 020026 M.Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda, Cod ITA 020044 Monte Grifone, Cod ITA 020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello; Cod ITA 020030 Monte Matassaro, M.Gradara, e M. Signora) e 1 marino (Cod ITA 020047 Fondali Isola delle Femmine, Capo Gallo). Effetti possibili si potrebbero avere anche su SIC più distanti che, per effetti meteorici e venti particolari potrebbero “ricevere” gli effetti dell’impianto (Cod ITA 020027 Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino, Cod ITA 020013 Lago di Piana degli Albanesi). Si fa inoltre presente che alcuni di questi siti sono anche Riserve Naturali Orientate/integrali, istituite dalla Regione Sicilia (l.r.98/81; l.r. 14/88 e singoli decreti istitutivi) e vi è anche una Riserva Marina (Capo Gallo). I plurimi regimi di tutela non si elidono, bensì si sommano e portano ad un valore naturalistico elevatissimo di tutta l’area interessata direttamente e indirettamente dal progetto in oggetto. Del resto, al di là della quasi inesistente valutazione delle condizioni meteorologiche dell’area presente nella VIA, (della possibile diffusione di polveri, fumi, microparticelle ecc nelle aree circostanti in base alle caratteristiche meteorologiche micro e macro legate alla morfologia dei luoghi), che quindi non consente una seria, attenta, scientifica previsione di questo aspetto impattante altamente preoccupante dell’impianto previsto, nella Sintesi

non tecnica viene affermato che “…..i picchi delle concentrazioni (….) si concentrano nelle zone montuose e prive di centri abitati”. Fermo restando che non sarebbe comunque solo così, tale affermazione, per quanto riguarda gli obblighi di tutela e di conservazione assunti dai paesi membri dell’UE nei confronti di SIC e ZPS è gravissima, ancor più che l’esercizio del progetto previsto, avrebbe ricadute sullo stesso Sic e su quelli citati limitrofi ad esso. Il SIC oggetto di intervento presenta ben 7 habitat protetti dalla UE, di cui uno prioritario, alcune specie di Uccelli e di piante endemiche. Di ciò non vi è traccia nella VIA, al pari di altre omissioni successivamente citate. Grave appare che, seppur segnalando che sarà redatta la Valutazione di Incidenza, nella Sintesi non tecnica citino solo “….l’avvelenamento alimentare che il sito indirizzato nella progettazione della discarica potrebbe causare sull’avifauna locale (….)”: nessuna traccia del resto delle valenze naturalistiche che sono state individuate nella scheda istitutiva del SIC, men che meno di quelle del resto del territorio che potrebbe subire conseguenze negative dalla realizzazione dell’impianto. Si fa inoltre presente che sempre nella stessa frase (pag. 41/42 della Sintesi non tecnica) si afferma che “non è possibile dimostrare l’assenza di impatto (…)”. La Direttiva 92/43/CEE esprime con chiarezza e senza alcuna fumosità che, in caso vi sia il dubbio che l’opera/piano possa avere incidenza negativa (quindi non la certezza ma la possibilità), va applicato il principio di precauzione, ovvero l’opera non si realizza. Nel dossier allegato (All. n. 3) sono riportate le omissioni e le approssimazioni rilevate nella documentazione allegata ai progetti sia rispetto alla normativa nazionale che comunitaria, ed in particolare sono evidenziate le omissioni alle Direttive Habitat ed Uccelli e quelle relative all’art.6 della direttiva 92/43/CEE. Gli Studi presentati non hanno consentito alla Commissione VIA la completa conoscenza dell’impatto ambientale di tali opere, stante anche la natura stessa dell’incarico ricevuto. Pertanto possiamo concludere che gli Studi di Impatto Ambientale e le Valutazioni d’incidenza non hanno rispettato la normativa nazionale e comunitaria. A conferma di quanto affermato si fa notare che la Commissione Ministeriale ha rilasciato il parere su i quattro Sistemi, comprendenti 38 impianti fra inceneritori impianti di selezione stazioni di trasferenza discariche, in meno di due mesi. B. 3 Limiti dello Studio d’Impatto Ambientale Lo Studio d’Impatto Ambientale è insufficiente e comunque esso