Delibera Sulla Discarica Di Inerti

  • June 2020
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  • Pages: 8
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. IL SINDACO F.to Rag. Michele PANDISCIA Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria TELESCA

Il Consigliere Anziano F.to Vito REZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Ordona lì 12 novembre 2009 Il Responsabile AA.GG. F.to Rag. Anna Maria Caprera ESECUTIVITA’ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni ___________________ Divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità. Ordona lì 12 novembre 2009 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Ordona, lì 12 novembre 2009 Il Responsabile AA.GG. Rag. Anna Maria Caprera

COMUNE DI ORDONA Prov. Di Foggia Piazza A. Moro, n.1 71040 ORDONA (FG) C.F. 81002190718 Partita Iva 00516330719

Tel. 0885/796221 Fax 0885/796067

COPIA N.23 del 29 ottobre 2009 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: Localizzazione impianto di recupero di materiale inerte ai sensi dell’art.208 D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. – Parere. Prima convocazione ordinaria – Seduta pubblica L’anno duemilanove, il giorno ventinove, del mese di ottobre, alle ore 16,14, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante appositi avvisi a norma di legge, si è riunito il consiglio comunale. Eseguito l’appello risultano: Presente Si Si SI Si Si SI Si Si

PANDISCIA Michele (Sindaco) REZZOLLA Vito STELLA Serafina DE LUCA Leonardo PASCIUTI Silvio Rosario TROCCOLI Antonio RUBINI Mario CARUSO Gerardo LA TORRE Adalgisa LOMBARDI Michele PISCIOLA Leone LASIGNORA Domenico DI FELICE Vincenzo

Assente

Si Si Si Si Si Presenti n.12 Assenti n.1

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Maria TELESCA Segretario comunale. Assume la presidenza Il Sig. Rag. Michele PANDISCIA, nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato. REGOLARITA’ TECNICA: parere favorevole 27 ottobre 2009 Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Carlino La Torre

REGOLARITA’ CONTABILE: parere favorevole 27 ottobre 2009 Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Carlino La Torre

Esce il Consigliere La Signora . presenti : 11 Relaziona il sindaco in merito al punto all'ordine del giorno e illustra la proposta che la maggioranza consiliare ha formulato circa il parere di localizzazione dell'impianto di recupero degli inerti. Manifesta , a tal proposito, la necessità che sia esercitato un attento e costante controllo del territorio acchè non vengano sversati materiali che l'amministrazione ritiene pericolosi perciò propone al consiglio che sia votato un parere sfavorevole se i materiali da recuperare sarannno tutti quelli indicati nella tabella di cui all'all. 1 del Regolamento della Regione Puglia n.6 del 12 Giugno 2006. propone, un parere favorevole se: 1) i materiali da recuperare nel sito siano limitati ai seguenti: • 17 01 01 cemento • 17 01 02 mattoni • 17 01 03 mattonelle e ceramica • 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento • 17 02 01 legno • 17 02 02 vetro • 17 02 03 plastica • 17 04 01 rame bronzo ottone • 17 04 02 alluminio • 17 04 05 ferro acciaio • 17 04 06 stagno • 17 08 materiale da costruzione con a base gesso e se, al fine di garantire la tutela e il controllo del territorio sia stilato, a cura della giunta comunale, un accordo da sottoscrivere con la ditta che gestirà l'impianto di recupero, nel quale la ditta stessa si obbliga a sottoporsi non solo ai normali controlli istituzionali, ma anche a quelli che saranno effettuati , a garanzia della salubrità del territorio, da parte di associazioni ambientaliste, di comitati di cittadini o da giornali e riviste anche on line e di sostenerne i costi. Il Consiglio Comunale Udita la relazione e la proposta del Sindaco Premesso che: 1 l’Amministrazione Provinciale di Foggia con nota acquisita agli atti in data 6 aprile 2009, prot. 1395, ha chiesto a questo Comune il parere di localizzazione relativamente ad un impianto di recupero di materiale inerte, ai sensi dell’art.208 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. con allegato la DIA del proponente; 2 tale parere è di localizzazione è di competenza del Consiglio Comunale; 3 lo strumento urbanistico di questo Comune non prevede aree tipizzate per la realizzazione di tali tipi di impianti e non esistono nel territorio del Comune di Ordona impianti per il recupero di materiali inerti; Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento che si allega al presente atto; Dato atto che in riferimento ai rifiuti inerti la Regione Puglia con proprio regolamento n.6 del 12 giugno 2006 “Regolamento regionale per la gestione dei rifiuti edili” ha normato la materia stabilendo, tra l’altro, i materiali da intendersi quali rifiuti edili nell’allegato 1, che di seguito si riporta: 17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01

