Taranto: Riva Assassino

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sentenza

Giudice di Pace di Taranto, sezione penale, sent. n. 22 del 13-20.1.09 FATTO …omissis… DIRITTO I fatti oggetto di causa, come contestati all’imputata, si sono verificati il 25 agosto 2006 e sono da porre in rapporto con la morte di un giovane operaio, travolto da un carro ponte all’interno dello stabilimento ***. In detto giorno l’imputata, alla guida di una Fiat panda di colore rosso, raggiunge lo stabilimento *** di Taranto posto sulla strada statale 7; dall’auto scende un giovane che va a tracciare sul muro perimetrale esterno dello stabilimento, servendosi di una bomboletta spray di colore rosso, la scritta “*** Assassino”, mentre l’imputata resta al posto di guida ad attendere. La scena è notata da un vigilante e precisamente dal sig. *** ***, che, come egli stesso precisa nella deposizione resa il 21.10.2008, ha visto la Fiat panda ferma con l’imputata a bordo ed un ragazzo, che aveva appena ultimato la scritta sul muro, rientrare in auto. Avvicinatosi all’auto riconosce l’imputata nella signora *** ***, sindacalista Cobas e la redarguisce ricevendo la risposta “E’ tuo il muro?” Segnala quindi l’episodio al Coordinatore del servizio di vigilanza che redige un rapporto in base al quale l’ing. *** ***, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della *** SpA, sporge querela a nome proprio e per conto dell’azienda che rappresenta. Di qui nasce l’imputazione a carico di *** *** per aver, in concorso con minore non identificato, diffamato l’ing. *** *** mediante la scritta “*** Assassino” e per aver imbrattato un muro di proprietà della SpA ***; reati entrambi aggravati dalla circostanza di cui all’art. 112 CP per aver indotto un minore a commettere tali fatti delittuosi. Nessun dubbio circa il fatto che l’imputata abbia accompagnato, con la sua auto, un giovane per scrivere una frase risultata offensiva, sul muro dell’***, servendosi di una bomboletta spray di colore rosso. La circostanza esposta in querela, infatti, è pienamente confermata dalla detta testimonianza resa dal vigilante sig. *** *** nella propria deposizione oltre che, implicitamente, dalla risposta “è tuo il muro?” con cui l’imputata ribatte alle osservazioni rivoltele. Inoltre la scritta, prima di venire cancellata e rimossa, è stata documentata da foto scattate nella immediatezza ed acquisite agli atti di causa. Circa i capi di imputazione contestati all’imputata va preliminarmente esaminata l’aggravante di cui al comma 4 dell’art 112 CP, c.4, per aver indotto un minore a commettere un reato. Nella querela presentata dall’ing. *** *** si fa esplicito riferimento ad un ragazzo ‘della apparente età di 15/16 anni’, come dal rapporto redatto dal vigilante intervenuto al momento dei fatti, senza però specificare in quale modo sia stata stimata l’età di detto ragazzo. Lo stesso vigilante interrogato in qualità di teste ha confermato di aver visto un ragazzo nel momento in cui stava terminando la scritta ingiuriosa sul muro dello stabilimento siderurgico e di averne valutata l’età, in base a propri criteri personali, stimandola tra i 15 e i 16 anni.

