Sentenza Corte Costituzionale Regione Puglia

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Corte costituzionale della Repubblica italiana - Le Pronunce

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vai a: Fatto Diritto Dispositivo Sentenza 248/2009 Giudizio Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO Udienza Pubblica del 07/07/2009

Decisione del 16/07/2009

Deposito del 24/07/2009 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, 2°, lett. c) e d), e 3°, lett. h), i), e j) della legge della Regione Puglia 07/05/2008, n. 6. Massime: Titoli: Atti decisi:

ric. 36/2008

SENTENZA N. 248 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano SILVESTRI - Sabino CASSESE - Maria Rita SAULLE - Giuseppe TESAURO - Paolo Maria NAPOLITANO - Giuseppe FRIGO - Alessandro CRISCUOLO - Paolo GROSSI ha pronunciato la seguente

Presidente Giudice " " " " " " " " " " " "

SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2008. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Leonilde Francesconi e Maria Liberti per la Regione Puglia. Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato il successivo 23 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, recante «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura il citato art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sostenendo che esso invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto, peraltro, con quanto stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), con il quale è stata trasposta nell'ordinamento nazionale la direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). La violazione di tale competenza esclusiva risulterebbe ancor più evidente con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) e 3, lettera i), della legge regionale impugnata. Tali disposizioni, infatti, attribuendo alla Regione il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonchè di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, si porrebbero in evidente contrasto con le lettere b) e c) del citato art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, contenenti norme volte ad assicurare livelli minimi ed uniformi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente e che espressamente avrebbero affidato dette funzioni ad organi dello Stato. Analoghe considerazioni, ad avviso del ricorrente, andrebbero svolte con riguardo all'art. 2, comma 3, lettere h) e j), che attribuiscono alla Regione la funzione di

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provvedere alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti. Tale assetto normativo sarebbe, infatti, in contrasto con l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999, il quale – intervenendo nella materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva statale – riconosce i medesimi poteri in capo allo Stato. 2.– Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni sollevate, riservando ad un successivo atto la precisazione di ulteriori argomentazioni. Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione ha dedotto che la legge regionale n. 6 del 2008, proponendosi di disciplinare le competenze di tutti i soggetti interessati sul territorio regionale alla prevenzione dei rischi industriali derivanti dagli incidenti rilevanti, si inquadra appieno nel contesto normativo delineato dalle direttive comunitarie e dagli interventi del legislatore statale. Essa sarebbe in linea con quanto stabilito, in specie, dall'art. 3-quinquies del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il quale delimita l'ambito di competenza dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nella prospettiva di garantire interventi non confliggenti. Con riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 1, la Regione precisa che le funzioni di indirizzo e coordinamento che la norma impugnata le attribuisce sarebbero proprio quelle di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, conferite alle Regioni ex art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). In attuazione di detta norma, ai fini della realizzazione di tale conferimento, la Regione Puglia, con la legge in esame, ha provveduto sia ad istituire l'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA), che a porre le disposizioni in materia di incidenti rilevanti, ma non ha ancora provveduto a stipulare l'accordo di programma con lo Stato, prescritto dal citato art. 72 per il completamento della procedura di conferimento, cosicché, nell'attuale fase transitoria, la normativa impugnata non sarebbe, peraltro, neppure operante. Con la predetta norma, comunque, la Regione si sarebbe limitata a disciplinare l'esercizio della funzione amministrativa, in linea con quanto statuito dall'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999. In relazione all'art. 2, comma 2, lettera d), impugnato nella parte in cui dispone che «la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'art. 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 334 del 1999», la Regione rileva che l'art. 13 del d.lgs. n. 334 del 1999, rubricato «aree ad elevata concentrazione di stabilimenti», mantiene in capo allo Stato la competenza in materia di individuazione delle aree ad elevata concentrazione, sino a che non sia data attuazione a quanto previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e, in particolare, alla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione ivi prescritto (come espressamente affermato dall'art. 20 della legge regionale n. 6 del 2008). Pertanto – prosegue la Regione – le competenze esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione interessata ed il Comitato, sono state conferite alle Regioni, che dovranno esercitarle alla stregua dei criteri e regole fissate nella disciplina regionale, allorché verrà stipulato l'accordo di programma tra Stato e Regione. In riferimento all'art. 2, comma 2, lettera c), inoltre, la Regione precisa che anch'esso rinvia al d.lgs. n. 334 del 1999 nella parte in cui quest'ultimo stabilisce una serie di misure dirette al controllo, di cui agli artt. 21 e 25, comma 1, del citato decreto, finalizzate ad accertare «l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza», il cui rispetto costituisce, pertanto, un vincolo espresso per la medesima Regione. Nello stesso senso dovrebbe concludersi con riguardo all'art. 2, comma 3, lettera i). Quanto, poi, all'art. 2, comma 3, lettera h), la norma si limiterebbe a disporre che la Regione, unitamente a tutte le autorità competenti ed in un'ottica di coordinamento e di sussidiarietà e, comunque, nelle more dell'attuazione del citato art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, individui gli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'art. 12 dello stesso d.lgs. n. 334 del 1999. Da ultimo, il citato art. 2, comma 3, lettera j), si limiterebbe a stabilire che la Regione provveda «all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti», nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Considerato in diritto 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, recante «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in quanto tali disposizioni lederebbero la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione). In specie, il ricorrente impugna dette norme, nella parte in cui attribuiscono alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in particolare, mediante il riconoscimento in capo alla stessa del compito di individuare ed emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi ed alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, nonché di provvedere all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti. Tali disposizioni violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale a determinare, sull'intero territorio nazionale, gli standard omogenei di

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tutela dell'ambiente, ponendosi in contrasto, in particolare, con l'art. 16 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), che, recependo la direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ha attribuito ad organi statali proprio le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 2.– La questione non è fondata. 2.1.– La disciplina relativa alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose trova la sua base giuridica, dapprima, nella direttiva comunitaria 24 giugno 1982, n. 82/501/CEE (Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), e quindi nella direttiva 96/82/CE, cui ha dato attuazione il d.lgs. n. 334 del 1999. La disciplina comunitaria impone che, in questa materia, sia assicurato «un elevato livello di tutela» secondo i principî «della precauzione e dell'azione preventiva», nonché «della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente». Si tratta di un articolato sistema di controlli, nel cui ambito sono imposti agli Stati membri incisivi obblighi di vigilanza. Il d.lgs n. 334 del 1999, che ha recepito detta direttiva, si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale, che, ai fini della tutela dell'ambiente, persegue una politica preventiva contro i rischi di incidenti rilevanti, disponendo misure di sicurezza durante i vari stadi dell'attività (progettazione, produzione, gestione), nella fase anteriore e posteriore ad ogni singolo processo produttivo, attribuendo alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative relative agli incidenti rilevanti, con il compito di individuare le autorità titolari delle funzioni stesse, competenti ad emanare i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e di stabilire le modalità per l'adozione di questi ultimi (art. 18), in linea con l'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Questo già disponeva il conferimento delle richiamate competenze amministrative in favore delle Regioni, pur subordinandolo all'adozione delle specifiche normative, di cui al comma 2, volte a «garantire la sicurezza del territorio e della popolazione», all'attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA), ed infine alla stipula di un accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenze n. 407 del 2002, n. 135 del 2005 e n. 32 del 2006), dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, emerge che esse ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia (sentenza n. 214 del 2005). In tema di pericoli di incidenti rilevanti, il d.lgs. n. 334 del 1999 – ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 – può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V (sentenze n. 214 del 2005, n. 32 del 2006). Le norme in esame vanno, quindi, scrutinate con riguardo ai principi posti dal citato decreto. 2.2.– La Regione Puglia, con la legge n. 6 del 2008, ha inteso (art.1) disciplinare, in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del d.l.gs. n. 334 del 1999, le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del d.lgs. n. 112 del 1998. Le disposizioni impugnate riguardano specificamente le attribuzioni regionali; la loro finalità è quella di «garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge», mediante l'esercizio delle «funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose» (art. 2, comma 1). Tale affermazione di principio va, tuttavia, interpretata alla luce del comma 2 del medesimo articolo 2, il quale dispone, fra l'altro, che, «per le finalità di cui al comma 1 […] la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale» (comma 2, lettera c), e «provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 334 del 1999» (comma 2, lettera d). Il complesso di dette disposizioni rende palese che l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2008 non invade la competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e non contrasta con i principi stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, ma si limita a dare applicazione a quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato, prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda. L'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ad emanare le linee strategiche programmatiche e le linee guida in tema di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale (comma 2, lettera c, del citato art. 2) è, infatti, finalizzata a consentire un'attuazione omogenea sul predetto territorio, in linea con i criteri uniformi di massima delineati a livello nazionale ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, delle misure di controllo – sopralluoghi e verifiche ispettive – previste dall'art. 25 del citato decreto, (peraltro già affidate da quest'ultimo alle Regioni), dirette ad accertare «l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza». Non può quindi ritenersi che la fissazione di linee strategiche e programmatiche, nonchè di linee guida in materia di controlli regionali, sia lesiva della competenza

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statale invocata, in quanto si tratta esclusivamente di garantire l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli standard fissati dal legislatore statale, che costituiscono ad un tempo i principi fondamentali della materia. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al compito assegnato alla Giunta regionale di provvedere «all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi» (art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2008). Detta previsione deve ritenersi attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti, in base all'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, ai fini del rispetto di quanto prescritto sul punto dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto, anch'esso espressamente richiamato sia dall'art. 16 del medesimo decreto che dalla norma regionale impugnata. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Parimenti, l'art. 2, comma 3, lettera h), della legge regionale n. 6 del 2008 assoggetta l'individuazione degli stabilimenti in cui il pericolo o le conseguenze di incidente possono essere maggiori rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante); e dunque, in armonia con i livelli della legislazione statale, con conseguente insussistenza della violazione denunciata dal ricorrente. Sono, pertanto, infondate le censure concernenti l'art. 2, comma 3, lettera i), della legge regionale n. 6 del 2008, in tema di definizione del programma regionale dei controlli e dell'organizzazione delle verifiche ispettive, poiché esso stabilisce espressamente che detto programma deve essere redatto «ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 334 del 1999», il quale contiene principi fondamentali della materia. La questione concernente la previsione, nella legge regionale impugnata, dell'adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti (art. 2, comma 3, lettera j), è infondata, per la considerazione che la disposizione si colloca nell'ambito delimitato dalla normativa statale e, quindi, dagli specifici requisiti adottati con il d.m. 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Si tratta, pertanto, di attività finalizzata ad assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante. In conclusione, l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla medesima (sentenze n. 32 del 2006 e n. 214 del 2005). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i), j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