stesso riconosce che gli impianti in oggetto fanno parte di un sistema integrato complesso e che pertanto il sistema ha piuttosto bisogno di una Valutazione Ambientale Strategica: esso infatti comprende, oltre all’inceneritore, anche tre stazioni di trasferenza ubicate nei comuni di Carini, Monreale e Termini Imerese; una discarica di prima categoria e una di seconda categoria a Bellolampo, una discarica di prima categoria a Trapani, due impianti di selezione e biostabilizzazione della frazione umida siti a Bellolampo e a Trapani. B. 4 Carenza di valutazione di localizzazione alternative Non è stata fatta alcuna valutazione alternativa per la localizzazione dell’impianto in oggetto. Il sistema è visto come un sistema integrato in cui le diverse localizzazioni sono legate le une alle altre. Dice la Sintesi non Tecnica: si è ritenuto che gli aspetti relativi alla localizzazione non possano che essere affrontati a livello di sistema e non già per ogni singolo impianto, limitando per conseguenza la verifica al rispetto delle sole condizioni escludenti che, qualora si verificassero, richiederebbero effettivamente di ripensare l’intero sistema. Noi contestiamo questa impostazione che impone una localizzazione in base a ragionamenti di esclusiva convenienza economica, senza alcuna analisi d’impatto ambientale al fine di ridurre gli effetti complessivi sull’ambiente. Inoltre la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente è lasciata alle sole azioni di monitoraggio e alla ridefinizione d’uso delle aree limitrofe all’insediamento. Anche questa impostazione tradisce tutta la normativa che presiede allo Studio d’Impatto Ambientale: gli effetti ambientali negativi non si evitano, non si minimizzano, ma si controllano!

Si ricorda a tal fine che la pianificazione di settore per la politica dei rifiuti a proposito della localizzazione degli impianti, di cui si fa poco cenno nella VIA, privilegia le aree industriali. Pertanto, ammesso che siano compatibili dal punto di vista ambientale, si doveva comunque operare il confronto con le aree di sviluppo industriali di Brancaccio, Termini Imprese, Carini. E’ da notare che le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico del 9 agosto 2002, per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, non ha permesso che le ditte partecipanti si confrontassero con offerte in competizione per la localizzazione del siti e la tecnologia scelta, poiché conteneva una clausola dirimente: avere la proprietà o la disponibilità del suolo su cui realizzare gli impianti. Requisito, per altro, non posseduto dalla P.E.A. in quanto l’area individuata ospitava il Poligono Militare ed era area demaniale al momento della stipula delle convenzioni. B. 5 Inquinamento suolo e sottosuolo Nella Sintesi non Tecnica allegata al Progetto si legge: “In virtù della situazione geologica ed idrogeologica presente nel sito, il suolo e il sottosuolo presentano un’elevata vulnerabilità alla propagazione di contaminanti; il sito non risulta infatti dotato di una barriera geologica naturale” Nel progetto le misure che impediranno al suolo di contaminarsi non sono chiaramente descritte, né si vede come si possa impedire che gli inquinanti raggiungano il suolo e quindi il sottosuolo. A ciò si aggiunga inoltre che il sito insiste su terreni altamente permeabili e in più ricade in un idrografico, con forte ruscellamento, con le inevitabili conseguenze bene immaginabili su tutto il territorio urbanizzato e non, anche a grandi distanze. Si ha la certezza che in breve tempo le falde acquifere che alimentano l’acquedotto di Palermo e gli impianti di irrigazione dei giardini della “Conca d’oro”saranno inquinate dalle deposizioni al suolo di diossine e metalli pesanti. B. 6 Gli impianti sono sovradimensionati B. 6. 1 Premessa B. 6. 1. 