Tale apprezzamento, basato esclusivamente su valutazioni soggettive, senza alcun riscontro fondato su concreti elementi oggettivi o su principi di certezza, non può costituire fattore probatorio valido al fine di una efficace imputazione di responsabilità. L’imputata, pertanto, non potrà essere chiamata a rispondere della contestata aggravante di cui al comma 4 dell’art. 112 CP non essendo emerso, nel corso dell’istruttoria processuale, alcun elemento idoneo, né prova certa, circa l’età del ragazzo che ha materialmente effettuato sul muro dello stabilimento la scritta ingiuriosa “*** Assassino”. Restano pertanto da esaminare, separatamente, i due reati contestati all’imputata, quello dell’ingiuria, come previsto dall’art. 595 CP, e quello di imbrattamento disciplinato dall’art. 639 CP, nella semplice configurazione del concorso, con la esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 112 CP. Il delitto di diffamazione, come disciplinato dall’art. 595 CP, è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza un reato teso a colpire l’onore e la reputazione del destinatario che, come tali, devono essere tutelati. La manifestazione offensiva, però, ha un significato che non è sempre identico per tutte le persone, con riferimento sia all’autore che al destinatario della diffamazione, e deve essere valutata in base a tutte le componenti oggettive, soggettive nonché culturali e ambientali in cui si presenta. Per tali motivi il reato di diffamazione trova un contraltare nel ‘diritto di critica’ che può, a volte, manifestarsi in forme anche aggressive. Va, infatti, considerato che la giurisprudenza si è più volte occupata del problema della critica politica ed ha rinvenuto il fondamento del diritto di critica nell'art. 21 della Costituzione con un limite, condiviso anche dalla dottrina, che la critica deve riguardare la così detta identità del personaggio pubblico criticato, ovvero la dimensione pubblica dello stesso, nel senso che la manifestazione del pensiero deve incidere su quegli aspetti della attività e della personalità del soggetto che siano esposti al pubblico, e non la dimensione meramente privata, che merita una tutela più incisiva. “Il diritto ad esercitare la critica, quindi, deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, socio-politico, storico, culturale, letterario o religioso, ma - per sua stessa natura – deve consistere nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ed il giudizio, che per definizione la sostanzia, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e - nel caso della critica politica - anche delle sue opzioni ideologiche (Cass. n°6419, 16 nov. 2004) . Tale concetto è stato sempre ribadito dalla Suprema Corte che più recentemente ha affermato: “In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità del diritto di critica, la "continenza" delle espressioni utilizzate va apprezzata tenendo conto che, soprattutto per l'intervenuta influenza del mezzo televisivo sul mutamento del linguaggio, quello usato dai cittadini, dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti "opinion leaders" è molto mutato nell'ultima parte del secolo scorso. L'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza riguarda ormai sia il settore dei rapporti tra i cittadini, sia quelli dei rapporti politici e della critica politica, sindacale e giudiziaria, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini,i quali, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi alla sanzione penale. In questa prospettiva, l'unico limite che non va superato è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che

trascendano in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato: ciò che si realizza quando si utilizzano i cosiddetta "argumenta ad hominem" e la critica sfocia nell'inutile aggressione alla sfera morale altrui, dovendosi escludere, in tale evenienza, il riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.(Cassazione penale , sez. V, 05 giugno 2007 , n. 34432) Il diritto ad esercitare la critica, quindi, come detto e affermato dalla Suprema Corte, non necessariamente deve essere obiettivo ed imparziale, in quanto espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e delle sue opzioni ideologiche politiche e sindacali, e deve essere sempre orientato a finalità di interesse pubblico. E’ acclarato, quindi, che, nella competizione politica e sindacale l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici è considerato legittimo e le opinioni possono anche essere espresse con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, che garantiscano l'efficacia della comunicazione e catturino l'attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico; con il limite che oggetto della critica deve essere un aspetto della dimensione pubblica del personaggio criticato, financo duramente contestato, senza scalfirne però la sfera privata. Pertanto, per esaminare correttamente la portata di una espressione e verificare se essa sia o meno scriminata ai sensi dell'art. 51 C.P. (aver agito esercitando un proprio diritto di critica), è necessario tenere conto della occasione che determina la reazione critica e della situazione storico-politica complessiva; e ciò sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Per quanto riguarda il profilo oggettivo occorre valutare quanto l’espressione ritenuta offensiva e lesiva della reputazione, “*** Assassino” ascritta all’imputata, attivista dei COBAS, possa rientrare, o meno, nel diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e scriminata dall’art. 51 del CP e quanto, invece, possa aver superato questi limiti. A tal fine occorre considerare la notoria condizione di disastro ambientale in cui versa la città di Taranto: l’aumentato numero di tumori, l’alto, altissimo indice di diossina sparso nell’aria, le polveri sottili e ancora di più l’elevato numero di incidenti sul lavoro mortali o con conseguenze invalidanti.. Nella tavola rotonda tenutasi il 22 aprile 2005 presso la Facoltà di Ingegneria di Taranto e organizzata dall'associazione TarantoViva (presenti vari esperti ambientalisti e assente l’*** e la autorità politiche cittadine) è emerso che l’*** di Taranto immette nell'atmosfera un quantitativo di diossina pari all'8,8% del totale europeo e rispetto al totale delle emissioni nocive europee, l'*** di Taranto incide per il 6,2% per gli Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici), notoriamente cancerogeni; che i morti per neoplasie a Taranto sono più che raddoppiati dal 1971 al 1996 e che, sulla base dei dati del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto relativi al quadriennio 1998-2001 nella provincia jonica, si sono registrati circa 1.200 decessi annui, dati che "collocano Taranto, per le neoplasie tutte, fra le Aree del Sud-Italia a maggiore incidenza e per le neoplasie polmonari ben oltre la media nazionale". Dal 2005 ad oggi non è mancata l’occasione per la stampa locale e regionale di parlare di inquinamento, disastro ambientale, aumento delle malattie tumorali. A due anni di distanza da detto convegno, epoca in cui avvengono i fatti contestati, la situazione non migliora, anzi si aggrava; da un articolo tratto dal settimanale l’Espresso del 30 marzo 2007, intitolato “la Puglia dei veleni” emerge, tra l’altro, che la stessa Eper nel 2002 aveva detto di peggio. Degli 800 grammi di diossina che finiscono nell'aria europea

