Statuto Koko Club

  • October 2019
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KOKO CLUB STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – E’costituita, con sede legale in Castelletto Cervo, cantone Terzoglio n° 24, l’associazione culturale e sportiva denominata “Associazione sportiva dilettantistica Koko Club”. L’associazione è a carattere volontario e non persegue finalità di lucro, è apartitica e ha durata indeterminata. L’iscrizione all’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, dichiarano di condividerne lo spirito e gli ideali. Art. 2 – Scopi dell’associazione L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sociali, intese come mezzo di formazione psicofisica, di aggregazione e di socialità, e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica. L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge. Al fine di perseguire le finalità sopra elencate, l’associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, recensioni, materiali audio e video; organizzare incontri, dibattiti, dimostrazioni, corsi di musica e danza, concorsi musicali e non, competizioni sportive, ed ogni attività associativa, culturale, editoriale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi dell’associazione. Partecipare a manifestazioni o competizioni. Fornire servizi di bar e ristorazione ai propri soci; collaborare con altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi o scopi sociali o umanitari; acquistare o noleggiare attrezzature e materiali. Affittare aree, sale, palestre, teatri e locali pubblici o privati in cui tenere le proprie iniziative. Attuare iniziative volte a promuovere e far conoscere l’associazione all’esterno. Indire campagne di tesseramento e di raccolta fondi tra i soci anche al di fuori della sede del circolo. Attuare ogni altra iniziativa od esercitare

ogni

altra

lecita

attività

raggiungimento degli scopi elencati.

anche

meramente

opportuna

al

fine

del

Art. 3 – Tesseramento: l’ammissione dei soci è discussa, previa domanda scritta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo, che decide se approvarla o respingerla entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo può tuttavia delegare uno o più soci a controfirmare e convalidare le richieste di adesione in via provvisoria, riservandosi di confermarle e ratificarle entro 30 giorni. La tessera ha durata di 1 anno. L’adesione all’associazione può essere interrotta da parte del socio in ogni momento tramite semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può altresì deliberare l’espulsione

di un socio qualora il socio si renda responsabile

di

comportamenti gravemente difformi da quanto stabilito nel presente statuto o dei successivi regolamenti, o lesivi all’immagine dell’associazione.

La tessera sociale è

unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento si dovrà versare il solo importo corrispondente al duplicato della tessera. Art. 4 – I soci: L’Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci hanno potere e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I soci eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio. Art. 5 – Gli organi dell’associazione sono: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) l’Assemblea dei soci Art. 5/a – Il Presidente dura in carica tre anni e ha la rappresentanza legale dell’associazione;

convoca

e

presiede

l’Assemblea

dei

soci

e

il

consiglio

di

amministrazione, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento delle attività dell’associazione e sovraintende alla gestione economica ed amministrativa, di cui firma gli atti.

Art. 5/b – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei soci, è formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 soci, e dura in carica tre anni. E’investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione. In particolare, il Consiglio: a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, e controlla l’esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; d) delibera sull’ammissione dei soci; e) decide sulle attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con terzi; f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci; g) conferisce e revoca procure. Art. 5/c – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli associati. L’Assemblea ordinaria ha il compito di: eleggere il presidente; eleggere il consiglio Direttivo; approvare i bilanci preventivo e consuntivo; approvare il regolamento interno; approvare le modifiche dello Statuto. In prima convocazione, l’assemblea dei soci è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, dalla seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione dell’Assemblea dei soci va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Delle delibere dell’Assemblea deve essere data pubblicità tramite l’affissione all’albo della sede del relativo verbale. Art. 6 – Tutte le cariche sono gratuite e a carattere volontario. Ai soci compete solo il rimborso

delle

spese

sostenute

nell’ambito

delle

attività

dell’associazione,

opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Art. 7 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: a) tasse di iscrizione; b) contributi volontari da parte dei soci; c) contributi, lasciti o donazioni da terzi;

d) erogazioni da parte di enti pubblici o privati; e) proventi derivati da attività istituzionali; f) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; g) proventi per offerte di servizi vari a soci o terzi. Eventuali avanzi di utili dovranno essere riutilizzati per le attività associative. E’ fatto divieto ai soci di spartirsi, anche indirettamente, gli utili derivanti dalle attività dell’associazione. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a enti che perseguono fini sportivi analoghi a quelle dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.96 n° 662. Art.

8



I

bilanci

dell’associazione:

il

Consiglio

Direttivo

deve

redigere

annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo. Tali bilanci devono essere approvati dall’Assemblea entro i primi tre mesi dell’anno solare, e devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la data della seduta, in modo da poter essere consultati da ogni associato. Art. 9 – Norme comportamentali e sanzioni: tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme il consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione. Art. 10 – Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Statuto, è competente il Foro di Biella.

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