1 Tutta la legislazione europea, nel campo della legislazione dei rifiuti, è ispirata al principio Riduzione Riuso Riciclaggio dei rifiuti prima di arrivare al loro recupero e smaltimento. La normativa nazionale, vedi comma 1108 della finanziaria 2007, prevede di raggiungere obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio del 50% nel 2009 e del 60% nel 2011. La legge finanziaria regionale per il 2007, legge 2 dell’8 febbraio 2007 art. 45 comma 3, prevede che la nostra regione raggiunga il 50% di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel 2009 e il 60% nel 2010. B. 6. 1. 2 La Corte dei Conti nella sua Relazione del 4 aprile 2005 relativa alla Gestione dei rifiuti nelle regioni del sud commissariate stigmatizza il sovradimensionamento degli impianti di incenerimento (vedi allegato 4). B. 6. 1. 3 La produzione rifiuti negli anni 2002-2003-2004 (vedi Relazione 2005 APAT) si mantiene sostanzialmente stabile intorno a 2.540.000 tonnellate/anno e quella degli ATO che conferiranno i loro rifiuti all’impianto di selezione di Bellolampo è circa 600.000 t/anno. B. 6. 2 Invece gli impianti proposti sono notevolmente sovradimensionati rispetto agli obiettivi che la stessa Regione ha adottato e al volume di rifiuti oggi prodotti. Infatti: a) la capacità totale di trattare rifiuti degli impianti di selezione è pari a 2.604.010 tonnellate e quella dell’impianto di selezione di Bellolampo è pari a 655.000 t. Queste capacità rappresentano il 100% dei rifiuti oggi prodotti negli ATO di competenza. b) la capacità d’incenerimento dell’impianto di Bellolamppo è pari a 546.000 t/anno, che rappresentano il 70% dei rifiuti prodotti in tutto il Sistema Palermo (655.00 t. dell’impianto di selezione di Bellolampo e 150.000 t. dell’impianto di Trapani). Tali dimensioni porterebbero a bruciare 360 kg/pro capite di rifiuti, una quantità che non ha riscontri in Europa dove si va dai 66 kg/pro capite dell’Austria ai 140 della Francia ai 180 della Germania. Da notare che in questi paesi, come in tutta Europa, è in continua crescita la raccolta differenziata e il riciclaggio ( il 60% in Austria, il

52% in Germania, il 42% in Francia e nel Veneto, ecc.) e che è sempre più rara la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento rifiuti urbani. c) Si rileva anche che nello Studio d’Impatto Ambientale REV 1 del 13-02-2004, ai fini del calcolo del dimensionamento degli impianti, si considera che la raccolta differenziata nel Sistema Palermo raggiunga il 20% nel 2013 e si mantenga costante fino alla fine della Concessione, in contrasto con tutta la normativa esistente. Vedi Allegato 5 d) Inoltre le quantità autorizzate dalle ordinanze sono notevolmente superiori ai valori ipotizzati nell’ordinanza 1166 del 18 dicembre 2002, spedita alla Commissione Europea senza riceverne obiezioni. Questa ordinanza “adottava” il Piano di Gestione Rifiuti che seguiva in modo letterale le indicazioni del decreto Ronchi per quanto riguarda gli obiettivi di Riduzione Riuso Riciclaggio Recupero e crescita degli stessi. Le ordinanze di autorizzazione emanate successivamente ne sovvertono completamente lo spirito e la sostanza privilegiando l’incenerimento a scapito del Riuso e Riciclaggio. Da notare che rispettando gli obiettivi della legge regionale n. 2 del 2007 citata (R.D 60% nel 2011 cioè quando l’inceneritore andrebbe a regime) la potenzialità di tutti gli impianti (inceneritore, impianto di selezione, impianto di inertizzazione, discariche) dovrebbe essere circa un terzo di quella autorizzata. Vedi Allegato 6 Nota: Si riportano alcune considerazioni sulle emissioni dell’impianto Nota 1: Il Rapporto 4 Aprile 2007 della Commissione Ministeriale incaricata di stilare le LG sui Rifiuti recita a pag. 7 paragrafo “Emissioni di inquinanti”: “Va egualmente rimarcato il fatto che per le classi di inquinanti persistenti la cui velocità di degradazione è inferiore a quella di immissione nell’ambiente, il rispetto di limiti di emissione in termini concentrazione potrebbe non essere adeguato ad evitare un accumulo ambientale nel tempo nella zona di ricaduta delle emissioni.” Nota 2: Dai dati progettuali si legge che la quantità di fumi emessa in un’ora dall’inceneritore è pari a 442.830 Nmc. Ipotizzando che le emissioni di diossine siano pari al limite ammesso di 100 picogrammi/Nmc si avrebbe in 