Infortuni Sul Lavoro - Diritti E Tutele

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INFORTUNI SUL LAVORO

DIRITTI & TUTELE La Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. Lo Stato stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dalla attività lavorativa. Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL, anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato. In presenza di particolari situazioni l’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunino durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro

INSERTO SPECIALE “LAVORI ATIPICI” PAGG.

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LE NORME La tutela assicurativa degli infortuni e delle malattie professionali non è alternativa alla prevenzione dei rischi e dei danni causati dal lavoro. Bisogna lottare per ottenere concrete modifiche all’interno e nei luoghi di lavoro al fine di eliminare i rischi e le nocività. La salute NON si deve vendere: quando però, malauguratamente, la si perde per causa lavorativa deve essere al meglio possibile recuperata e risarcita nei termini e nelle misure che le leggi prescrivono. L’assicurazione non è semplice da applicare; molto spesso il lavoratore si

vede negare i propri diritti. E questo può accadere, per esempio, perché il datore di lavoro evade l’obbligo assicurativo di presentare la denuncia dell’infortunio avvenuto, in special modo quando il “danno” non è grave. Le imprese, a volte, cercano di trovare aggiustamenti interni piuttosto che inoltrare regolare denuncia all’Inail anche per evitare di vedersi aggravare l’onere del premio assicurativo a loro carico. Inoltre, spesso, avviene che il datore di lavoro non riporti in modo corretto le cause e le circostanze esatte in cui si è verificato l’infortunio. Oppure, nella

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evenienza di malattia professionale, può essere tentato ad accreditare la tesi secondo la quale si tratti di malattia comune ovvero di tecnopatia contratta in precedente lavorazione e/o luogo di lavoro. E’ dunque indispensabile la tutela del sindacato sul posto di lavoro; il rappresentante per la sicurezza ha titolo per intervenire immediatamente. La tempestività dell’intervento e la esatta conoscenza delle reali situazioni del luogo di lavoro e delle reali condizioni nelle quali “il fatto” è avvenuto e si è determinato diventano elementi fondamentali e preziosi per costringere l’Inail ad impostare in modo esatto e corretto l’istruttoria per il giusto riconoscimento e la concessione delle tutele previste. L’INAIL, dunque, è l'Istituto Nazionale che gestisce l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. SOGGETTI TUTELATI Lavoratori dipendenti: • tutti gli operai; • gli impiegati che svolgono di fatto una attività manuale che li esponga al rischio di infortunio; • i sovraintendenti al lavoro anche se non partecipano materialmente a questo, purché operino nelle stesse condizioni previste per gli operai; • gli apprendisti; • il coniuge, i figli e gli altri parenti del datore di lavoro che prestano opera manuale, anche senza retribuzione, nell’impresa; • i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società che prestano opera manuale; • i lavoratori a domicilio; • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e ai servizi di riassetto e pulizia dei locali;

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• i ricoverati in case di cura, in ospedali,

in istituti di assistenza e beneficenza che svolgono, per il servizio interno o attività occupazionale, lavori protetti n o n c h é i l o r o i st r u tt o ri e sovraintendenti; • i sacerdoti, i religiosi e le religiose, alle condizioni stabilite dalla legge (manualità, retribuzione sotto qualsiasi forma anche se versata direttamente all’ente religioso di appartenenza …); • i detenuti in stabilimenti di pena quando, per il servizio interno o per attività occupazionale, svolgono lavori, nonché i loro istruttori o sovraintendenti; • i componenti gli equipaggi, per la navigazione e la pesca, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto; • i dipendenti dell’ente FF.S.; • i dipendenti dell’ente Poste Italiane S.p.A. (da 1.3.98); • i dipendenti statali (anche dipendenti da aziende ad ordinamento autonomo) che rientrino nelle previsioni di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124 del 30.6.65 (DM 10/10/85 pubblicato in G.U. n.46786); • i sindacalisti. Lavoratori autonomi: • gli artigiani che svolgono attività manuale nelle proprie imprese; • gli assuntori di stazione di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e nelle tranvie esercitate in regime di concessione. Inoltre, da marzo 2000, rientrano nelle “tutele INAIL” anche: i lavoratori delle aree dirigenziali; i lavoratori parasubordinati gli sportivi professionisti; i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari ATTIVAZIONE DELLA TUTELA La denuncia di infortunio - obblighi e procedure. 1.Il lavoratore deve dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro. E’ della massima importanza

E’ IMPORTANTE che l’infortunato richieda copia del modulo di denuncia compilato dall’azienda controllando, con particolare riguardo, la descrizione delle cause, le circostanze dell’infortunio nonché gli elementi salariali. QUESTO É IL METODO MIGLIORE PER ELIMINARE SUL NASCERE LA MAGGIOR PARTE DELLE PROBLEMATICHE CHE, SE NON AFFRONTATE CORRETTAMENTE, RISCHIANO DI LIMITARE (SE NON IMPEDIRE) UNA GIUSTA TUTELA

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provvedere a ciò anche se la lesione è di lievissima entità potendo essere, al momento, non evidente quali conseguenze – in futuro – possano manifestarsi. 2.Il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare all’INAIL - entro due giorni da quando ne ha avuto notizia - la denuncia di ogni infortunio di cui abbia avuto notizia occorso ai lavoratori dipendenti della propria impresa. Se l’infortunio è mortale la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’incidente. La denuncia di infortunio deve contenere: a) le corrette generalità del lavoratore infortunato; b) luogo in cui è stato eventualmente ricoverato; c) la descrizione dettagliata delle cause e delle circostanze che hanno determinato l’evento; d) l’ora e il giorno in cui si è verificato l’infortunio; e) gli elementi salariali relativi al guadagno degli ultimi 15 giorni precedenti la data dell’infortunio; f) le eventuali deficienze di misure igieniche e di prevenzione; g) i testimoni presenti; h) la natura e la sede delle lesioni. E’ importante che l’infortunato richieda copia del modulo di denuncia compilato dall’azienda controllando, con particolare riguardo, la descrizione delle cause, le circostanze dell’infortunio nonché gli elementi salariali. Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso od una inabilità al lavoro superiore ai trenta giorni, l'autorità di pubblica sicurezza trasmette copia della denuncia di infortunio alla Direzione Provinciale del Lavoro e il Settore Ispezione del Lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare cause e circostanze dell'evento. La Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero sia stata avanzata richiesta dall'INAIL, dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. L’inchiesta si svolgerà sul luogo dell’evento: • quando il Pretore lo ritenga necessario; • se gli viene richiesto dall’infortunato, dai suoi superstiti

o dall’INAIL; • in ogni caso nel settore agricolo. • possono essere presenti all’inchiesta gli aventi diritto

alle prestazioni assicurative o i loro rappresentanti.

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In caso di infortunio, oltre a tutta l’assistenza sanitaria necessaria a reintegrare la salute, il lavoratore ha diritto all’indennizzo assicurativo da parte dell’INAIL attraverso: prestazioni sanitarie; indennità di temporanea; rendita per inabilità permanente; quote integrative della rendita;assegno per assistenza personale contin utiva; assegno di incollocabilità; rendita di passaggio ai lavoratori ammalati di silicosi o di asbestosi; rendita ai superstiti; assegno funerario; speciale assegno mensile in caso di morte per cause dipendenti dall’infortunio (o malattia professionale); assegno continuativo mensile; prestazioni integrative. LA MALATTIA PROFESSIONALE Obblighi e procedure • Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della avvenuta malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione a pena della perdita dell’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. Il soggetto interessato dovrà farsi rilasciare ricevuta attestante l’avvenuta informazione. Per data di manifestazione della malattia professionale si farà riferimento a quella del primo giorno di assenza dal lavoro a causa di essa. Nel caso in cui non si verifichi astensione dal lavoro verrà considerata la data in cui viene redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale. Il lavoratore potrà denunciare all’INAIL, di propria iniziativa, la malattia di cui soffre nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a ciò. In casi gravi ha diritto di chiedere al pretore di svolgere una inchiesta per accertare le circostanze in cui si è manifestata la malattia (come previsto per gli infortuni). • Il datore di lavoro dovrà inviare all’INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Alla predetta denuncia dovrà essere allegato un certificato medico che dovrà contenere: generalità e domicilio del lavoratore; luogo dove eventualmente è ricoverato; relazione particolareggiata sulla sintomatologia accusata dall’ammalato e su quella rilevata dal medico. Il tecnopatico (soggetto colpito da malattia professionale) ha diritto alle prestazioni assicurative anche dopo l’abbandono della lavorazione purché la malattia si manifesti entro il periodo massimo previsto.

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Le “TUTELE INAIL” fornite dal Patronato INCA CGIL PER UNA CORRETTA TUTELA DI TUTTI GLI INFORTUNI CHE CAUSANO UNA ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A 3 GIORNI È NECESSARIO CHE L’INFORTUNATO (O CHI PER LUI) SI RIVOLGA PRESSO UNA DELLE NOSTRE SEDI. LA TEMPESTIVITÀ DELL’INTERVENTO INCA È ELEMENTO PREZIOSO PER VERIFICARE CHE L’INAIL IMPOSTI, FIN DALL’INIZIO, LA PRATICA PER IL RICONOSCIMENTO ASSICURATIVO IN MODO SOLLECITO E CORRETTO. Inoltre il Patronato INCA CGIL garantisce gratuitamente: assistenza con consulenza medico legale e legale; presentazione ricorsi avverso decisioni INAIL non condivisibili; controllo delle indennità temporanee e delle rendite; revisioni per aggravamento; richieste di protesi e cure termali (nei casi previsti); assistenza per decesso a causa di infortunio sul lavoro e/ malattia professionale E’ importante, pertanto, che il lavoratore non ritardi nell’avanzare richiesta di indennizzo all’INAIL in quanto, trascorsi tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale si perde ogni diritto alle prestazioni economiche e sanitarie. In caso di infortunio mortale e/o malattia professionale il triennio entro il quale i superstiti possono fare valere il diritto alle prestazioni spettanti decorre dal giorno del decesso del lavoratore. In caso di titolare di rendita gli eredi devono presentare richiesta di rendita (ai superstiti) entro 90 giorni dal ricevimento della specifica comunicazione INAIL.

