PROBLEMA PENALE NEL XVIII SECOLO
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Centralità del problema penale nel ‘700
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Tradizionalmente era represso il comportamento non-conformista la misura del conformismo risiedeva nella religione
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Il sistema comincia a incrinarsi già nel ‘600 per poi entrare in crisi nel ‘700
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Affermazione della distinzione tra peccato e reato
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Ciò che è sanzionato dalla religione può essere irrilevante penalmente – Così come ciò che è sanzionato dalla sola pubblica opinione può esserlo ugualmente. Secondo Tarello “il diritto penale risponde all’utile della società mondana e non al giusto religioso” (p. 387)
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Limitazione dei comportamenti sanzionati penalmente (diritto penale
minimo). -
A) Teoria utilitaristica della pena. Devono punirsi solo le azioni che è utile siano punite.
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B)Teoria umanitaria. E’ derivata dalla precedente, in quanto afferma che non si devono comminare pene eccedenti l’utile sociale. La pena disumana è anche una pena inutile.
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C) Teoria proporzionalistica. Si evidenzia la necessità di proporzionare la pena al reato.
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Le
tre
teorie
non
furono
in
contrasto
ma
razionalizzazione del diritto penale nel XVIII secolo.
contribuirono
alla
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Alcuni indirizzi fondamentali: Irretroattività Legalità e tipicità del reato (nullum crimen nulla poena sine lege)
Umanizzazione delle pene Uniformazione delle pene Diritto penale minimo (riduzione dei comportamenti da sanzionare) Abolizione del sistema delle prove legali Abolizione della tortura giudiziaria Introduzione del processo accusatorio
Pubblicità e oralità dei processi Gratuità della giustizia (abolizione delle sportule)
Abolizione del giuramento dell’imputato Campagna in favore della giuria popolare
Ispirazione al modello inglese Stabilità delle giurisdizioni e obbligo della naturalità del giudice Obbligo di motivazione delle sentenze