Riservato Trattato Di Mutua Difesa Con Milano

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[Riservato] Trattato di mutua difesa con Milano Vai a 1, 2, 3 Successivo

Indice del forum -> Istituzioni SRING Italico -> Consiglio del Ducato di Modena Precedente :: Successivo Autore Misery

Messaggio Inviato: 23 Set 2008 22:12

Oggetto: [Riservato] Trattato di mutua difesa con Milano

Ho parlato un pò con Polimnia di questo trattato e, dato che la principessa me vuole tanto bbene ehehehe , ha accettao di firmare un patto di mutua difesa con Modena, anche in considerazione della lentezza dei lavori in Dieta per la lega italica. Sono riuscita anche a tirare fuori dalla taverna, dove stava infastidendo tutte le dame di guastalla, il nostro cimabellano che mi ha creato la bozza che pensavo di proporre a milano. E' richiesta una visione e modifiche o approvazioni celeri dato che tra 10 gg ci saranno le elezioni e, considerato che ci sono 5 partiti, credo sia meglio accellerare le cose e farlo firmare a Poli. Citazione: Trattato di mutua assistenza Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 2489

Le alte parti contraenti, __________, Duca di Modena e ________, Duca di Milano, desiderano mettere per iscritto i legami di amicizia che uniscono i loro rispettivi Ducati. In questo modo, attraverso questo trattato di alleanza, le parti contraenti si fanno garanti l’una di fronte all’altra, del territorio dell’altro firmatario e si impegnano a dichiarare guerra ad ogni aggressore dell’altra parte firmataria. Articolo 1- Della mutua assistenza I firmatari si giurano una protezione reciproca in caso di aggressione. In caso di tentativo di invasione di uno dei Ducati firmatari da una parte terza, le forze armate dell'altro Ducato interverranno in aiuto del Ducato aggredito. Articolo 2 – Delle definizioni Art 2.1 Un attacco è un’azione militare non autorizzata di uno o di più intervenuti e il cui obiettivo è la conquista del territorio avverso (da una città al Ducato per intero). Sono considerati come attacco di una parte terza: -La presa del Castello di uno dei Ducati firmatari -La presa di una città di uno dei Ducati firmatari -Una dichiarazione di guerra ufficiale di una terza parte -A carattere generale, ogni invasione del territorio di uno dei Ducati firmatari in seguito alla violazione delle frontiere. Art 2.2 Un’aggressione è un attentato all’integrità del territorio di uno dei Ducati firmatari. Sono considerate come aggressioni di una terza parte: -Una mobilitazione troppo ostentata, vale a dire una mobilitazione di truppe troppo alla frontiera di uno dei ducati firmatari che minacciano a causa della sua posizione e del suo comportamento, il territorio -Un attacco economico (caso per caso in seguito alla gravità dell’attacco e in seguito alla responsabilità accertata o meno di un Ducato esterno) Tutti questi atti provocano il mutuo sostegno diplomatico e militare dei Ducati firmatari. Il trattato sarà applicato senza indugio in caso di aggressione nei confronti di uno dei

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Ducati firmatari. Articolo 3 – Della non aggressione Art 3.1 Il Ducato di Modena si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Milano. Art 3.2 Il Ducato di Milano si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Modena. Art 3.3 In virtù degli articoli 3.1 e 3.2, i duchi così come i membri dei propri consigli rispettivi si impegnano a non far penetrare il proprio esercito sul territorio dell’altro a meno di non aver ricevuto l’autorizzazione espressa dell’altro consiglio e del duca, unicamente per il trasporto di truppe verso un terzo ducato o allo scopo di aiutare l’altro ducato firmatario a respingere un invasore. Articolo 4 – Dei servizi di informazioni dei firmatari I firmatari si scambieranno delle informazioni relative alla loro sicurezza nella misura in cui la loro diffusione non mette in pericolo la sicurezza di un Ducato firmatario. Articolo 5 – Delle misure prese in caso di Guerra Art 5.1 Delle distruzioni conseguite sul territorio aggredito In caso di bisogno, il ducato vittima può fare richiesta ad un ducato aiutante di un aiuto in risorse, rimborsabile. Il ducato si vedrà obbligato contrattualmente a fornire l’aiuto richiesto al meglio delle sue possibilità. Art 5.2 Delle conquiste di guerra Tutte le conquiste di guerra conseguite nel quadro delle operazioni militari saranno oggetto di equa ripartizione. Art 5.3 Dei danni di guerra A causa dei danni causati dalla guerra, l’aggressore sarà intimato a versare una compensazione in natura o in ducati ai ducati firmatari che si ripartiranno i danni. Articolo 6 – In caso di dichiarazione di guerra Art 6.1 Tutti i firmatari devono mantenere le migliori relazioni possibili con gli altri firmatari. Art 6.2 Se un conflitto accade tra due parti, le altre parti si impegnano a dare aiuto diplomatico per regolare questo conflitto prima di una dichiarazione di guerra tra le sue due parti. Art 6.3 Se due o più firmatari si dichiarano guerra senza tener conto di questo trattato, le loro firme saranno immediatamente ritirate da questo trattato senza alcun preavviso. Article 7 – Delle modalità di questo presente Trattato Art 7.1 Il presente trattato non potrà essere rotto da alcuna delle parti in tempo di guerra. Art 7.2 Ogni annullamento unilaterale del trattato in situazione di guerra dichiarata è un atto di Tradimento e autorizzerà delle rappresaglie. Art 7.3 Tramite reciproco consenso, l’annullamento e la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente può essere effettuata. Art 7.4 Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dalla ratifica dei contraenti, che impegna le loro province e i loro popoli..