24h una emissione di 1.062.792.000 pg di diossine. Poiché l’OMS fissa oggi in 2 pg/kg di peso corporeo la dose massima tollerabile da ciascuna persona, e supponendo un peso medio/persona di 65 kg, si potrebbe ipotizzare che le diossine emesse in un giorno raggiungerebbero il limite massimo tollerabile per una popolazione di circa 8.000.000 persone. Adesso confrontiamo le emissioni dell’inceneritore con quelle del traffico automobilistico. Le diossine clorurate emesse dal traffico automobilistico sono pari a 0,045 ng/l (valore medio fra auto catalizzate e auto diesel rilevato dall’Inventario europeo). Procediamo al calcolo delle auto che dovrebbero circolare a Palermo per emettere la stessa quantità di diossina emessa dall’inceneritore. Assumendo un valore medio giornaliero di consumo carburante per auto pari a 2 litri/g si ha: 1.062.792/0,045 = 23.617.600 l/g combustibile utilizzato; 23.617.600/2 = 11.808.800 auto circolanti al giorno. Questi calcoli, anche se come mera possibilità, dimostrano che una tale quantità di diossina su un territorio finora esente da questi inquinanti non è tollerabile. Nota 3: Analogamente si può dimostrare (vedi Allegato 7) che le PM10 emesse dall’inceneritore sono equivalenti o superiori a quelle messe da tutto il traffico cittadino. Anche questo dato deve essere tenuto presente visto la pesante situazione di inquinamento che ha visto superare il limite delle polveri nelle centraline di Via Belgio e di Via Evangelista di Blasi per un numero di giorni notevolmente superiore a quello ammesso. E specialmente in vista degli ulteriori abbassamenti di questo limite previsti per i prossimi anni. B. 7 Inserimento all’interno del contesto urbano

Le polveri e gli inquinanti, come diossine-furani-metalli pesanti-idrocarburi policiclici, ricadranno in buona parte sulla città, come dimostra l’esperienza della gestione dell’attuale discarica, le cui esalazioni hanno investito per lunghi anni, e investono ancora oggi, le popolose zone dei quartieri di Borgo Nuovo, CEP e Cruillas ubicati a ridosso dell’attuale discarica. Infatti la zona, non ostacolata da alcuna orografia, è soggetta ad inversione termica giornaliera: si producono venti in direzione del mare, che investono quindi direttamente i quartieri suddetti; lo stesso avviene con i frequenti venti di scirocco provenienti da sud-est, che investono tutta la città. Molto gravi saranno le conseguenze sulla salute dei cittadini ivi residenti, causa la bioaccumulabiltà di molte delle sostanze emesse, come le diossine e i metalli pesanti. Nessuna analisi è stata fatta per questi inquinanti, completamente trascurati nello Studio d’Impatto Ambientale. Non vi è traccia nel SIA dell’inquinamento del suolo dovuto alla loro ricaduta e a quella delle polveri fini emesse dal camino dell’inceneritore. B. 8 Insufficiente rete viaria Le rete viaria nella zona a ridosso dell’impianto attraversa zone molto popolose e con traffico molto intenso. L’incremento del traffico di mezzi pesanti, provenienti dagli impianti di Trapani e Casteltermini e dai tre ubicati nella provincia di Palermo, sarà pari a circa 200 passaggi al giorno su Via Leonardo da Vinci e Viale Michelangelo, a cui si aggiungeranno i passaggi dei mezzi che trasporteranno i materiali ausiliari per il funzionamento degli impianti. Questo fatto condizionerà sensibilmente il traffico su queste due importanti arterie, “incidendo sensibilmente sulle emissioni inquinanti e sui parametri di efficienza delle correnti veicolari coinvolte”, come si legge nella Sintesi non Tecnica allegata al Progetto del 2004. Nessuna alternativa è stata valutata per eliminare questo peggioramento delle condizioni della viabilità e dell’inquinamento indotto dal passaggio dei mezzi in questione. Come già detto, le condizioni del traffico nell’area peggioreranno sensibilmente a seguito della realizzazione delle due linee di tram e del Centro Commerciale IperCoop. B. 9 Rischio sismico/pericolosità Nessun accenno al fatto che l’impianto insisterebbe in un’area dove vi è Sovrascorrimento, faglie certe e faglie ancora