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[Riservato] Regno d'Italia Indice del forum -> Istituzioni SRING Italico -> Consiglio del Ducato di Modena Precedente :: Successivo Autore Marcolando
Messaggio Inviato: 30 Dic 2008 18:45
Oggetto: [Riservato] Regno d'Italia
Ho pubblicatop oggi in taverna italica una vecchia bozza del regno italico , che avevamo scritto io , Dirco , Kleoo, Arlecchino e Zarch ..quasi un anno fa. Ho taggato il post riservato in quanto la discussione potrebbe toccare temi riservati ...se vedo che invece prende un indirizzo differente sono pronto a trasformarlo in pubblicabile. La posta anche in consiglio in quanto curioso di sapere il vostro pensiero su questo ambizioso progetto. Citazione: Magna Charta - Parte prima Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 3742 Residenza: Ducato di ModenaLivello 3
Citazione: Il Regno d'Italia Articolo I Questo trattato istituisce il Regno d'Italia. Ad esso possono partecipare tutte le province italiane facenti parte del Sacro Romano Impero.
La Dieta federale
Articolo II La Dieta Federale è composta dall'insieme di tutti i consiglieri eletti in ogni provincia parte del Regno d'Italia. Ogni provincia ha dunque 12 rappresentanti. Articolo III Le votazioni all'interno della Dieta vengono considerate valide se almeno il 75%(per difetto)+1 degli aventi diritto partecipa al voto (detto numero legale). Articolo IV L'approvazione da parte della Dieta si ottiene con il voto favorevole del 75%(per difetto)+1 dei votanti. Nel caso in cui la Dieta debba scegliere tra più di due opzioni e nessuna delle opzioni votate raggiunge l'approvazione del 75%(per difetto) +1 dei votanti, si tiene un'ulteriore votazione in cui sono sottoposte alla valutazione della Dieta le due opzioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Articolo V Ogni votazione ha un limite temporale stabilito di 48 ore Articolo VI Dopo la terza votazione annullata per mancanza di numero legale, l'articolo III non è più ritenuto condizione necessaria per la validità della votazione.
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Articolo VII I consiglieri di un provincia del Regno d'Italia all'interno della Dieta sono sostituiti in seguito alle votazioni per il Consiglio della provincia di appartenenza. Articolo VIII Nel periodo in cui è attesa la sostituzione dei membri, non possono venire presentate nuove richieste di votazione, salvo in casi eccezionali, e si attende per la conclusione delle votazioni in corso (quindi al massimo un giorno di ritardo dall'elezione). Articolo IX Salvo casi eccezionali e i casi previsti dal presente accordo, non è possibile aprire una seconda votazione sul medesimo argomento prima che siano trascorsi 30 giorni dalla prima votazione. Articolo X Il moderatore della Dieta Federale è il Re d'Italia, il quale è inoltre il responsabile dell'apertura e della chiusura delle votazioni secondo le disposizioni del presente accordo. Esso è incaricato ad avviare le votazioni stabilite dal presente accordo secondo i termini previsti e ad aprire le votazioni in seguito alla richiesta di un consigliere. Articolo XI Tutte le province del Regno d'Italia rispettano le decisioni della Dieta e sono vincolate da esse.