_________________ Miriam Serena di Montefeltro Contessa del Frignano Araldo di Modena

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Top Homerunner

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1842

Inviato: 23 Set 2008 22:14

Oggetto: Re: [Riservato] Trattato di mutua difesa con Milano

Misery ha scritto: Sono riuscita anche a tirare fuori dalla taverna, dove stava infastidendo tutte le dame di guastalla, il nostro cimabellano che mi ha creato la bozza che pensavo di proporre a milano.

Non stavo infastidendo nessuna dama, stavo reclutando per il mio ufficio privat... esercito! Ovviamente favorevole _________________ Impiccione di prima categoria

Top Alchemio

Inviato: 24 Set 2008 07:47

Oggetto:

Favorevole...pariamoci le spalle da dietro quando sfonderemo al sud _________________

.

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 596

Top Arboreo

Inviato: 24 Set 2008 07:50

Oggetto:

Favorevole. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è l'ultimo articolo, quello della durata del trattato "finchè morte non ci separi".... vabbè che siamo Aristotelici e crediamo nel matrimonio, ma insomma!

. L'unica modifica che chiederei di fare è fissare una modalità

di rescissione, suggerisco questa formula:

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Citazione: Art 7.4 Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dalla ratifica dei contraenti, che impegna le loro province e i loro popoli. Qualora una delle due parti volesse recedere dall'accordo, dovrà necessariamente farne comunicazione ufficiale all'altra parte. Il trattato allora sarà considerato abrogato 20 giorni dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

_________________ Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1576

Mariano di Bas, detto Arboreo, Conte di Finale e di Bastiglia Firma in rifacimento.

Top Moonie

Inviato: 24 Set 2008 12:19

Oggetto:

Citazione: Art 7.3 Tramite reciproco consenso, l’annullamento e la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente può essere effettuata.

Non è questa la parte che riguarda il recedere dall'accordo? D'accordo che gli manca qualcosa del tipo... "Bisogna avvertire 20 giorni prima..." (Quello ce lo metterei)

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 188

A me una cosa che ha fatto storcere il naso è questa: Citazione: -Una mobilitazione troppo ostentata, vale a dire una mobilitazione di truppe troppo alla frontiera di uno dei ducati firmatari che minacciano a causa della sua posizione e del suo comportamento, il territorio

Truppe troppo???? Ma insomma!! Home, troppo occupato ad infast... ahem... reclutare? Per il resto, favorevole... _________________ Moonie

La Fenice... clicchiamola e conosciamola Top Arboreo

Inviato: 24 Set 2008 12:42

Oggetto:

Moonie ha scritto: Citazione: Art 7.3 Tramite reciproco consenso, l’annullamento e la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente può essere effettuata.

Non è questa la parte che riguarda il recedere dall'accordo? D'accordo che gli manca qualcosa del tipo... "Bisogna avvertire 20 giorni prima..." (Quello ce lo metterei) Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1576

Ti ringrazio di avermelo fatto notare perchè quel "tramite reciproco consenso" mi era sfuggito.

