N. 00827/2009 REG.ORD.SOSP. N. 01415/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2009, proposto da Comune di Erice, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso Salvatore Raimondi in Palermo, via Gaetano Abela N. 10; contro Consiglio Comunale di Erice; nei confronti di Francesco Mazziotta, Giovanni Maltese, Sergio Pace, Angela Rita Lucia Pantaleo, Luigi Nacci, Antonino Loggia, Alberto Mazzeo, Salvatore Cusenza, Antonio Tosto, Giuseppe Alastra, Valeria Ciaravino, Franco Denaro, Roberto Brucato, Giovanni Rosario Simonte, Michela Errera, Antonino Simonte, Giovanna Millocca, Vito Milana, Diego Sugamele, Giuseppa Strazzera; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera del Consiglio Comunale di Erice n.69 del 21 maggio 2009, pubblicata in data 6 giugno 2009 con la quale si dispone la modifica, con effetto immediato - dal 30° giorno della pubblicazione della delibera, vale a dire dal 6 luglio 2009, - dell'art.61, 1° comma, dello statuto comunale nei seguenti termini : "la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di tre (3) Assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vice Sindaco". Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, il ricorso appare supportato da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo alla individuazione della decorrenza della modifica statutaria che prevede la riduzione del numero degli Assessori con effetto immediato, anziché al momento del rinnovo delle cariche elettive, in violazione del principio del tempus regit actum (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 3.2.2009 e C.G.A. in sede consultiva parere n. 642/1996) e degli artt. 1 e 2 L. reg. 16.12.2008 n. 22, degli artt. 7, V comma, 9, comma 4 bis, 12 L.reg. 26.08.1992 n. 7 e ss mm; ritenuto che sussiste, altresì, il pregiudizio grave ed irreparabile paventato dal ricorrente, avuto riguardo alla possibile interruzione di continuità dell’attività amministrativa e politica della giunta
comunale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, limitatamente alla parte in cui prevede che la modifica statutaria riguardante la riduzione del numero degli Assessori abbia decorrenza immediata, anziché dal momento del rinnovo delle cariche elettive. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 con l'intervento dei Magistrati: Nicola Maisano, Presidente FF Roberto Valenti, Primo Referendario Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/09/2009 IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE