STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER SESTO” Art. 1. DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con durata fino al 31/12/2029, l’Associazione “INSIEME PER SESTO” che ha come simbolo due mani che si stringono, in campo azzurro, e la scritta INSIEME PER SESTO in rosso, la cui rappresentazione grafica viene allegata al presente statuto di cui fa parte integrante. L’Associazione ha sede provvisoria in Sesto Calende in via Dell’Olmo n. 12; l’eventuale trasferimento di sede è deliberato dall’Assemblea e non comporta modifica dello Statuto. Art. 2. FINALITÀ E SCOPI L’Associazione opera per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politico-amministrativa, con particolare interesse per le tematiche sociali, territoriali, ambientali e culturali in ambito locale, con riferimento al Manifesto Programmatico che costituisce parte integrante del presente Statuto e secondo i principi della Costituzione italiana e dello Statuto del Comune di Sesto Calende. Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione partecipa alle elezioni comunali con simbolo, programma e candidati deliberati dall’Assemblea. Art.3. ADESIONI Possono iscriversi all’ Associazione i cittadini di qualsiasi nazionalità residenti a Sesto Calende che abbiano compiuto il 16° anno di età, e vi possono aderire i partiti politici, associazioni, comitati mediante l’iscrizione individuale degli aderenti interessati con le stesse caratteristiche di nazionalità, residenza e età. Si considerano soci fondatori i gruppi e i singoli che sono presenti e partecipano alla votazione nell’Assemblea di approvazione del presente Statuto e del connesso Manifesto. Sono ammesse successive adesioni di partiti politici, associazioni e comitati che dichiarano di aderire ai principi e ai valori del presente Statuto e dell’unito Manifesto; le adesioni di singoli cittadini sono subordinate alla presentazione da parte di un socio. Possono partecipare all’attività dell’Associazione, senza diritto di voto e di cariche elettive, anche persone che non posseggono i requisiti sopra indicati. Art. 4. GLI ORGANI Sono organi della Associazione: l’Assemblea, il Coordinamento, il Portavoce, il Tesoriere e il Gruppo consiliare. Art. 5. L’ASSEMBLEA GENERALE L’Assemblea dei soci, costituita dai singoli aderenti e componenti delle associazioni, partiti ed enti aderenti, si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno, e ogni volta che lo decida il Coordinamento, oppure su richiesta sottoscritta dal 10% dei soci. L’Assemblea è convocata dal Portavoce con avviso scritto e/o telematico, con preavviso di almeno tre giorni. L’Assemblea: - è presieduta dal Portavoce del Coordinamento che ne regola i lavori e lo svolgimento dell’o.d.g.; in caso di assenza del portavoce l’Assemblea nomina un presidente temporaneo tra i componenti del Coordinamento; - definisce gli indirizzi politici-amministrativi e organizzativi per l’attuazione delle finalità statutarie, nonché il contributo annuale a carico degli associati; - elegge il Coordinamento; - si dota di un proprio regolamento funzionale, in assenza del quale si ispira, per quanto compatibile con il presente statuto, al regolamento del Consiglio Comunale; - approva le procedure e i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni primarie e per la definizione delle candidature alle elezioni comunali; - può formare Commissioni temporanee su argomenti specifici; - approva il programma elettorale e le candidature definite secondo le procedure del successivo art.11. Il diritto di voto all’interno dell’Assemblea è esercitato dalle singole persone, anche in caso di adesione collettiva da parte di partiti politici, associazioni e comitati. Le votazioni sulle scelte politiche ed organizzative si svolgono per alzata di mano, tranne se il 20% dei presenti aventi diritto chiede lo scrutinio segreto. Le votazioni per la nomina di persone avvengono sempre a scrutinio segreto.
