It Costituzione

  • June 2020
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Il diritto di proprietà in Italia è garantito dall'art. 42 della Costituzione. Quindi si potrebbe dire che si tratti di uno dei cosiddetti diritti assoluti che sono previsti nella parte prima della nostra Costituzione. Ma la condizione storica nella quale la Costituzione è stata pensata e adottata, vedeva una sorta di bilanciamento fra la cultura marxista, allora fortemente rappresentata dal cosiddetto Fronte P o p o l a r e ( P. C . I . + P. S . I . ) e l a D e m o c r a z i a C r i s t i a n a appoggiata dai partiti Liberali si direbbe oggi ( P. d . A . , P. R . I . , P. L . I . ) ; l a d e s t r a e r a i n e s i s t e n t e o esclusa. E allora tutte le norme della Costituzione Italiana che afferiscono ai rapporti economici risentono di questa situazione e mostrano il compromesso fra le due relative posizioni politiche; quella marxista, che la proprietà la avrebbe abolita e quella di centro che invece la avrebbe tutelata. Ne è nato, quindi, una sorta di ibrido dove nel 1° comma vi è solo una dichiarazione della suddivisione fra proprietà pubblica e privata; poi un 2° comma dove si dice bensì che la proprietà privata è "garantita"; ma dove prosegue dicendo che il suo godimento può avvenire solo nei limiti necessari "per assicurare la funzione sociale". Conseguenza: la proprietà è salvaguardata in astratto, ma in concreto può subire le più svariate limitazioni o mutilazioni per "assicurare la funzione sociale", che, si badi bene, non si dice in cosa consista. In conclusione, dunque, il diritto esiste, ma può subire notevoli attentati. Essi si sono manifestati soprattutto nella irrisorietà, molte volte, delle indennità di espropriazione; fattispecie, questa, che è ammessa espressamente nel successivo comma 3 dell'art. 42. Ma oltre a questo le limitazioni si sono manifestate proprio nella disciplina dei contratti di locazione sia urbani che rurali. E così posso parlare dell'affitto; e qui ci interessa quello rurale. Poiché sino a prima del grande sviluppo industriale la società italiana era soprattutto una società agricola, già durante il regime fascista la legge era pesantemente intervenuta nella protezione dell'affittuario. 184

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Era, cioè, praticamente impossibile far terminare un contratto di affitto agrario ed era impossibile, quindi, rivederne i canoni; canoni che, specie per causa dell'inflazione, si erano fortemente ridotti. Si è cominciato a intervenire nel 1948 (Legge 18/8 n. 1140) e poi più compiutamente con la legge 12.6.62 n. 567 e finalmente con l'ultima legge 3.5.82 n. 203. E' entrato così nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di "equo canone"; proprio in applicazione di detto principio assoluto della prima parte della Costituzione (gli artt. 35 e 36) si voleva garantire all'affittuario, considerato un "lavoratore", rispetto al proprietario, considerato un "reddituario", cioè titolare di una c.d. rendita di porzione, un dignitoso corrispettivo per la sua attività di conduttore dei terreni; ed è proprio combinando questa ultima norma con la seconda parte del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, che si è finito per considerare "equo" un canone che, in realtà, obbedendo forse troppo al favore dell'affittuario, veniva a sacrificare eccessivamente il diritto di proprietà. Si è giunti così all'ultimo intervento della Corte Costituzionale che ha censurato la legge e fatto cadere l'equo canone così come congegnato dalla legge 203. Oggi, pertanto, il contratto di affitto rustico presenta queste caratteristiche: 1) obbligatorietà di una durata minima; 2) diritto dell'affittuario all'iniziativa miglioratoria sotto certe condizioni; 3) libertà del canone; 4) diritto di prelazione in caso di vendita. Poiché la legge 203 dell'82 prevedeva, già prima della pronuncia citata della Corte Costituzionale, la possibilità per le parti, se assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, di stipulare patti in deroga alle norme di legge, oggi il contratto di affitto è quasi totalmente disciplinato per mezzo di questo sistema; esso è molto seguito perché mette le parti al riparo da azioni di disturbo durante la vita del contratto. Sul problema che viene a sorgere per l'impatto che il disaccoppiamento, cioè la spettanza e la disponibilità del premio unico europeo anche senza