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Questo punto e il 7.5 vanno corretti perchè fanno riferimento a due cose diverse: la riscrittura è corretto che sia concordata assieme, l'annullamento no...è corretto stabilire un congruo tempo di preavviso per la rescissione a garanzia della controparte. Se invece si lascia inalterato il testo, basta che una delle due parti non dia il consenso e l'accordo resta in vigore vita natural durante. _________________ Mariano di Bas, detto Arboreo, Conte di Finale e di Bastiglia Firma in rifacimento. Top Eriti

Inviato: 24 Set 2008 18:03

Oggetto:

Nulla da obiettare solo un piccola correzione di traduzione: Citazione: Article 7 – Delle modalità di questo presente Trattato

in: Citazione: Articolo 7 – Delle modalità di questo presente Trattato Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1364

_________________

Top Skorpio2

Inviato: 24 Set 2008 19:59

Oggetto:

Concordo pienamente con Arbo, và modificata la parte dell'annullamento, per il resto sono d'accordo esclusi gli errori (ma qui sono l'ultimo che può parlare eheheh). _________________ Scegli Italica per un'Italia unita qui puoi conoscerla

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1429 Residenza: Mirandola, Ducato di Modena

- ex Sceriffo, Prefetto e Portavoce di Modena Top Rayzen

Inviato: 24 Set 2008 20:10

Oggetto:

favorevole con le modifiche e correzioni grammaticali sopra citate

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Top Misery

Inviato: 25 Set 2008 06:36

Oggetto:

ciambelloneeeeeeee su fa ste modifiche appena puoi che poi posto... (perdonami io faccio sempre tardi al lavoro in questi giorni _________________

)

Miriam Serena di Montefeltro Contessa del Frignano Araldo di Modena

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 2489

Top Marcolando

Inviato: 25 Set 2008 07:05

Oggetto:

Ok al trattato....vanno benissimo le modifiche, Home procedi pure.

OT Se a Milano dovesse diventare Principe un certo Pier , sembra che vorra' chiederci di comprare il nodo fra Fornovo e Spezia , che risulta essere di nostra proprieta'. A prescindere che non ho la piu' pallida idea di quanto potergli chiedere , voi cosa ne pensate? _________________ Giovanni Marcolando Borromeo - Marchese di Carrara Duca di Modena Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 3742 Residenza: Ducato di ModenaLivello 3

Top Homerunner

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1842

Inviato: 25 Set 2008 11:25

Oggetto: Re: [Riservato] Trattato di mutua difesa con Milano

Ecco il trattato con le modifiche. Scusate il ritardo. Citazione: Trattato di mutua assistenza Le alte parti contraenti, __________, Duca di Modena e ________, Duca di Milano,

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desiderano mettere per iscritto i legami di amicizia che uniscono i loro rispettivi Ducati. In questo modo, attraverso questo trattato di alleanza, le parti contraenti si fanno garanti l’una di fronte all’altra, del territorio dell’altro firmatario e si impegnano a dichiarare guerra ad ogni aggressore dell’altra parte firmataria. Articolo 1- Della mutua assistenza I firmatari si giurano una protezione reciproca in caso di aggressione. In caso di tentativo di invasione di uno dei Ducati firmatari da una parte terza, le forze armate dell'altro Ducato interverranno in aiuto del Ducato aggredito. Articolo 2 – Delle definizioni Art 2.1 Un attacco è un’azione militare non autorizzata di uno o di più intervenuti e il cui obiettivo è la conquista del territorio avverso (da una città al Ducato per intero). Sono considerati come attacco di una parte terza: -La presa del Castello di uno dei Ducati firmatari -La presa di una città di uno dei Ducati firmatari -Una dichiarazione di guerra ufficiale di una terza parte -A carattere generale, ogni invasione del territorio di uno dei Ducati firmatari in seguito alla violazione delle frontiere. Art 2.2 Un’aggressione è un attentato all’integrità del territorio di uno dei Ducati firmatari. Sono considerate come aggressioni di una terza parte: -Una mobilitazione troppo ostentata, vale a dire una mobilitazione di truppe troppo alla frontiera di uno dei ducati firmatari che minacciano a causa della sua posizione e del suo comportamento, il territorio -Un attacco economico (caso per caso in seguito alla gravità dell’attacco e in seguito alla responsabilità accertata o meno di un Ducato esterno) Tutti questi atti provocano il mutuo sostegno diplomatico e militare dei Ducati firmatari. Il trattato sarà applicato senza indugio in caso di aggressione nei confronti di uno dei Ducati firmatari. Articolo 3 – Della non aggressione Art 3.1 Il Ducato di Modena si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Milano. Art 3.2 Il Ducato di Milano si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Modena. Art 3.3 In virtù degli articoli 3.1 e 3.2, i duchi così come i membri dei propri consigli rispettivi si impegnano a non far penetrare il proprio esercito sul territorio dell’altro a meno di non aver ricevuto l’autorizzazione espressa dell’altro consiglio e del duca, unicamente per il trasporto di truppe verso un terzo ducato o allo scopo di aiutare l’altro ducato firmatario a respingere un invasore. Articolo 4 – Dei servizi di informazioni dei firmatari I firmatari si scambieranno delle informazioni relative alla loro sicurezza nella misura in cui la loro diffusione non mette in pericolo la sicurezza di un Ducato firmatario. Articolo 5 – Delle misure prese in caso di Guerra Art 5.1 Delle distruzioni conseguite sul territorio aggredito In caso di bisogno, il ducato vittima può fare richiesta ad un ducato aiutante di un aiuto in risorse, rimborsabile. Il ducato si vedrà obbligato contrattualmente a fornire l’aiuto richiesto al meglio delle sue possibilità. Art 5.2 Delle conquiste di guerra Tutte le conquiste di guerra conseguite nel quadro delle operazioni militari saranno oggetto di equa ripartizione. Art 5.3 Dei danni di guerra A causa dei danni causati dalla guerra, l’aggressore sarà intimato a versare una compensazione in natura o in ducati ai ducati firmatari che si ripartiranno i danni. Articolo 6 – In caso di dichiarazione di guerra Art 6.1 Tutti i firmatari devono mantenere le migliori relazioni possibili con gli altri firmatari. Art 6.2 Se un conflitto accade tra due parti, le altre parti si impegnano a dare aiuto diplomatico per regolare questo conflitto prima di una dichiarazione di guerra tra le sue due parti.

