Iter Risarcimento +ania

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Vetrina dei prodotti. Fondi, filatelia e le risposte ai dubbi sui buoni postali. Pag. II

Servizi. Come (e con quali limiti) ricorrere a un investigatore privato. Pag. III

Casa. Per contratto o deciso in assemblea uno «statuto» in ogni condominio. Pag. IV www.ilsole24ore.com

Lunedì 29 Gennaio 2007

Assicurazioni. Da giovedì prossimo per gli incidenti tra due veicoli sarà obbligatorio rivolgersi alla propria compagnia

Rca, parte l’indennizzo diretto Il sistema si applica anche nel caso di lesioni lievi alle persone coinvolte PAGINA A CURA DI

Rossella Cadeo Matteo Prioschi

Ancoratre giornie poila Rca dovrà fare i conti con l’indennizzo diretto. Una rivoluzione che dovrebbegarantiretempidirisarcimento inferiori, un calo del costo dei sinistri (la media è di 3.600 euro per i soli danni a cose) e,a catena,una riduzione dei premi. Per ora i prezzi Rca restano in stand by: le compagnie non hanno variazioni in programma da segnalare, tanto più che gli interventi tendono a concentrarsi in estate,perunavecchiaconsuetudine che risale a prima della liberalizzazionedelletariffe(avvenuta nel luglio 2004). Con l’introduzione dell’indennizzo diretto sono in molti ad attendersi un contenimento dei premi (70-80 euro a polizza per Adusbef e Federconsumatori, un 10% in meno per Altroconsumo). Ma si tratta di aspettative sul lungo periodo: nelle prime settimane si dovrà prendere confidenza conlanuovaprocedura—secondo cui per il risarcimento ci si de-

TARIFFE ALLA PROVA

I potenziali benefici sono un taglio del costo dei sinistri e dei tempi di liquidazione nonché, sul lungo periodo, una riduzione dei premi ve rivolgere alla propria compagnia — e con i casi ai quali si può applicare. A questo proposito l’Associazione nazionale delle impresedi assicurazioneha messoapuntounabrochure informativa, ma come sottolinea Vittorio Verdone, direttore assicurazioni auto,distribuzionee consumatori «i tempi stretti condizionano lapartenzaeunperiododi3-4mesi in più sarebbe stato opportuno perché far partire il sistema con un livello di efficienza superiore». Le compagnie, comunque, sono pronte a fornire l’assistenza informativa e materiale ai propri clienti come previsto dalla normativa.

Quando si applica L’indennizzo diretto si applica a fronte di un incidente avvenuto tra due veicoli identificati e assicurati e a patto che i conducenti abbianoriportatosolo lesioni lievi, cioè con invalidità permanente fino a 9 punti, secondo la tabella del decreto del ministero della Salute del 3 luglio 2003; in tutti gli altri casi (il 10% dei sinistri) si segue la via ordinaria. I trasportati danneggiatidevonoinvece rivol-

gersi all’assicurazione del mezzo di trasporto sul quale stavano viaggiando.

Le informazioni da fornire Nell’inoltro della richiesta di risarcimento va fornita una serie di dati (si veda il grafico in pagina). L’utilizzo del modulo blu — quello per la constatazione amichevole già in vigore in passato — è ancor più raccomandabile dal prossimo mese perché una volta compilato contiene gran parte dei dati necessari alla compagnia e perché se sottoscritto dai due conducenti consente di dimezzareiltempominimo diindennizzo. Valutato il caso, la compagnia —entro30,60o90giorniaseconda che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti, da uno solo o ci siano lesioni lievi — farà sapere qual è la propria offerta (o i motivi per i quali ritiene di non farne).Quindiprocederàalpagamento:entro15giornidallacomunicazione dell’accettazione da partedell’assicurato(oanchedella non accettazione, nel qual caso il versamento potrà essere una sortadi acconto).Puòessere propostaanchelariparazionedelveicolo presso un’officina convenzionata, ma la polizza Rca sottoscritta deve contemplarlo (una clausola che può permettere all’assicurato di ottenere una riduzione del premio). Itempisonodestinatiadallungarsiinpresenza dilesionialconducente, poiché è stato stabilito chedecorranodaquando lacompagnia è in possesso di tutte le informazioni necessarie e come precisaVittorioVerdone«lanormativa prevede giustamente che ci sia la necessità, su questa tipologia di danno, che si consolidi la situazione». Per una più rapida conclusionedellapraticasaràcomunque utile la collaborazione tra danneggiato e compagnia.