L'Università Reale Articolo XII Il Rettore Reale è il massimo rappresentante dell'Università del Regno. Egli rappresenta l'Università d'Italia, coordina i Rettori delle province aderenti al Regno d’Italia e li aiuta nella ricerca e nella condivisione degli insegnanti al fine di garantire una istruzione eguale a tutti i cittadini del Regno. Articolo XIII Il Rettore Reale è in ogni caso fedele alla Dieta Federale. Articolo XIV Le elezioni per la nomina di Rettore del Regno d’Italia hanno inizio nei giorni 5 maggio e 11 novembre di ogni anno. Il Rettore viene eletto tramite votazione della Dieta stessa, che lo elegge a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Articolo XV Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. I candidati alla carica di Rettore del Regno d’Italia devono rispondere a questi requisiti: - deve essere almeno un livello 3 - presenza In Game da almeno 6 mesi - presenza sul forum da almeno 6 mesi - devono aver ricoperto almeno una carica pubblica (anche vice-prefetto) - non devono essere mai stati condannati per tradimento o alto tradimento - devono avere l’appoggio di almeno 3 consiglieri - non devono ricoprire il ruolo di Reggente (Principe, Duca, Doge, ...) della loro provincia di residenza
Il Re d'Armi del Regno
Articolo XVI Il Re d'Armi è il massimo rappresentante dell'Araldica del Regno. Egli rappresenta il Collegio di Araldica d'Italia e coordina i suoi lavori. Articolo XVII Il Re d'Armi è in ogni caso fedele alla Dieta Federale. Articolo XVII Le elezioni per la nomina di Re d'Armi del Regno d’Italia hanno inizio il 4 aprile di ogni anno. Il Re d'Armi viene eletto tramite votazione della Dieta stessa, che lo elegge a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Articolo XIX Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. I candidati alla carica di Re d'Armi del Regno d’Italia devono rispondere a questi requisiti: - appartenere o essere appartenuto al Collegio di Araldica
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- presenza In Game da almeno 6 mesi - presenza sul forum da almeno 6 mesi - devono aver ricoperto almeno una carica pubblica (anche vice-prefetto) - non devono essere mai stati condannati per tradimento o alto tradimento - devono avere l’appoggio di almeno 3 consiglieri - non devono ricoprire il ruolo di Reggente (Principe, Duca, Doge, ...) della loro provincia di residenza
Il Gran Ciambellano Reale
Articolo XX Il Gran Ciambellano d’Italia è il rappresentante del Regno presso le province estere. Egli decide la politica estera in accordo con le indicazioni eventualmente ricevute dalla Dieta, discute e propone i trattati alla Dieta che procederà a votarli. Articolo XXI Il Gran Ciambellano è in ogni caso fedele alla Dieta Federale. Articolo XXII Le elezioni per la nomina di Gran Ciambellano hanno inizio nei giorni 2 febbraio, 6 giugno e 10 ottobre di ogni anno. Il Gran Ciambellano viene eletto tramite votazione della Dieta stessa, che lo elegge a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Articolo XXIII Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. I candidati alla carica di Gran Ciambellano devono rispondere a questi requisiti: - essere o essere stato Ambasciatore nel Regno d'Italia (o di una delle sue province) per almeno 3 mesi - presenza In Game da almeno 6 mesi - presenza sul forum da almeno 6 mesi - devono aver ricoperto almeno una carica pubblica (anche vice-prefetto) - non devono essere mai stati condannati per tradimento o alto tradimento - devono avere l’appoggio di almeno 3 consiglieri - non devono ricoprire il ruolo di Reggente (Principe, Duca, Doge, ...) della loro provincia di residenza Articolo XIV I trattati vengono votati dalla Dieta stessa, che li approva a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI Le firme apposte su un trattato approvato sono quelle del Re d'Italia e del Gran Ciambellano. Articolo XXV Ogni provincia del Regno d'Italia può nominare autonomamente un suo Ciambellano che può consigliare il Gran Ciambellano del Regno d'Italia. Articolo XXVI I Ciambellani provinciali hanno diritto di leggere tutte le carte del Gran ciambellano e informare il proprio Consiglio su cosa succede in ambasciata (significa che Ciambellani e Gran Ciambellano hanno gli stessi diritti di accesso ai forum). Articolo XXVII Il Ciambellano provinciale si occupa di proporre gli ambasciatori per quei posti che il Gran Ciambellano segnala pubblicamente come vacanti; la scelta tra più candidati ambasciatori avviene da parte del Gran Ciambellano. Articolo XXVIII Non sono ammessi ambasciatori provinciali presso province estere; tutte le province del Regno d'Italia verranno rappresentati dagli ambasciatori reali inviati dal Gran Ciambellano. Articolo XXIX Il Ciambellano Ducale ha diritto di farsi presentare all'estero dall'ambasciatore reale per intavolare trattative commerciali riservate (può eventualmente chiedere assistenza all'ambasciatore per le traduzioni occorrenti). Articolo XXX Il Gran Ciambellano non è autorizzato ad iniziare trattative commerciali senza una apposita richiesta della Dieta; qualora riceva delle proposte dalle controparti estere, ne informa immediatamente la Dieta e attende : - il non luogo a procedere (ad es. commerci con ducati ritenuti nemici); - l'autorizzazione a procedere per i ducati interessati alla trattativa (eventuali partite di merce di entità limitata verranno suddivise tra i vari ducati interessati in base al numero di città di ciascun ducato interessato).