poco note, quindi in un’area con forti discontinuità tettoniche Quindi è facilmente immaginabile cosa possa avvenire nella malaugurata ipotesi che vi siano movimenti tettonici anche lievi. Si evidenzia che non sono stati neanche segnalati e verificati i rischi che corre l’impianto in riferimento a tali aspetti. Non vengono presi in considerazione i pericoli possibili in questa ipotesi, sia per la sicurezza delle persone che per gli ambienti naturali sia limitrofi che distanti. B. 10 Dati ambientali non comunicati nella domanda di rilascio dell’AIA La documentazione allegata alla domanda non riporta la descrizione di quanto richiesto all’art. 5 commi 1.d) 1.e) 1.i) del Dlgs 59/2005: - stato del sito; - effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; - le principali alternative prese in esame. B. 11 Non rispetto del Protocollo di Kyoto L’organizzazione scelta nella gestione dei rifiuti, privilegiando grandi impianti concentrati in quattro sistemi, genera un grande speco di energia: i notevoli spostamenti dei rifiuti fra i luoghi di raccolta e le stazioni di trasferenza e quindi agli impianti di selezione ed infine agli impianti di incenerimento è la peggiore soluzione dal punto di vista energetico. Le emissioni di CO2 dovute ai trasferimenti dei rifiuti e all’incenerimento saranno notevolmente superiori a quelle emesse con un sistema di raccolta che privilegia il recupero dei materiali e il loro riciclaggio e un trattamento più vicino ai luoghi di produzione della piccola frazione residua. E’ fuorviante il paragone che spesso si fa fra gli inceneritori e le discariche, mettendo in luce il vantaggio in recupero energetico. Si dimostra che il recupero dei materiali ( il rapporto energia contenuta nei materiali e riutilizzata su energia netta prodotta dall’incenerimento) permette un risparmio energetico da

tre a quattro volte superiore all’incenerimento. Il risparmio di gas sera, secondo uno studio commissionato dalla Unione Europea nel 2001, è di soli 10 kg per ogni tonnellata di rifiuti bruciati, mentre è di 461 kg per ogni tonnellata di rifiuti riciclati. Evidente il contributo che la nostra regione può dare al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra chiestoci dall’Europa riciclando quasi due milioni di tonnellate di rifiuto rispetto ai modestissimi risultati di oggi. B. 12 Apertura cantieri prime dell’indagine ante-operam sulla qualità dell’aria Il cantiere per la piattaforma di Bellolampo è stato aperto nel mese di giugno 2006 mentre erano ancora in corso le indagini in oggetto. Tutto ciò in contrasto con le prescrizioni del parere della Commissione la quale aveva chiesto una indagine preventiva sulla qualità dell’aria, anche per verificare la bontà dei progetti per il rispetto del DM 01/04/04 per la tutela della salute pubblica. Ad oggi risultano realizzate le opere di sbancamento e livellamento dell’area e le pavimentazioni degli edifici. Durante l’incontro del 26 giugno abbiamo appreso che le indagini sono ancora in corso e che i risultati della campagna del 2005 saranno disponibili solo fra due mesi. Inoltre esse sono state condotte senza consultarsi prima con l’ARPA, così come prevede l’ordinanza 1455. Data “l’alta tossicità dei microinquinanti persistenti “, così si esprime la Commissione nel parere (vedi punto 3.1.8), si ritiene utile fare uno screening per questi inquinanti anche al latte prodotto dai bovini che pascolano nei dintorni del sito e alle donne in stato fertile di alcune zone della città particolarmente esposte (Borgo Nuovo, Cruillas, S. Lorenzo, ecc) B. 13 Incompletezza d’informazione sullo stato del sito Nella Relazione tecnica relativa all’impianto d’incenerimento (pag. 9 tab. 2), che descrive lo stato impiantistico del sito, non è riportata la presenza dell’inceneritore dei rifiuti medicinali dell’ASL. Tale omissione non consente una reale valutazione in tutto il sito dell’impatto delle emissioni delle sostanze inquinanti persistenti come diossine, furani, metalli pesanti, IPA . Ci risulta che tale impianto sia in fase di autorizzazione. B. 14 Aspetti