Garantismo

  • May 2020
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IL GARANTISMO E LA SUA EVOLUZIONE Premettendo che mi occuperò del confronto tra i concetti di garantismo e di stato d’assedio e della loro evoluzione storica, ritengo opportuno affrontare preliminarmente un’analisi letterale dei due termini: - Garantismo: principio in base al quale è attribuita importanza primaria alle garanzie dei diritti e delle libertà individuali nei confronti dell’autorità statale. - Stato d’assedio: regime indetto da un provvedimento giuridico eccezionale, deciso dalle autorità

allo scopo di fronteggiare gravi avvenimenti di carattere interno, il quale, al fine

di tutelare la “salus rei publicae”, può giungere a sacrificare le garanzie dei diritti e delle libertà individuali1. Si tratta apparentemente di due concetti diametralmente opposti; tuttavia, se si analizzano attentamente i corsi e ricorsi storici, si noterà che ad ogni periodo di stato d’assedio segue pressoché immancabilmente una svolta garantista, mirata a permettere la riaffermazione – e spesso in modo ancor più forte di quanto già non era in precedenza – dei diritti e valori sospesi durante la situazione di emergenza. Presenti sin dall’antichità, a partire dall’αγορά greca e dal Senatus Populusque Romanus, i diritti-cardine, posti a tutela dell’individuo, trovano il loro massimo riconoscimento nelle conquiste delle grandi rivoluzioni settecentesche. Emblematica è la situazione in Francia; qui, una volta conquistato con enorme fatica durante la rivoluzione un panorama di diritti e valori impensabile fino a pochi anni prima, viene letteralmente demolito nel periodo del terrore giacobino tutto ciò che di buono era stato fatto dopo il 1789, per mantenerne invece esclusivamente gli aspetti più negativi e aberranti, come ad esempio l’utilizzo della ghigliottina; solo con l’avvento al potere di Napoleone Bonaparte si riaffermano con forza i grandi valori rivoluzionari, superando così quella situazione di emergenza, il periodo del terrore, in cui erano stati soppressi. Napoleone diffonde questi ritrovati valori in tutta Europa, a cominciare dalla vicina Italia, con la sola eccezione del Lombardo-Veneto che rimase di influenza austriaca, per poi cristallizzarli in un vero e proprio baluardo della tutela dell’individuo e del garantismo: il Code Civil Napoleon del 1804. Non va inoltre dimenticato che Napoleone pone fine alla elettività dei giudici, caratteristica dell’Ancien Regime ripristinata nel periodo del Terrore, in modo da svincolare questi dalla politica,

1

Definizioni tratte da “L’Universale”, enciclopedia generale

affidandone la nomina all’esecutivo: è questa una premessa indispensabile per ottenere l’indipendenza dei giudici, che è garanzia essenziale a tutela delle parti. Anche nell’ambito di forme di stato liberali si sono avuti storicamente esempi di radicali reazioni dell’ordinamento a situazioni di emergenza configurabili come stato d’assedio. Un chiaro esempio in proposito ci è fornito dal prof. Martucci nel suo libro “Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale”2, che tratta della situazione socio-giuridica nel nostro paese nel periodo post-unitario. Come asserisce il prof., una volta raggiunta l’unificazione nel 1861, il primo governo si trova infatti immediatamente a dover risolvere i problemi del meridione, neo-annesso grazie all’opera di Garibaldi, e, in particolare, a dover sviluppare un’inchiesta sul brigantaggio. Il governo Rattazzi si muove in questa direzione mediante tre distinte operazioni: -

tenta di pacificare le province del Mezzogiorno

-

colma il vuoto legislativo in materia di associazioni per privare il Partito d’Azione di ogni supporto politico.

-

infine promulga la legge Pica, istitutiva dello stato d’assedio, per risolvere la situazione di emergenza (agosto – novembre 1862)

Sono indicative le parole di Molfese, studioso del brigantaggio citato dal Martucci, relative ai primi anni di governo unitario italiano: ”Si ha in questi primi anni un governo essenzialmente di tipo militare. I governi moderati erano obbligati oramai ad operare una spietata repressione che certo non illustrava i loro conclamati orientamenti liberali”. Rattazzi stesso poi dà una chiara visione delle motivazioni dello stato d’assedio da lui imposto, di fatto seguendo la celebre massima machiavellica “il fine (della salus rei publicae) giustifica i mezzi” , asserendo: “ Io domando se non sia nell’intima natura di qualsiasi Governo questa facoltà, il dovere di far cessare in certi e determinati casi le franchigie in alcune province, quando questa cessazione è una necessità per salvare l’ordine, per mettere in sicuro le istituzioni stesse”. Lo stato d’assedio del 1862 dà l’inizio ad una lunga serie di situazioni di emergenza intermittenti che caratterizzano tutto il secolo successivo, per terminare solo con la caduta del fascismo e della monarchia e con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948. Questo difficile periodo della nostra nazione porta infatti ad una svolta garantista di vaste proporzioni, portatrice di un panorama di diritti e valori ripreso in buona misura dal modello francese, mirata a evitare la ripetizione degli errori del passato. Ad ogni modo si può dire che in tutta Europa, con il raggiungimento del traguardo delle costituzioni liberali, il regime di stato d’assedio vede la fine della sua esistenza, in quanto le 2

R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale. Ed. Mulino, 1980

costituzioni, in special modo quelle rigide, sono portatrici di diritti e valori difficilmente rinnegabili e, spesso, prevedono anche delle regole guida da seguirsi per ovviare a situazioni di emergenza, in modo da non lasciare spazio al libero arbitrio di chi si trova al potere in quel determinato momento storico. Concludo la mia trattazione con le appropriate parole del prof. Alfredo Fioritto: “l’ordinamento costituzionale assicura che anche negli stati di emergenza si conservino lo stesso pluralismo e le stesse regole democratiche vigenti in stato di normalità. A ciò corrisponde, sul piano dell’azione amministrativa, l’utilizzo di strumenti tipici e legittimi con la conseguenza che lo stato di emergenza somigli sempre più a quello di normalità”3.

3

A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie. Ed. Mulino, 2008

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