Null

  • Uploaded by: Gualtiero Dragotti
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Null as PDF for free.

More details

  • Words: 872
  • Pages:
Il Gruppo italiano di AIPPI – Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale Rilevato che: •

Il legislatore italiano è intervenuto due volte nel giro di pochi mesi – prima con l’art. 17, comma 4° della legge n. 99/2009, poi con l’art. 16 del d.l. 26 settembre 2009 n. 135 – sulla materia dell’origine dei prodotti, peraltro già disciplinata da una fonte sovraordinata al nostro diritto nazionale e segnatamente dal Codice Doganale Comunitario, che prevede che i prodotti che hanno subito lavorazioni in Paesi diversi debbano ritenersi originari dell’ultimo Paese in cui hanno subito una trasformazione sostanziale



Su questa materia si sono succeduti negli ultimi anni numerosi interventi legislativi, spesso emanati sotto la pressione di esigenze contingenti e privi di un disegno unitario, il che non ha giovato alla chiarezza della disciplina e alla certezza del diritto, necessarie in tutti i campi ma specialmente in relazione a norme sanzionatici penali o che comunque prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo afflittivo

Considerato che: a. La scelta di prevedere una sanzione non per ogni ipotesi di difformità tra provenienza geografica apparente e reale dei prodotti, ma unicamente l’ipotesi in cui l’origine apparente sia italiana sembra dare luogo ad una disparità di trattamento, che potrebbe essere sindacata sia sotto il profilo della violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), per cui la legge non può disciplinare in modo difforme fattispecie del tutto corrispondenti, pena l’introduzione di una ingiustificata discriminazione; sia sotto quello di una violazione dell’art. 28 (30) Trattato C.E., che sancisce il divieto dell’imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative b. La tecnica legislativa adottata non consente di comprendere che cosa esattamente sia sanzionato, ossia se basti la semplice apposizione di un marchio dal «suono italiano» (o comunque che sia notoriamente italiano) o se occorra anche il compimento di condotte ulteriori, idonee appunto a far credere al consumatore che non solo il marchio sia italiano, ma anche che la merce contraddistinta provenga dall’Italia c. Analogamente, non è chiaro che cosa si debba intendere per «uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario», poiché tale norma potrebbe essere interpretata anche nel senso di sanzionare già la semplice immissione in Italia di prodotti non conformi alla prescrizione, ancorché destinati a mercati diversi da quello italiano, dove essa ovviamente non opera: il che appare contrario alla ratio dell’intervento sanzionatorio e rischia di condurre all’abnorme risultato di indurre le nostre imprese a spostare fuori dell’Italia la loro logistica, penalizzando anche sotto questo profilo la competitività del nostro Paese

d. Questi difetti sono ancora più evidenti in relazione alla previsione di sanzioni penali per l’utilizzo di «un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione», dato che la norma si sovrappone contraddicendolo al criterio previsto dalla legislazione comunitaria per definire l’origine delle merci. e. Egualmente non chiaro appare determinare quali siano i segni il cui uso viene vietato e sanzionato dalla norma, posto che espressioni come «Made in Italy» devono comunque poter essere utilizzate anche per prodotti che in Italia hanno soltanto «subito l'ultima trasformazione sostanziale», com’è prescritto dal Codice Doganale Comunitario f. La scelta di sanzionare questa fattispecie con una pena aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall’art. 517 c.p. per tutte le ipotesi con nomi o marchi «atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto» desta a sua volta perplessità in termini di una possibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza assume la seguente RISOLUZIONE 1. La tutela dei consumatori e delle imprese contro l’uso di indicazioni idonee ad ingannare il pubblico in relazione a caratteristiche rilevanti dei prodotti o dei servizi per i quali esse vengono usate richiede una disciplina il più possibile lineare, fondata su prescrizioni generali valide per tutte le fattispecie d’inganno, conformemente ai principî stabiliti dal legislatore comunitario e nel rigoroso rispetto del principio costituzionale di eguaglianza 2. Specialmente in materia di origine dei prodotti le disposizioni adottate dal legislatore interno devono rispettare il divieto d’introdurre misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall’art. 28 (30) Trattato C.E., e ciò anche per prevenire il rischio di procedure d’infrazione contro il nostro Paese 3. È dunque auspicabile una correzione delle disposizioni contenute nell’art. 16 del d.l. n. 135/2009, che eviti ogni forma di possibile disparità di trattamento e contrarietà al diritto comunitario e chiarisca i profili di ambiguità presenti nel testo 4. Il fine di garantire direttamente determinate caratteristiche qualitative dei prodotti, tra le quali può rientrare anche una disciplina dell’origine più rigorosa di quella prevista dal Codice Doganale Comunitario, può essere più utilmente perseguito, anziché attraverso l’introduzione di disposizioni ad hoc, mediante il ricorso alla registrazione – possibile anche a livello comunitario – di marchi collettivi, strumento che consente anche di adeguare questa disciplina alle diverse esigenze che si pongono nei diversi settori produttivi, senza ricorrere a generalizzazioni tanto più pericolose in un Paese come il nostro, povero di materie prime e tradizionalmente vocato ad attività industriali di trasformazione.

Related Documents

Null
April 2020 0
Null
April 2020 0
Null
April 2020 0
Null
April 2020 0
Null
April 2020 0
Null
April 2020 0

More Documents from ""

Null
June 2020 2
Null
June 2020 4
Null
June 2020 7
Null
April 2020 17
Dott Claudio Marangoni
December 2019 26