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Regione Puglia Assessorato all’Ecologia Settore Ecologia Assessore: Professore Michele Losappio Esperto in materia di Rischi Industriali (Phd-ING.IND. 25): Dott. Ing. Barbara Valenzano – ARPA Puglia

Oggetto: Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

1. Riferimenti Normativi: Con il presente disegno di legge regionale si è voluto disciplinare, quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., in conformità con i principi ed i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europee), ossia le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59). Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è stato sempre inteso modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, che a sua volta ha recepito la direttiva comunitaria 96/82/CE, modificata ed integrata, a sua volta, dalla direttiva 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter"). E’ stato considerato e sviluppato, nel presente Disegno di Legge, il concetto di Effetto Domino introdotto dalla Seveso II, ossia un approccio alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e di depositi. E’ stato considerato, in tal senso, quanto previsto dal DM 9/5/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Tale scelta è derivata dall’esigenza di dare risposte concrete alla possibile fattibilità di installazioni industriali che potenzialmente potrebbero determinare aggravio di rischio sul territorio.

2. Disciplina delle competenze Amministrative e tecnico procedurali in materia di incidenti rilevati Il recepimento e l’attuazione delle predette direttive comunitarie e dei Decreti da esse discendenti sono da considerarsi un obbligo normativo per l’amministrazione regionale, che da quasi dieci anni opera in “regime transitorio”. Pertanto lo sforzo intrapreso con la presente attività normativa dovrà essere teso: 1. a disciplinare l’esercizio delle competenze amministrative, tecnico procedurali ed ispettive in materia di incidenti rilevanti;

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2. ad individuare le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilire le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; 3. disciplinare l’esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, ed in particolare del Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo 8 del disegno di Legge, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente; 4. a definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, alle attività ispettive, raccordano le funzioni dell'ARPA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 8 disegno di legge; 5. a definire il Programma Regionale dei Controlli e l’organizzazione delle Verifiche Ispettive ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

Per quanto attiene gli aspetti di Sicurezza Industriale, il presente Disegno di Legge ha previsto il criterio della verifica programmatica delle misure tecnico - gestionali degli impianti, al fine di valutare i rischi connessi ai processi industriali. In tale contesto particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti legati alla adozione, da parte dei Gestori, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. In definitiva alla Regione faranno capo le funzioni Strategiche, Programmatiche e di Coordinamento. E’ opportuno precisare sin d’ora che l’attività regionale dovrà essere tesa all’emanazione di Norme Tecniche di settore, Linee Guida di riferimento, al fine di far salvo il criterio di “disciplina uniforme” per tutto il territorio regionale, oltre che le potestà amministrative necessarie a garantire l’adeguatezza degli standard di precauzione. In tale ottica si precisa che la materia in oggetto rientra nell’ambito dei “Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Pianificazione e Gestione delle Emergenze Industriali di carattere Incidentale” più che nel campo dei “Controlli Ambientali”. Pertanto risulta di fondamentale importanza lo scambio sinergico tra i diversi soggetti preposti all’istruttoria tecnica. Le specifiche funzioni amministrative di controllo dell’ambiente sono state quindi raccordate con i dispositivi “AIA” (Autorizzazione Integrata Ambientale), che assegnano alle Province, ai sensi dell’'art. 19 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), le attività di pianificazione dei Controlli ed Ispettive, con il supporto tecnico di ARPA Puglia. Alle Amministrazioni comunali spetterà l’adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell’applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 44 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla Legge Urbanistica, sia dalle Leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997. Per quanto attiene gli aspetti legati alla Gestione delle Emergenze, la Sicurezza del Territorio e della Popolazione, si propone un coordinamento tecnico e funzionale dell’Emergenza Esterna a cura del Ministero dell’Interno, da attuarsi per il tramite dei Prefetti e dei propri Uffici Territoriali di Governo unitamente alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, in continuità con quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del decreto Legge 343/2001, convertito in Legge 401/2001, mantenendo, in ambito provinciale, le competenze di cui all’art. 14 della Legge 225/1992. A tal fine sarà necessario, a valle della approvazione del presente Disegno di Legge, stipulare una opportuna Intesa tra le parti coinvolte, al fine di individuare competenze specifiche, ruoli e responsabilità. 2

Si fa presente che, come previsto nel Disegno di Legge regionale, gli Uffici Territoriali del Governo a supporto dei titolari delle predette funzioni, saranno coadiuvati stabilmente, nel perseguire gli obiettivi di Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, dai competenti organi tecnici regionali presenti sul territorio, quali il Settore Protezione Civile, l’ARPA Puglia, le Unità Periferiche Genio Civile, oltre che dalle Province e dai Comuni interessati.

3. Previsione di Spesa Alla luce dell’articolo 21 del Disegno di Legge, complessivamente, quanto proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ogni eventuale spesa, non valutabile nell’immediato, e derivante dalla messa a regime delle disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, potrebbe trovare copertura finanziaria nell’ambito del “Programma Regionale per la Tutela Ambientale” aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 9 maggio 2007, con particolare riferimento all’Asse 6 – Linea di intervento c di seguito riportata.

Asse 6 – Linea di intervento c., Avviamento e Sviluppo delle Attività dell’ARPA Puglia a supporto degli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive, definizione degli aspetti legati al “Supporto tecnico- scientifico e tecnico-operativo per le questioni inerenti rispettivamente i grandi impianti industriali in Puglia e la riduzione dell’inquinamento atmosferico”.