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Magna Charta - Parte seconda
Citazione: Il Generale del Regno d'Italia
Articolo XXXI Il Generale del Regno d’Italia è il condottiero che guida gli eserciti del Regno nelle battaglie reali. Egli decide la tattica militare in accordo con il Consiglio di Guerra. Articolo XXXII Il Generale del Regno d'Italia è in ogni caso fedele alla Dieta Federale. Articolo XXXIII Le elezioni per la nomina di Generale del Regno d'Italia hanno inizio nei giorni 4 aprile e 10 ottobre di ogni anno. Il Generale viene eletto tramite votazione della Dieta stessa, che lo elegge a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Articolo XXXIV Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. I candidati alla carica di Generale devono rispondere a questi requisiti: - essere o essere stati Capitani o Sergenti in una delle sue province per almeno 30 giorni - presenza In Game da almeno 6 mesi - presenza sul forum da almeno 6 mesi - devono aver ricoperto almeno una carica pubblica (anche vice-prefetto) - non devono essere mai stati condannati per tradimento o alto tradimento - devono avere l’appoggio di almeno 3 consiglieri - non devono ricoprire il ruolo di Reggente (Principe, Duca, Doge, ...) della loro provincia di residenza Articolo XXXV Ogni provincia del Regno d'Italia mantiene i propri Capitani e Sergenti alla guida e alla gestione dei loro Eserciti. Articolo XXXVI L'insieme dei Capitani, Sergenti e Reggenti più il Generale costituiscono il Consiglio di Guerra del Regno d'Italia. Articolo XXXVII Le decisioni di muovere l'Esercito Reale vengono votate dalla Dieta stessa, che li approva a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Fanno eccezione : - la presa del Castello di una delle parti firmatarie; - la presa di una città di una della parti firmatarie; - una dichiarazione di guerra ufficiale di una terza parte; - a carattere generale, ogni invasione del territorio di uno dei Ducati firmatari in seguito alla violazione delle frontiere. In queste particolari situazioni il Consiglio di Guerra può muovere l'Esercito senza il benestare della Dieta. Articolo XXXVIII Il Consiglio di Guerra decide come muovere e organizzare l'Esercito Reale nei casi di difesa previsti dal precedente articolo o su richiesta della Dieta. Articolo XXXIX Ogni Provincia gestisce il proprio Esercito Provinciale guidato dal proprio Capitano e Sergente, esercito che però si occupa solamente della gestione della sicurezza interna della Provincia. Il Consiglio di Guerra dell'Esercito Reale si occupa invece della protezione delle Province del Regno nei confronti di minacce esterne. Essenzialmente la sua funzione deve essere quella di coordinare gli eserciti provinciali a difesa delle frontiere del Regno (situazioni di difesa) o nel caso di una aggressione reale ad altre province o di partecipazione del Regno a guerre in sostegno di eventuali alleati (situazioni richieste dalla Dieta). Articolo XL Nel caso in cui ci sia una divergenza tra le esigenze di utilizzo dell'esercito di una Provincia a fini interni e l'utilizzo dello stesso esercito per i fini del Regno, l'utilizzo ai fini reali ha la precedenza. Non sono ammesse eccezioni. Articolo XLI All'interno del Consiglio di Guerra è preferibile che le decisioni vengano prese in
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comune accordo, nel caso di contrasti si potrebbe procedere a votazione tra i componenti a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Generale vale doppio. Le decisioni all'interno dello Stato Maggiore per i casi difensivi devono essere prese entro 24 ore (un turno di gioco). Articolo XLII La divisione degli oneri e dei ricavi deve essere proporzionata alle spese sopportate dalle varie Province. Il movimento degli eserciti, qualora equivalente nei risultati, deve propendere per quello meno costoso. Il Generale è il garante della divisione di questa divisione e del controllo del principio di minima spesa. Articolo XLIII L'uso di eserciti mercenari a sostegno di quelli provinciali deve essere approvato dalla Dieta. Articolo XLIV Ogni Provincia garantisce un esercito proporzionale al numero di città che lo formano. E' richiesto un numero di 5 miliziani per ogni Municipio.