urbanistici Il consiglio comunale con delibera 292 del 24-10-2002 decideva di ampliare l’area dedicata all’AMIA per la discarica di Bellolampo, occupata dal poligono militare e ricadente nel SIC Raffo Rosso Monte Cuccio e Vallone Sagana, e di consentirvi la costruzione di impianti per il trattamento industriale dei rifiuti. Con questa delibera tale area passava da E2 (area a verde agricolo) a F18 (area destinata a discariche per rifiuti solidi urbani e speciali). Si rileva che tale destinazione non comprende questa tipologia di impianti che dovrebbero essere installati più propriamente in aree industriali, come configura lo stesso Operatore nella sua Relazione acustica (vedi paragrafo seguente). B. 15 Impatto Acustico Mancando la caratterizzazione del territorio, l’impresa, ai fini della scelta dei limiti di immissione del rumore nell’ambiente, definisce il sito in cui dovrebbe realizzarsi l’impianto “area esclusivamente industriale” ipotizzando una futura destinazione a tale scopo, mentre definisce l’area circostante “area di intensa attività umana”. Di conseguenza assume come valori di riferimento per il controllo acustico del perimetro del sito i valori di 70dB(A) e 60dB(A) per i due periodi diurno e notturno e i valori di 65 dB(A) e 55dB(A) per l’area circostante. Valori notevolmente superiori a quelli più correttamente da utilizzare come riferimento per le due aree vista l’attuale destinazione d’uso delle stesse ad attività molto meno inquinanti dal punto di vista acustico. D’altronde le misure ante operam riportano valori inferiori notevolmente rispetto a quelli assunti dall’impresa come riferimento: valori inferiori a 60dB(A) nel periodo diurno contro i 70 presi come limite e valori inferiori a 50 dB(A) nel periodo notturno invece di 60, a dimostrazione che l’area oggi è di natura prevalentemente agricola e residenziale. Questa interpretazione contrasta in modo assoluto sia con il PRG vigente che definisce l’area circostante l’insediamento E2 verde agricolo e sia con la

variante al PRG approvata con delibera 292 del 24-10-2002 dal Consiglio Comunale che classifica l’area dell’insediamento del sito F18 area destinata a discarica. Alla luce di queste considerazioni e di quelle svolte nel paragrafo precedente riteniamo illegittimo l’insediamento degli impianti in questo sito.

C) Componente Atmosfera – Inceneritore In questa sezione riportiamo le Osservazioni riguardanti l’impatto sulla qualità dell’aria relativo alle emissioni dell’inceneritore. C. 1 Limiti di emissione I limiti di emissione fissati dalla Commissione (vedi punto 9 delle prescrizioni) devono essere conformi “alla direttiva comunitaria 200/76/CE ed in ogni caso alle norme vigenti”. Pertanto il valore limite di emissione dei Metalli Pesanti (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) dovrà essere 0,05 mg/mc (vedi Allegato V alla direttiva) e non quello riportato dal Dlgs 133 pari a 0,5 mg/mc. Si ricorda che la norma comunitaria è prevalente rispetto alla norma nazionale e che pertanto ove la norma nazionale si scosta da quella comunitaria l’amministrazione deve fare riferimento a quella comunitaria. La stessa ordinanza 1455 recita che “ i limiti e le modalità di monitoraggio in ogni caso non potranno essere meno restrittivi dei valori contenuti nella direttiva comunitaria 2000/76/CE” ( Vedi Ordinanza 1455 Allegato 1 comma a) prescrizioni). C. 2 Controllo temperatura del forno. Per garantire la minore emissione di diossine la temperatura dei gas nel forno deve essere misurata nel punto più freddo della griglia mobile. C. 3 Emissioni attese Non vi è traccia nella Relazione tecnica Allegato 1 alla domanda AIA delle emissioni attese per i vari punti di emissione ma solo una generica affermazione di valori attesi “ampiamente entro il limite della normativa” (vedi pag. 121 punto 8.1 secondo capoverso) e nella tabella riepilogativa i valori esposti sono indicati come inferiori o uguali a quelli al limite della norma. Tenendo conto dei risultati raggiunti dai moderni inceneritori, che per quasi tutti gli inquinanti raggiungono