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Art 6.3 Se due o più firmatari si dichiarano guerra senza tener conto di questo trattato, le loro firme saranno immediatamente ritirate da questo trattato senza alcun preavviso. Articolo 7 – Delle modalità di questo presente Trattato Art 7.1 Il presente trattato non potrà essere rotto da alcuna delle parti in tempo di guerra. Ogni annullamento unilaterale del trattato in situazione di guerra dichiarata è un infame atto di Tradimento e autorizzerà delle rappresaglie. Art 7.3 Tramite reciproco consenso, la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente può essere effettuata. Art 7.4 Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dalla ratifica dei contraenti, che impegna le loro province e i loro popoli. Qualora una delle due parti volesse recedere dall'accordo, dovrà necessariamente farne comunicazione ufficiale all'altra parte. Il trattato allora sarà considerato abrogato 20 giorni dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

_________________ Impiccione di prima categoria

Top Rayzen

Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1015

Inviato: 25 Set 2008 18:25

Oggetto:

Marcolando ha scritto: Ok al trattato....vanno benissimo le modifiche, Home procedi pure.

OT Se a Milano dovesse diventare Principe un certo Pier , sembra che vorra' chiederci di comprare il nodo fra Fornovo e Spezia , che risulta essere di nostra proprieta'. A prescindere che non ho la piu' pallida idea di quanto potergli chiedere , voi cosa ne pensate?

Ma io mi chiedo prima cosa che senso abbia possedere un nodo a 2 giorni dal nostro ducato. Comunque se lo vogliono, vuol dire che vale molto, quindi conviene studiare bene la situazione, chiedersi come mai lo voglia e i suoi predecessori nemmeno lo hanno considerato, ergo che cosa potrebbe avere in mente. In base a tutti questi fattori il prezzo potrebbe aumentale in modo comparabile alla funzione di Ackermann Top Misery

Inviato: 26 Set 2008 22:31

Oggetto:

Consiglieri, Duca, c'è una novità. Poli ha letto il trattato e me ne ha proposto un'altro da visionare con voi. E' molto più ampio del nostro e lo trovo ben fatto. Tratta punti che riguardano non solo un accordo militare. Tra 9 gg finirà il suo mandato e ha chiesto se possiamo decidere in breve giro. Direi di decidere che tipo di accordo vogliamo con Milano...questa è la loro proposta:

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TRATTATO D’ALLEANZA TRA IL DUCATO DI .... E IL DUCATO DI MILANO Preambolo: Noi, Alti Parti Contraenti, soggetti del Sacro Romano Impero Germanico, ci auguriamo, per mezzo di questo trattato, di rafforzare l’amicizia esistente tra il Ducato di Savoia e il Ducato di Milano. Abbiamo il desiderio che la nobiltà Savoiarda e quella Milanese fraternizzino sotto i vessilli che ci radunano, nei tornei dei guerrieri e sui campi di battaglia. Abbiamo la volontà che i nostri fieri e laboriosi soggetti si sappiano fratelli, e si comportino come tali, si offrano ospitalità, assistenza e soccorso, seguendo i comandamenti aristotelici. Che la potenza della Sua volontà ci illumini per evitare gli ostacoli dell’oscurantismo e dell’odio, perché trionfi la pace, la concordia e la fraternità. Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 2489

Articolo I – Dell’impegno di non aggressione Le Alte Parti Contraenti riconoscono l’accordo tra le nostre due province. Esse si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare, ne alcuna aggressione gli uni verso gli altri. Esse garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti. Le Alte Parti Contraenti d’impegnano a considerare i loro Eserciti come amici. Articolo II – Della partecipazione a qualsiasi trattato Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo e convenzione ostile all’altra parte firmataria e contraente del presente trattato. Sono considerati come ostili i trattati, accordi o convenzioni volti a danneggiare o a prendere con la forza una parte del territorio di uno dei due contraenti. Le province firmatarie del presente trattato s’impegnano a consultare l’altra parte interessata, prima di tutte le ratifiche di un trattato dalle conseguenze importanti sul piano militare con una provincia terza. Questa consultazione non ha carattere obbligatorio o vincolante, ma può, in caso di dissimulazione volontaria o di profondo disaccordo, portare all’annullamento del presente trattato. Di conseguenza, questo articolo richiama alla responsabilità di ciascuno, nel quadro di una cooperazione diplomatica intensa e sana, in spirito di amicizia e condivisione, in una volontà di trasparenza. Le province firmatarie s’impegnano a portare i loro sforzi sul ravvicinamento diplomatico tra loro alleati del presente atto e i loro alleati di altri trattati d’alleanza. Articolo III – Del diritto di passaggio Le Alte Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini sui loro rispettivi territori, sotto riserva che la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Sono autorizzati a circolare liberamente sulle terre delle Alte Parti Contraenti: - I Reggimenti e gruppi armati muniti di lettera di riconoscimento rilasciata dalle autorità militari dei loro rispettivi Ducato o Contea firmatari di questo trattato. Il capo di questo gruppo avrà il dovere di inviare una copia della lettera al funzionario della provincia visitata. - Gli Eserciti muniti di lettera di riconoscimento rilasciata dalle autorità militari dei loro rispettivi Ducato o Contea firmatari di questo trattato. Il capo dell’armata avrà il dovere di inviare una copia della lettera al funzionario della provincia visitata, che darà o non darà la sua autorizzazione. Salvo eccezioni, la legge marziale non riguarderà gli abitanti delle province firmatarie. I procedimenti giudiziari di rimessa ai confini per condanna davanti a un tribunale, previsti dalla legge marziale, non saranno applicati, salvo eccezioni. L’eccezione in queste circostanze consiste nell’accordo scritto delle due parti per attaccare o mettere a processo questo o quel soggetto Milanese o ...... . Inoltre, le province firmatarie s’impegnano a informarsi con priorità di tutte le leggi marziali emanate sui loro rispettivi territori. Il principio di cooperazione contro il pericolo briganti è stabilito dall’articolo V del presente trattato. Articolo IV – Della cooperazione dei Prefetti e delle Corti di giustizia I principi della cooperazione giudiziaria sono stabiliti nel trattato già esistente, tuttavia: I membri delle Prefetture e delle Corti di giustizia delle Alte Parti Contraenti (Prefetti,