Conclusioni In attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Attività a Rischio di Incidente Rilevante) dovranno pertanto essere conferite dallo Stato alle Regione Puglia le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. La Regione Puglia, chiamata a disciplinare gli aspetti legati alla Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, nonché alla Sicurezza dei Processi Chimici, attraverso l’emanazione di dispositivi normativi ad hoc in materia di Rischi Industriali e Tecnologici, non potrà prescindere dalla definizione di specifiche metodologie tecnico - normative e procedurali per l’analisi ed il controllo degli stessi, soprattutto in considerazione dell’attuale contesto produttivo determinatosi nel territorio pugliese.

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Regione Puglia Assessorato all’Ecologia Via delle Magnolie 6/8 Z.I., Ex ENAIP Modugno Tel.: +39 080 5406836 Fax.: +39 080 5406844

Alla

Presidenza della Regione Puglia On. Nicola Vendola Lungomare N. Sauro, 33 70121 - Bari

Alla

Avvocatura della Regione Puglia Avv. Maria Liberti Lungomare N. Sauro, 33 70121 - Bari

Oggetto: Nota tecnica a supporto delle controdeduzioni che la Regione Puglia vorrà rappresentare all’Avvocatura Generale dello Stato in riferimento alla impugnazione della legge regionale n. 6/2008 (Cont. 1832/08/L).

Facendo seguito alla nota Prot. 11/L/18031 del 18.07.2208 dell’Avvocatura della Regione Puglia e con riferimento al Ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, notificato alla Regione Puglia in data 17.07.2008, si trasmette nota tecnica di dettaglio relativa alle attività normative in materia di Rischi Industriali, di cui alla L.R. n. 6 del 07.05.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, che disciplina il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, al fine di garantire, con gli Enti di Governo preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, così come previsto dall’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Pertanto, con la presente nota, si cercherà di dimostrare, con riferimenti di dettaglio, quelli che sono stati i principi guida che hanno mosso l’azione normativa. Auspicando di poter trovare la migliore soluzione, in termini di prevalente interesse pubblico, alla corretta e coordinata individuazione di tutte le autorità competenti in materia di Rischi Industriali e Protezione Civile, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

L’Assessore all’Ecologia Prof. Michele Losappio

Nota tecnica a supporto delle controdeduzioni che la Regione Puglia vorrà rappresentare all’Avvocatura Generale dello Stato in riferimento alla impugnazione della legge regionale n. 6/2008 (Cont. 1832/08/L).

A cura di: Assessore all’Ecologia della Regione Puglia

Prof. Michele Losappio

ARPA Puglia

Dott. Ing. Barbara Valenzano

Bari, 30 aprile 2009

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1. Introduzione Il presente parere tecnico fa riferimento al Ricorso, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e riguarda le attività normative della Regione Puglia in materia di Rischi Industriali, di cui alla L.R. n. 6 del 07.05.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008. Tale norma ha di fatto disciplinato il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, al fine di garantire, con gli Enti di Governo preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, così come previsto dall’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I “motivi” che hanno determinato il ricorso, così come espresso dall’Avvocatura dello Stato, sono connessi, oltre che al citato articolo 127 della Costituzione, anche all’art. 117, comma2, lettera s) della Costituzione, ossia riguardano la “violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato << in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema >>”. (Cfr. pag. 3 del Ricorso). Entrando nel merito del ricorso, si risponde puntualmente a quanto indicato dall’Avvocatura dello Stato, e con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 6/08: − all’articolo 1 del ricorso, citato a pagina 1, anche se non impugnato; − all’articolo 2, comma 1; − all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d); − all’articolo 2, comma 3, lettere h), i), j). 2. Articolo 1 - L.R. 6/08 In relazione a quanto riportato alla pagina 1 del Ricorso, che richiama l’articolo 1 della L.R. n. 6/08 “Finalità e ambito di applicazione”, si fa presente che quanto disposto dalla normativa in oggetto, richiama puntualmente quanto previsto dalla norma nazionale. Infatti, il D.Lgs. 238/05, all’articolo 18 “Competenze della Regione”, recita: “1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione: a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo; c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.27”.

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3. Articolo 2, comma 1 - L.R. 6/08 Si richiama, innanzi tutto, il citato articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che al comma 1 prevede, appunto, che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ivi inclusa la materia ambientale e di tutela dell’ecosistema” (art. 117, comma 2, lettera c) . In tale contesto è opportuno precisare che tutta l’azione normativa, come è possibile riscontrare dalla lettura approfondita dell’intera legge regionale in oggetto, è sempre stata tesa proprio a “connettere in modo quasi naturale le competenze regionali concorrenti della protezione civile e del governo del territorio”, proprio come richiamato dall’Avvocatura dello Stato. Tale affermazione è ciò che si intende dimostrare. In particolare, si fa presente che il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 6/08 non può essere considerato avulso dal contesto normativo in cui è incardinato. E’ necessario che sia letto unitamente a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, e da quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della medesima L.R. n. 6/08, in quanto, tutti insieme concorrono a disciplinare le competenze regionali, nel rispetto delle norme tecniche statali. Si sottolinea che, quanto disposto dalle lettere a) e b), comma 2, dell’art. 2, della L.R. n. 6/08 recepisce il significato più profondo dell’art. 117 della Costituzione. Infatti, all’art. 2 della L.R. n. 6/08, è possibile riscontrare tale affermazione, proprio nel momento in cui il legislatore pone la propria attenzione sul “rispetto delle norme tecniche statali” ed esprime la propria volontà a definire “le modalità di coordinamento e concertazione tra gli enti territoriali competenti”. Si riporta l’estratto dell’art. 2, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 6/08. “ART. 2 FUNZIONI REGONALI 1. La Regione, per garantire un’omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. 2. Per le finalità di cui al comma 1: a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali. b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati; omissis …”. Analogamente, la Regione Emilia Romagna, per garantire un’omogenea applicazione delle norme di legge, ha disposto che fossero in capo alla Regione le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose (Rif. articolo 3 comma 1 della L.R. n. 26 dell’11 dicembre 2003 della Regione Emilia Romagna). Tali principi risultano gli stessi principi base della L.R. n. 6/08. La L.R. n. 6/08, all’art. 2 comma 3, lettera a), prevede, appunto, che la Regione Puglia disciplini, ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti prevedendo la definizione delle“modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale 4

(ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999,..” nonché “le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17.. omissis” della stessa legge regionale. A tal proposito, l’art. 8 della L.R. n. 8/06 definisce la composizione del “Comitato Tecnico Regionale” preposto all’Attività Istruttoria, prevedendo il supporto tecnico-scientifico dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco attraverso opportune forme di convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Interno, demandando e facendo salva comunque l’applicazione della normativa antincendio a cura dei Comandi Provinciali VV.F., oltre che dell’ISPESL parte integrante del Comitato. Ancora più forte risulta la presenza dello Stato nell’ambito dell’Attività Ispettiva ai sensi dell’art. 25 el D.Lgs. 334/99 e s.m.i., prevista dal comma 3 dell’art. 17 della L.R. n. 6/08. I soggetti preposti ai controlli sono di fatto connessi alle Funzioni Centrali. Inoltre, sempre per quanto attiene la riserva statale di fissare “standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale”, si fa presente che la L.R. 6/08, all’art. 7, comma 2, prevede, anche per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna, la stipula di apposita intesa, tra della Regione Puglia ed Uffici Statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante. A conferma di quanto detto, si precisa che, nell’ambito delle attività normative in materia di Rischi Industriali poste in essere dalla Regione Puglia, si è proceduto a disciplinare il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, attraverso tavoli tecnici di confronto, al fine di garantire, con gli Enti preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, richiedendo anche agli Uffici Territoriali di Governo presenti sul territorio di voler svolgere il coordinamento tecnico e funzionale dell’Emergenza Esterna, in continuità con quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del decreto Legge 343/2001, convertito in Legge 401/2001, mantenendo, in ambito provinciale, le competenze di cui all’art. 14 della Legge 225/1992 e, comunque, specificando che gli stessi Uffici Territoriali di Governo sarebbero stati coadiuvati stabilmente, nel perseguire gli obiettivi di Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, dai competenti organi tecnici regionali presenti sul territorio, quali il Settore Protezione Civile regionale, ARPA Puglia, le Unità Periferiche Genio Civile, oltre che dalle Province e dai Comuni interessati. A riscontro, si allegano le note intercorse tra Regione Puglia e Prefetto di Bari, in rappresentanza degli organi di protezione civile nazionale e per l’occasione dei VV.F. (cfr. Allegato 1: Note Assessore all’Ecologia - Prefetto). In tutto ciò è da precisare che la norma finale della legge regionale , al comma 3, art. 21, prevede che le disposizioni abbiano “efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 dello stesso decreto.”. Ed è proprio ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maggio 1997, n. 59) che dovranno essere trasferite le competenze, in materia di Incidenti Rilevanti, dallo Stato alle regioni. Ciò premesso, si osserva, riguardo alla presunta violazione dell’articolo 117 della Costituzione, che le disposizioni della L.R. n. 6 del 7 maggio 2008, non potranno essere in vigore fino all’attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998. Questa norma, che specificatamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce, alle Regioni, le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria tecnica e della sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all’adozione di specifica normativa regionale, alla attivazione dell’Agenzia di Protezione Ambientale ed a seguito 5

di Accordo di Programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per procedure di dichiarazione. In attesa dell’Accordo di Programma, dunque, si esclude che vi sia stata piena attuazione dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998. In tal senso, pertanto, si ritiene il ricorso infondato in quanto l’operatività di una disposizione di legge non risulterebbe applicabile se non dopo la sua attuazione. Inoltre, l’oggetto del contendere attiene a competenze amministrative che la legge regionale impugnata ha assegnato alla Regione, mentre, a parere dell’Avvocatura dello Stato, la legge Statale attribuirebbe a sé. In realtà pur considerando il fatto che il D.lgs. 334 del 1999 è precedente alla riforma del Titolo V, in ogni caso, il D.Lgs. 334/99 ed il successivo D.Lgs. 238/05 hanno di fatto ampliato le competenze regionali, stabilendo, all’art. 18, che la Regione disciplina, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, “l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti”, individuando, tra l’altro, “le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica” e le modalità per l’adozione degli stessi. E’ evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale. Pertanto, richiamato il contenuto dell’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e dell’art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 , individuate le competenze regionali in materia ed evidenziando come le norme citate debbano essere ulteriormente lette alla luce della riforma del Titolo V, si prende atto della forte esigenza di coordinamento fra l’ente statale e quello regionale che di fatto risulterebbe rimessa alla cooperazione fra i diversi livelli di governo.

