Amnesty

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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 10 dicembre 1948 Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

ARTICOLO 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. ARTICOLO 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. ARTICOLO 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. ARTICOLO 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. ARTICOLO 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. ARTICOLO 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. ARTICOLO 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. ARTICOLO 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. ARTICOLO 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. ARTICOLO 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. ARTICOLO 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. ARTICOLO 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. ARTICOLO 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

ARTICOLO 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

ARTICOLO 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

ARTICOLO 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. ARTICOLO 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. ARTICOLO 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. ARTICOLO 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. ARTICOLO 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. ARTICOLO 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. ARTICOLO 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua

ARTICOLO 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. ARTICOLO 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. ARTICOLO 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. ARTICOLO 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. ARTICOLO 29 1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. ARTICOLO 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici mirante all’abolizione della pena di morte (1989) Il Protocollo è stato adottato dall'Assemblea Generale il 15 dicembre 1989. Entrato in vigore l'11 luglio 1991. Gli Stati Parti al presente Protocollo: Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo; Richiamando l'art. 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonchè l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966; Notando che l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile; Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita; Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata. 2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione. Articolo 2 1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. 2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra. 3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio. Articolo 3 Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'art. 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo. Articolo 4 Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'art. 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione. Articolo 5 Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei

Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione. Articolo 6 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto. 2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'art. 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto. Articolo 7 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto. 2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. 4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione. Articolo 8 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 9 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi. Articolo 10 Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 48 del Patto: a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'art. 2 del presente Protocollo; b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo; c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'art. 7 del presente Protocollo; d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'art. 8 di quest'ultimo. Articolo 11 1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'art. 48 del Patto.

LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEI MINORI La storia La storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da una evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società. Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti, ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato molto marginale, almeno fino al 19° secolo. Solo con la nascita della famiglia borghese e la rivoluzione industriale si forma una nuova cultura del bambino che, a poco a poco prende un posto centrale all’interno della famiglia, diventa oggetto primario dell’amore materno, destinatario di cure e attenzioni. La famiglia però è ancora l’unica sua garanzia. Infatti è solo nel 20° secolo che l’attenzione per il bambino si allarga allo stato e agli organismi sovranazionali. Il primo organismo internazionale che si occupi di bambini, il Comitato di Protezione per l’Infanzia, fu costituito dalla Società delle Nazioni nel 1919. Nel 1924 fu proclamata la prima Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia che precisa la responsabilità degli adulti nei confronti dei minori. Una data importante è quella del 1946 in cui nasce l’Unicef, una struttura creata dall’ONU, specializzata per l’infanzia, che nel 1953 diventa una organizzazione internazionale permanente. Nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all’unanimità la Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. E’ un passo molto importante anche se ancora in questa il bambino è considerato oggetto di cure non soggetto di diritto. Questo salto avviene nel 1989 con la adozione da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU della Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child), che oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza, o meglio di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell’infanzia. I suoi principi sono stati inseriti nel testo di 14 costituzioni nazionali, e sono stati immessi nei programmi di studio di vari paesi. Ad essa fanno esplicito riferimento la Convenzione europea sull’esercizio dei Diritti dell’Infanzia (1996) e la Carta

Caratteristiche della Convenzione

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E' il primo documento internazionale che si occupa unitamente di diritti civili e politici, economici sociali e culturali. E' il primo documento che da una precisa definizione di bambino (child), cioè chi non ha ancora compiuto 18 anni, tranne che secondo le leggi del proprio stato non sia maggiorenne. E' l'unico documento internazionale ratificato da tutti gli stati ad eccezione di due: gli Stati Uniti (che lo hanno solo firmato) e la Somalia. E' un documento veramente internazionale: nella sua stesura anche i PVS hanno avuto un ruolo notevole. Vi si legge una forte sottolineatura

africana sui diritti e il benessere dei bambini; la Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali (1993), la Dichiarazione di Madrid sugli aiuti umanitari (1995); la Dichiarazione di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (1996) la Convenzione ILO n. 182 sulle peggiori forme di sfruttamento minorile (1999); la Risoluzione del Parlamento europeo sul traffico dei bambini (maggio 2001).

per i bisogni materiali dei bambini; si da importanza alla cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l'infanzia nei paesi poveri; c'è qualche accenno a forme specifiche previste dal diritto islamico, ad es. la famiglia allargata