Raffaele Pellino

I due percorsi L’iter per il risarcimento per i casi in cui si applica l’indennizzo diretto e per i casi da trattare con procedura ordinaria

Veicoli.Dueveicoliamotoreidentificatieassicuraticonimpreseche aderisconoalsistemadirisarcimentodiretto Immatricolazione.Italia,R.SanMarino,CittàdelVaticano Conseguenze.Dannialveicoloe/olesionilievi(finoa9puntidi invaliditàpermanente)e/odanniallecosetrasportatedell’assicuratoo delconducente

Tipo di incidente Sinistroconveicoloimmatricolatoall’estero; più di dueveicoli;incidenteconciclomotore non munito dellanuovatarga(Dpr153/2006); danni graviallapersona

Denunciadelsinistro.Ildanneggiato-anchesehatorto-deve denunciareilsinistroallapropriacompagniautilizzandoilModuloblu Richiestadirisarcimento.Seritienediaverragioneancheparzialmente aggiungeràformalerichiestadirisarcimento Alternativeperl’invio.RaccomandataAR,consegnaamano; telegramma;fax;e-mail Datiincompleti.Entro30giornilacompagniachiederàleeventuali integrazioniall’assicurato

Alla compagnia del responsabile Invieràdenunciadelsinistroerichiesta di risarcimentoallacompagniadelresponsabile e per conoscenzaallapropria

Ilmoduloblu.IlModulodiconstatazioneamichevole(oCai)serveadattivarela proceduraCard(Convenzionetraassicuratoriperilrisarcimentodiretto) Informazioniessenziali.Targhe;nomidegliassicurati;codicefiscale;nomedelle compagnie;modalitàedatadell’incidente;firmadientrambi(sepossibile)i conducentio assicurati;generalitàdieventualitestimoni;eventualeinterventoForzedell’ordine; modalitàpervisionareilmezzoincidentato(giorni,ore,luogo) Incasodilesioni.Età,attivitàeredditoindicativodelferito;tipodilesioni;eventuale dirittoaprestazionidapartediassicurazionisocialiobbligatorie;attestazionemedicadi eventualilesionipermanenti;eventualeconsulenzadelmedico-legalediparte

La richiesta di risarcimento Saràinviataalla compagnia delveicolo sul qualeera trasportato. Questa potrà risponderneentro il massimaleminimodi legge,condirittoal risarcimento dell’eventuale maggior dannonei confronti della compagniadel responsabilecivile (se il veicolodi quest’ultimoè coperto da unmassimale superiore)

Valutazionedelcaso.Lacompagniacomunicheràlasuaoffertaoimotivipercuinon ritienedi risarcireildannoentroiseguentitermini(dallaricezionedellarichiesta): 30giorni.Peridanniaveicoloecoseseilmodulobluèstatofirmatodaentrambii conducentioassicuraticoinvolti 60giorni.Inassenzadimodulobluadoppiafirma 90 giorni. Incasodilesionialconducente Riparazionedelmezzo. Puòessereoffertanellapropostadiindennizzoseprevistanel contrattofirmatodall'assicurato

Nonaccettazione.Ildanneggiato comunicheràchenonaccettal’offerta.Potrà proporreazionelegaleneiconfrontidella propriacompagniaoricorrereallaprocedura diconciliazione

Ilpagamento.Dopola comunicazionedellasomma offerta, lacompagniadeve procedere alpagamentoentro i 15 giornisuccessivi

Una norma contenuta nel regolamento che disciplina il risarcimento diretto nella Rca (Dpr 254/2006) impone alle imprese di assicurazioni di «fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno». Se prima l’assicuratore poteva limitarsi a dare qualche indicazione in via "amichevole" al suo cliente danneggiato, ora quest’assistenza è espressamente prevista in «adempimento degli obblighi contrattualidicorrettezzaebuona fede»: connotazione, questa, che assume rilevanza particolare anche ai fini delle responsabilità derivanti da un mancato o non corretto adempimento. La dottrina prevalente ritiene infatti che l’inadempimento dell’obbligodellabuonafedegeneri responsabilità contrattuale, anche se la fonte di tale obbligo è legale, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dall’assicurato in conseguenza di una assistenza errata o incompleta.

