Diritti Alla Casa

  • November 2019
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  • Pages: 24
a s C a a l l a i t t i r iD Breve guida per gli studenti universitari in cerca di casa. Per districarsi nella giungla dei contratti per gli affitti.

C

Unione della Sinistra Universitaria

i centri Caaf-Cgil aperti tutto l’anno TRENTO via Giusti, 49 TRENTO CENTRO via Roma, 35 TRENTO NORD via Lunelli, 9 MEZZOLOMBARDO ROVERETO

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INDICE 1. INTRODUZIONE 2. CERCARE CASA 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

I TIPI DI CONTRATTO CONTRATTO LIBERO CONTRATTO CONCORDATO CONTRATTO TRANSITORIO CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI COMODATO SUBLOCAZIONE E CONTRATTO DI SUBENTRO QUALE CONTRATTO STIPULARE

4. I PATTI ED I CONTRATTI CONTRARI ALLA LEGGE 5. STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 6. IL CANONE DI LOCAZIONE E LE DETRAZIONI FISCALI 6.1 CONTRATTO LIBERO 6.2 CONTRATTO CONCORDATO/ TRANSITORIO/ TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 6.3 L’ADEGUAMENTO ISTAT 6.4 LA CAPARRA 6.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’AFFITTO 6.6 INTEGRAZIONE AL CANONE DEL COMUNE DI TRENTO (PER PERSONE CON DIFFICOLTÀ ECONOMICA) 7. LE SPESE CONDOMINIALI 8. I DIRITTI DELL’INQUILINO: L’INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO 9. LO SFRATTO 10. COME TUTELARE I PROPRI DIRITTI

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INTRODUZIONE 1

Come lista di rappresentanza, ma ancor prima come associazione studentesca, “Charta ’91- Unione della Sinistra Universitaria” si è sempre impegnata per migliorare le condizioni del diritto allo studio. Questa attività comprende un diritto ampio e pienamente inteso, che racchiude in sé una sicurezza sociale ed economica, la possibilità di informazione, spazi di confronto e di svago. Questa guida nasce per fornire a studenti e studentesse un utile manuale per cercare e trovare casa; un vademecum che si propone di aiutare nella ricerca di un alloggio, ma soprattutto di rispondere al bisogno degli universitari di essere a conoscenza delle leggi che regolano il mercato degli affitti. Siamo convinti che conoscere i propri diritti sia il primo passo per tutelarli, oltre che un elemento essenziale per limitare le speculazioni. Sono queste convinzioni comuni che hanno spinto Charta ’91, la CGIL del Trentino ed il SUNIA ad intraprendere insieme questa iniziativa, i cui risultati sono ora tra le vostre mani. Riteniamo che il tema della casa sia un argomento centrale, perché centrale è il ruolo che la casa ricopre nella vita di ognuno di noi, sia dal punto di vista simbolico sia da quello C materiale. Per questa iniziativa sono più che mai doverosi alcuni ringraziamenti. In primo luogo a quanti, per Charta ’91, si sono occupati volontariamente e concretamente della realizzazione di queste pagine: Cecilia Corsini, Maria Diletta Damin, Andrea La Malfa, Samuel Beiene Tadesse e Sorina Julia Toezser. All’ avvocata Sonia Guglielminetti del SUNIA del Trentino per l’aiuto e la consulenza tecnica. A Franco Ianeselli della CGIL del Trentino, per essersi impegnato in prima persona per intraprendere questo progetto e per l’apporto che ci ha sempre garantito. Inoltre non possiamo che esprimere riconoscenza al collettivo “Rightsinaction”, dalle cui iniziative di qualche anno fa è nata l’idea per ripercorrere il tema degli alloggi per gli universitari. Le ultime parole vanno agli studenti e alle studentesse per cui questa attività è stata svolta: speriamo, quanto mai, di esservi stati utili. [email protected]

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Unione della Sinistra Universitaria

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CERCARE 2 CASA Il primo problema che uno studente fuori sede si trova ad affrontare approdando a Trento, è come trovare casa. Le modalità possibili sono le più varie: dagli annunci in bacheca alle riviste, dai siti internet alle agenzie immobiliari. Ecco dunque alcuni suggerimenti per chi cerca casa: RIVISTE: Si possono trovare riviste di annunci immobiliari (come ad esempio “Bazar” o “La bacheca”) distribuite gratuitamente in vari angoli della città. SITI INTERNET: www.phosphoro.com è un sito per la condivisione di informazioni immobiliari nel comune di Trento e dintorni. AGENZIE IMMOBILIARI: Quando ci si rivolge ad un’agenzia immobiliare è bene tener presente che il servizio è a pagamento: consigliabile prestare attenzione ad alcuni aspetti: - l’agente deve essere iscritto al ruolo di mediatore presso la Camera di Commercio: http://www.tn.camcom.it , CCIAA (TN) - Via Calepina, 13 – Trento; - al fine di essere maggiormente tutelati, conviene richiedere all’agente che l’attività di mediazione sia inserita in un contratto; - il contratto di mediazione non deve contenere nessuna clausola vessatoria (=clausole del contratto che la legge vieta in quanto determinano a sfavore del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto). L’elenco delle clausole vessatorie si trova all’art. 33 del Codice del Consumo (ex art. 1469 bis del Codice Civile); - vanno individuate nel contratto la percentuale e la modalità di pagamento nei confronti dell’agenzia per l’attività di mediazione.

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DI TIPI I 3 CONTRATTO

Chi si accinge a firmare un contratto di locazione deve innanzitutto essere consapevole del fatto che la legge n. 431 del 1998 consente di stipulare solo quattro tipi di contratto: 3.1 CONTRATTO LIBERO -

DURATA: questo contratto deve avere una durata di 4 anni + 4 anni.

-

DISDETTA: il proprietario allo scadere del primo quadriennio può non rinnovare il contratto per uno dei motivi tassativamente indicati all’art. 3 della legge 431/1998, tra cui: a. necessità abitativa, commerciale, artigianale o professionale propria del coniuge dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b. necessità del locatore in quanto persona giuridica di destinare l’immobile all’esercizio di attività per le proprie finalità (ma con l’obbligo di offrire offra all’inquilino altra abitazione idonea); c. quando l’inquilino abbia piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso Comune; d. quando l’immobile sia all’interno di un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o ristrutturato.

In ogni caso il proprietario deve dare la disdetta all’inquilino 6 mesi prima della scadenza del primo quadriennio. L’inquilino, invece, può recedere (= sciogliere il contratto) in qualsiasi momento dal contratto comunicandolo al proprietario con un preavviso di 6 mesi. Tuttavia è possibile concordare con il proprietario un termine di preavviso più breve per la disdetta (ad esempio: 2 o 3 mesi) ed inserirlo nel contratto. La disdetta deve essere comunicata al proprietario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

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3.2 CONTRATTO CONCORDATO -

DURATA: questo contratto dura 3 anni + 2 anni (oppure 4 anni + 2 anni, oppure 5 anni + 2 anni e così via).

-

DISDETTA: allo scadere dei primi 3 anni (o dei primi 4 anni, ecc.) il proprietario può disdire il contratto per uno dei motivi indicati all’art. 3 della legge 431/1998 (vedi par. 3.1)..

L’inquilino può recedere in qualsiasi momento dal contratto comunicandolo al proprietario con un preavviso di 6 mesi. Tuttavia anche in questo caso può essere concordato un periodo di preavviso inferiore. La disdetta deve essere comunicata al proprietario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3.3 CONTRATTO TRANSITORIO -

DURATA: la durata massima di questi contratti è di 18 mesi.

-

CARATTERISTICHE: questi contratti sono stati previsti per soddisfare esigenze particolari dei proprietari (ad es: poter utilizzare entro 18 mesi l’appartamento come abitazione propria o dei figli, rientro dall’estero etc.) o degli inquilini (contratto di lavoro a termine, necessità di assistenza o cura dei familiari etc.).

Le esigenze del proprietario/inquilino devono essere indicate nel contratto in maniera specifica e documentate. Nel caso in cui si tratti di esigenze generiche non giustificabili o fittizie, il contratto si trasformerà in un contratto libero di 4 anni + 4 anni. Prima della scadenza del contratto il pro- prietario, nel caso in cui sussistano ancora le esigenze transitorie, è tenuto a comunicarlo all’inquilino tramite lettera raccomandata. Qualora questa comunicazione non avvenga, si presume che siano venute meno le esigenze transitorie e che il contratto sia un contratto libero quadriennale. -

ATTENZIONE: non è possibile utilizzare questo contratto per le “esigenze transitorie” degli studenti universitari (=la frequenza di un corso universitario)! Esiste già, infatti, un apposito contratto.

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3.4 CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI -

DURATA: la durata del contratto va da 6 fino ad un massimo di 36 mesi.

- DISDETTA: una volta scaduto il contratto, questo si rinnova automaticamente per la medesima durata a meno che l’inquilino non decida di recedere. Il preavviso per il recesso è di 3 mesi. La disdetta deve essere comunicata al proprietario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il proprietario, invece, non è legittimato a recedere prima della scadenza del contratto. - CARATTERISTICHE: questo tipo di contratto è destinato agli studenti universitari fuori sede, vale a dire coloro che sono iscritti ad un corso universitario e che hanno la propria residenza in un comune diverso rispetto a quello dov’è situata l’università. 3.5

COMODATO

In base a questo tipo di contratto il proprietario dell’appartamento concede all’inquilino l’utilizzo gratuito dell’alloggio. Tuttavia può accadere che il proprietario chieda di simulare un contratto di comodato al fine di aggirare gli obblighi fiscali. In questo caso l’inquilino che riesca a provare il pagamento regolare dell’affitto (ad es: con ricevute di bonifici bancari), può agire in giudizio per chiedere che venga accertata la locazione e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano il canone di locazione stabilito dall’Accordo Territoriale per il Comune di Trento (vedi par. 10 “Come tutelare i propri diritti”). 3.6 SUB-LOCAZIONE E CLAUSOLA DI SUBENTRO La sublocazione è il contratto attraverso il quale un inquilino subaffitta ad un altro inquilino l’intero immobile o parte di esso. Questa tipologia contrattuale viene generalmente utilizzata dagli studenti universitari, quando vi è un unico studente intestatario del contratto di locazione e gli altri co-inquilini stipulano con lui un contratto di subaffitto.

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La finalità perseguita attraverso questo contratto è per gli studenti quella di potersi intercambiare nell’appartamento, per il proprietario quella di avere un unico referente responsabile dell’appartamento e del pagamento del canone di locazione. Dunque prima di porre in essere un contratto di sub-locazione occorre prestare particolare attenzione al fatto che: l’inquilino titolare del contratto si trova in posizione svantaggiata rispetto agli altri coinquilini, in quanto sarà l’unico responsabile nei confronti del proprietario, anche per il pagamento del canone di locazione. Di conseguenza è preferibile non ricorrere al contratto di sublocazione ma far sì che ogni inquilino abbia il proprio autonomo contratto di locazione; generalmente i contratti di locazione prestampati contengono il divieto di sub-locazione; quando si stipula un contratto di sub-locazione occorre inviare al proprietario una comunicazione, attraverso lettera raccomandata, che indichi i dati del nuovo inquilino, la durata del contratto di sublocazione e quali stanze vengono sub-locate; quando si scioglie il contratto di locazione, viene meno anche il contratto di sub-locazione. Quali sono dunque le possibili alternative al contratto di sub-locazione? L’ideale sarebbe che ogni inquilino avesse un proprio autonomo contratto di locazione (N° contratti x N° inquilini), di modo che tutti gli inquilini siano ugualmente responsabili dell’appartamento e contemporaneamente ogni inquilino goda dei medesimi diritti nei confronti del proprietario (vedi par. 5.1). Tuttavia ciò non è sempre possibile. Prendiamo ad esempio i seguenti casi: -

si deve entrare in un appartamento dove c’è già un unico inquilino intestatario del contratto + N° coinquilini sub-locatori. si deve entrare in un appartamento dove c’è un unico inquilino intestatario del contratto e si è il solo coinquilino.

In questi casi si rende necessaria la scelta tra la stipula di un contratto di sub-locazione e la stipula di un nuovo contratto per ciascun inquilino, alternativa quest’ultima che può sempre essere avanzata dal/i nuovo/i arrivato/i.

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L’utilizzo della clausola di subentro è una pratica invalsa soprattutto in alcune città della penisola. L’inserimento di una clausola di subentro nel contratto permette, durante il periodo di durata del contratto stesso, che uno o più dei primi contraenti (e poi anche i successivi) possano farsi sostituire da altri inquilini subentranti. Il nuovo inquilino, subentrando nella posizione del precedente inquilino, deve accettare per intero le clausole del contratto principale, sottoscrivendo un accordo da allegare al contratto stesso, firmato per presa visione, anche dal proprietario. L’inquilino subentrante sarà co-responsabile dell’appartamento con gli altri inquilini, nei confronti del proprietario. ATTENZIONE: la scelta tra l’utilizzo di un contratto di locazione e il ricorso ad una clausola di subentro va attentamente valutata a seconda del rapporto di conoscenza e di fiducia che intercorre tra gli inquilini! 3.7 QUALE CONTRATTO STIPULARE? La tipologia contrattuale generalmente preferibile per lo studente universitario è il contratto transitorio per studenti, in quanto lo studente è vincolato per un lasso di tempo limitato, è garantito da eventuali recessi del proprietario ed inoltre il canone di locazione è calmierato. ATTENZIONE: È sconsigliabile stipulare contratti transitori “semplici” ed i contratti cosiddetti ad “uso foresteria”. I contratti “uso foresteria”, infatti, non esistono più: la legge li ha sostituiti con i contratti transitori. Per quanto riguarda i contratti transitori, invece, questi non possono essere utilizzati per le esigenze tranStipulare un sitorie degli studenti universitari: per gli universitari, infatti, esiste già un contratto? contratto ad hoc (vedi par 4).

... ma quale?

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I E PATTI I 4 CONTRATTI CONTRARI ALLA LEGGE Prima di stipulare un contratto di locazione è necessario essere consapevoli del fatto che la legge pone alcuni limiti espliciti circa il contenuto delle clausole che le parti (inquilino e proprietario) possono stabilire per contratto: - Il contratto deve essere scritto. In caso contrario si presume che le parti abbiano stipulato un contratto libero di durata quadriennale. - È nullo ogni accordo scritto od orale, con il quale l’inquilino si impegni a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato. In questo caso l’inquilino può agire in giudizio, entro 6 mesi dal giorno in cui abbandona l’appartamento, per chiedere la restituzione delle somme pagate in più (per la tutela dei propri diritti vedi par. 10). L’inquilino può anche semplicemente evitare di pagare la parte in nero dell’affitto e versare solo la somma che risulta da contratto. - È nulla ogni clausola che preveda un canone superiore rispetto a quello definito dagli accordi territoriali in relazione ai contratti concertati, ai contratti transitori ed ai contratti transitori per studenti. Anche in questo caso sarà possibile richiedere in giudizio la restituzione delle somme versate in eccedenza (per la tutela dei propri diritti vedi par. 10). - È nulla ogni clausola che comporti un aggravio degli obblighi economici dell’inquilino, come ad esempio l’accollo di lavori straordinari, penali, interessi, cauzione superiore a 3 mensilità.

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STIPULAZIONE E 5 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione deve essere scritto e registrato. 5.1 STIPULAZIONE È consigliabile che ogni inquilino sia intestatario di un proprio contratto autonomo affinché: - tutti gli inquilini siano responsabili dell’appartamento in ugual modo (ad esempio per quanto riguarda il canone di locazione ed eventuali danni), e al contempo ogni inquilino goda dei medesimi diritti nei confronti del proprietario; - ogni inquilino possa disdire liberamente il proprio contratto senza condizionare gli altri inquilini; - ogni inquilino possa vedersi immediatamente restituita la caparra al momento del rilascio dell’immobile.

5.2 REGISTRAZIONE Una volta stipulato, il contratto deve essere obbligatoriamente registrato. In caso contrario né l’inquilino né il proprietario potranno godere delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dalla legge. - Quando: La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento della stipula del contratto e deve essere in seguito rinnovata ogni anno. In caso di contratto pluriennale è possibile pagare subito anche le registrazioni successive, con la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato se si recede anticipatamente.

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- Quanto: L’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo, per quanto riguarda i contratti liberi quadriennali, e del 2% del 70% del canone annuo per quanto riguarda i contratti concordati, i contratti transitori ed i contratti transitori per studenti universitari. L’imposta deve essere pagata per metà dall’inquilino e per l’altra metà dal proprietario. - Come: Per registrare il contratto è necessario recarsi presso l‘Agenzia delle Entrate (a Trento in via Brennero 131) portando due copie del contratto, una marca da bollo da 14,62 euro ogni 4 facciate di ciascuna copia, e la ricevuta di pagamento dell’imposta del registro (mediante Modulo F23).

DI CANONE IL 6 LOCAZIONE E LE DETRAZIONI FISCALI 6.1 CANONE

- Contratto libero: il prezzo dell’affitto è libero. La legge non pone alcun limite sull’entità del canone di locazione. Sarà compito dell’inquilino riuscire ad ottenere dal proprietario il più basso prezzo possibile! Il prezzo dell’affitto non può variare per tutta la durata del contratto, salvo per l’aumento annuale in base alla variazione accertata dall’ISTAT (vedi par. 6). È importante riuscire ad ottenere nel contratto che questo aumento sia pari al 75% della variazione ISTAT, anziché al 100%. Bisogna infine fare attenzione al fatto che non siano inserite nel contratto clausole che consentono di aumentare il canone a seguito di lavori straordinari. - Contratto concordato, transitorio e transitorio per studenti: per tutte e tre queste tipologie contrattuali il canone di locazione è calmierato: il suo valore è stabilito per il Comune di Trento da un Accordo Territoriale tra le associazioni di categoria ed il Comune stesso.

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L’Accordo territoriale del Comune di Trento si trova su internet (www. sunia.it). In alternativa è possibile richiederne una copia presso l’UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO (URP) di Trento (Via Belenzani 3/Via Manci 2), oppure presso il SUNIA (c/o Cgil del Trentino, via dei Muredei 8). 6.2 DETRAZIONI Per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge, i contratti di locazione devono essere regolarmente registrati. La finanziaria del 2007 (art. 319) ha introdotto un’importante novità per gli studenti fuori sede, che riguarda la possibilità di detrarre il costo dei canoni d’affitto nei confronti dello studente, se quest’ultimo ha un proprio reddito, oppure nei confronti di un familiare, se lo studente è a suo carico. Per ottenere la detrazione devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l’università si trova in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente; b) il comune di residenza dello studente si trova in una provincia diversa da quella in cui è situata l’università. L’importo massimo per la spesa del canone di locazione da indicare nella dichiarazione è di euro 2633,00 e la massima detrazione di imposta ottenibile è di euro 500,27. È possibile usufruire di questa detrazione attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno 2007. ATTENZIONE: usufruiscono della detrazione tutti gli studenti che corrispondono a questi requisiti, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato e dalla sua durata. Contratto concordato: per quanto riguarda questa tipologia contrattuale la legge prevede delle agevolazioni fiscali specifiche, che possono essere ottenute a condizione che il contratto sia non solo registrato, ma anche conforme all’Accordo Territoriale. a) le agevolazioni previste per i proprietari sono:

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- deduzione pari al 40,5% del reddito annuo derivante dall’affitto ai fini Irpef ed Irpeg; - imposta di registro calcolata sul 70% del canone annuo; - riduzione e/o azzeramento ICI. b) le agevolazioni previste per gli inquilini sono: - detrazione Irpef di euro 495,80 se il reddito complessivo non è superiore ad euro 15.493,00 e detrazione di euro 247,90 se il reddito complessivo non supera euro 30.987,00. Inoltre per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei 3 anni antecedenti la richiesta di detrazione: - detrazione Irpef di euro 991,60 se reddito non supera euro 15.493,00; - detrazione Irpef di euro 495,80 se reddito non supera euro 30.987,00. 6.3 L’ADEGUAMENTO ISTAT Il canone di locazione subisce un aumento annuale che può essere pari al 75% o al 100% dell’aumento individuato dall’ISTAT. Come calcolare la variazione: Se la variazione annuale ISTAT al 100% è pari ad esempio a 1,40 ed il tuo canone annuale di locazione è pari a 3.600 euro si farà 3.600/100 x 1,40= 50,4 euro, vale a dire 4,2 euro in più al mese. Se la variazione ISTAT al 75% è pari a 1,050 ed il tuo canone annuale è sempre pari a 3.600 euro, il calcolo sarà lo stesso: 3.600/100x1,050=37,8 euro, vale a dire 3,15 euro in più al mese. L’adeguamento annuale deve essere richiesto dal proprietario tramite lettera raccomandata e viene pagato a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui è stata inviata la raccomandata. La scadenza per richiedere l’aumento viene calcolata in base alla data di stipula del contratto. Ad esempio: se il contratto è stato firmato il 2 settembre 2007, il proprietario potrà richiedere l’aumento il 2 settembre 2008 e tu dovrai iniziare a pagarlo dal mese di ottobre. Se il proprietario tarda a richiedere l’adeguamento rispetto alla scadenza annuale, non può poi richiedere il pagamento dell’aumento per i mesi precedenti la data della sua richiesta. Ad esempio: riprendendo il caso di prima, se il contratto è stato stipulato all’inizio del mese di ottobre 2007 e il proprietario ti invia la richiesta il 2 dicembre 2008, ed in base all’aumento ISTAT tu devi pagare 3 euro in più

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al mese, il proprietario non può richiederti di versare anche i 9 euro di ottobre, novembre e dicembre. 6.4 LA CAPARRA La caparra è la somma che i proprietari richiedono all’inquilino come garanzia contro eventuali danni arrecati all’appartamento. La caparra non può essere superiore a 3 mesi del canone di locazione. La caparra deve essere restituita al momento del rilascio dell’immobile, a meno che l’inquilino non abbia arrecato dei danni alla struttura o alle cose contenute nell’immobile. 6.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’AFFITTO Nel contratto di locazione deve essere fissata la scadenza per il pagamento del canone; se dopo 20 giorni dalla scadenza l’affitto non è stato ancora pagato, il proprietario può richiedere lo sfratto. Quando si esegue il pagamento conviene effettuarlo attraverso bonifico bancario, o comunque attraverso altro mezzo che consenta di avere prova del versamento fatto. Se si paga direttamente in contanti è opportuno richiedere al proprietario una ricevuta firmata e datata. 6.6 INTEGRAZIONE AL CANONE Questa appendice è dedicata agli studenti-lavoratori, residenti in Provincia da almeno 3 anni, che abbiano particolari difficoltà economiche. Lo scopo di questa appendice è far conoscere agli studenti la possibilità, offerta dalla legge provinciale n. 21, 13/11/92 di ottenere un’integrazione al canone in presenza di determinati requisiti. Per usufruire di questo beneficio è necessario presentare la domanda di alloggio presso l’istituto di edilizia abitativa pubblica (ITEA) ed ottenere l’inserimento nelle graduatorie. Lo scopo di questo intervento è quello di aiutare economicamente chi, pur avendo i requisiti per ottenere un’abitazione pubblica, non ha raggiunto in graduatoria un punteggio sufficientemente elevato per ottenere l’assegnazione di una abitazione in tempi brevi. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE PAT – tel. 0461 492713

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SPESE LE 7CONDOMINIALI Uno dei problemi più frequenti in relazione ai contratti di locazione è comprendere come ripartire le spese condominiali fra proprietario e inquilino. La legge stabilisce che spettano all’inquilino le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, e le spese relative alle parti comuni. Le spese per il servizio portineria sono a carico dell’inquilino per il 90%, tuttavia è possibile prevedere nel contratto una percentuale inferiore. (Per un ulteriore approfondimento vedere l’allegato n. 1). Per ciò che concerne le spese relative alle riparazioni queste sono a carico del proprietario, che è responsabile anche per tutti i difetti e i guasti dell’immobile e degli impianti; spettano invece all’inquilino soltanto le spese di piccola e ordinaria manutenzione. Nel caso in cui le spese accessorie vengano pagate al proprietario, il versamento deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta. In ogni caso è opportuno ricordare che: -

la soluzione migliore per evitare problemi con il proprietario consiste nel precisare contrattualmente l’esatta ripartizione delle spese;

-

nel caso in cui le spese siano incluse nel contratto di locazione (=quando le spese vanno pagate direttamente al proprietario), il proprietario deve indicare in maniera specifica le singole spese (energia elettrica, acqua etc.) e la percentuale dovuta da ogni studente;

-

l’inquilino può chiedere di vedere i documenti giustificativi delle varie spese (ricevute, fatture etc.) entro 2 mesi dalla richiesta di pagamento.

-

se l’inquilino vuole contestare una richiesta di pagamento spese che non indichi in maniera specifica le varie voci del pagamento, dovrà farlo con lettera raccomandata entro 2 mesi dalla richiesta stessa. In caso contrario l’inquilino che non paga potrà essere considerato inadempiente.

