Acea Non Attacca Acqua Causa

  • June 2020
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1 TRIBUNALE DI ROMA RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. Per: ************, nato a ****** il ******* (c.f. **************), residente in *******,

Via

***************,

elettivamente

domiciliato

in

Roma,

Circonvallazione ********** presso lo studio dell’Avv. ************ che la rappresenta e difende con procura in calce al presente atto

-

ricorrente Contro: ACEA ATO 2 S.P.A., con sede in Roma, P.le Ostinese n. 2 (c.f. e p.iva: 05848061007)

- resistente

Ai sensi dell’art. 170 co 4 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all’indirizzo fax ************ o posta elettronica ++++++++++++++++ PREMESSO 1) Michele **********i è nudo comproprietario in parte indivisa dell’immobile sito in *********** (RM, Via ***************, acquistato il ************* con atto notaio ************** Rep. *********** (All. 1). L’immobile è censito al catasto comunale al Foglio n. *, p.lla n. ******* sub ***. 2) Dovendo eseguire l’allaccio del proprio appartamento alla rete idrica comunale, in data 1/7/2008 ************ presentava ad Acea Ato 2 s.p.a., società titolare della gestione del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale 2 Lazio centrale – Roma, una domanda di preventivo per allaccio a servizio idrico potabile; la domanda veniva protocollata con il n. 9784/2008 (All. 2);

2 3) Alla domanda di preventivo il ********** allegava, come richiesto dall’Azienda, un certificato rilasciato dal Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di Rocca Priora in data 15/2/2007, attestante che l’immobile di Via ********** confluisce al depuratore comunale e al collettore fognante comunale (All. 3). 4) Acea Ato 2 s.p.a. non ha mai dato seguito alla domanda di allaccio presentata dall’attore, né ha mai comunicato i motivi del proprio tacito diniego; a nulla peraltro sono valsi i ripetuti solleciti telefonici eseguiti dal ********** al servizio clienti di Acea Ato 2 n. 800130330, né il reclamo dallo stesso presentato con lettera raccomandata a/r (All. 4). 5) Il rifiuto di Acea Ato 2 s.p.a. di eseguire l’allaccio dell’utenza idrica è illegittimo perché contrario all’art. 2597 c.c., il quale obbliga tutte le imprese che operano in condizione di monopolio legale a contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento (cfr. in tal senso Pret. Roma 10/1/1983 in Temi Romana, 1983, 429: “Sussiste per l’Acea l’obbligo ex art. 2597 c.c. di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa esercitata in condizione di monopolio legale, osservando la parità di trattamento; il rifiuto dell’Acea ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 2597 c.c. giustifica il ricorso ex art. 700 c.p.c. onde assicurare in via d’urgenza e provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ex art. 2932” 6) Oltretutto nel caso di specie Acea Ato 2 s.p.a ha apertamente violato l’art. 5 delle condizioni generali di fornitura (All. 5), laddove prescrive che la mancata accettazione della richiesta di fornitura può avvenire

3 solo “in presenza di ragioni obiettive”, e comunque “motivata e comunicata formalmente al richiedente”. 7) ************ ha quindi diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. che sostituisca gli effetti del contratto di somministrazione non concluso per fatto e colpa di Acea Ato 2 s.p.a., e far condannare l’Azienda convenuta all’esecuzione di ogni opera necessaria all’allaccio dell’immobile di proprietà dell’attore alla rete idrica comunale e all’attivazione dell’utenza idrica (per l’ammissibilità dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di contrarre ex art. 2597 c.c., cfr. Cass. 6/12/3914 in Foro It., I, 3035; in dottrina AULETTA, in Commentario al Codice civile a cura di SCIALOIA e BRANCA, Zanichelli, Bologna, 1954 p. 334.) 8) L’attore ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimonali e non patrimoniali conseguenti all’ inadempimento di parte convenuta, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 20.000,00 tenuto conto che la colpevole l’inerzia dell’Azienda convenuta impedisce all’attore da più di un anno di usufruire di un bene pubblico essenziale qual è l’acqua potabile. 9) ************** ha altresì interesse e diritto a ottenere ai sensi del novellato art. 614 bis c.p.c. un provvedimento di condanna dell’Azienda convenuta al pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento di esecuzione specifica del contratto di fornitura idrica, nella misura ritenuta equa e in ogni caso da accertarsi on corso di giudizio.