ogni anno, 71 escono dagli impianti dell'*** e sono pari all'8,8 per cento del totale europeo e al 30,6 per cento di quello italiano. L'anno prima lo stesso organismo aveva citato in un dossier ancora l'*** per il monossido di carbonio (10,2 per cento del totale). Ma l’articolo dell’Espresso è solo uno dei tanti scritti dedicati dalla stampa al problema dell’inquinamento ambientale di Taranto, ed è riferito a dati del 2002: un dossier di Peace link del 2007 stima le emissioni di diossina a Taranto in misura pari al 93,3% della diossina nazionale. All’articolo dell’Espresso e ai numerosi servizi giornalistici della stampa locale e nazionale e persino del settimanale “Famiglia Cristiana”, seguono il reportage del 4 ottobre della RAI uno, da parte della giornalista Irene Benassi, quello delle “Iene” di canale 5, di TV/7 del 2.7.2008, di RAI 3 del 14.10.2008 e ultimo, in ordine di tempo, quello della “Vita in diretta” su Rai 1 del 6.11.2008. Alla condizione ambientale, ampiamente documentata e descritta dai servizi giornalistici e televisivi, deve aggiungersi il triste primato delle morti sul lavoro; senza voler riprendere i vari articoli di stampa si richiama solamente un comunicato dell’ANSA dell’l1 agosto 2007 “ Una quarantina di morti dal 1993 a oggi, sei morti e decine di feriti solo negli ultimi due anni. E’ il bilancio degli incidenti sul lavoro avvenuti nello stabilimento siderurgico *** di Taranto secondo i dati diffusi dalla Uilm provinciale. ‘’E’ una vera ecatombe - commenta il segretario provinciale del sindacato dei metalmeccanici, *** - quattro delle sei vittime degli ultimi due anni lavoravano per ditte dell’appalto, due alle dirette dipendenze dell’***'’. . E alle morti sul lavoro devono aggiungersi i numerosissimi incidenti invalidanti, anche se non mortali E’ del senatore Oreste *** (An), presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e sulle morti bianche all’*** di Taranto; la dichiarazione resa ai giornalisti a margine di un incontro che si è tenuto il giorno 8.10.2007, nella prefettura di Taranto «Gli infortuni sul lavoro all’*** di Taranto continuano a essere troppi e la frequenza con cui ci troviamo a commentare le morti bianche ci deve spingere a cercare soluzioni concrete per arginare questo fenomeno» La commissione parlamentare, della quale facevano parte anche i senatori Colomba Mongiello (Ulivo), Giorgio Roiolo (Ulivo), Carmelo Morra (Fi) e Nedo Lorenzo Poli (Udc), in visita a Taranto, dopo aver ascoltato il procuratore della Repubblica, il presidente della Provincia, il sindaco, il direttore generale della Ausl, i responsabili dello Spesal, dell’Inps e dell’Inail e i rappresentanti dei sindacati, ha visitato lo stabilimento siderurgico ***. Al termine della visita il sen. *** ha concluso: «L’*** ha mostrato la sua disponibilità a collaborare con le istituzioni perché il fenomeno scompaia, ma i buoni propositi non bastano. Servirebbero interventi concreti per evitare che incidenti gravi, anche mortali, si ripetano con le stesse modalità e nello stesso reparto, come è accaduto al tubificio 2 dello stabilimento tarantino dove un operaio ha perso la vita nell’aprile del 2006 e un altro operaio è morto, con modalità simili, nell’agosto del 2007. Il tutto, in uno spazio di appena 40 metri quadri. Sugli interventi fatti per evitare tragiche ripetitività come questa abbiamo chiesto ulteriori documentazioni sia agli organi ispettivi sia alla stessa ***». E’ comprensibile, quindi, come la città, o almeno una parte della città, non importa se legittimamente o meno, consideri l’azienda dell’ing. *** *** responsabile, oltre che del degrado ambientale, di gran parte degli incidenti, mortali e non, che avvengono all’interno dello stabilimento. Per concludere sul punto, verificato che nella competizione politica e sindacale è legittimo l’uso di toni oggettivamente aspri e che le opinioni possono essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, in quanto tese a garantire