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riguardo alla terra, non si può certo ancora dire nulla. Può però essere che la correttezza costituzionale di questa soluzione sia portata davanti alla Corte Costituzionale, seguendo i principi che quest'ultima Corte ha sancito già in materia di quote latte, laddove si era stabilito che, se le quote fosse state trasferite dal conduttore senza terra e privandone il fondo concesso in affitto, l'affittuario avrebbe dovuto indennizzare il proprietario. Ma, per ora, tutto è ancora nella nebbia. Property Rights in Italy are guaranteed by Art. 42 of the Italian Constitution. Thus, it can be said that it is one of the so called “diritti assoluti”, i.e. the rights that are established in the first part of the Constitution itself. But the historical background against which the Constitution was conceived, approved and passed, was one in which a sort of balance existed between the Marxist culture, then strongly represented by the s o c a l l e d “ F r o n t e P o p o l a r e ” ( P. C . I . & P. S . I . ) a n d t h e liberal one represented by the “Democrazia Cristiana” and supported by the minor centre parties ( P. d . A . , P. R . I . , P. L . I . ) ; a r e a l a n d e f f e c t i v e p o l i t i c a l right at that time was practically absent or exerted no clout. Therefore all the articles in the Italian Constitution that refer to economic relations, are a product of this compromise between the two political theories; the Marxist, which would have abolished once and for all Property Rights and the Centre which definitely wanted to preserve it. This contradiction has resulted in a lack of legislative clarity; whereas in the first clause of the said Art. 42, it is stated that there is only one possible subdivision of property - public and private, in the 2nd clause it states, that while private property is “guaranteed”, it can only be enjoyed within the limits of the propert y’s “social function”. Consequently Property Rights in theory are protected, but in practice they are subject to those legal limitations which ensure the said “social function”, a concept which, however, is not legally defined. Summing up, therefore, Property Rights do exist, but they are, under some circumstances, limited or subject to constraints. 186

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These constraints are evident first of all in the frequently nominal payments in case of expropriation. The law of expropriation was introduced in Italy in the 19th century; but whereas then the relevant payment was to be made in full, now with the above-mentioned “fruition” clause, payment can be drastically reduced. In any case expropriation is allowed only in case of proven public utility (eminent domain). In addition to the aforementioned circumstances, the limitations to Property Rights are particularly evident in the regulations governing lease; either of houses or of land. This brings us to the topic of land lease. Before the big industrial boom, Italian society was principally an agricultural society; therefore, even during the Fascist regime right through to the 2nd Wo r l d Wa r t h e l a w w a s s t r o n g l y b i a s e d i n f a v o u r o f the tenant farmer, This made it practically impossible to terminate such leases nor was it possible to adjust the rents. Rents which had been negatively influenced by the h u g e i n f l a t i o n p r o d u c e d b y t h e Wa r. In the post-war era, an initial legislation was put into place in 1948 which was followed by the Law of 06-12-1962 n° 507 and finally by the Law of 05-031982 n°203. And so it is that the concept of “equo canone” (just or fair rent) entered our legal system, in compliance with other guaranteed rights of the Constitution, viz. Arts. 35 and 36, which assured the “worker”, in this case to the tenant farmer, a fair compensation for running the farm. In other words, the wealth produced by the land had to be first allocated to the tenant and only then to the landlord. It gradually became clear that these laws had significantly whittled down proprietary rights. Recently the Constitutional Court has declared the law of “equo canone” unconstitutional. Therefore now the laws governing land lease have been modified as follows: 1) minimum compulsory duration (15 years); 2) tenants’ right to make improvements (under certain conditions); 3) free determination of the rent; 4) tenants’ right of pre-emption in case of sale. 187

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As Law n° 203 of 1982 (in force before the aforementioned sentence of the Constitutional Court) ruled that the two parties, if assisted by their respective trade unions, could stipulate derogations t o t h e l a w, t o d a y, a l m o s t a l l t h e l a n d l e a s e c o n t r a c t s are executed under this provision (Art. 45 of the said Law n° 203 of 1982). The new European agricultural policy which grants the subsidy to the leaseholder, i.e. the tenant farmer, will certainly provoke an impact on land lease; but it i s t o e a r l y t o s a y. We c a n o n l y p u t f o r w a r d t h e d o u b t that such a law will be deemed unconstitutional in our Country if it compensation tenant leaves s u b s i d y. But for now, unclear.

is not accompanied by the right to of the owner of the land in the case the the land keeping for himself the t h e s i t u a t i o n , I d a r e s a y, r e m a i n s

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