Hai subito un infortunio? Conosci i tuoi diritti? Ti sei fatto tutelare - da subito - dal Patronato INCA? Lo sai cosa perdi? Conosci la differenza - in tema di prestazioni - tra infortunio e malattia generica? infortunio malattia generica Trattamento economico: dal 4° al 90° giorno 100% di retribuzione di cui il 60% a carico INAIL e il 40% a carico azienda; dal 91° Da diritto alla corresponsione, da parte giorno alla guarigione clinica 75% a carico dell’INPS, di un'indennità sostitutiva della INAIL e 25% a carico azienda (salvo diverse retribuzione pagata ai lavoratori a partire disposizioni contratti di lavoro). dal 4° giorno di assenza dal lavoro. Nei 10 anni successivi all’evento infortunio possibilità di usufruire di particolari Non sono pagati i primi 3 giorni erogazioni INAIL: • esenzione tikets per l’evento subito L'indennità di malattia spetta per periodi • pagamento retribuzione al 100% non superiori a 180 giorni di calendario. intero periodo in caso di ricaduta per riacutizzazione. ATTENZIONE al periodo di comporto: il suo superamento può comportare il • Liquidazione rendita in caso di licenziamento riconoscimento postumi permanenti • Cure riabilitative climatiche e termali • protesi Danno biologico? = risarcimento extra Inail

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cura privati convenzionati, qualora non siano sufficienti le attrezzature sanitarie aziendali. L’evento infortunio costituisce uno degli elementi fondamentali dell’assicurazione.

E’ BENE SAPERE ………... La tutela INAIL garantisce ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale una serie di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e integrative. Tali prestazioni sono fruibili anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato il premio assicurativo (principio dell’automaticità delle prestazioni). Per i lavoratori autonomi, a partire dal 1998, non trova più applicazione l'automaticità della prestazione. Infortunio sul lavoro (art. 2 T.U. 1124/65)= causa violenta o agenti infettivi virulenti in occasione di lavoro. Malattia Professionale = processo morboso che insorge progressivamente nell’esercizio e a causa delle lavorazioni. Danno biologico = (art.13 D.Lgs: 38/2000): lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona OBBLIGHI DEL LAVORATORE: Obbligo di dare immediata comunicazione al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito, anche di lieve entità. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Obbligo di denunciare all’INAIL e all’Autorità territoriale di pubblica sicurezza gli infortuni di cui siano colpiti i dipendenti e che siano giudicati con prognosi non guaribile entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità, che compete all’INAIL. La denuncia deve essere fatta entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell’infortunio e deve essere corredata da certificato medico. In caso di morte la denuncia deve essere fatta entro 24 ore. In caso di infortunio il lavoratore deve essere trasportato, con spese a carico dei datore di lavoro, al più vicino ospedale ovvero presso i medici o i centri di

I principi che sono a base per il riconoscimento, "causa violenta" e ’"occasione di lavoro", per la molteplicità e la varietà dei casi che accadono, della loro dinamica e delle condizioni in cui si verificano, sono stati più volte oggetto di interpretazioni da parte della giurisprudenza, che ne ha determinato un ampliamento della tutela. Queste varietà e peculiarità hanno assunto particolare rilievo, ad esempio, nelle ipotesi di infortuni cosiddetti “in itinere”. La giurisprudenza ne ha determinato il riconoscimento interpretando e ampliando il concetto di “occasione di lavoro”. Il concetto di “occasione di lavoro” ha trovato nel tempo, grazie ad una vasta giurisprudenza, la massima espressione nel far riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere. Il D. Lgs. 38/2000 ha disciplinato per legge l’infortunio in itinere. Definizione - evento occorso al lavoratore: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni dal percorso non dipendenti dal lavoro non necessitate. Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL al lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale si distinguono a seconda delle loro finalità in: indennitarie che coprono la perdita di guadagno in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro risarcitorie che coprono i danni permanenti e la morte Dal 25 luglio 2000 il sistema di indennizzo del danno permanente ha subito una profonda trasformazione con l’introduzione del riconoscimento del “danno biologico” INDENNITA’ DI TEMPORANEA In caso di assenza dal lavoro per inabilità da infortunio o malattia professionale l’INAIL corrisponde una indennità giornaliera (indennità per inabilità temporanea assoluta) per la mancata attività e-

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sercitata. L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica. Viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei quindici giorni immediatamente precedenti l’evento: 60% fino al 90° giorno di inabilità 75% dal 91°giorno in poi L'indennità è corrisposta anche per i giorni festivi Quando vi fossero dubbi circa la configurabilità dell’evento come infortunio sul lavoro o come comune malattia, vige la normativa dettata dalla convenzione INPS - INAIL per coordinare l’erogazione di prestazioni per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale e indennità di malattia. DEFINIZIONI La lesione è rappresentata da ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore da cui derivi: inabilità temporanea assoluta; inabilità permanente assoluta o parziale; morte. La causa violenta può essere dovuta a: energia meccanica (cadute, tagli, ecc.), energia muscolare (sforzo), energia elettrica (folgorazioni …), energia termica (colpo di calore - assideramento polmonite a frigore), sostanze tossiche (inalazione massiccia o acuta), natura microbica (carbonchio, tetano, leptospirosi, brucellosi, epatite virale, ecc.), natura psichica (nevrosi da spavento …), motivi diversi (rissa …). Il fatto causale deve essere: esterno (legato all’ambiente di lavoro), violento (di forma acuta), rapido (di intensità concentrata in breve spazio di tempo), efficiente (deve esercitare sul corpo umano una efficacia realmente causale (rapporto tra fatto e danno) L’occasione di lavoro: un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia il lavoro a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza (non è necessario che l’evento si sia verificato nel luogo di

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lavoro o durante l’orario di lavoro ma è indispensabile che si sia verificato per il lavoro = nesso eziologico) ESENZIONI e CURE Gli infortunati e coloro che sono affetti da una malattia professionale sono esentati dal pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie di cui necessitano in dipendenza dell'infortunio o della malattia professionale. Gli invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 sono esentati dal ticket per la generalità delle prestazioni sanitarie. Gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici possono gratuitamente fruire di uno o più cicli di cure idrofangotermali e dei soggiorni climatici, entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale). Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale, mentre tutte le spese accessorie (viaggio sia per l’invalido che per l’accompagnatore, diarie, rette alberghiere) sono di competenza dell'INAIL. Le cure, anche se prescritte dal medico di fiducia, devono essere concesse dal medico INAIL, qualora le ritenga utili al recupero della capacità lavorativa, ma anche alla stabilizzazione delle condizioni cliniche e alla prevenzione di possibili evoluzioni di particolari patologie come la silicosi e l’asbestosi. TERMINI & PRESCRIZIONI I provvedimenti INAIL possono essere oggetto di opposizione ogni qual volta non si concorda su quanto deciso dall’Istituto assicuratore. L’opposizione va effettuata entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento INAIL che definisce l’infortunio o la malattia professionale. Il termine di 60 giorni per effetto della legge n. 533 del 1973, non è più un termine perentorio, ma soltanto ordinatorio. E’ pertanto possibile opporsi anche dopo trascorso tale termine, fermo restando che il certificato medico, in quanto necessariamente riferibile alla situazione contestata, non può che riportare la valutazione medica alla data di valutazione operata dall’INAIL.

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Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo n. 3 del maggio 2000 occorre prestare particolare attenzione alle conseguenze degli esiti dell’opposizione che comportano variazioni di grado di inabilità. In materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni o alla variazione delle stesse esistono specifici termini entro cui è possibile esercitare i propri diritti. Termini che se non vengono rispettati possono danneggiare gravemente gli interessi dei ricorrenti.

Un diritto si estingue per prescrizione o per decadenza

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Il termine di prescrizione per malattia professionale è di 3 anni La prescrizione comincia a decorrere: dal giorno della manifestazione della malattia ovvero dal primo giorno di completa astensione dal lavoro ovvero dal giorno della presentazione all’INAIL della denuncia con il certificato medico oppure dalla data di consolidamento di postumi in misura indennizzabile. oppure dalla data in cui l’assicurato ha avuto cognizione, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile in rendita REVISIONI

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione e la decadenza in assenza di opposizione dell'INAIL. Occorre distinguere i termini di prescrizione a seconda che si tratti di infortunio, malattia professionale o revisione della rendita. La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni INAIL può essere interrotta anche con atti stragiudiziali (es. atto scritto di intimazione o di richiesta, ricorsi amministrativi ecc.). Per effetto dell’interruzione quindi inizia un nuovo periodo di prescrizione. La domanda amministrativa di liquidazione della prestazione entro 3 anni e 150 giorni (210 giorni per le revisioni); ha efficacia interruttiva della prescrizione stessa.

Il termine di prescrizione per gli eventi infortunistici e malattie professionali è di 3 anni Decorrenza: dalla data dell’infortunio la data va spostata qualora l’evento non sia immediatamente configurabile come infortunio dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia ad una causa violenta una volta accertato il diritto esso è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale dalla data dell’infortunio la data va spostata qualora l’evento non sia immediatamente configurabile come infortunio dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia ad una causa violenta una volta accertato il diritto esso è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale

La rendita è revisionabile o su iniziativa dell'INAIL (revisione attiva) o su richiesta del lavoratore IN A IL (revisione passiva). Quest’ultimo chiederà la revisione quando ritenga di essere peggiorato per ottenere una rendita maggiore in rapporto all'aggravamento dei suoi postumi permanenti. Per gli eventi che si collocano a decorrere dal 25 luglio 2000 che abbiano dato luogo al riconoscimento postumi inferiori al 16%, è prevista solo la possibilità del lavoratore di chiedere l’aggravamento e la conseguente eventuale revisione del danno precedentemente accertato. I termini di revisione e/o aggravamento si differenziano a seconda che si tratti di postumi da infortunio o da malattia professionale. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottoporsi alle visite di controllo che siano disposte dall’INAIL. In caso di rifiuto l’Istituto può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

… non sai che pesci pigliare??? Rivolgiti al Patronato INCA CGIL

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NUOVI ASSICURATI & NUOVE FIGURE PROFESSIONALI Il D. Lgs. n.276/2003 introduce sul mercato del lavoro una serie di nuove figure di lavoratori subordinati ed a progetto che, oltre ad assumere delle particolarità nell’espletamento dell’attività lavorativa, godranno di particolari trattamenti anche nell’ambito della contribuzione. LAVORATORI “ATIPICI” - ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riguarda anche i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione, qualora svolgano determinate attività. I soggetti con obbligo di iscrizione all’Inail Devono essere assicurati all’Inail gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i membri di collegi e commissioni, i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali (D.lgs 276/2003Riforma Biagi). Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, qualora svolgano le attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail (Art. 1 T.U. 1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasionale di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, compresi i computer e le macchine da scrivere. Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, per la loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore. Il contributo assicurativo e gli adempimenti L’onere del contributo assicurativo è (ingiustamente) ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo devono essere effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore. Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti. Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello dell’azienda committente, se l’attività del collaboratore è inserita in una delle posizioni assicurative già attivate, altrimenti verrà determinato in relazione all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.

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In caso di unico committente il contributo sarà calcolato sul compenso effettivo, se tale compenso rientra tra il minimale e il massimale (fascia stabilita di anno in anno). Se, invece, è inferiore al minimale o superiore al massimale, la base imponibile dovrà essere adeguata a tali cifre. Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia inferiore all’anno, il compenso dovrà essere diviso per i mesi di attività per determinare la base imponibile mensile. In caso di pluricommittenze per periodi sovrapposti anche parzialmente, per il periodo coincidente il contributo assicurativo verrà calcolato sulla media dei compensi. Nota bene: per i rapporti di associazione in partecipazione l'onere del contributo assicurativo è tutto a carico del committente. La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate La denuncia nominativa all’Inail dei lavoratori parasubordinati va fatta tenendo conto delle modifiche intervenute (decreto ministeriale 19 settembre 2003) in materia di presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività. In virtù di tali modifiche la denuncia deve essere effettuata dal committente: contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di denuncia di esercizio;

Sede Altopascio Castelnuovo di Garfagnana Fornaci di Barga Lucca Lucca - Sant'Anna Capannori Marlia Camaiore Seravezza Pietrasanta Viareggio Torre del Lago

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0583 Piazza Ricasoli,41 264182 0583 Via Francesco Azzi, 22 641374 0583 Via Repubblica, 22 75000 0583 Via Fillungo, 74 44151 0583 Via A. De Gasperi, 376 513226 0583 Piazza A. Moro,56 429362 0583 Pzza Mercato,1 Bar K2 407915 0584 Via Vitt. Emanuele, 44 989376 0584 Via Campana, 63 756151 0584 Via del Marzocco, 69/A 71006 0584 Piazza Manzoni, 5 325326 0584 Viale Marconi, 134 351698

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non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione dell’attività. I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso d’infortunio o malattia professionale, all’indennità di temporanea (60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi). Per la liquidazione di tale prestazione dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale di legge. In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale si ha diritto a: con grado di inabilità dal 6% al 15% ad un indennizzo in capitale; con grado di inabilità dal 16% al 100% ad una rendita mensile. Nota bene: in caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a informare immediatamente il committente. In caso di infortunio non guaribile in 3 giorni, il committente dovrà denunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato medico, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia. Invece, nella malaugurata circostanza di infortunio mortale o con prognosi funesta, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento. Le registrazioni obbligatorie Per tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione soggetti all’assicurazione antinfortunistica, i committenti sono obbligati alla tenuta dei libri matricola (dati anagrafici, codice fiscale, compenso pattuito, durata del contratto, data inizio e fine dei lavori) e dei libri paga (importo lordo, trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo netto corrisposto). Le disposizioni per gli sportivi dilettanti L’assicurazione Inail obbligatoria è stata estesa agli sportivi dilettanti tesserati come atleti, dirigenti e tecnici presso le federazioni sportive nazionali. L’obbligo assicurativo è stato esteso alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2003, stabilisce l’indennità solo nei casi d’infortunio subito durante lo svolgimento delle attività sportive e che hanno causato inabilità permanente o morte.

ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni.

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ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL LAVORO TEMPORANEO Corso Vittorio Emanuele II n° 269 - 00186 Roma Tel. 06.68301506 Fax 06.68213135 E-mail: [email protected] Cos’é E.BI.Temp: L'Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo è stato costituito, in applicazione dell'Art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, tra: CONFINTERIM (Confederazione Italiana delle Associazioni delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo) AILT (Associazioni nazionale delle imprese di lavoro temporaneo) CGIL CISL UIL e le loro Organizzazioni di categoria: CGIL NidiL, ALAI CISL, CPO UIL. Non ha fini di lucro, opera per il comparto delle imprese di fornitura e per i lavoratori temporanei, in una quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore. In particolare gli scopi dell'Ente sono: la gestione, attraverso specifici fondi, della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei. La funzione di service agli istituti paritetici (Osservatorio, Comitati e Commissioni). Interventi di sostegno al reddito, come previsto dalla lettera d) dell'Art. 7 del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, quando attivato dalle parti. Eventuali altre prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro relativa ai lavoratori temporanei. E.BI.TEMP per conseguire i propri scopi si avvale del contributo a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori nelle misure previste dalla contrattazione tra le parti, delle quote versate dalle aziende al fondo permessi sindacali, di eventuali proventi pubblici o privati oppu-

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re provenienti da iniziative sociali. Organi di E.BI.TEMP: L' Assemblea Il presidente e il Vicepresidente Il Consiglio di Amministrazione Il Collegio dei Sindaci Tutti gli organi, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Parti contraenti . Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali E.BI.TEMP si avvale di una struttura composta da lavoratori dipendenti e di collaboratori esterni la cui responsabilità operativa è affidata a un Direttore. Attività L'attività di E.BI.TEMP é stata delineata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria rinnovato il 23 settembre 2002. L'Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato E.BI.TEMP, opera nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente ai propri dipendenti temporanei, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore. Prestazioni CONVENZIONE E.BI.TEMP - ASSICURAZIONI GENERALI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI LAVORATORI TEMPORANEI E.BI.TEMP ha stipulato una convenzione con le Assicurazioni Generali per l’erogazione di indennità a favore dei lavoratori temporanei infortunati sul lavoro, con decorrenza 1° giugno 2002. CHI HA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE L’ assicurazione vale per i lavoratori temporanei dipendenti delle Imprese di Fornitura di Lavoro Temporaneo associate a E.BI.TEMP durante il periodo in cui essi svolgono la loro attività professionale. CASI DI INDENNITA’ L’ indennità viene corrisposta per incidenti sul lavoro con esiti di inabilità temporanea ed esiti più gravi. Per ogni fascia di infortunio è prevista un’indennità di 25,82 euro al giorno per l’ inabilità temporanea, e di 30.987,41 euro da corrispondere in unica soluzione per gli esiti più gravi. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla cessazione della missione, fino alla completa guarigione certificata dall’INAIL e, comunque, per un massimo di 90 giorni. N.B.: Il diritto all'indennizzo si prescrive trascorso un anno dall'ultima corrispondenza intercorsa con G.G.L. Spa COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A E.BI.TEMP Il lavoratore che intende avvalersi della prestazione, deve comunicarlo tempestivamente con raccomandata a.r. a

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E.BI.TEMP per rispettare i termini previsti per la denuncia di infortunio. E.BI.TEMP invierà all’assicurato i moduli da compilare per la denuncia. DENUNCIA DI INFORTUNIO La denuncia di infortunio deve essere inviata dal lavoratore assicurato con raccomandata a.r. alle Assicurazioni Generali e, per conoscenza, a E.BI.TEMP nel termine di 30 giorni dall’ infortunio o dal momento in cui l’ assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per l’ inabilità temporanea, deve essere inviata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per gli infortuni che provocano decesso – A PENA DI DECADENZA DEL DIRITTO - deve essere inviata entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità . DOVE RITIRARE I MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO I moduli per la comunicazione a E.BI.TEMP possono essere ritirati presso le sedi delle Società di fornitura di lavoro temporaneo e presso le sedi del Patronato INCA CGIL e CGIL NIdiL. Dal sito dell’Ente:www.ebitemp.it è possibile scaricare i moduli e il testo della polizza. Il lavoratore che intende avvalersi della prestazione, può scaricare il Modulo per la comunicazione di infortunio, compilarlo e inviarlo a E.BI.TEMP, che gli invierà i moduli per formalizzare la Denuncia di infortunio. E.BITemp - CONVENZIONE INFORTUNI: domande & risposte D. Chi paga gli indennizzi? R. Gli indennizzi vengono pagati dal Gruppo Generali Liquidazione Danni (G.G.L.) a seguito della Convenzione stipulata con E.BI.TEMP. D. Quando viene erogata l'indennità? R. Ricevuta la chiusura dell'infortunio, certificata dall' INAIL, G.G.L. procede al pagamento se la denuncia di infortunio aveva tutti i requisiti previsti. D. L'indennità corrisposta dall' INAIL esclude l'indennizzo di E.BI.TEMP? R. No, la Convenzione di E.BI.TEMP è supplementare e quindi compatibile con l'indennità prevista per legge. D. Quando subentra la Convenzione? R. La Convenzione subentra se l'infortunio, occorso ai lavoratori durante il periodo in cui svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di un'Agenzia di lavoro temporaneo, prosegue oltre il termine della missione. Questo, nel caso di infortuni con

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esito temporaneo. Nel caso di infortuni con esito mortale, la Convenzione subentra in coincidenza con l'infortunio. D. E' sufficiente la chiusura infortunio rilasciata dal medico curante? R. No, viene ritenuta valida solo quella rilasciata dall' INAIL. D. La Convenzione prevede l'integrazione di spese mediche sostenute durante l'infortunio? R. No, non è prevista nessuna integrazione di spese mediche. D. Cosa succede se la documentazione viene inviata solo a E.BI.TEMP e non a G.G.L.? R. La documentazione deve essere inviata a E.BI.TEMP per conoscenza, quindi se non viene inviata anche a G.G.L. non può essere attivata la Convenzione e l'infortunio non può essere indennizzato. D. Chi può usufruire della Convenzione? R. Tutti i lavoratori temporanei assunti dalle Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo associate a E.BI.TEMP. D. C'è un limite di tempo per inviare la chiusura infortunio certificata dall'INAIL? R. Non ci sono limiti di tempo, ma prima si spedisce e prima G.G.L. potrà esaminare e concludere la pratica. D. La diaria giornaliera per gli infortuni con esito temporaneo, copre anche i giorni festivi? R. Si, perché anche le festività sono comprese nel periodo dell'infortunio.

Gli iscritti a NIdiL CGIL NIdiL-Cgil può aiutarti nella lettura del tuo contratto, può fornirti informazioni sulle leggi, sul fisco e sulla previdenza, offrirti tutela su controversie contrattuali. Gli iscritti NIdiL hanno numerosi vantaggi grazie alla convenzione nazionale stipulata con l'Unipol, il Monte dei Paschi di Siena e Telecom Italia. Inoltre con l’iscrizione a NIdiL si ha la possibilità di aderire alla mutua “Valore Salute”, un sistema mutualistico nato per la tutela sanitaria di collaboratori e consulenti, che dà copertura alle assenze dal lavoro per malattia, maternità

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e, in alcuni casi, per infortunio, mediante un sistemi di sussidi giornalieri oppure “una tantum”. I nostri sportelli forniscono: informazioni e consulenze sui vari rapporti di collaborazione e sul lavoro temporaneo assistenza e tutela contrattuale (la stipula, la gestione e l’estinzione del contratto di lavoro individuale o dei rapporti con l’impresa committente) consulenza fiscale e tributaria (compilazione modello unico, nota compensi, moduli Inps) consulenza e assistenza previdenziale (verifica della cumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione, fondo inps parasubordinato) assistenza e sostegno durante eventuali vertenze di lavoro, conteggi, recupero compensi organizzazione di incontri e assemblee con i lavoratori per costruire insieme la giusta rappresentanza costruzione di accordi collettivi che aiutino a disciplinare i rapporti di collaborazione nelle singole aziende o, anche, nelle amministrazioni pubbliche. Abbiamo già firmato diversi accordi collettivi sia con Pubbliche amministrazioni sia con privati. elaborazione e divulgazione dei dati aggregati relativamente ai Nuovi Lavori. Inoltre NIdiL Cgil insieme alla Mutua studentesca e l'Unione degli studenti, attiverà degli appositi sportelli per l'orientamento e la tutela degli studenti nel mercato del lavoro. Contattaci presso le nostre sedi Provinciali, troverai i informazioni sulle attività che NIdiL-Cgil ha programmato per accrescere la tua tutela e i tuoi diritti. Inoltre, chi aderisce a NIdiL-Cgil ha diritto a usufruire di tutti i servizi che la Cgil mette a disposizione dei propri iscritti. A tutti i suoi iscritti, infatti, la Cgil garantisce una rete di servizi in grado di offrire informazioni, tutela e assistenza nell’esercizio dei diritti previdenziali, fiscali e contrattuali attraverso il patronato Inca, i centri di assistenza fiscale Caaf e gli Uffici Vertenze Cgil. Il Sistema Servizi Cgil è una rete di servizi tra loro coordinati, altamente professionali e presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, gli iscritti Cgil possono ottenere: mutui a tassi agevolati e condizioni di particolare favore sui conti correnti e sui principali servizi bancari presso la Banca Monte dei Paschi di Siena; polizze assicurative Unipol a condizioni agevolate per la tutela sanitaria, per la tutela previdenziale, per la tutela dei propri risparmi, contro i rischi dell’abitazione e per l’assicurazione auto

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e dei motocicli; finanziamenti, fino a 16.000,00 euro a tassi agevolati presso Agos Itafinco; sconti con Trenitalia del 50% sull’acquisto di Carta d’Argento e del 30% sull’acquisto di Carta Club Eurostar; particolari tariffe alberghiere offerte da Starhotels; sconti speciali con la compagnia aerea Meridiana, per i viaggi individuali e di gruppo e per i pacchetti turistici; convenzioni per alcuni servizi termali e turistici; sconti per l’acquisto di computer Olidata, anche con finanziamenti a tasso zero da richiedere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena; sconti per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli presso il Teatro dell’Opera di Roma, presso l’Arena di Verona e per le visite alla Città della Scienza di Napoli; sconti particolari per l’abbonamento a Rassegna Sindacale, il settimanale di politica ed economia sociale della Cgil; accesso ai corsi di formazione professionale organizzati da Smile (sistemi e metodologie innovative per il lavoro e l’educazione). Per ulteriori informazioni sul sistema dei servizi Cgil e su tutte le offerte commerciali e culturali per gli iscritti è attivo il numero verde 848-854388 nei giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00

E ancora………... I Centri per il lavoro, mettono a disposizione la propria rete informativa e di tutela a supporto dei lavoratori iscritti a NIdil-Cgil. Il CID/CPL Centro per il Lavoro è struttura della Cgil preposta a svolgere sia funzioni di servizio, che funzioni prettamente sindacali in stretta correlazione con il Dipartimento Politiche Attive del Lavoro, per il quale costituisce un punto di osservazione e contatto importante che consente di evidenziare dinamiche presenti sul mercato del lavoro e di costruire una relazione con chi nel mercato si muove, spesso senza consapevolezza dei propri diritti. I CID/CPL Centri per il Lavoro sono presenti nelle Camere del Lavoro con sportelli di prima accoglienza e di consulenza in grado di dialogare con i

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diversi soggetti presenti sul mercato del lavoro, con funzioni di sostegno all'orientamento scolastico e professionale, organizzazione di progetti per soggetti a rischio di esclusione sociale, tutela dei diritti del cittadino. Sono collegati tra loro da una rete telematica per l'aggiornamento delle informazioni e delle banche dati rispetto alle varie opportunità formative e lavorative, utili per la ricerca attiva del lavoro. Le principali banche dati elaborate dai Centri per il Lavoro messe in rete sono le seguenti: 1) schede accesso al lavoro; 2) borse di studio; 3) concorsi; 4) materiali progetti vari; 5) legislazione; 6) annunci di lavoro qualificato Italia estero e annunci di lavoro locale; 7) banca dati legislazione del lavoro al femminile. I Centri per il lavoro offrono i seguenti servizi: accoglienza, informazione in autoconsultazione e consultazione guidata sui concorsi pubblici, corsi di formazione professionale, contratti di formazione lavoro, annunci di lavoro qualificato, avviamenti nella Pubblica Amministrazione, lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoro e studio in Italia e all'estero, borse di studio; informazione orientativa sulla legislazione di acceso al lavoro, di gestione del mercato del lavoro, ammortizzatori sociali e diritti; consulenza orientativa sulle varie fasi nella gestione della ricerca attiva del lavoro: • definizione degli interessi e bilancio delle competenze e della capacità del disoccupato • definizione del contesto economico e sociale in cui si inserisce la ricerca del lavoro • struttura del curriculum • impostazione della ricerca: come e dove trovare un lavoro • i servizi per l'impiego pubblici e privati • impostazione del colloquio di selezione • utilizzo di leggi e strumenti a tutela dei diritti del disoccupato e del lavoratore; servizio di informazione ed indirizzo verso le categorie e gli altri centri della Cgil.

… non sai che pesci pigliare??? Rivolgiti al Patronato INCA CGIL

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