Il Re d'Italia
Articolo XLV Il Re d’Italia è il massimo rappresentante del Regno. Egli rappresenta l’unità del Regno d’Italia stesso ed è il garante della corretta applicazione del presente accordo. Articolo XLVI Il Re d’Italia è in ogni caso fedele al Sacro Romano Impero e all’Imperatore. Articolo XLVII Le elezioni per la nomina di Re d’Italia hanno inizio nei giorni 3 marzo, 6 giugno, 9 settembre e 12 dicembre di ogni anno. Il Re d’Italia viene eletto tramite votazione della Dieta stessa, che lo elegge a maggioranza del 75%+1, secondo il procedimento di votazione della Dieta previsto negli articoli II, III, IV, V e VI. Articolo XLVIII Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. I candidati alla carica di Re d’Italia devono rispondere a questi requisiti: - presenza In Game da almeno 6 mesi - presenza sul forum da almeno 6 mesi - devono aver ricoperto almeno una carica pubblica (anche vice-prefetto) - non devono essere mai stati condannati per tradimento o alto tradimento - devono avere l’appoggio di almeno 3 consiglieri - non devono ricoprire il ruolo di Reggente (Principe, Duca, Conte, Doge...) della loro provincia di residenza Articolo XLIX Il Re d’Italia in carica mantiene la sua posizione fino alla nomina del suo successore. Articolo L Nel caso in cui il Re sia impedito a svolgere le sue funzioni, i Principi regnanti nelle province firmatarie possono farne le veci congiuntamente o a turno, secondo il metodo che caso per caso essi decidono assieme essere il più opportuno. Articolo LI Nel caso in cui il Re d’Italia venga a mancare prima del termine naturale del suo mandato, la Dieta Federale provvede ad eleggere un nuovo Re d’Italia, secondo la metodologia riportata negli articoli precedenti. Nel periodo che trascorre fino alla nomina del nuovo Re, i Principi regnanti nelle province firmatarie ne fanno le veci congiuntamente o a turno, secondo il metodo che caso per caso essi decidono assieme essere il più opportuno. Articolo LII Il Re d’Italia è il moderatore della Dieta Federale secondo l’articolo X di questo trattato. Egli firma gli atti approvati dalla Dieta Federale secondo il presente accordo e i trattati internazionali che impegnano il Regno d’Italia, anch’essi in seguito all’approvazione della Dieta secondo le modalità previste. Il Re d’Italia svolge anche una funzione di coordinamento e di mediazione tra le province del Regno. Articolo LIII Come da tradizione, il Re d’Italia viene incoronato con la Corona Ferrea presso la
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città di Pavia, congiuntamente dai Principi regnanti nelle province firmatarie e da un ecclesiastico designato dalla Chiesa Aristotelica Italiana. Articolo LIV All’inizio del suo mandato, il Collegio di Araldica assegna un feudo al Re d’Italia, che lo mantiene anche al termine delle sue funzioni. Il feudo assegnato deve essere parte della provincia di residenza del Re d’Italia. Articolo LV Data la sua importanza come massimo rappresentante del Regno, il Re d’Italia ha diritto ad avere una scorta adeguata nei suoi spostamenti, se lo richiede. L’aggressione nei confronti del Re d’Italia viene punita in tutte le Corti del Regno con la condanna per alto tradimento.
I Cittadini del Regno
Articolo LVI Coloro che vengono eletti dalla Dieta Federale per occupare gli incarichi previsti dal presente accordo devono essere cittadini del Regno d’Italia. Essi non devono essere obbligatoriamente consiglieri membri della Dieta stessa. Articolo LVII Le province che aderiscono al Regno d’Italia mantengono la propria autonomia interna in ambito amministrativo, legislativo e economico. Articolo LVIII Con l’approvazione di questo accordo, le province si ritengono vincolate da un trattato di cooperazione giudiziaria, che si estenderà in modo automatico ai nuovi ingressi. Tale trattato è annesso al presente accordo. Articolo LIX Ogni cittadino del regno gode degli stessi doveri e degli stessi diritti dei cittadini della provincia in cui si trova, anche se residente in un'altra provincia del Regno. Non vi possono essere discriminazioni di fronte alla legge tra i residenti del Regno d’Italia. I cittadini delle province aderenti al Regno d’Italia non sono dunque considerati stranieri se si trovano in un’altra provincia del Regno. Articolo LX Il Regno d'Italia riconosce l'autorità e la necessità dell'esistenza di una corte di appello superiore a quelle locali. Articolo LXI Il Regno d'Italia riconosce LongJohnSilver 1° come il legittimo imperatore del Sacro Romano Impero e rimane sottomesso alla sua autorità. Articolo LXII Il presente trattato entra in vigore senza limiti di tempo dopo la ratifica delle parti contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Magna Charta - Allegato - Trattato di cooperazione giudiziaria Citazione: Articolo I - del rispetto dei cittadini In qualunque ambito, i cittadini delle province contraenti saranno considerati in egual maniera. Leggi che impediscano a cittadini stranieri di attuare qualunque azione, non si potranno applicare ai cittadini del Regno d'Italia. Articolo II - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo è stato arrestato. Articolo III - dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra PM e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta. Articolo IV - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