l’efficacia della comunicazione al fine di catturare l’attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico e considerata la dimensione pubblica del titolare, legale rappresentante, dell’azienda ***, è del tutto evidente, che nella circostanza la frase “*** assassino” rientra nel contesto di una critica politica espressa, in maniera sia pure poco ortodossa e biasimevole, da esponenti di movimenti politici che si richiamano a visioni ideologiche non rappresentate in partiti tradizionali, ma che pure interpretano il pensiero di una gran parte della città. Circa l’elemento soggettivo resta da considerare la personalità dell’imputata. A tale proposito c’è da ricordare che la stessa, in quanto sindacalista dello Slai COBAS , non può essere considerata portatrice di interessi personali, quanto invece, messaggera di interessi pubblici che si richiamano a principi generali in tema di tutela dei diritti dei lavoratori. L’imputata, infatti, non ha espresso, sia pure condividendolo, un proprio pensiero personale, ma ha manifestato, attraverso un diritto di critica, una protesta in nome del diritto alla salute e ancora di più alla vita. Nella circostanza, pertanto, la scritta “*** Assassino” non può essere attribuita alla imputata *** ***, ed al giovane che l’ha materialmente scritta sul muro perimetrale della fabbrica ***, come episodio estemporaneo e quale estrinsecazione di apprezzamenti soggettivi tesi all’offesa personale, bensì deve essere considerata quale esternazione del pensiero di una gran parte di cittadini che vogliono protestare per il loro stato di disagio ambientale e per il ripetersi di fatti luttuosi. La scritta incriminata, infatti, era stata preceduta da articoli sulla stampa locale che esprimevano, rammarico, rabbia e condanna per la morte del giovane operaio *** e, tra le tante proteste, anche da una lettera aperta dell’avv. ****, sindaco di Mottola, indirizzata al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia e al Prefetto, in cui si chiedeva di intervenire per porre rimedio alla catena di morti che stava colpendo molti lavoratori all’interno dell’*** di Taranto. «Circa due anni fa - scrive *** - fui costretto a scrivere una nota indirizzata agli organi di controllo, al fine di sensibilizzarli sui problemi legati alla sicurezza sul lavoro all’interno dello stabilimento *** di Taranto. In quella circostanza - aggiunge il primo cittadino di Mottolal’occasione fu determinata dall’ennesimo infortunio sul lavoro che vide come sfortunato protagonista un giovane mottolese, che a soli 28 anni perse una gamba. A distanza di due anni un ennesimo tragico incidente mortale coinvolge un giovane ventiquattrenne di Mottola; incidente provocato, secondo molti addetti ai lavori, sempre dalla scarsa sicurezza, diventata ormai la causa predominante di queste terribili vicende.» «Gli operai protestano perché un altro di loro ci ha lasciato la pelle. Ma noi cosa stiamo facendo? afferma il sindaco *** - Ho manifestato ed ho letto di sentimenti di dolore e di rabbia; ho raccolto dichiarazioni dure e prese di posizioni forti in ordine alla dirigenza ***. Ma cosa intendiamo fare in concreto?». E continua «All’interno della fabbrica oggi c’è il ricambio generazionale, ma secondo quanto si dice e si legge, pare che non vi sia ricambio e manutenzione degli impianti. Bisogna scegliere: o imporre con forza alla proprietà ***, in attuazione degli strumenti normativi vigenti, l’adozione di un piano per la ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti a rischio, ovvero accettare il ricatto sociale che il lavoro è più importante della vita dei nostri figli». La carica istituzionale di primo cittadino di Mottola impediva forme di esternazioni diverse da una lettera di protesta, ma le sue parole assumono, sia pure con altri termini, lo stesso significato di condanna nei confronti dell’***.