Cemento

01 17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramica

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02

Legno, vetro e plastica

17 02 01

Legno

17 02 02

Vetro

17 02 03

Plastica

17 03

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04

Metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

Ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

Metalli misti

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie,diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08

Materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Dato atto, altresì, che questo tipo di impianto non può essere oggetto di DIA (Art.22 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività - del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) mancando il presupposto della compatibilità urbanistica ma unicamente riconducibile al disposto di cui all’art.208 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i., cioè a richiesta di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Dato atto che l’Amministrazione Provinciale compente al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica a fronte della presentazione della istanza quindi inadeguata nella forma e contenuto ha comunque ritenuto di richiedere a questo Ente il parere di localizzazione per tale tipo di impianto sull’area individuata catastalmente al foglio 9, particelle n.271, 272, 283 e 284 prima di procedere all’istruttoria della stessa; Preso atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di non entrare in merito alla formalità della richiesta e a tale problematica rimandando l’onere istruttorio all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica e unicamente di interessare il Consiglio Comunale ad esprimersi sulla localizzazione di tale tipo di impianto sull’area identificata catastalmente come sopra, mancando disposizioni urbanistiche comunali in tal senso. Accertato che l’area oggetto della proposta di localizzazione della discarica di inerti, infatti, è tipizzata dal Vigente Programma di Fabbricazione quale area di tipo agricolo con le seguenti limitazioni e prescrizioni: ART.47 del Regolamento edilizio: ZONA AGRICOLA. “Tali zone sono destinate essenzialmente all’agricoltura, alle foreste e sono ammesse le attività connesse con l’agricoltura, allevamenti e piccoli depositi di prodotti agricoli. -lotto minimo: mq. 10.000; -indice di fabbr. fondiaria 0,03 mc/mq; -rapporto di copertura 5%; -altezza massima ml. 7,50 salvo costruzioni speciali quali silos, ecc; -distanza dai confini: minima ml. 10,00; -distanza dalle strade: minima ml. 20,00 e comunque conformi al D.M. 1 aprile 1968. In tali zone, in deroga a quanto sopra indicato, potranno essere consentite (con delibera di Consiglio Comunale) costruzioni per industrie connesse con la trasformazione e le utilizzazioni dei prodotti agricoli ed edifici connessi con l’attività turistica-alberghiera. In tal caso le norme di progettazione che dovranno essere rispettate sono le seguenti: -lotto minimo: per le realizzazioni connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, 5.000 mq., mentre per gli edifici connessi con la attività alberghiera il lotto minimo avrà dimensioni non inferiori ai 10.000 mq. - rapporto di copertura: 1/3; -altezza massima consentita: -ml. 14,50 per le attività industriali agricole salvo costruzioni speciali come contenitori in acciaio; -ml. 21,00 per le attività turistico-alberghiere; -distanza dai confini pari a H/2 con minimo di ml. 8,00; -distanza dalle strade in conformità al D.M. del 1 aprile 1968. Rilevato che ai sensi dell’art.208, comma 6, del decreto legislativo n.152/2006 la localizzazione di discariche di questo tipo in zona agricola di tipo “E” costituisce, ove occorra (ovvero dove lo strumento urbanistico non preveda aree specifiche per tali tipi di impianti) variante agli strumenti urbanistici (cfr. art. 27, comma 5, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.208, comma 6, del Dlgs. 3 aprile 2006, n.152) e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità,