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Il giudice del richiedente deve ricevere i dettagli del processo. Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Egli lo trasmetterà al suo omologo, il quale giustificherà la sua sentenza sulla base del giudizio espresso dal giudice del richiedente. Articolo V - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, PM) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare : - condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi; - facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata. Articolo VI - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue: Citazione: Ducato/Contea di _________ Natura della richiesta: Avviso di ricerca Emittente (nome, funzione): Data: Individui accusati (nomi): Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo: Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui: Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Articolo VII - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, PM e Prefetti dei contraenti. Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo da diritto ad una compensazione economica per la parte danneggiata da parte della parte colpevole. Il trattato verrà considerato sospeso tra le parti finché tale compensazione non sarà effettuata. Articolo IX - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato Reati avvenuti prima della ratifica di questo accordo non possono essere inclusi nella normale gestione imposta da questo trattato e verranno gestiti come casi particolari.
_________________ Giovanni Marcolando Borromeo - Marchese di Carrara Duca di Modena
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Top Sir_mk
Inviato: 30 Dic 2008 23:28
Oggetto:
Ohhh mamma quant'è lungo!!! Peggio del Concordato!!! Bhè io penso ch eprima dovremmo risolvere la questione della guerra e vedere se ne usciamo integri eh eh
Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 2037 Residenza: RR Mantua RL Caserta
Top Marcolando
Inviato: 31 Dic 2008 07:05
Oggetto:
Sir_mk ha scritto: Ohhh mamma quant'è lungo!!! Peggio del Concordato!!! Bhè io penso ch eprima dovremmo risolvere la questione della guerra e vedere se ne usciamo integri eh eh
e' lungo in quanto deve prendere in esame molti aspetti . Io lo tirato fuori dal cassetto proprio per risolvere la guerra Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 3742 Residenza: Ducato di ModenaLivello 3
...e' un altro modo per forzare la
mano ai milanesi ..... Diabete in passato voleva tanto un solo popolo ... adesso gli stiamo dando l'occasione ..se la spreca se ne prendera' tutte le responsabilita'. Un regno Italiano sarebbe la soluzione a tutte le guerre interne ..... e a tutte le mire espansionistiche. _________________ Giovanni Marcolando Borromeo - Marchese di Carrara Duca di Modena
Top
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Rayzen
Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1015
Inviato: 31 Dic 2008 11:42
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Oggetto:
è vero, basta che lei con confonda regno d'italia con regno di milano _________________ La mia carta di identità (firma in rifacimento)
Top Thomas_moore Ospite
Inviato: 31 Dic 2008 15:24
Oggetto:
Citazione: Un regno Italiano sarebbe la soluzione a tutte le guerre interne ..... e a tutte le mire espansionistiche.
Sono completamente d'accordo. Vorrebbe dire la pace interna, vorebbe dire, aggiungo, scongiurare le mire espansionistiche senza ricorrere alla guerra. A questo proposito se si riuscisse a inserire un articolo specifico che imponga ad ogni provincia del Regno d'Italia di non muovere guerra ad un'altra, sarebbe la migliore garanzia. Una domanda: il sud è escluso dal Regno? Perché? Top Eriti
Inviato: 31 Dic 2008 19:03
Oggetto:
Thomas_moore ha scritto: Una domanda: il sud è escluso dal Regno? Perché?
Perchè Arbuzzi e Terra del Lavoro non fanno parte del Sacro Romano Impero, ma non è detto che se il progetto parte, non possano essere integrate. /me canticchia: "Noi fummo da secoli, calpesti e derisi, perchè non siamo un popolo, perchè siam divisi, raccolgaci un'unica bandiera, una speme di fonderci insieme già l'ora suonò" Cmq davvero un ottimo lavoro, chiaro, semplice e soprattutto diretto senza tanti fronzoli. Registrato: 01/01/70 00:33 Messaggi: 1364
_________________
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