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Luogotenenti/aiutanti, Sergenti e Gendarmi dei Prefetti, Giudici, Procuratori e impiegati) s’impegnano a collaborare attivamente: - condividendo informazioni sugli individui o i gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Essi avvertono altresì, con l’emissione di un avviso di allerta, di tutti i problemi che potrebbero influire sul loro territorio; la messa in comune delle cancellerie giudiziarie e delle informazioni doganali, saranno diffuse tra le Alte Parti Contraenti. - l’applicazione della Giustizia quando un delitto o crimine è stato commesso mentre l’imputato si trova sul territorio di uno dei contraenti. Si farà emettendo un avviso di ricerca, a cui seguirà una richiesta a procedere all’inchiesta, all’arresto, al rinvio a giudizio e alla condanna della persona incriminata. Articolo V – Dell’Esercito Esso è impegnato a svolgere pattugliamenti armati comuni alle frontiere delle Alte Parti Contraenti, dove il comando e la composizione saranno a scelta della riunione degli Stati Maggiori degli Eserciti presenti. Le modalità della messa in campo e dell’organizzazione di queste pattuglie saranno oggetto di un accordo militare. 1) Su richiesta di una delle province firmatarie, la provincia firmataria esterna al conflitto in corso dovrà portarsi a difesa del territorio del suo alleato con tutti i mezzi senza mettere in pericolo la propria sicurezza. Questo articolo crea una clausola di difesa reciproca. 2) Il ricorso a questa clausola richiederà il passaggio sotto il comando della provincia accogliente della forza di difesa inviata da una provincia firmataria. Questa forza di difesa non potrà essere impiegata in maniera offensiva, né al di fuori dei confini dei Ducati/Contee. 3) Queste clausole potranno essere impugnate se il Signore di una o dell’altra provincia si oppone. Le province firmatarie si impegnano a inviare le delegazioni diplomatiche comuni per negoziare con le autorità reali o imperiali a sollevare questa opposizione. Articolo VI – Del commercio Le parti contraenti si impegnano a favorire qualsiasi accordo commerciale tra di loro. Si impegnano a non effettuare destabilizzazioni economiche l’una contro l’altra e a punire gli autori tra i cittadini o persone che agiscono sul territorio. Accordi commerciali saranno conclusi, caso per caso tra i contraenti. Sarà creato un Comitato di cooperazione economica formato da Ministri del commercio, Ministri delle miniere e dello sceriffo delle province firmatarie. Sarà incaricato di valutare al meglio i bisogni in risorse e scambi, di procedere a una buona comunicazione in caso di penuria, di creare almeno un luogo di discussione e dibattito. I cittadini del Ducato di .......hanno gli stessi diritti e doveri sui mercati municipali del Ducato di Milano alla fiera di contea del Ducato di Milano come i Cittadini Milanesi. I cittadini del Ducato di Milano hanno gli stessi diritti e doveri sui mercati municipali del Ducato di ......e sulla fiera ducale di....... così come i cittadini del ducato di...... Nessuna legge potrà differenziare Milanesi e ......... nell’esercizio dei diritti e doveri di cui sopra. Articolo VII – Della Cultura I contraenti promuoveranno gli scambi culturali e festivi tra di loro. Saranno a iniziativa di progetti in questo senso, e sosterranno anche le volontà municipali in questa ottica. Sarà commemorata in modo regolare la ratifica del presente trattato sui territori delle Alte Parti Contraenti. L’organizzazione di questa commemorazione sarà assicurata a rotazione per ogni provincia firmataria. Gemellaggi tra le città saranno organizzati per rafforzare i legami tra le città delle diverse province. In accordo con la Chiesa, non vi sarà nessun ostacolo a pellegrinaggi o altre processioni religiose che potranno essere effettuati dalle autorità competenti. Saranno studiati possibili scambi universitari favoriti da un’ampia cooperazione tra i rettori delle Alte Parti Contraenti.

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Articolo VIII – Delle violazioni del trattato Le Loro Signorie si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Qualsiasi violazione a una clausola da una delle due parti libera l’altra dai suoi vincoli fino a che un nuovo accordo venga raggiunto e firmato. Articolo IX – Della procedura di denuncia del trattato Qualsiasi cancellazione del Trattato dovrà rispettare il processo seguente: lettera di denuncia presso l’altra parte, rispetto di un periodo di attesa di tre giorni, pubblicazione di un avviso sulle taverne a conclusione di questo termine e fine effettiva dell’accordo. Articolo X – Della modifica del trattato Tutte le modifiche del presente trattato possono essere proposte all’altra parte. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso resta valido fino a nuove negoziazioni. _________________ Miriam Serena di Montefeltro Contessa del Frignano Araldo di Modena

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Inviato: 26 Set 2008 22:47

Oggetto:

Per la serie... offriamo la mano e ci prendono il braccio Se accettare o meno la loro proposta, dipende da quanto vogliamo legarci con Milano. Io tutto sommato non la vedo come una brutta proposta, soprattutto l'articolo II che praticamente vieta i Milanesi di fare quel che sarebbe la nostra morte, ovvero un accordo con Firenze per spartirsi il nostro territorio. _________________ Impiccione di prima categoria

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Vecchi

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