discendendone, quindi, una compatibilità di tipo urbanistico a prescindere dalla destinazione originaria, salvo il porre in essere di tale procedura da parte del soggetto autorizzante (in questo caso l’Amministrazione Provinciale di Foggia). Dato atto che ove ci fosse stata compatibilità urbanistica al PDF di questo Comune non avrebbe avuto senso la richiesta di parere di localizzazione essendo questa già prevista dallo strumento urbanistico e attestabile semplicemente con apposita certificazione di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art.30 del citato D.P.R.n.380/2001 e, quindi, tale parere di localizzazione si rende necessario, proprio in quanto al fine di attivare la procedura di variante al PDF cui al comma 6 dell’art.208 del Decreto Legislativo n.152/2006, attraverso riconoscimento dalla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, è necessario un atto di assenso da parte del Comune per questo tipo di impianto sul proprio territorio. Evidenziato nell’istruttoria del Responsabile del procedimento, e come di seguito specificato, che l’area oggetto della richiesta è soggetta a vincoli che dovranno essere valutati in sede di autorizzazione unica interessando i soggetti compenti alla relativa tutela: A - La stessa è interessa in parte da vincolo PAI –PG1 (area a pericolosità geomorfologica da frana media e moderata) e contiene una superficie a rischio molto elevato (come rappresentato nelle allegate planimetrie) quindi soggette al parere ed alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino della Puglia, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico e relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005;. B - Tale emergenza idrogeologica è recepita nel PUTT/p (tavola 3) e negli ambiti territoriali estesi dello stesso piano (tavola 11) come VALORE RELATIVO di tipo “D” e, quindi, soggetta alle seguenti procedure previste dal detto Piano (Al riguardo si precisa che l’autorizzazione paesaggistica, il disposto di cui all’art. 146, comma 6, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 lascia in capo alla Regione la competenza per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000), in quanto testualmente recita: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”. Ovviamente questa struttura tecnica non soddisfa tali requisiti e, per tale motivo, non può trovare applicabilità la Legge Regionale n. 20 del 27/07/2001 (antecedente il Decreto Legislativo n. 42/2004) dove, sostituendo l’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 24/03/1995, sub-delega i Comuni della Puglia per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui innanzi.) C - L’area è prospiciente la Strada Provinciale n. 110, classificata di tipo “C” (Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine) come definita dal nuovo Codice della Strada e Regolamento di Attuazione (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360 , d.p.r. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni) e, pertanto, la distanza dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non può essere inferiore a 30 metri; D - Ai sensi dell’art. 48 del Vigente Regolamento Edilizio è richiesto in tale zona il parere della

Soprintendenza Archeologica prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica Provinciale; Fatti salvi tutti gli altri vincoli e pareri oltre che i diritti dei terzi, Udita la proposta della maggioranza così come illustrata da Sindaco che al di là dell'aspetto meramente tecnico di compatibilità urbanistica sottolinea la necessità di un attento controllo del territorio. Ascoltata la proposta del Consigliere Lombardi che al contrario propone di votare favorevolmente alla localizzazione tenendo presente la tabella di cui all'all.1 del Regolamento della Regione Puglia n.6 del 12 Giugno 2006. Si pone a votazione la proposta del Consigliere Lombardi: Presenti : 11, Voti Favorevoli 1 (uno), Contrari: 10 (dieci); Successivamente, si pone ai voti la proposta illustrata dal Sindaco ossia: parere sfavorevole se i materiali da recuperare saranno tutti quelli indicati nella tabella di cui all'all.1 del Regolamento della Regione Puglia n.6 del 12 Giugno 2006. In subordine parere favorevole ove i materiali da recuperare nel sito siano limitati ai seguenti: • 17 01 01 cemento • 17 01 02 mattoni • 17 01 03 mattonelle e ceramica • 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento • 17 02 01 legno • 17 02 02 vetro • 17 02 03 plastica • 17 04 01 rame bronzo ottone • 17 04 02 alluminio • 17 04 05 ferro acciaio • 17 04 06 stagno • 17 08 materiale da costruzione con a base gesso e che si dia mandato alla Giunta Comunale di stilare un accordo da sottoscrivere con la ditta che gestirà l'impianto di recupero, nel quale la ditta stessa si obbliga a sottoporsi non solo ai normali controlli istituzionali, ma anche a quelli che saranno effettuati, a garanzia della salubrità del territorio, da parte di associazioni ambientaliste, di comitati di cittadini o da giornali e riviste anche on line e di sostenerne i costi. Presenti: 11, votanti 11, voti favorevoli : 8, contrari : 2 (Troccoli - Stella), astenuto : 1 (Lombardi), Delibera per le ragioni su espresse e che si considerano trascritte Di dare parere sfavorevole se i materiali da recuperare saranno tutti quelli indicati nella tabella di cui all'all.1 del Regolamento della Regione Puglia n.6 del 12 Giugno 2006. In subordine favorevole alla localizzazione dell'impianto di recupero di materiale inerte, sui terreni individuati catastalmente al fg.9, p.lle 271, 272, 283 e 284 fatti salvi i vincoli e i pareri e diritti dei terzi a condizione che i materiali da recuperare nel sito siano limitati ai seguenti: • 17 01 01 cemento • 17 01 02 mattoni

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17 01 03 mattonelle e ceramica 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 04 01 rame bronzo ottone 17 04 02 alluminio 17 04 05 ferro acciaio 17 04 06 stagno 17 08 materiale da costruzione con a base gesso

e che si dia mandato alla Giunta Comunale di stilare un accordo da sottoscrivere con la ditta che gestirà l'impianto di recupero, nel quale la ditta stessa si obbliga a sottoporsi non solo ai normali controlli istituzionali, ma anche a quelli che saranno effettuati, a garanzia della salubrità del territorio, da parte di associazioni ambientaliste, di comitati di cittadini o da giornali e riviste anche on line e di sostenerne i costi.

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