Interpellanza Campetti E Coppola 2

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Pero, 24 settembre 2008

Al Sindaco del Comune di Pero Luciano Maneggia Piazza Marconi, 2 20016 PERO (MI) E p.c.:

All’Ill.mo Presidente del Consiglio Sig. Maurizio Reoletti Piazza Marconi, 2 20016 PERO (MI)

Oggetto: INTERPELLANZA

Il sottoscritto consigliere Comunale Maurizio Piovani PREMESSO CHE - che 'art.110 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 indica che lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi e degli uffici e di qualifiche dirigenziali possa avvenire mediante contratto a tempo determinato e che il comma 2 di detto articolo prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici, può prevedere i casi in cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e le alte specializzazioni; - che il comma 3 del citato articolo prevede tassativamente che tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco; - che il comma 3 prevede che il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam non vanno imputati al costo contrattuale e del personale; - che il comma 5 prevede che il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenze del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2 e che l'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico; VISTI - i provvedimenti di nomina del 29 agosto 2007 con il quale il Sindaco Luciano

Maneggia ha conferito incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.lgs. 267/2000 ai sig.ri Daniela Coppola e Fabio Campetti; - l'art. 19 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede in apparente contrasto con quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 che "qualora l'incarico sia conferito a dipendente già in servizio presso l'ente, il soggetto interessato può richiedere di essere posto in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, ai sensi del comma 6 art. 19 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, con conservazione del posto in dotazione organica per tutta la durata del contratto a tempo determinato; NONCHE’ PREMESSO - che l'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici prevede che il Sindaco, con proprio decreto, può nominare un vicesegretario vicario sentito il parere del segretario e che la copertura avviene mediante l'attribuzione delle funzioni ad un dipendente comunale inquadrato nella fascia apicale, se dotato dei titoli e dei requisiti per essere nominato segretario comunale; PRESO ATTO - che l'Art 99 del D.lgs. 267/2000 prevede come requisito fondamentale per essere nominato segretario comunale l'iscrizione all'albo di cui all'art. 98; CONSIDERATO - che al dott. Campetti Fabio con provvedimento n.18 del 29 agosto 2007 è stata riconosciuta dal Sindaco Maneggia un'indennità di posizione relativa alle funzioni attribuite per l'attività di Vice Segretario anche se dal provvedimento non risulta decretata la relativa attribuzione delle mansioni; INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE 1.

come sia possibile che l'art.19 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi sia in apparente contrasto con quanto stabilito dal legislatore nazionale che prevede perentoriamente al comma 5 del D.lgs. 267/2000 che il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.lgs. 267/2000 con l'ente locale.

2.

Come sia conciliabile con il diritto e la gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano quanto previsto dall'art.19 del regolamento di organizzazione degli uffici, utilizzato all'amministrazione comunale per poter arginare e superare quanto previsto dal legislatore e cercare così di evitare la prevista risoluzione di diritto del rapporto di impiego del dipendente del Comune di Pero assunto dallo stesso ente locale ai sensi dell'art.110 comma 2.

3.

Se alla luce di quanto sopra evidenziato e considerando la prevalenza delle fonti nel nostro ordinamento legislativo il Dott.Fabio Campetti e la Dott.ssa

Daniela Coppola, in seguito alla stipulazione del contratto di cui all'art.110 del citato D.lgs. avvenuto sotto l'amministrazione Fioroni erano da considerarsi ancora dipendenti del Comune di Pero o se viceversa, come prescritto dal legislatore, il loro rapporto di impiego con l'ente si era risolto di diritto con la decorrenza di quel contratto. 4.

Se in seguito cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, considerando che la durata del contratto non poteva - per espressa previsione legislativa - avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco Fioroni, i dottori Campetti e Coppola hanno avanzato, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 267/200, richiesta di riassunzione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto. Si precisa a tal fine che l'at. 18 comma 4 del regolamento del personale non prevede affatto la proroga degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.lgs.267/2000 ma ribadisce unicamente che la durata del contratto ex art 110 non può essere superiore al mandato del Sindaco. Di conseguenza, in seguito allo scadere del mandato del Sindaco Fioroni era venuto meno il rapporto fondamentale a tempo parziale che legava i soggetti all'amministrazione pubblica e quindi, i dirigenti, nominati con contratto ex art 110 comma 2, non erano affatto in grado di mantenere le funzioni ad essi attribuite fino al conferimento delle nuove nomine, poiché era venuto meno proprio il rapporto contrattuale che li legava all'ente locale.

5.

Per quale ragione, se il rapporto di impiego si era risolto di diritto e se non era stata avanzata richiesta di riassunzione il sindaco - nel provvedimento del 29 agosto 2007 - ha dichiarato viceversa che gli stessi erano in quel momento dipendenti in servizio presso l'ente.

6.

Come sia giuridicamente ammissibile che il Sindaco Luciano Maneggia, in data 29 agosto 2007, abbia ritenuto e conferito il nuovo incarico ai sig.ri Coppola e Campetti ex art.110 comma 2 del D.lgs.267/2000 affermando che ciò avveniva senza soluzione di continuità con il precedente incarico quando viceversa il precedente incarico si era già risolto di diritto con la fine del mandato del precedente sindaco avvenuto nel maggio 2007.

7.

Se nel periodo tra maggio 2007 e agosto 2007 sono stati ritenuti validi e vigenti i precedenti contratti ex art 110 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e se sono state corrisposte per tale ragione somme di denaro ai sig.ri Coppola e Campetti ed a che titolo.

8.

Se il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam corrisposta ai sig.ri Campetti e Coppola dal 16 giugno 2004 ad oggi sono stati imputati al costo contrattuale e del personale.

9.

Con quale decreto, considerato che tale nomina non risulta nel provvedimento n.18 del 29 agosto 2007, il Sindaco ha nominato il Dott.Campetti Vicesegretario vicario.

10. Se il Dott.Campetti soddisfa entrambi i requisiti stabiliti dall'art.16 del regolamento che recita espressamente che il vicesegretario deve essere dotato sia dei titoli (laurea ecc) sia dei requisiti per essere nominato segretario comunale e questo considerato che l'art. 99 del D.lgs. 267/2000 prevede inequivocabilmente e senza possibilità di interpretazione alcuna che gli unici soggetti che possono essere nominati alla carica di segretario comunale sono solo ed esclusivamente gli iscritti all'albo di cui all'art.98.

11. Se il Dott. Campetti non è iscritto all'albo di cui al menzionato art.98 per quale ragione pur non essendo un soggetto avente i requisiti per essere nominato segretario comunale è stato viceversa nominato, in violazione dell'art. 16 del regolamento di organizzazione del personale del Comune di Pero, vicesegretario. 12. Se, alla luce di tali considerazioni, e preso atto delle risposte rese da 1 a 11 non si ritiene corretto necessario e doveroso informare immediatamente tutte le autorità competenti ed assumere i relativi provvedimenti a tutela dell'ente locale e delle risorse pubbliche.

(Avv. Maurizio P. A. Piovani)

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