risultati inferiori di un ordine di grandezza rispetto ai limiti oggi ammessi, e anche alla luce del Comunicato della Presidenza del Consiglio del 12 giugno 2007, riteniamo indispensabile che si fissino valori attesi non inferiori ai valori oggi raggiungibili. I nuovi limiti di emissione dovrebbero essere recepiti come specifica prescrizione e assoggettati, in caso di mancato rispetto, ad obblighi di segnalazione e intervento correttivo come forma di malfunzionamento degli impianti. Ricordiamo che manca il confronto fra i valori attesi e quelli ante operam essendo l’indagine non conclusa. E’ anche auspicabile un controllo in continuo dei valori di diossine e metalli pesanti e IPA, anche se in forma differita. C. 4 Flussi di massa e ricadute delle emissioni Questi aspetti sono trattati nella Relazione tecnica e nell’allegato AS-R05 in modo non coerente con la normativa. In particolare: C. 4. 1 I valori esposti sono frutto non di una simulazione ma di un mero calcolo delle portate orarie degli effluenti gassosi e della concentrazione degli inquinanti in relazione ai valori massimi tollerabili. C. 4. 2 Nei flussi di massa (vedi Relazione pag. 98) manca il calcolo relativo agli IPA C. 4. 2 I bilanci di massa riportati nei fogli di calcolo dell’Allegato AS-R05 sono stati esposti senza chiarire i modelli utilizzati e i limiti delle simulazioni e non contengono i valori relativi agli inquinanti quali metalli, IPA, diossine. C. 4. 3 Anche per le polveri totali PTS non è stata fatta la simulazione per calcolare il risultato atteso. La simulazione dovrà tenere conto anche delle polveri indirette e secondarie, alla cui formazione contribuiscono i composti ammoniacali: questo contaminante induce per condensazione “polveri indirette”. Pertanto la valutazione delle emissioni di PTS dovrà tener conto

anche della “ricristallizzazione dei sali dissociati presenti nei fumi (Vedi Relazione tecnica ARPA Lombardia per inceneritore di Brescia prot.12511 del 9-09-2002). C. 4. 4 Non vi è una trattazione che metta in relazione lo stato dell’ambiente attuale con quello relativo alla situazione post operam. C. 5 Trattamento fumi- Riduzione NOX La tecnologia scelta per il trattamento fumi per quanto riguarda la riduzione degli NOx è quella SCNR (vedi All. 5 Relazione tecnica pag. 8), non adatta all’impianto in questione. Infatti gli impegni presi dalla Regione con il Presidente del Consiglio il 12 giugno di abbattere i valori di emissione almeno al 50%, portano il nuovo valore limite a 100 mg/Nmc di NOx e non di 200 mg/Nmc, come prevede la norma. Inoltre anche le BREF richiedono per gli impianti di grandi dimensioni, come quello in oggetto, di rispettare il limite di 100 mg/Nmc. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo con la metodologia SCR. Inoltre le LG recitano: “Un grande vantaggio del DeNO x SCR deriva dal fatto che è stato ampiamente dimostrato come tale processo tecnologico sia in grado di abbattere e distruggere anche le molecole di PCDD/PCDF, garantendo emissioni di gran lunga al di sotto dei limiti imposti (dalla LG F.1.4.2). Si ritiene pertanto che tale tecnologia non possa soddisfare tale obiettivo e che, in accordo con le BREF, si debba scegliere la tecnologia SCR. C. 6 Sistemi di Sicurezza Nella documentazione allegata alla richiesta dell’AIA non risultano specificati i sistemi di sicurezza che garantiscano il rispetto del blocco automatico della alimentazione dei rifiuti nei casi previsti dall’Art. 8 comma 8 del Dlgs 133/2005, né conosciamo le procedure operative necessarie per ottenere il rispetto dell’art. 16 dello stesso decreto, che prevede il fermo impianti entro quattro ore per condizioni anomale di funzionamento. Analogamente è indispensabile che la possibilità di alimentare con i rifiuti indifferenziati l’inceneritore in caso di guasto dell’impianto di selezione, come autorizzato dalla ordinanza 1455 al punto i) dell’Allegato 1, dovrebbe essere rigorosamente regolamentato per controllare i periodi di utilizzo in queste condizioni, meno controllabili ai fini delle emissioni in atmosfera.

