Al Sindaco - Comune di San Ferdinando di Puglia e p. c. Procuratore Regionale Corte dei Conti – BARI
Oggetto: Interrogazione I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che - In data 29/09/2009 il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia ha provveduto ad approvare la delibera di cui all’art. 193 del D.Lgs 267/2000 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio con contestuale riconoscimento di debiti fuori bilancio; - Con nota prot 17083 del 8/10/2009 a firma del segretario generale del Comune sono stati trasmessi gli atti richiesti dal Consigliere Lamacchia circa l’insussistenza di ulteriori spese non coperte da adeguati stanziamenti in bilancio, dai quali si evince, invece, l’esistenza di spese che non trovano capienza nei rispettivi capitoli di spesa (all. 1,2,3,4). si interroga la S.V. per sapere - le motivazioni del mancato riconoscimento dei debiti di cui agli allegati in premessa; - con quali provvedimenti o procedure sono stati effettuati i lavori e le prestazioni di cui alla nota del settore Lavori Pubblici (all. 3); - se alla luce delle comunicazioni di cui sopra siano ancora salvaguardati gli equilibri di bilancio e quali atti siano stati adottati in proposito. Inoltre con nota prot. 15420 del 10/09/2009 (all. 5) l’assessore al bilancio dott. Pietro d’Addato rilevava (punto 2) che “alla data odierna non risultano comunque incassate le somme relative ai crediti derivanti dal conguaglio indennitario delle aree Peep, il cui stanziamento in bilancio ammonta ad €. 637.554,83 ….”. In considerazione che: - tali crediti discendono da sentenze divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini; - per tutte è stata emessa da parte del responsabile settore affari istituzionali ordinanza di ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910 in data 29/04/2008 e in data 7/5/2008; - le ordinanze - ingiunzione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 8, 9 sono divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini e definitivamente esecutive; - per l’ordinanza - ingiunzione n. 7 - per la quale era stata proposta opposizione – è stata emessa sentenza 9/2009 dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli che “dichiara inammissibile l’opposizione per essersi formato il giudicato esterno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sul merito del ricorso. ..” - in data 10 marzo 2009 ha emanato, nella sua qualità di Sindaco, direttiva al Responsabile del settore Affari istituzionali e generali, titolare del procedimento di recupero delle somme, in cui si dispone “che la S.V. sospenda, nelle more del completamento dei lavori della Commissione sopra citata ogni atto finalizzato alla esecuzione delle ordinanze di ingiunzione emesse per il recupero dei crediti relativi alle assegnazione delle aree PEEP” ; - la commissione consiliare disponeva di tre mesi di tempo per i propri lavori, tempo abbondantemente scaduto; si interroga la S.V. per sapere: - le motivazioni della permanenza della sua direttiva del 10 marzo 2009 con la quale dava disposizioni al responsabile del settore affari generali di sospendere la riscossione delle ordinanze; - se sono stati valutati i riflessi sul bilancio dell’Ente sia ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio che per il rispetto del patto di stabilità, alla luce della nota dell’Assessore al bilancio.
Si chiede risposta scritta. Si invita il signor Procuratore della Corte dei Conti a verificare se il comportamento e gli atti sopra descritti del Sindaco possano produrre danni di natura finanziaria e patrimoniale al comune di San Ferdinando di Puglia, con richiesta di essere informati all’esito della verifica. San Ferdinando di Puglia 26/10/2009 I Consiglieri comunali Gissi Carmine Capacchione Fabio Di Pace Luigi Lamacchia Michele Todisco Gaetano