-

l’inquilino ha diritto di voto nelle assemblee condominiali quando si delibera in relazione alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

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I DIRITTI 8 DELL`INQUILINO L`INVIOLABILITA` DI DOMICILIO Uno dei diritti principali dell’inquilino è il diritto alla cosiddetta “inviolabilità di domicilio”. In altre parole il proprietario di casa non ha il diritto di entrare nel domicilio dell’inquilino senza il suo permesso. Può tuttavia entrare qualora dia all’inquilino un congruo preavviso. L’inquilino ha inoltre il diritto di sostituire a sue spese la serratura dell’appartamento.

LO SFRATTO 9

Lo sfratto è un provvedimento con cui il Giudice ordina all’inquilino di rilasciare e riconsegnare l’appartamento. Questo provvedimento può essere emesso per le seguenti ragioni: - Per finita locazione (8 anni per i contratti liberi, 5 anni per i contratti concordati, e le scadenze previste dai contratti transitori e transitori per studenti). - Per morosità, vale a dire in caso di mancato pagamento del canone di locazione passati 20

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giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, delle spese quando l’importo non pagato superi quello di 2 mesi del canone. - Grave inadempimento contrattuale dell’inquilino, ad esempio quando viene subaffittato l’appartamento nonostante il divieto previsto dal contratto. Se si vuole subaffittare, dunque, bisogna sempre controllare che sul contratto non ci sia una clausola che lo vieti: si rischia lo sfratto!

COME TUTELARE I 10PROPRI DIRITTI

Ogni volta che si hanno dei dubbi in relazione ad un contratto che si sta per stipulare, ogni volta che si presentano problemi relativi al proprio contratto di locazione o ai rapporti col proprietario di casa, è possibile rivolgersi allo sportello del SUNIA per avere le necessarie informazioni ed assistenza. Il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie per favorire la mobilità e la soluzione del bisogno alloggiativo. Nella sua piattaforma persegue l’obiettivo della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell’abitare in un contesto urbano adeguato. Il SUNIA di Trento si trova presso la CGIL del Trentino, in via dei Muredei 8 ORARI: Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 TEL: 0461/303911 E-MAIL: [email protected] FAX: 0461/935176

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ALLEGATO n 1

AMMINISTRAZIONE tassa occupaz suolo pubblico per passo carrabile tassa occupaz suolo pubblico per lavori condominiali ASCENSORE manutenzione ordinaria e piccole riparazioni installazione e manutenzione straordinaria impianti adeguamento alle nuove disposizioni di legge consumi energia per forza e illuminazione ispezione e collaudi AUTOCLAVE (=pressione impianto idraulico) installazione e sostituzione integrale impianto manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto forza motrice ricarico pressione serbatoio ispezione e collaudi lettura contatori IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE/VIDEOCITOFONI installazione sostituzione impianto comune illuminazione manutenzione ordinaria impianto comune illuminazione installazione sostituzione impianti suoneria allarme manutenzione ordinaria impianti suoneria allarme installazione sostituzione citofoni e video-citofoni manutenzione ordinaria citofoni e video-citofoni installazione sostituzione impianti allarme, sicurezza ecc. manutenzione ordinaria di impianti allarme sicurezza ecc. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO installazione manutenzione straordinaria impianti adeguamento impianti a leggi e regolamenti manutenzione ordinaria impianti pulizia annuale impianti e filtri messa a riposo stagionale lettura contatori Acquisto combustibile, consumi, energia e acqua IMPIANTI ANTINCENDIO installazione e sostituzione dell’impianto Acquisti degli estintori manutenzione ordinaria ricarica estintori ispezioni e collaudi

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IMPIANTO TELEVISIVO Installaz sostituz potenziamento impianto centrallizzato manutenzione ordinaria impianto centralizzato PARTI COMUNI sostituzione grondaie sifoni e colonne di scarico manutenzione ordinaria grondaie sifone e colonne di scarico manutenzione straordinaria tetti e lstrici solari manutenzione ordinaria tetti e lastrici solari manutenzione straordinaria rete fognature manutenzione ordinaria rete fognature disotturazione condotti e pozzetti sostituzione marmi corrimano ringhiere manutenzione ordinaria pareti corrimano ringhiere parti comuni consumo acqua ed energia per le parti comuni installazione e sostituzione serrature manutenzione aree verdi compresa riparaz attrezzature installaz caselle post,cartelli,bidoni,armadietti x contatori, zerbini, tappeti, arredi vari manutenz ordinaria caselle post ecc. PARTI INTERNE APPARTAMENTO sostituzione integrale pavimenti e rivestimenti manutenzione ordinaria pavimenti e rivestimenti manutenz ordinaria infissi, serrande impianti sanitari, riscaldamento rifacimento chiavi e serrature tinteggiatura pareti sostituzione vetri manutenzione ordinaria apparecchi e condutture elettriche, cavo e impianto citofonico verniciatura di opere in legno e metallo manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento PORTIERATO trattamento economico-contrattuale materiale per le pulizie manutenzione ordinaria guardiola manutenzione straordinaria guardiola PULIZIA SGOMBERO NEVE spese per servizi sgombero neve, compresi materiali RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIE spese per il conferimento dell’appalto alla ditta spese per le pulizie appaltate alla ditta materiale per le pulizie acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia

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derattizzazione e disinfestaz locali raccolta immondizie disinfestazione bidoni e contenitori tassa rifiuti o tariffa sostitutiva acquisto bidoni e contenitori sacchi per raccolta rifiuti spese per l’assunzione addetto pulizie trattamento economico-contrattuale

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I=inquilino, P=proprietario

THE END

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PATRONATO INCA (0461.303977) pensioni, assegni famigliari, malattia, infortunio, disoccupazione, riscatti, versamenti volontari, pacchetto famiglia, cassa integrazione, ricongiunzioni...

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Charta ’91 è un’organizzazione studentesca universitaria di Sinistra. Nel mare stagnante di gruppi che fanno politica universitaria definendosi infelicemente apolitici o indipendenti (salvo poi candidare loro esponenti nelle liste dei partiti), questa semplice frase iniziale assume un’importanza non trascurabile nel definirci. Specialmente in un momento dove il significato delle parole viene svuotato dal loro uso casuale, confuso, retorico. Qui si rende necessario un piccolo inciso. Charta’91 crede nella politica, nel suo significato più antico e nobile: quello legato al benessere sociale, alla garanzia dei diritti e alla tutela di uno Stato, organizzazione concordata degli individui, che sia viatico di possibilità e non ostacolo o repressione. Per questo motivo Charta’91 non ha timori nell’affermare che “fa politica”; affermazione, questa, tanto più forte in quanto slegata da piccole logiche partitiche e da convenienze elettorali. Di Charta ’91 fanno parte studentesse e studenti impegnati nella vita universitaria, nella rappresentanza, nelle attività culturali e di aggregazione. Un impegno che si protrae con continuità dal 1991 e che ha visto succedersi generazioni diverse animate dallo stesso spirito. Facciamo politica e la facciamo riconoscendoci nei valori della Sinistra: in un’uguaglianza che sia sostanziale, nell’equità sociale, nella libertà e nella laicità, nella difesa della Pace. Oggi più che mai valori attuali, che guidano il nostro agire e si declinano in vari modi: dal nostro no all’aumento indiscriminato dei costi per gli studenti e le loro famiglie (tasse universitarie, caro-mense, affitti...), all’impegno per garantire un accesso libero all’università (attraverso le borse di studio, la tassazione progressiva, strutture adeguate al numero di studenti evitando il ricorso ai numeri programmati...). L’Università che abbiamo in mente è un luogo di socialità culturale aperto a tutti, indipendentemente dalle condizioni di nascita, economiche o etniche. Un’Università che possa garantire un adeguato livello di istruzione e che sia spazio libero di aggregazione, ma anche un luogo nel quale si sviluppa un’attenzione attiva su ciò che ci circonda. Crediamo che la costruzione di tutto ciò passi dall’impegno di tutti; del processo di trasformazione non siamo spettatori, ma attori. Nel nostro piccolo vogliamo essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. I nostri ideali definiscono anche il nostro metodo di lavoro. Le riunioni e gli incontri di Charta ‘91 sono pubblici: un’occasione in cui ognuno può portare le proprie idee, le proprie istanze, le proprie energie. Siamo convinti che la partecipazione, la creazione di reti sociali, l’incontro, lo scambio di pensieri e programmi siano ciò che differenzia un’attività auto-referenziale da una veramente utile e fruibile da tutti. Un’attività libera e volontaria, come l’adesione a Charta ’91 - Unione della Sinistra Universitaria e ai suoi valori. Per informazioni e contatti: [email protected]

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Unione della Sinistra Universitaria

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