Documento Richieste Finanziaria 2008

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FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Richieste del Forum delle associazioni familiari per la Finanziaria 2008

Premessa Al fine di riconoscere il ruolo fondamentale di cura, educazione e mantenimento dei figli e delle persone a carico, anche in base al dettato costituzionale di cui agli art. 30 e 31, e visto che nel disegno di legge n. 1817 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, nonché nel decreto-legge correlato “recante disposizioni urgenti in materia finanziaria”, la famiglia non è praticamente presa in considerazione, si propongono alcuni emendamenti atti a recuperare promesse e propositi non mantenuti, emersi in modo particolare nella Conferenza Nazionale sulla famiglia di Firenze. Gli emendamenti proposti sono in linea con le aspettative espresse nei documenti precedenti presentati dal Forum delle Associazioni familiari, sia in occasione della Conferenza Nazionale sulla famiglia, che in occasione del DPEF e in preparazione della Legge finanziaria, come pure frutto della collaborazione con le nostre Associazioni. Gli emendamenti proposti sono a costo zero (indicato nel singolo emendamento) o onerosi, rispetto ai due testi, il disegno di legge e il decreto legge. Per far fronte all’ulteriore necessità di reperimento di risorse, sia in merito alle detrazioni fiscali, agli assegni familiari e alle maggiorazioni di ulteriore detrazione ICI, si auspica che il Governo trovi le necessarie fonti tramite ulteriori riduzioni degli sprechi, o altri sistemi che non penalizzino comunque la famiglia. Si stima una necessità di risorse per almeno 1 milione di euro. A) Detrazioni fiscali Premesso che il sistema di detrazioni fiscali, così come inteso ed applicato, non ci trova in sintonia di giudizio, si chiede almeno di intervenire sull’attuale sistema se non nel metodo almeno sul livello quantitativo degli interventi. Si chiede pertanto di destinare ulteriori risorse in tre ambiti particolari: 1. aumento delle detrazioni con valore di partenza di 1000 euro per persona a carico e linearizzazione della somma detrazione + assegni familiari in funzione del carico familiare, per evitare le attuali contorsioni e distorsioni che creano disparità di trattamento tra diverse famiglie e quindi iniquità. 2. estensione dell’erogazione degli assegni familiari per figli a carico oltre al diciottesimo anno di età. 3. innalzamento del tetto di limitazione delle detrazioni per persone a carico dagli attuali 70.000 euro fino a 90.000 euro. 4. trasformazione dell’assegno di 150 euro per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulta pari a zero (di seguito chiamati incapienti) in vero e proprio assegno familiare, in modo che non sia più un 1

intervento occasionale (inserito nel decreto legge) e divenga un intervento strutturale (da inserire nella legge finanziaria). (Intervento a costo zero per il 2008) 5. aumento a 500 euro dell’assegno per ogni familiare a carico degli incapienti. B) Emendamenti in materia di ICI e affitti Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale) Dopo il comma 2 bis: Aggiungere: Il limite di 200 euro può essere aumentato di 50 euro per ogni persona a carico convivente e non proprietario di quote dell’abitazione medesima. Al comma: 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro. ». Aggiungere: più 10.000 euro per ogni persona a carico e abitante nella medesima abitazione. Al comma: d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste. Togliere: di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste. Aggiungere: di cui al punto a) fino ad un reddito complessivo di 30.000 euro. Tale detrazione spetta anche alle giovani coppie sposate nei primi tre anni di matrimonio fino ad un’età massima di entrambi i coniugi di 35 anni. In riferimento al DECRETO LEGGE, art. 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica) inserire nel DISEGNO DI LEGGE 1817: I finanziamenti previsti per l’edilizia residenziale e popolare e per il piano affitti devono essere finalizzati e destinati, almeno in quota parte, a giovani coppie sposate o in procinto di sposarsi, sia in termini di affitto a prezzi agevolati che nell’acquisto di immobili di edilizia pubblica, con il vincolo di residenza per almeno 3 anni. In questo modo si evitano, o quantomeno si riducono, le spirali speculative consentendo alle giovani coppie di accedere a queste agevolazioni. E’ cosa nota orami che nei normali bandi le giovani coppie non riescono quasi mai a raggiungere posizioni favorevoli nelle graduatorie, sopravanzate da speculatori, elusori ed evasori. (emendamento a costo zero) Si è visto infatti che la speculazione è tale da far fare richiesta di case di edilizia popolare a basso prezzo ad incapienti o persone a reddito bassissimo, per essere ai primi posti nelle graduatorie di bando, per poi rivendere tali abitazioni con promessa di acquisto dopo 10 anni. Questo per eludere i vincoli del bando (vedi il caso del presidente Ater riportato sull’Espresso n. 41 18/10/2007).

