LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2000. Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza e di opere pie; Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia; Visto il decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali, che fissa i limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali; Visto l'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre, n. 449; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente: «Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Ritenuto, pertanto, di dover modificare il suddetto decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali; Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; Decreta: Articolo unico Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono approvati i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 19 giugno 2000. CAPODICASA BARBAGALLO Allegato DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE SUL TERRITORIO REGIONALE Art. 1 In attuazione della legge finanziaria n. 449 del 27 dicembre 1997 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate», con il presente provvedimento si stabiliscono per l'intero territorio regionale i criteri che danno luogo all'esenzione totale per il diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, nonché i criteri, gli ambiti e le modalità di partecipazione al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. Art. 2 Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano ai fini IRPEF a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Art. 3 Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono assumere come unità di riferimento una composizione diversa del nucleo familiare. A tal fine per i servizi di carattere domiciliare, l'anziano convivente di età superiore ai 65 anni, i disabili e i non autosufficienti, possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo. Art. 4 L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi di cui alla tabella 1, parte I. Tale indicatore è combinato con quello della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella tabella 1, parte II. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore del comma precedente ed il coefficiente della scala di equivalenza riferito al numero dei componenti il nucleo familiare. Tabella 2. Art. 5 Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni e di età compresa tra i 65 e i 75 anni dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni; oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari a 7 milioni. Art. 6 Il diritto all'esenzione totale dalla partecipazione totale al costo delle prestazioni socio-assistenziali è garantito quando l'indicatore della situazione economica equivalente è non superiore a 25 milioni. Si ha diritto all'esenzione parziale quando l'ISE non supera i 38 milioni, prevedendo la compartecipazione al costo delle prestazioni secondo le gradualità di seguito indicate: dai 25 ai 30 milioni il 20% di compartecipazione; dai 30 ai 35 milioni il 30% di compartecipazione; dai 35 ai 38 milioni il 35% di compartecipazione. Art. 7 Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogati, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. La dichiarazione di cui al comma precedente va presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo n. 241/97, come modificato dal decreto legislativo n. 490/98, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione o alla sede INPS competente per territorio. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali di cui al presente decreto. Gli enti erogatori, in attesa della costituzione presso l'I.N.P.S. della banca dati, prevista dal decreto legislativo del 14 marzo 2000, sono tenuti a conservare nelle proprie sedi le dichiarazioni sostitutive ricevute. TABELLA I CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE Parte I La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, come definito dall'art. 2, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Parte II Definizione del patrimonio A) Patrimonio immobiliare Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 110.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella. B) Patrimonio mobiliare La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso
stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali. Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.0000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella. TABELLA II Scala di equivalenza Numero dei componenti 1 2 3 4 5
Parametro 1,00 1,57 2,04 2,46 2,85
Maggiorazioni: - 0,35 per ogni ulteriore componente; - 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; - 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%; - 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. (2000.26.1355) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente Decreto è stato pubblicato nella GURS - N. 41 – Parte I – di venerdì 8 Settembre 2000.
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