Interpellanza Campetti E Coppola 1

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Pero, 24 settembre 2008

Al Sindaco del Comune di Pero Luciano Maneggia Piazza Marconi, 2 20016 PERO (MI) E p.c.:

All’Ill.mo Presidente del Consiglio Sig. Maurizio Reoletti Piazza Marconi, 2 20016 PERO (MI)

Oggetto: INTERPELLANZA

Il sottoscritto consigliere Comunale Maurizio Piovani PREMESSO: - che l'art. 108 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti delinea la possibilità di procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato; - che le funzioni fondamentali del direttore generale delineate dal legislatore sono le seguenti: - provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, - sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, - predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 comma 2 lettera a) - predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune. - che il comma 3 dell'art 108 del citato decreto legislativo prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come quello di Pero, è consentito procedere alla nomina del direttore generale, unicamente previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 abitanti; - che il comma 4 del menzionato articolo prevede espressamente che "quando non

risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale". PRESO ATTO CHE - L'art. 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Pero richiama la figura e le competenze del direttore generale così come definite dal legislatore; - L'art.14 comma 5 del citato regolamento afferma - in contrasto con quanto previsto dal legislatore nel comma 4 dell'art.108 - che qualora non venga nominato il direttore generale, i P.E.G. da sottoporre alla giunta sono predisposti dai dirigenti, che svolgono altresì anche le altre funzioni attribuite al direttore generale; VISTI - i provvedimenti con il quale il Sindaco Luciano Maneggia ha conferito, di fatto, con incarico a contratto a tempo determinato ai sig.ri Campetti e Coppola le funzioni tipiche del direttore generale superando il divieto sancito dal legislatore di poter nominare un direttore generale al di fuori dei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, semplicemente mutando il nome della figura a cui sono state attribuite le funzioni di direttore generale (da direttore generale a dirigenti d'ambito); INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE 1. Se questo agire, ove si è mutato semplicemente il nome della figura di direttore generale creando la figura di dirigente d'ambito a cui sono state affidate le medesime funzioni di direttore generale, non sia in aperta ed evidente violazione ed in frode al dispositivo legislativo che indica come unico modo per poter conferire tali funzioni la preventiva convenzione con altri comuni o l'attribuzione delle relative funzioni al Segretario comunale e che vieta ai comuni come quello di Pero di nominare una figura titolare delle funzioni di direttore generale. 2. Come sia conciliabile con il diritto e la gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano quanto previsto dall'art.14 del regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Pero utilizzato da codesta amministrazione comunale per poter arginare e superare i limiti posti dal legislatore relativamente alla nomina e all'attribuzione delle funzioni di direttore generale. 3. Come sia possibile che nel provvedimenti di nomina dei due soggetti si precisava, in difformità di quanto previsto dal legislatore - che ai due dirigenti apicali venivano affidate "anche le funzioni di cui all'art.14 del regolamento di organizzazione degli uffici" ossia proprio le funzioni del direttore generale. 4. Il motivo per il quale il Sindaco si è sostituito al legislatore nazionale che vietava la nomina del direttore generale cambiando il nome dell’incarico

conferito poiché si legge, egli riteneva fosse utile "coniugare la prerogativa, tipica del ruolo di dirigente, di intervento sulla gestione e sugli atti, in forza dell'esercizio di una diretta responsabilità, con la prerogativa tipica, del ruolo di direttore generale, di traduzione dei programmi in obiettivi". 5. Come sia possibile che se il legislatore ha escluso la nomina, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, anche di una sola figura avente le funzioni del direttore generale, l'amministrazione comunale di Pero sia stata in grado, viceversa, per ricoprire quelle funzioni, di nominarne non uno ma bensì due soggetti. 6. Il motivo per cui si è ricorsi all'art.110 del D.lgs. 267/2000 relativo alla copertura degli uffici e delle qualifiche dirigenziali per attribuire, con contratto a termine, a soggetti al di fuori della dotazione organica le funzioni tipiche di direttore generale e questo considerando che il sindaco, nel suo provvedimento di nomina, ha considerato fondamentale e centrale l'attribuzione di quelle funzioni ai sig.ri Campetti e Coppola come si evince dai continui e ripetuti richiami al ruolo e delle funzioni di direttore generale ad essi attribuito. 7. Il motivo per cui, se si ritiene che tale procedura non sia stata animata dalla mera necessità di aggirare le disposizioni legislative in merito all'attribuzione delle funzioni di direttore generale, si è ricorsi all'art.110 del D.lgs 267/2000 per coprire le qualifiche dirigenziali stipulando contratti a termine fuori organico con due soggetti che risultavano già dipendenti organici del Comune di Pero e che ricoprivano in quella posizione già il ruolo di dirigenti del Comune di Pero. 8. Il motivo e la ragione per cui due dirigenti già dipendenti comunali con funzione dirigenziale in organico sono stati messi in aspettativa per poter svolgere lo stesso ruolo all'interno dello stesso ente. 9. Se i dipendenti Campetti e Coppola siano tutt’ora in aspettativa ed a partire da quale data siano in aspettativa, se il periodo di aspettativa di cui hanno goduto o stanno godendo abbia mai subito interruzioni temporali e se abbiano mai ripreso il proprio incarico dirigenziale in organico al termine di una aspettativa e se il periodo di aspettativa di cui stanno godendo o hanno goduto sia permesso e legittimato dal CCNL loro applicabile; 10. Se l'autonomia regolamentare e statutaria del Comune di Pero non deve comunque conciliarsi ed essere conforme alle disposizioni legislative nazionali e se si ritiene ragionevole e normale che l’amministrazione comunale possa, tramite meri accorgimenti linguistici, prevaricare e superare i principi ed i divieti posti dal legislatore italiano. 11. Se, alla luce di tali considerazioni, non si ritiene corretto necessario e doveroso informare immediatamente tutte le autorità competenti ed assumere i relativi provvedimenti a tutela dell'ente locale e delle risorse pubbliche.

(Avv. Maurizio P.A. Piovani)

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