Il dovere

Chi vuole evitare il malus L’indennizzodirettocomplicainvece la procedura da seguire nel caso in cui un assicurato responsabile anche parzialmente di un sinistro, voglia avvalersi della possibilità di evitare la retrocessione di classe rimborsando il danno. Poiché le compagnie non possono scambiarsi informazioni sull’importo dei sinistri, l’assicurato dovrà rivolgersi alla Consap (anche tramite l’agenzia) che gestisce la «stanza di compensazione». «Una procedura che rallenta l’esercizio del diritto— sottolinea Verdone — anche perché di solito questa opzione è esercitata dall’assicurato in occasione della scadenza del contratto».

Imprese tenute a fornire assistenza al danneggiato

Nonaccettazione.Ildanneggiato comunicheràchenonaccettal’offerta. Potràproporreazionelegalenei confrontidellacompagniadel responsabile

L’assistenza cui ha diritto l’assicurato/danneggiato comprende «il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazionedeidanniallecose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione». Le compagnie di assicurazione, in pratica, nel ricevere una richiestadirisarcimento,debbonofornire ai loro assicurati informazioni esaurienti e suggerire anche eventuali integrazione di talerichiestase incompleta,alfine diconsentireall’assicuratodiconoscere pienamente e correttamente la reale consistenza, sotto ogni profilo, del suo diritto al risarcimentoper i dannisubiti al veicolo e per quelli conseguenti alsuomancatoutilizzo,peridanni alle cose trasportate e per lesioni lievi alla persona del conducente.Dovranno inoltreessereillustratii criteridiattribuzione della responsabilità contenuti nell’allegato A del Dpr 18 luglio 2006 con il quale è regolamentata l’attuazione del sistema di risarcimento diretto.

Menomazioni Particolarmente impegnativa è l’informativachedeveesseredata all’assicurato/danneggiato in caso di danni alla persona di lieve entità, che abbiano, cioè, causato «menomazioni alla integri-

tà psicofisica compresa tra uno e nove punti di invalidità». In questo caso dovranno essere chiaramente illustrate tutte le componenti di tale danno, nelle vocirisarcibilididannopatrimoniale, morale, biologico temporaneo e permanente e i relativi riferimenti normativi (articolo 139 del Codice delle assicurazioni, decreto del ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2006 che contiene l’ultimo aggiornamento dei valori economici del punto di invalidità permanenteediungiornodiinabilità temporanea assoluta, decreto del ministero della Salute 3 luglio 2003 contenente la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica tra 1 e 9 punti di invalidità). Dovrà poi essere chiarito che possono essere riconosciute, con la liquidazione del danno alla persona, le spese sostenute dall’assicurato/danneggiato per un’eventuale consulenza medico-legale.

La consulenza legale Dopo aver assegnato all’assicuratorel’obbligoelaresponsabilità di fornire all’assicurato/danneggiato una informativa esauriente e un supporto tecnico nell’attivazione della procedura di risarcimento, la norma dispone che in caso di accettazione da partedeldanneggiatodella somma proposta dalla compagnia, su tali importi non sono dovuti compensi per consulenze professionali legali o peritali. La disposizione — che fa discutere moltoilmondoprofessionalelegato alla infortunistica stradale — si pone come scopo l’eliminazione dal costo dei risarcimenti di questa componente (che oggi gravaper circail 10%) nell’ottica di conseguire, anche con questa misura,uncontenimento deicosti dell’assicurazione Rca.