La frase incriminata, quindi, rientra nel pur opinabile diritto di critica su cui più volte si è espressa la Suprema Corte. Ricordiamo ex pluribus il principio sancito con la Sentenza Sez. VII, 15236/2005, (Ferrara ed altri): “Non si è trattato di gratuità l'espressione alla persona del querelante, ma di forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso nell'ambito politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla persona offesa. Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 C.P.” nonchè : “la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria (Sez. VII, 11928/1998, Ruffa; 3473/1984, Franchini)”. Ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate quali critiche a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante. “E’ noto che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (Cass., Sez. V, 11211/1993, Paesini, in tema di diffamazione a mezzo stampa; 6416/2004, Pg in proc. Ambrosio; 7671/1984, Hendi). E ancora in tema di diffamazione, “il diritto di critica non compete al solo giornalista e dunque non è efficace, quale causa di esclusione dell’antigiuridicità,solo per quel che riguarda il reato commesso col mezzo della stampa, atteso che nè l’art. 21 cost., nè l’art. 51 c.p. autorizzano una simile lettura restrittiva; ne consegue che il diritto di critica (correttamente esercitato) spetta a tutti, costituendo uno dei fondamenti della vita di relazione in un corpo sociale ordinato secondo i principi della democrazia e del liberalismo ed è assolutamente necessario per la esistenza dello Stato di diritto(Cassazione penale , sez. V, 06 dicembre 2005, n. 5103) E infine con sentenza del 21.3.2008 n°7684 la Suprema Corte ha precisato, tra l’altro, che il diritto di critica richiede un margine di tolleranza più ampio, laddove vengano in rilievo l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e la valutazione dei comportamenti e delle scelte che interessano la collettività. Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è più volte espressa sull’argomento concernente il diritto di critica; richiamiamo la decisione 1° luglio 1997 della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Oberschick c. Austria), che ha ritenuto la violazione dell'art. 10 della Convenzione da parte dell'Austria, in un caso in cui il direttore di un giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal leader del partito liberale austriaco e capo del governo della Carinzia, nel quale questi veniva definito "idiota". La Corte Europea ha affermato in proposito: - che la libertà di espressione non vale solo per le "informazioni" e le "idee" recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano ed offendono; - che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche.