In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma1, della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art.117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. Articolo 2, comma 2, lettera c) - L.R. 6/08 Al fine di voler chiarire meglio i presupposti per cui si contesta la lettera c), comma 2, della L.R. n. 6/08, si precisa che quanto riportato nel Ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, dalla Avvocatura dello Stato, non risulta conforme alla lettera c), comma 2, della predetta L.R. n. 6 del 07.05.2008, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, verosimilmente per mero errore materiale. E’ solo in tali termini che potrebbe risultare eccessiva la competenza della Regione rispetto alla potestà dello Stato e di altre Regioni. Al solo fine di chiarire il contesto di riferimento, si riportano le due formulazioni:

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− lettera c) del comma 2, art. 2, tratto dalla L.R. n. 6/08 emanata dalla Regione Puglia: “c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull’intero territorio regionale”.

− lettera c) del comma 2, art. 2, tratto dal Ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, a cura della Avvocatura dello Stato: “c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull’intero territorio nazionale”.

Inoltre, quanto disposto dalla lettera c), comma 2, art. 2 della L.R. 6/08, rafforza il principio di Garanzia di una Omogenea Applicazione della Norma nel Territorio della Regione Puglia e va letto unitamente a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, ed agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della medesima legge regionale. Sussisto pertanto le medesime conclusioni raggiunte con la trattazione del comma 1, Articolo 2, - L.R. 6/08. Allo stesso principio fa capo la volontà della Regione di emanare proprie linee guida in materia di ispezioni e controlli. Si fa presente che tale affermazione andava letta, per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., contestualmente a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17, ossia, intesa quale volontà di avvalersi oltre che delle norme tecniche riconosciute a livello nazionale e internazionale in materia anche e soprattutto “delle <>, pubblicate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).” In ogni caso, per gli stabilimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., di competenza regionale, risulta necessario sin d’ora dotarsi dei migliori strumenti tecnici per l’espletamento dei controlli, come appunto ad esempio le linee guida APAT, (in corso di validazione nell’ambito dei Gruppi di Lavoro APAT/ARPA/APPA), che la Regione potrebbe intendere, ad esempio, far proprie per le verifiche di propria competenza, così come previsto dalla legge, nel rispetto delle modalità e dei tempi che lo Stato vorrà disporre. Ed è proprio a tal proposito che si segnalano, nuovamente, ritardi amministrativi connessi alla piena attuazione dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e ritardi normativi connessi alla mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 25 e dal comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs.238/05 per quanto attiene rispettivamente l’attività ispettiva ed l’attività di istruttoria e controllo. I citati commi prevedono, appunto, che le verifiche ispettive siano “…svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore..” del D.Lgs. 238/05, che siano concepite “…in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento”, (Comma 3 dell’art. 25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.), e che “con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica…” siano “..disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti….” per legge.

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Si è ritenuto, pertanto, di cogliere il significato profondo e quindi osservare quanto disposto dall’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i, ovvero di definire in sede normativa regionale “le modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo” (comma b) art. 18 D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) intendendo comunque di operare nel rispetto delle norme dello Stato. Tale affermazione trova ulteriore riscontro nella partecipazione della Regione Puglia, oltre che a tutte le attività di Pianificazione dell’Emergenza Esterna con gli Uffici Territoriali di Governo, a tutti i Gruppi di Lavoro misti MATTM, APAT, VV.F., ai Tavoli Tecnici APAT, ai Tavoli Tecnici della Conferenza Stato- Regione e della Presidenza Consiglio dei Ministri, finalizzati alla verifica ed approvazione interna della documentazione tecnico-normativa in materia di incidenti rilevanti. E questo al solo fine di coordinare l’azione tecnico-normativa con gli indirizzi di Governo. Al fine di convergere ad un ottimale coordinamento con tutti i soggetti preposti alla Sicurezza e Tutela del Territorio, si segnala anche la partecipazione dell’Assessore all’Ecologia ad un Convegno Scientifico Nazionale in materia di “Sicurezza dei Sistemi Complessi”, tenutosi a Bari dal 16-18 Ottobre, con un paper dal titolo “Disegno di Legge in Materia di Incidenti Rilevanti”. In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma2, lettera c) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art.117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed alla oggettiva consapevolezza di dover garantire la tutela delle popolazioni e degli ecosistemi, sopperendo, nell’ambito delle proprie competenze, ai vuoti normativi in essere.

5. Articolo 2, comma 2, lettera d) - L.R. 6/08 Per quanto alla “individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999”, così come previsto dalla lettera d), comma 2, della L.R. n. 6/08, si rimanda integralmente all’articolo 13 del D,Lgs. 334/99 e s.m.i. In particolare, il comma 2 dell’articolo 13 del D,Lgs. 334/99 e s.m.i., prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni” siano stabiliti, appunto: a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti; b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato; … omissis Anche in tal caso, si assiste a ritardi connessi all’attuazione dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, oltre che alla mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero alla mancata definizione dei criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi. Pertanto, risulteranno, ai sensi del comma 1 e 3 dell’art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, “conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di 8

provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 .. omissis ”, ovvero soltanto a seguito di Accordo di Programma tra Stato e Regione, previsto dal citato comma 3, subordinatamente alla adozione di specifica normativa regionale di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, che è quanto, di fatto, contestato dalla Avvocatura dello Stato. Inoltre, ai sensi all’attuazione dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma ministeriale triennale di difesa dell'ambiente, di cui all'articolo 68 dello stesso decreto, le funzioni connesse alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale e di coordinamento degli interventi ambientali, ivi inclusa la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi. In tal contesto, quindi, risulta di fatto essenziale e prioritaria l’individuazione delle aree maggiormente sensibili, in termini rischio industriale connesso all’uso di determinate sostanze pericolose, partendo , appunto, dalla individuazione e perimetrazione di quelle aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante. In tale contesto si sottolinea nuovamente il grave stato di latenza normativa , inteso come tempo che intercorre fra la comparsa della prima credenza normativa e la comparsa della prima azione normativa, di almeno venti anni, che, non gestito, porterebbe la Regione ad uno stato di deriva culturale, sia in termini programmatici che di tutela del territorio.