I numeri

90% Incidenti auto Stimadeisinistritrattabilicon l’indennizzodiretto

3.668 Á

Costo medio Sinistrinel2006(danniacose)

3,6 milioni Sinistri pagati o riservati Totale2005(datiIsvap)

Lo «scambio» degli importi. Come funziona

Nel meccanismo ci sono ancora punti deboli Maurizio Caprino

E se non servisse a nulla? La rivoluzione del risarcimento diretto è stata voluta da tutti (politici di destra e sinistra, autorità di vigilanza, rappresentanti dei consumatori) perché dovrebbe consentire di ridurre i costi per le imprese assicuratrici e quindi le tariffe per i loro clienti, oltre ad alzare la qualità del servizio. Ma potrebbe anche non finire così: per i consumatori italiani le sorprese non sono mai mancate e nei mesi scorsi alcuni hanno temuto che ilmeccanismopotessenonfunzionare. Ora, i timori sembrano essere ridimensionati: tra le ultime misure attuative necessarie per avviare il nuovo sistema dal 1˚febbraio e discusse in questi giorni, ce ne sono alcune studiate per risolvere i problemi. Ma i punti deboli del sistema potrebbero tornare scoperti col passare del tempo.

Il meccanismo Percapirela questione,vachiarito il principio fondamentale delmeccanismo.In caso d’incidente, ogni compagnia sarà libera di risarcire i propri clienti danneggiati con l’importo che vorrà, ma verrà poi rimborsata (da un organo appena istituito per regolare i rapporti di debito e di credito tra le compagnie, chiamato«stanzadicompensazione») soltanto per una cifra prefissata (per regolamento è pari a un costo medio, stabilito ogni anno da una commissione composta dai rappresentanti

IL PRINCIPIO

I risarcimenti pagati vengono rimborsati alle compagnie soltanto secondo un importo medio stabilito annualmente

di compagnie, consumatori, Isvap e Governo): chi riuscirà a risarcire un importo inferiore intascherà la differenza, chi invece sforerà ci rimetterà direttamente. Quindi,lecompagnie checoprono in prevalenza auto grandi o sofisticate (di solito più costose da riparare) partono sfavorite e potrebbero tendere ad alzare le tariffe per questi assicurati,in modo da riequilibrare icostie/oriselezionarelaclientela. Questo sarebbe un primo svantaggio per i consumatori, ma riguarda solo alcuni ed è legato al normale gioco del mercato. Più preoccupante è un altro rischio, evocato da Giovanni Calabrò (responsabile della direzione Credito dell’Antitrust) al convegno organizzato il 1˚ dicembre scorso dall’Adiconsum: quanto più alto è il costo medio prefissato, tanto menolecompagniesarannostimo-

late a perseguire l’efficienza e quindi le tariffe potrebbero restare alte.

Costo medio e scambio dati Lasettimanascorsa, lacommissione si è orientata su un costo medio intorno ai 2mila euro (se non ci sono danni a persone), sensibilmenteinferioreai valori su cui si discuteva nei mesi scorsi (si veda Il Sole-24 Ore di venerdì scorso) e quindi il rischio sembra evitato. Ma il costo medio va aggiornatoogniannoe lacomposizione della commissione può variare ogni tre anni, per cui non si può escludere che il problema si ripresenti in futuro. Controversesonopoileconseguenze del divieto di scambiodidatitralecompagnie: l’assicurazione del danneggiante non potrà sapere quanto è stato pagato al danneggiato. Lo ha imposto l’Antitrust per evitare

possibili collusioni. Ma secondo l’Adiconsum ciò renderebbe difficili i riscontri nei tanti casi in cui entrambi i conducenti sostengono di avere ragione o quando si sospetta una frode; per questo, le compagnie non avrebbero stimolo ad approfondire e prenderebbero per buone le dichiarazioni dei due interessati, attribuendo loro un concorso di colpa.