Parimenti la sentenza n°42211/07 del 17/07/2008 che ha riguardato il giornalista siciliano Claudio Riolo. Questi, condannato sia in appello che in Cassazione, per aver offeso la reputazione di Francesco Musotto, criticandone la doppia posizione di Presidente della Amministrazione provinciale (costituita parte civile contro i componenti il commando che aveva attentato alla vita del giudice Falcone, della moglie e della scorta), e di difensore di uno degli imputati, ricorreva alla corte internazionale di Giustizia di Strasburgo che ha condannato l’Italia a risarcire il giornalista per violazione dell’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo, da parte delle Corti italiane. La Corte di Strasburgo, infatti, ha affermato che “Musotto è uomo politico in un posto chiave nell’amministrazione», dunque «deve attendersi che i suoi atti siano sottoposti a una scrupolosa verifica della stampa ….. Sapeva o avrebbe dovuto sapere che, continuando a difendere un accusato di mafia… si esponeva a severe critiche». Riolo non ha scritto che Musotto abbia commesso reati o protetto gli interessi della mafia: ha solo osservato che «un eletto locale potrebbe essere influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui sono portatori i suoi elettori». Ciò pur considerando che Riolo l’aveva pure sbeffeggiato con «espressioni ironiche» e concludendo che «la libertà giornalistica può contemplare il ricorso a una certa dose di provocazione»,. Pertanto, accertati il sostrato fattuale della critica e la finalità sociale della stessa, intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero ed alla conoscenza delle pur divergenti opinioni dei cittadini sui temi cruciali del territorio, nessuna responsabilità penale può essere ascritta alla imputata *** *** in merito al contestato reato di diffamazione, posto in essere in concorso con altra persona non identificata, rientrando il suo comportamento nel più ampio contesto del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e scriminato dall’art. 51 del CP; reato dal quale deve essere mandata assolta perchè il fatto con costituisce reato. Non altrettanto può dirsi per quanto concerne il reato di danneggiamento, di cui all’art. 639 CP, operato in concorso con altro soggetto non identificato, riferito all’imbrattamento del muro di proprietà dello stabilimento *** di Taranto. Tale reato è stato accertato, oltre che dalla visione diretta del vigilante sig. *** ***, dalla ammissione implicita della imputata “è tuo il muro?”, nonchè dalla documentazione fotografica della scritta “*** Assassino” acquisita agli atti processuali; scritta successivamente rimossa. Appare pertanto equo, anche in considerazione della personalità dell’imputata, e alla funzione sociale ed educativa cui la pena deve assolvere, condannarla alla pena di Euro 172,00 di multa, calcolata partendo da una pena base di euro 258,00 ridotta del 30% per la concessione delle attenuanti generiche. Circa il risarcimento per il danno provocato si stima corretto valutarne la rifusione nella misura di euro 60,00, necessari per il materiale e la mano d’opera occorsi per rimuovere la scritta. Le spese di costituzione di parte civile sono liquidate in dispositivo. PQM Visto l’artt. 530 c.2 CPP ASSOLVE l’imputata *** *** dal reato di cui all’art. 112 CP, aver indotto un minore a commettere un reato, per mancanza di prove. Visto l’art. 530 c.1 e 3 CPP ASSOLVE

l’imputata *** *** dal reato di cui all’art. 595 CP perchè il fatto non costituisce reato rientrando nel diritto di critica di cui all’art. 21 della Costituzione come scriminato dall’art. 51 del CP Visti gli artt. 533 CPP e 538 CPP DICHIARA L’imputata *** *** colpevole del reato di cui all’art. 639 CP per aver, in concorso con persona non identificata, imbrattato un muro di proprietà della *** SpA e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena pecuniaria di Euro 172,00 (centosettantadue/00) oltre che al pagamento delle spese processuali. Inoltre, letto l’art. 538 c.p.p. condanna l’imputata *** *** a risarcire, in favore della costituita parte civile ing. *** *** nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della *** SpA , i danni nascenti dal reato, che vengono liquidati in Euro 60,00 (sessanta/00) necessari per rifusione delle spese per la pulizia del muro su cui era stata scritta la frase “*** ASSASSINO” oltre al pagamento delle spese di costituzione liquidate, proporzionalmente al solo reato di cui all’art. 639 CP, in complessivi Euro 450,00 (quattrocentocinquanta) comprensivi di spese, onorario e spese generali, oltre Iva e Cap come per legge. Così deciso in Taranto il 13 gennaio 2009

Il Giudice di Pace Dott. Gastone De Vincentiis

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