D) Componente Ambiente idrico - Impianto di selezione e biostabilizzazione D. 1 Verifica Canale Celona Il canale Celona, in cui si immetteranno eventuali scarichi dovuti alle acque di troppo pieno (vedi Punti S1 e S2 dell’impianto idrico) sarà parzialmente coperto dalle strutture del costruendo Centro Commerciale“Torre Ingastone” della IperCoop a Borgo Nuovo. Pertanto si dovrà verificare che nel caso di eventi eccezionali, sempre più frequenti in relazione ai cambiamenti climatici in atto, il Canale sia in grado di smaltire le acque provenienti dall’insediamento degli impianti nel sito. Inoltre nell’immediato non è previsto alcun trattamento delle acque reflue di seconda pioggia versate nel Canale Celona e pertanto si dovranno fare su di esse controlli degli inquinanti caratteristici dell’inceneritore prima che questi vengono immessi nel Canale che riversa le sue acque direttamente in mare., in accordo con quanto previsto nella BREF 56. L’affermazione che “tali acque non presentano problemi di contaminazione” dovrà prima essere verificata in una lunga campagna e solo dopo accurati accertamenti eventualmente chiedere la non applicabilità della BREF. D.2 Campagna ante operam Anche per l’ambiente idrico dovrebbe essere fatta una campagna ante operam per verificare i contenuti degli inquinanti caratteristici nella acque di falda che alimentano le sorgenti del Gabriele, utilizzata da AMAP come fonte primaria di approvvigionamento delle acque potabili della città di Palermo. D. 3 Controllo degli inquinanti

Non è descritta la modalità di separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. Non è specificata la frequenza e la modalità dei controlli della qualità delle acque nei punti S1 e S2 né quali inquinanti saranno ricercati per la caratterizzazione delle acque prima del loro riversamento eventuale nel Canale Celona.

E ) Impianto di inertizzazione Oltre alle osservazioni di carattere generale si rileva: E. 1 Smaltimento rifiuti I rifiuti inertizzati saranno versati nell’apposita discarica prevista nello stesso sito. Si ritiene che questa operazione sia fortemente pericolosa in quanto questi rifiuti non sono stabili nel tempo, come dichiarato dalla stessa ditta nella SNT allegata al Progetto del 2004, ed essi rilasceranno nel tempo gli inquinanti persistenti che irrimediabilmente si riverseranno nelle falde acquifere sottostanti vista la grande permeabilità del suolo, come detto in precedenza, con grave danno all’approvvigionamento idrico della città. In realtà questi rifiuti devono essere classificati come rifiuti pericolosi in quanto la loro diluizione in una matrice cementizia di silicati non ne trasforma la natura, ma ne diminuisce solo la immediata pericolosità per un periodo di tempo incerto. Si ricorda che molti impianti di questo tipo sversano gli inerti prodotti in vecchie miniere di salgemma, ritenute fra le più stabili E. 2 Controllo degli inquinanti Non è specificata la frequenza e la modalità dei controlli delle emissioni delle PTS nei quattro punti di emissione. **** A fronte di tutte le diverse carenze nella documentazione presentata sopra evidenziate, nonché delle incongruenze, delle deficienze progettuali, delle illegittimità denunciate, con riserva di formulare ulteriori valutazioni nei termini e modi consentiti, la sottoscritta associazione CHIEDE 1. che venga dato diniego alla autorizzazione richiesta 2. di essere tempestivamente informata circa lo stato di avanzamento della procedura autorizzatoria in esame 3. il tempestivo rilascio, anche ai sensi del dlgs 195/2005, di copia in carrta semplice dei seguenti atti e documenti: a. eventuali osservazioni presentate da altri soggetti interessati b. eventuali controdeduzioni dell’impresa e successive modifiche progettuali c. parere del Comune, dell’ARPA e della Provincia d. parere dell’AUSL e. pareri dei Servizi 1 – 3 – 5 di questo assessorato f. eventuali altri pareri ed atti di assenso acquisiti g. verbali di conferenze di servizi h. ogni altro eventuale atto interessante la procedura di rilascio dell’AIA Con ogni più ampia riserva di azione e tutela in tutte le sedi. Con Osservanza, Il referente clima energia rifiuti WWF Sicilia ing. Angelo Palmieri

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