4 10) La pronuncia di condanna potrà avvenire con rito sommario nelle forme dell’ordinanza esecutiva prevista dal novellato art. 702 bis c.p.c., tenuto conto che l’inadempimento dell’Azienda convenuta è già dimostrato per tabulas dalla documentazione in atti, e che pertanto la causa può essere definita sulla base di una istruzione sommaria. Tutto

ciò

premesso,

**************,

come

sopra

generalizzato,

rappresentato e difeso RICORRE Ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c. nei confronti di ACEA ATO 2 s.p.a., con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempiore, invitandola a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Sezione e Giudice designandi, all’udienza che sarà fissata dal giudice istruttore ai sensi del comma 3 art. 702 bis c.p.c., osservando i termini e le forme prescritti dai commi 3 – 4 - 5 dell’art. 702 bis c.p.c., e con l’espresso avvertimento che la mancata costituzione entro i suddetti termini implica le decadenze di cui agli arttt. 38 e 167 c.p.c., e che in mancanza di costituzione di procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale di Roma, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 702 bis comma 3 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 1) accertare e dichiarare l’inadempimento di Acea Ato 2 s.p.a. all’obbligo

ex

art.

2597

c.c.

di

concludere

il

contratto

di

5 somministrazione idrica potabile richiesto dall’attore con domanda del 1/7/2008, prot. 2008/9784; 2) per l’effetto, pronunciare ai sensi dell’art. 2932 c.c. ordinanza costitutiva che produca gli effetti del contratto di somministrazione idrica non concluso, condannando l’ACEA ATO 2 S.P.A. a porre in essere a propria cura e spese ogni attività ed opera necessaria per consentire l’allaccio dell’immobile di proprietà dell’attore all’impianto idrico comunale e l’attivazione dell’utenza idrica ; 3) ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. fissare una somma di denaro da porre a carico di Acea Ato 2 s.p.a. ed in favore dell’attore in caso di inosservanza o ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza di condanna, nella misura da accertarsi in via equitativa tenendo conto del valore della

controversia,

della

natura

essenziale

della

prestazione

inadempiuta, e del grave danno causato all’attore; 4) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, competenze, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Si offrono in comunicazione copia dei seguenti documenti: 1) atto di compravendita ************ notaio Carlucci Rep. ****; 2) domanda preventivo Acea Ato 2 in data 1/7/2008 prot. 2008/9784; 3) certificato Ufficio tecnico Comune di Rocca Priora in data 15/2/2007; 4) raccomandata a/r ********** ad Acea Ato 2 s.p.a.; 5) condizioni generali di fornitura Acea Ato 2 s.p.a. 6) delibera di ammissione di ***************** al patrocinio a spese dello Stato;

6 Con riserva di precisare, modificare la domanda, integrare i mezzi istruttori e presentare richiesta di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa. Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, ma che l’attore è esentato dal pagamento del contributo unificato in quanto ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 7/7/2009. Roma, 15 luglio 2009 Avv. +++++++++++++

CHIUNQUE SI TROVI NELLA MIA STESSA SITUAZIONE IN CUI ACEA NON VUOLE ATTACCARE L’ACQUA POTABILE NON VI ARRENDETE, METTETE L’AVVOCATO CHE VINCETE!! L’ACQUA E’ UN DIRITTO UNIVERSALE SI DEVONO VENDERE IL PALAZZO DEGLI UFFICI PER PAGARE I DANNI IN MUTANDE DEVONO RIMANE’ STI PAPPONI PURE IN COLOMBIA SO ARRIVATI A FA MORI’ DE SETE LA GENTE http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&task=vie w&id=2547

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