Il concorso di colpa Ciò farebbe scattare il malus per entrambi, con conseguenti rincari sulle polizze degli anni successivi. Apparentemente, ci perderebbero anche le compagnie, perché il "guadagno" si dimezza: per esempio, ricordando che la «stanza di compensazione»pagacirca2milaeuro, liquidare un danno di 1.000 euro (importo caratteristico di mol-

ti incidenti) consente di trattenere altrettanto nelle proprie casse, ma se scatta il concorso dicolpa(che col nuovo sistema è sempre al 50%) i 2mila euro erogati dalla stanza diventano 1.000 (il resto va alla compagnia che dovrà risarcire la controparte)ei1.000dadarealproprio assicurato diventano 500 (secondo la regola generale chedecurtal’indennizzoinproporzione rispetto alla colpa), per cui in cassa restano solo 500 euro (1.000-500), appunto la metà rispetto a quando non c’è concorso. Ma negli anni, man mano che il cliente paga gli aumenti dovuti allo scatto del malus, questa perdita si recupera e diventa un guadagno per la compagnia,aspesedell’interessato. Così la commissione ha introdotto una franchigia proprio di 500 euro che resta a carico dellacompagnia,inmododadisincentivare l’attribuzione di concorsi di colpa per i danni fino a 1.000 euro (i più frequenti). Solo l’esperienza dirà se ciò sarà sufficiente.

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IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

QUANDO SI APPLICA In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.

PER SAPERNE DI PIU’ Incidente d’auto? A risarcirti ci penserà direttamente il tuo assicuratore. Se non hai causato tu l’incidente o se la colpa è tua solo in parte, rivolgi al tuo assicuratore una richiesta di risarcimento. Sarà lui e non l’assicuratore di chi ti ha danneggiato ad occuparsi di te e a risarcirti i danni.

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA? Per gli incidenti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007, devi presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento alla tua compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione, ti risarcirà i danni.

COME ATTIVARLO Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell’assicurato danneggiato.

CHE COSA VIENE RISARCITO - I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.); - le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità); - gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO? In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se sei assicurato con una compagnia straniera, controlla la sua adesione al risarcimento diretto sul sito www.ania.it). La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti passeggeri. Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all’assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

Ricorda di chiedere una copia del Modulo Blu al tuo assicuratore e, per maggiori informazioni sulla sua compilazione, clicca su www.ania.it. Snals News

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO? Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di: - incidente accaduto all’estero; - incidente con più di due veicoli; - incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153); - danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

- targhe dei due veicoli coinvolti; - nomi degli assicurati; - nomi delle compagnie; - descrizione delle modalità dell’incidente; - data dell’incidente; - firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento! Per i danni al veicolo e alle cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.

CHE COSA VIENE RISARCITO? Con la procedura di risarcimento diretto, vengono risarciti direttamente: - i danni subiti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni connessi con il suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.); - i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo assicurato (danno biologico - permanente e/o temporaneo - danno patrimoniale e danno non patrimoniale); - i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.

LA DENUNCIA DI SINISTRO: COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE? La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito. Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu devi almeno riportare le seguenti:

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA? Se ritieni di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungi al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentala alla tua compagnia con una delle seguenti modalità: - con raccomandata AR; - consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo; - con telegramma o fax; - via e-mail (se non esclusa dal contratto). Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.

- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?

Per agevolarti nella compilazione della richiesta di risarcimento è stato predisposto un fac-simile di puro riferimento (vedi allegato) che potrai liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito. Snals News

La tua compagnia ti fornirà i chiarimenti di cui avrai bisogno e ti chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.

LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA: COSA PUOI FARE SE NON SEI D’ACCORDO? Se hai ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia ti comunicherà un’offerta di risarcimento. Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve risponderti: - entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti; - entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Modulo Blu a doppia firma; - entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l’offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale). Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia ti chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrai inviato i dati mancanti. Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia ti comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la tua richiesta all’altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o ti inviterà a rivolgerti ad altra compagnia. Se tu non sei d’accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, potrai sempre far valere i tuoi diritti esercitando l’azione legale nei suoi confronti. Ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro. Tieni presente comunque che per ogni tua insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla tua compagnia puoi reclamare rivolgendoti

alla struttura d’impresa indicata nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto all’azione legale, puoi ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori. Una procedura gratuita e non vincolante, in cui avrai l’aiuto delle Associazioni dei consumatori aderenti all’iniziativa, per risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15.000 euro. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione collegati al sito www.ania.it entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 02-7764444.

ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO? Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

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