Art. 6. IL COORDINAMENTO Il Coordinamento ha il compito di organizzare le attività politiche definite dall’Assemblea, assumere le decisioni in materia di iniziativa politica e di comunicazione, favorendo la partecipazione e promuovendo iniziative di ricerca e proposta, in collaborazione con le realtà cittadine e territoriali nei diversi campi di interesse. Il Coordinamento è eletto dall’Assemblea, alla quale riferisce sul proprio operato con scadenza periodica. In sede di prima applicazione dello statuto, il Coordinamento è composto da 7 membri di cui 5 eletti dall’Assemblea,con esclusione dei consiglieri comunali, e 2 designati dal Gruppo Consiliare al proprio interno. In ogni caso tutti i consiglieri in carica sono invitati permanenti alle riunioni ordinarie del Coordinamento. I membri elettivi del Coordinamento durano in carica per un anno, sono rieleggibili, decadono dopo tre assenze ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti. Il Coordinamento si riunisce con scadenze periodiche predefinite, oppure su richiesta del Portavoce o di almeno due membri. Il Coordinamento può deliberare in presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Portavoce. Il Coordinamento può formare commissioni di lavoro su specifici argomenti di propria competenza, di cui possono fare parte membri dell’Associazione anche esterni al Coordinamento. Il Coordinamento elegge al proprio interno il Portavoce e il Tesoriere. Art. 7. IL PORTAVOCE ll Portavoce rappresenta legalmente l’associazione verso i terzi e le istituzioni. Presiede l’Assemblea e il Coordinamento, promuovendo e attuando gli orientamenti sulla base delle linee politiche definite da questi organi. Art. 8. Il TESORIERE Il Tesoriere, che svolge anche le funzione di Segretario dell’Assemblea e del Coordinamento, cura la gestione economico-finanziaria dell’Associazione, ne conserva i fondi, redige l’elenco dei beni di proprietà e un registro delle entrate e delle uscite. Riscuote le quote sociali e i contributi pubblici e privati dell’Associazione e svolge gli inerenti adempimenti di natura amministrativa e fiscale. Relaziona periodicamente al Coordinamento sull’andamento dei conti e presenta annualmente all’Assemblea la relazione di bilancio. Il Tesoriere, in quanto segretario della Associazione, conserva gli atti deliberativi e tiene aggiornato il libro soci. Art. 9. GRUPPO CONSILIARE Il Gruppo Consiliare è composto dai Consiglieri eletti e si avvale del supporto e della collaborazione dei candidati non eletti. I Consiglieri collaborano fra loro e con il Coordinamento; eleggono al loro interno un capogruppo e un vicario. I Consiglieri operano secondo i principi dell’autonomia istituzionale. Art. 10. PATRIMONIO L’Associazione non ha fini di lucro. Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da: beni strumentali, contributi associativi versati da soci, eventuali contributi di soggetti pubblici o privati e ogni altra entrata. Art. 11. ELEZIONI COMUNALI E CANDIDATURE L’Associazione promuove, come stabilito all’art 2, la partecipazione alle elezioni amministrative comunali con un programma, una lista e un candidato Sindaco approvati dall’Assemblea. Fermo restando il principio delle elezioni primarie aperte alla intera base elettorale per la scelta del candidato Sindaco, gli organi statutari (Coordinamento e Assemblea) sono chiamati a predisporre e ad approvare, entro due anni dall’approvazione dello statuto, le procedure e i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni primarie, nonché per la selezione dei candidati alla carica di consigliere, tenendo conto di criteri di
democraticità, trasparenza, tutela delle minoranze interne e di rappresentanza partitica e sociale . In caso di accordi con formazioni politiche esterne ad Insieme per Sesto, i criteri di confronto e di formazione della lista sono decisi dall’Assemblea dei soci, ferme restando le modalità di selezione dei candidati di Insieme per Sesto. Art. 12. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Sono individuati dal coordinamento 3 persone di comprovata esperienza e moralità, anche all’esterno dei soci e comunque prive di cariche statutarie, con il compito di dirimere eventuali controversie sull’interpretazione dello statuto e sul rapporto fra soci e organi dell’Associazione. Spetterà al Collegio dei probiviri l’eventuale allontanamento di soci che abbiano comportamenti in contrasto con le norme statutarie e i fini dell’Associazione. Le decisioni del collegio dei probiviri assunte con procedura di garanzia di termini per le parti in causa, sono definitive. Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI. L’Assemblea dei soci può modificare il presente Statuto con la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.