In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 2, lettera d) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art.118 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed alla oggettiva consapevolezza di dover garantire la tutela delle popolazioni e degli ecosistemi, uscendo dalle condizioni di stallo e loop normativo ed auspicando di poter stabilire idonee modalità di coordinamento per il trasferimento delle funzioni in caso di stabilimenti soggetti a possibile effetto domino, sulla base del principio di sussidiarietà.

6. Articolo 2, comma 3, lettera h) - L.R. 6/08 Si rimanda a quanto detto in precedenza per l’articolo 2, comma 3, lettera d), in quanto integralmente applicabile, soprattutto in relazione alla definizione dei Criteri per l’individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione industriale, precisando inoltre che, le funzioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non possono che essere considerate provvisorie, proprio per quanto espresso dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 238/05, ossia in considerazione del fatto che “In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.”. In tal senso si ribadisce quanto la L.R. 6/08 abbia colto il significato della disciplina dello Stato, disponendo per l’appunto, una Norma Finale che, al comma 3 dell’art. 9

20, prevede una piena efficacia della norma stessa a decorrere dalla Stipula dell’Accordo di Programma Stato-Regione. Ed è proprio il Decreto 9 maggio 2001 – “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.”, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Ambiente, il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 138 del 16 giugno 2001, in attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., a chiarire le specifiche disposizioni previste per il controllo dell’urbanizzazione. Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, infatti, dispone che siano le Regioni a dover assicurare “il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.” e che, solo in assenza di disciplina regionale, si applicano i principi, i criteri e i requisiti previsti dalla normativa dello Stato. L’art. 5 del Decreto 9 maggio 2001, prevede che, per il “Controllo dell’Urbanizzazione”, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzino, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, quanto previsto dall’allegato allo stesso decreto 9 maggio 2001. In particolare, per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo D.Lgs. 334/1999 s.m.i., mentre, per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999 s.m.i., le informazioni fornite dal gestore. In linea con quanto richiamato, si fa presente la L.R. n. 6/08, dispone che sia la Regione, unitamente a tutte le Autorità compenti ed in un’ottica di coordinamento e di sussidiarietà, e comunque nelle more dell’attuazione dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, ad individuare gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall’articolo 12 dello stesso D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..

In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3, lettera h) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art. 118 ed all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

7. Articolo 2, comma 3, lettera i) - L.R. 6/08 Si rimanda a quanto detto in precedenza, ovvero al paragrafo 4, relativo all’articolo 2, comma 3, lettera c) della L.R. n. 6/08, in quanto esattamente applicabile per le considerazioni esposte relativamente ai ritardi amministrativi connessi alla piena attuazione dell’art.72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 25 e dal comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs.238/05 per quanto attiene ripettivamente all’attività ispettiva ed all’attività di istruttoria e controllo.

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Inoltre si precisa che, la definizione del “programma regionale dei controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999” è da ritenersi cogente, per gli stabilimenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., solo a seguito della stipula dell’Accordo di Programma Stato-Regione, e che per gli stabilimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i, operando difformemente da quanto disposto dalla LR. N. 6/08, la Regione risulterebbe di fatto inadempiente.

In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3, lettera i) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art. 118 ed all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo la piena legittimità delle norme impugnate, in quanto la legge regionale disciplinerebbe “funzioni espressamente attribuite alle regioni e mantenute alla competenza dello Stato solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del citato art. 72. In relazione all’efficacia dll’art. 118 Cost.si richiamano i principi di sussidiarietà ed adeguatezza. La Regione difende il principio secondo cui le funzioni amministrative non possono che essere svolte a livello locale. (Sentenza n. 32 Corte Costituzionale 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006)).

8. Articolo 2, comma 3, lettera j) - L.R. 6/08 Si fa presente che tale comma va inteso quale norma di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Secondo la normativa vigente, le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, comunque individuate e delimitate nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Piani Urbanistici Generali sono, ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2001, soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b dello stesso Decreto. Si intende, pertanto, espressamente richiamare quanto disposto dal Decreto 9 maggio 2001 – “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.”, emanato in attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99, che, di fatto, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., con particolare riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, anche in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali. Il Decreto 9 maggio 2001 precisa che le norme individuate dal legislatore sono finalizzate, “a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.” e che “si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”. Il comma 2 del’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, relativo alla “Disciplina Regionale” dispone che siano le Regioni ad assicurare “il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti” dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334..” e dallo stesso Decreto 9 maggio 2001, “prevedendo anche opportune forme 11