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C) Emendamenti in materia di scuole paritarie Auspichiamo il reperimento delle risorse necessarie per realizzare nel nostro Paese la libera scelta educativa delle famiglie. Tuttavia in sede di Finanziaria 2008, consapevoli del momento di difficoltà economica per il Paese, non quantifichiamo le risorse occorrenti per una effettiva parità economica e ci limitiamo invece a definire le risorse minime necessarie quanto meno per rifinanziare adeguatamente gli attuali capitoli di spesa. - Scuole dell’infanzia paritarie Le risorse attualmente destinate alle scuole dell’infanzia sono “ferme” (anzi in riduzione di alcuni milioni di euro) già da quattro esercizi finanziari, a fronte di un incremento dell’utenza. Per riadeguare le risorse destinate a questo ordine di scuole solo in termini di inflazione, di incremento dell’utenza e di incremento minimo del contributo (5%), occorre passare dagli attuali (EF 2006) 355 milioni di euro, a 440 milioni di euro (parte discreta di queste risorse andrebbe anche alle scuole paritarie comunali). - Scuole primarie paritarie Con le risorse attualmente destinate alle convenzioni non è possibile procedere alla stipula delle stesse per tutte le classi ed i bambini certificati aventi diritto. Si determina in tal modo una situazione di disparità fra scuole e scuole e dunque fra alunni ed alunni. Vi sono scuole paritarie con convenzioni ed altre prive, senza che fra le stesse vi siano differenze di natura giuridica ma solo in ragione delle scarsità delle risorse assegnate. Per consentire la stipula di convenzioni per tutte le classi paritarie e per tutti gli studenti certificati frequentanti queste scuole, occorre passare dagli attuali (EF 2006) 160 milioni di euro, a 250 milioni di euro. - Scuole secondarie di primo e secondo grado Per consentire di assegnare a tutte le scuole paritarie di primo e secondo grado le risorse (estremamente limitate) previste dal Decreto Ministeriale per l’a.s. 2007/2008 ed elevarle minimamente, stante l’attuale limitatezza, occorre passare da (EF 2006) 7 milioni di euro, a 40 milioni di euro. - Inserimento studenti certificati con handicap L’accoglimento di studenti disabili è un vincolo legislativo per le scuole paritarie, introdotto dalla legge 62/2000; ad esso non ha però fatto seguito la necessaria adeguata copertura finanziaria. Di fatto (a parte il caso della scuola primaria convenzionata) le risorse annualmente stanziate in Finanziaria non consentono di realizzare il fondamentale diritto soggettivo del disabile, salvo che non intervengano a proprie spese le scuole e le famiglie. Per consentire l’accoglimento di tutti i bambini certificati con handicap attualmente frequentanti le scuole paritarie alle medesime condizioni delle convenzioni per le scuole primarie paritarie, occorre passare dagli attuali (EF 2006) 10 milioni di euro, a 70 milioni di euro. Nella tabella seguente si riassumono le richieste concernenti la Legge Finanziaria 2008 (il paragone è con l’EF 2006, non essendo ancora disponibili i dati definitivi concernenti l’EF 2007). 3

Esigenze scuole paritarie Legge Finanziaria 2008

infanzia (materne) primarie (elementari) secondarie (medie e superiori) Integrazione handicap TOTALE TOTALE CON BONUS GENITORI a.s. 05/06

EF 2006 (in milioni di euro) € 355 € 160 € 11,5 € 10 € 536,5 € 566,5

RICHIESTE LEGGE FINANZIARIA 2008 (in milioni di euro) € 440 € 250 € 40 € 70 € 800,0 Incremento € 233,5

Un incremento di 233,5 milioni di euro rispetto alle risorse assegnate nell’EF 2006 corrisponde al 3,7% di quanto lo Stato “risparmia” con la mancata frequenza delle scuole statali da parte degli studenti delle scuole paritarie. D) Emendamenti in materia di adozioni internazionali e altre forme di genitiorialità Le misure economiche sotto specificate intendono eliminare quella che ad oggi appare essere la più evidente disuguaglianza tra chi accoglie in adozione un minore straniero e tutte le altre forme di genitorialità. La coppia adottiva che adotta uno o più minori all’estero si vede costretta a pagare interamente tutti i costi procedurali, oltre alle spese di viaggio e permanenza all’estero, potendo godere attualmente solo di un contributo da parte dello Stato, legato comunque al reddito familiare, e di altre forme di sostegno, quali la deducibilità del 50% dei costi sostenuti, che lasciano a carico della famiglia comunque un costo oneroso da dover affrontare. Ciò non accade né nell’adozione nazionale i cui costi sono completamente a carico dell’amministrazione pubblica e giudiziaria né per la genitorialità biologica, per la quale lo Stato garantisce attraverso il Servizio sanitario nazionale i servizi prima, durante e dopo il parto. Al fine di riconoscere gli stessi diritti a chi adotta minori provenienti da Paesi stranieri, si propone di introdurre le risorse necessarie alle seguenti misure, che si concretizzano fattivamente nella detraibilità al 100% delle spese procedurali (spese relative al personale e quelle di carattere gestionale, amministrative, burocratiche e legali) purché sostenute dall’Ente Autorizzato e rimborsate allo stesso dagli aspiranti genitori adottivi, mantenendo ancora la deducibilità al 50% per le sole spese di viaggio e permanenza all’estero. Viene quindi cancellato il “fondo di sostegno per le adozioni internazionali” istituito con l’art. 1, comma 152, della Legge 311 del 30/12/2004.

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Questa la nostra proposta di emendamento: Di seguito all’art. 54 del disegno di legge N. 1817 è inserito il seguente articolo: “Art. 54-bis – L’art. 4 della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue: Art. 4 – 1. Nell’art. 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, la lettera l-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all’estero. 2. Di seguito all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo: Art. 15-bis “Detrazioni per adozione internazionale” – Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall’Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all’estero. 3. È abrogato l’art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali.”

Il Forum delle Associazioni familiari

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