Articolo_231

  • Uploaded by: Massimiliano Ferrari
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Articolo_231 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,419
  • Pages: 4
La responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs 231/01 Ospitiamo un intervento del mio partner, avvocato Zeppelli, su questo tema molto importante. Avv. Alessandro Zeppelli Via Capilupi n. 21 –Modena – Tel 059/270658 – Cell. 392/2951925 – Mail: [email protected] La responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs 231/01....................1 Premessa ..............................................................................................1 La normativa .........................................................................................1 La situazione attuale ...............................................................................2 I rischi ..................................................................................................2 Come evitare i rischi ...............................................................................2 Unico strumento di tutela: modello organizzativo e formazione .....................4

Premessa Il D.Lgs 231/01 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle imprese. In altri termini è stato introdotto il principio per cui anche le persone giuridiche, cioè tutte le società nonché le associazioni (anche se prive di personalità giuridica), rispondono in sede penale, nel caso in cui i propri amministratori o anche dai propri dipendenti si vengano a trovare nelle situazioni indicate specificamente dalla legge. Le sanzioni previste sono di particolare rigore, esse possono consistere sia in sanzioni pecuniarie che possono variare da € 25.000,00 a € 1.500.000,00, sia in pene interdittive, ossia in sanzioni tali da impedire all’ente di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni per periodi più o meno lunghi, in base alla gravità del reato commesso. Alla luce della gravità di tali sanzioni pare pertanto opportuno fornire qualche ulteriore chiarimento circa questa importante e non sufficientemente divulgata forma di responsabilità che grava sulle imprese.

La normativa La normativa, pur entrata in vigore già da diversi anni, non è ancora oggi particolarmente conosciuta, né ad essa i mezzi di informazione hanno dedicato particolare attenzione. Questo anche perché nel disegno normativo iniziale si trattava di una responsabilità legata alla commissione di reati dolosi (ossia volontari) di particolare gravità. Uno dei motivi per cui la normativa era stata fino ad oggi ignorata dalle imprese era il fatto che scarse potevano essere le probabilità di essere coinvolti in un procedimento penale per un reato quale: -

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Truffa ai danni dello Stato; 1

-

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Concussione; Corruzione; Malversazione a danno dello Stato; False comunicazioni sociali; Impedito controllo; Illecita influenza sull’assemblea; Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di vigilanza; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate.

La situazione attuale Nel 2007 però si è avuta una modifica del dettato normativo che ha reso estremamente concreto il rischio di conseguenze per le imprese, anche di piccole dimensioni. La svolta decisiva, si è avuta quando, alla lista di reati per i quali inizialmente era prevista la responsabilità amministrativa dell'impresa, sono stati aggiunti due reati di natura colposa (ossia non volontaria): l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi.

I rischi In altre parole sussiste oggi il rischio per una impresa di dover rispondere in sede legale per l’ipotesi ben più concreta e, soprattutto, impossibile da escludere, legata al verificarsi di un incidente sul lavoro da cui derivino lesioni gravi o la morte. Tale ipotesi infatti, dopo le modifiche del 2007, è oggi idonea a innescare il meccanismo previsto dal D.lgs. N. 231/01. Di fatto, si tratta della possibilità che l’Autorità giudiziaria proceda nei confronti dell’impresa qualora si verifichi un incidente sul lavoro che comporti lesioni gravi o la morte di un dipendente (ai sensi dell’art. 583 del Codice penale si ricorda che la lesione personale è considerata grave … se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ). Come prima anticipato, ove una delle ipotesi di reato di verifichi in ambito aziendale, il sistema introdotto dal D.lgs. 231/01 prevede sanzioni di due tipi, sanzioni pecuniarie (che peri casi più gravi possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro) e sanzioni interdittive tra le quali, ad esempio, il divieto di poter concludere contratti con le pubbliche amministrazioni, o l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. Tali sanzioni (il sistema prevede una gradualità in base alla gravità della condotta tenuta dall’impresa), possono tuttavia essere evitate.

Come evitare i rischi Il modo per evitare tali sanzioni, che nei casi più gravi rappresentano un rischio concreto di danno irreparabile per un’impresa, consiste nella adozione di un “Modello di Organizzazione e Gestione” idoneo a limitare il rischio di condotte pericolose da parte dei dirigenti e dei dipendenti. La normativa impone inoltre che sia nominato un “Organismo

2

di Vigilanza” che verifichi l’idoneità del modello nonché la sua corretta applicazione ed implementazione nel tempo. In buona sostanza la legge consente all’impresa di sottrarsi alle sanzioni ove dimostri di essersi volontariamente e diligentemente operata adottando i modelli organizzativi, di gestione e di controllo previsti dalla normativa, nonché adeguandosi agli ulteriori adempimenti imposti dalla legge per assicurare il rispetto degli obblighi imposti dal testo unico sulla sicurezza, non solo per quanto riguarda gli standard tecnico-strutturali per gli impianti, ma anche per le attività di valutazione dei rischi e delle conseguenti necessarie misure di prevenzione. Per poter essere esonerata l’impresa deve dunque provare che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. Ad una prima lettura tali adempimenti potrebbero sembrare coincidere con quanto già richiesto dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro. Invece, le certificazioni ad oggi in possesso delle imprese ai sensi del D. Lgs 626/94 non valgono pertanto ad esonerare l’impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Occorre dunque procedere alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo di gestione e di controllo da armonizzare con i modelli già eventualmente adottati in ambito aziendale. Il modello, per essere ritenuto valido ed efficace, e dunque per poter essere utile ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente richiede infatti: a) una verifica periodica per un’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. d) l’istituzione di un “organo di controllo interno” all’ente (Organismo di Vigilanza che vigili sull’efficacia reale del modello. L’Organismo di Vigilanza deve, oltre a vigilare sull’effettività e a verificare l’adeguatezza del modello stesso, analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello, curandone l’aggiornamento, ove necessario, le attività che l’Organismo di

3

vigilanza svolge devono essere poi documentate e riportate in un documento funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.

Unico strumento di tutela: modello organizzativo e formazione Un ultimo, ma non meno rilevante elemento per la corretta implementazione del modello aziendale di gestione ed organizzazione ex D.lgs231/01, è dato dalla necessità di predisporre idonee misure di informazione e formazione del personale. Sebbene il testo normativo non imponga direttamente un obbligo di formazione, Confindustria ha individuato nella formazione uno degli elementi necessari per una efficace attuazione del Modello di organizzazione (Confindustria ha pubblicato un proprio modello di Organizzazione e Gestione i cui tratti esenziali sono contenuti nelle “linee guida” che forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto 231/01). In particolare, secondo le linee guida fornite da Confindustria ogni ente dovrebbe fornire al proprio personale anche comunicazioni relative al codice etico aziendale, definendo i “poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano” precisando che “la comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta”. Per quanto riguarda l’obbligo formativo aziendale, sempre secondo Confindustria, è necessario sia “sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”. La predisposizione da parte delle imprese del Modello organizzativo e degli ulteriori adempimenti, pur non essendo obbligatoria, rappresenta oggi l’unico strumento per tutelare la propria impresa da un rischio grave, concreto e non eludibile, poiché non coperto dalla maggior parte delle polizze assicurative.

4

More Documents from "Massimiliano Ferrari"

Elearning E Lms
July 2020 10
Articolo_231
May 2020 10
Servizi_elearnit_dms
July 2020 7
Marketing_operativo
July 2020 12