di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati”. Inoltre, sempre al comma 2 dell’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, è la disciplina regionale, per gli aspetti di pianificazione urbanistica, a dover “assicurare il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447”. Come già detto, il comma 3 dell’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, ad ulteriore conferma di quanto detto, dispone che siano le Regioni a dover assicurare “il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.”. Solo in assenza di disciplina regionale, recita il comma 4 dell’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, si applicano i principi, i criteri e i requisiti previsti dallo stesso Decreto 9 maggio 2001. La L.R. n. 6/08, alla lettera j), altro non fa che prevedere, a cura della Regione, “l’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti” nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, ovvero dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione d’uso del territorio nei Comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., avvalendosi di opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché tra gli altri soggetti interessati, assicurando il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con le valutazioni tecniche dei competenti organi regionali, discendenti dall’istruttoria tecnica svolta sugli impianti delle Aziende interessate, analogamente a quanto disposto, con atti normativi o circolari esplicative da altre regioni. Ad integrazione di quanto detto al presente paragrafo, si rimanda al paragrafo 4, relativo alla disquisizione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) della L.R. n. 6/08, in quanto interamente applicabile.

In conclusione Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3, lettera j) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art. 118 ed all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed al Decreto 9 maggio 2001.

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Bibliografia [1] Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE,sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (pubblicata in G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003). [2] Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicata in G.U.C.E. n. L 10 del 14 gennaio 1997); [3] Direttiva CEE/CEEA/CE n° 61 del 24/09/1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L257 del 10/10/1996); [4]Comunicato 3 maggio 2006 - Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006); [5] D.M. del 28 febbraio 2006 - Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 29 del 20 aprile 2006); [6] D.Lgs. n. 128 del 22 febbraio 2006 - Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006); [7] D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21 novembre 2005); [8] D.P.C.M. 25 febbraio 2005 - Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005); [9] D.P.C.M. del 12 aprile 2002 - Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2002); [10] D.M. n. 293 del 16 maggio 2001 - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001); [11] D.M. del 10 maggio 2001 - Depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza (pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23 maggio 2001); [12] D.M. del 09/05/2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 138 del 16/06/2001); [13] D.M. del 19 marzo 2001 - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001); [14] D.M. del 09/08/2000 - Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio (pubblicato in G.U. n. 196 del 23/8/2000); [15] D.M. del 09/08/2000 - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2000); [16] D.Lgs n. 334 del 17/08/1999 (Testo coordinato con il D.Lgs n. 238/05) - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato nel S.O. della G.U. n.228 del 28/09/1999); [17] D.Lgs n. 372 del 04/08/1999 - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in G.U. n. 252 del 26/10/1999); [18] D.M. del 20/10/1998 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (pubblicato in G.U. Supplemento Ordinario n° 262 del 09/11/1998); [19] D.M. 21 luglio 1998 - Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 1998); [20] D.M. 5 novembre 1997 - Criteri e metodi per l’effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al DPR 175/88 e successive modificazioni (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998); [21] Legge n° 137 del 19/05/1997 - Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicata nella G.U. n.120 del 26/05/1997); [22] D.M. del 15/05/1996 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 159 del 09/07/1996); [23] D.M. 1 febbraio 1996 - Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996);

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[24] D.M. del 13/10/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 265 del 12/11/1994); [25] D.M. del 20/05/1991 - Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n° 126 del 31/05/1991); [26] D.P.C.M. del 31/03/1989 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 93 del 21/04/1989); [27] APAT (Alberto Ricchiuti, Giorgio Macchi, Piero Santantonio) – “Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante” – Manuali e Linee Guida APAT 23/2003. [28] Alberto Ricchiuti “Mappatura del Rischio Industriale in Italia” – Rapporto 22/2002. [29] APAT - Analisi post-incidentale nelle Attività a Rischio di Incidente Rilevante - Manuali e linee guida. [30] Pubblicazione APAT 33/2005 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici). [31] M. Demichela, N. Piccinini. “Integrated Dynamic Decision Analysis (IDDA): an Advanced Tool for Risk Analysis”. Berlino 2004. [32] R. Bandini, M. Christou, V. Cozzani, M. Gianetti, S. Zanelli. “Pianificazione territoriale in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante: applicazione e confronto dei diversi criteri europei ad un'area italiana”, III Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti civili ed industriali, vol. 1, pppp. 830-839, Pisa 2002. [33] M. Losappio, B. Valenzano “Disegno di Legge in materia di Incidenti Rilevanti”, Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi Complessi”, Bari 2007. [34] Legge Regionale n. 19 del 13.11.2001 della Regione Lombardia “Norme in materia di Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti”. [35] Legge Regionale n. 26 del 17.12.2003 della Regione Emilia Romagna “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. [36] Legge Regionale n. 30 del 20.03.2000 della Regione Toscana “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”. [37] Corte Costituzionale, 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006) – Sentenza n. 32 Anno 2006. [38] Corte Costituzionale, 23 maggio 2005 – Sentenza n. 214 Anno 2005.

ALLEGATI [1] Note intercorse con il Prefetto di Bari. [2] Legge Regionale n. 19 del 13.11.2001 della Regione Lombardia “Norme in materia di Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti”. [3] Legge Regionale n. 26 del 17.12.2003 della Regione Emilia Romagna “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. [4] Legge Regionale n. 30 del 20.03.2000 della Regione Toscana “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”. [5] Sentenza Corte Costituzionale, 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006) – Sentenza n. 32 Anno 2006. [6] Sentenza Corte Costituzionale, 23 maggio 2005 – Sentenza n. 214 Anno 2005.

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