Sono stati redatti poi recentemente i testi di due protocolli opzionali alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che attualmente sono aperti alla ratifica degli stati dopo l’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 maggio 2000: il Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile. Convenzione: i contenuti E’ formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre sezioni. La prima (art. 1-41) riguarda i diritti dei minori; la seconda (art.42-45) istituisce un comitato internazionale a cui tutti gli stati parti dovranno sottoporre un periodico rapporto sullo stato di implementazione della convenzione; la terza sezione indica gli adempimenti burocratici per la ratifica, le riserve o la proposta di emendamenti del documento. Tutti i diritti di cui la Convenzione parla sono da considerare globalmente: non se ne può fare una gerarchia e tutti devono rispettare i due principi generali del "miglior interesse per il bambino" e della "non discriminazione". Come chiave per semplificarne la lettura e sintetizzare i vari diritti è stato proposto lo schema delle 3P, cioè Provision, protection, promotion. Il primo gruppo, provision, riguarda il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli elementi base per la sopravvivenza. Il secondo, che tiene conto dello stato di minorità del bambino, riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze). Il terzo contempla i diritti per la promozione del bambino come cittadino, quali il diritto all’espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione. Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati L’articolo 38 della Convenzione prevede che nessuno di età inferiore ai 15 anni possa prendere parte attiva ad un conflitto armato. Questo articolo, l’unico su cui la commissione preparatoria del testo non aveva trovato l’unanimità , era stato frutto di un compromesso e, da subito, fu chiaro a tutti che, permettendo ai bambini di prendere parte alle guerre, contraddiceva lo spirito di fondo della Convenzione stessa. La possibilità di modificarlo si concretizzò solo nel 1994 quando fu costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di redigere il testo di un protocollo facoltativo su questo argomento. Il lavoro di stesura non fu facile a dimostrazione di quanto alcuni stati tenessero alle loro modalità di reclutamento e non volessero metterle in discussione. Solo nel gennaio del 2000 il

testo fu pronto e fu poi presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e approvato nel maggio successivo. Nel testo si proibisce agli stati il reclutamento coatto dei minori (inferiori quindi ai 18 anni) nelle loro forze armate; si lascia però aperta la possibilità di reclutare volontari dai 16 anni, ma in questo caso sono previste alcune garanzie per limitare gli abusi: si deve esser certi della volontarietà della recluta, della sua età, del consenso dei genitori. Ogni paese deve inoltre dichiarare da quale età (16 o 17) intende reclutare volontari. Il Protocollo prevede ancora che nessun minore, neanche volontario, debba prendere parte attiva ad un conflitto, ma la formula non è perentoria, infatti vi si legge che " gli stati devono prendere tutte le misure possibili per assicurare che...". Un altro articolo vieta agli eserciti di opposizione di arruolare e far combattere minori nelle loro milizie. Perché questo protocollo entri in vigore è necessario che abbia le ratifiche di dieci stati, ma dopo più di un anno dalla sua approvazione siamo ancora ben lontani da questo traguardo. Il Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell’infanzia sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile. La motivazione che sta alla base di questo documento va ricercata nell’incremento significativo durante gli ultimi anni del traffico internazionale per la vendita dei minori, del turismo sessuale, del materiale pornografico minorile sia tradizionale che reperibile via internet ed anche nella convinzione che una cooperazione internazionale nella lotta a questi fenomeni possa produrre effetti positivi.

La legislazione italiana L 'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti dei minori il 27 maggio del 1991 con la legge n.176. Ha firmato, ma non ancora ratificato i due protocolli opzionali. Il 3 agosto 1998 ha emanato la legge n.269 :"Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù." Il 31 dicembre 1998 con la legge n.476 ha ratificato la Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali. Ha ratificato la Convenzione ILO n.182 il.

Dopo aver definito cosa si debba intendere per vendita, prostituzione e pornografia minorile, il protocollo chiede agli stati parte di proibirli nel proprio diritto penale. Gli stati potranno usare la loro giurisdizione sia quando il presunto criminale è proprio cittadino o abitualmente residente, sia quando lo è la vittima; negli altri casi è prevista l’estradizione. Importanti sono anche le garanzie previste per la tutela del minore durante le indagini, i processi, e in vista di un risarcimento: in ogni momento ogni atto deve essere guidato dal principio "dell’interesse superiore del fanciullo".

© Amnesty International - Sezione Italiana - http://www.amnesty.it

ABUSI SUI MINORI NELLE ISTITUZIONI Il fenomeno Orfanotrofi in Bulgaria

Gli Stati hanno il dovere di promuovere lo sviluppo dei minori, di garantire loro salute fisica e mentale ed uno standard di vita dignitoso. Devono inoltre proteggerli da ogni forma di violenza fisica o psicologica che possa provenire loro da familiari, tutori legali o altre persone che se ne occupano. In realtà, molti minori subiscono maltrattamenti in istituti, orfanotrofi, scuole da quelle stesse persone che si dovrebbero prendere cura di loro. Gli orfanotrofi In alcuni stati, alle istituzioni riconosciute come servizi sociali, come orfanotrofi e centri di affidamento, viene accordata una bassa priorità e fondi insufficienti. Presentano quindi molti problemi strutturali, fra cui il personale poco addestrato e sottopagato e una cronica mancanza di risorse. I minori che vi trovano rinchiusi possono quindi essere soggetti a condizioni crudeli, inumane e degradanti o rischiare la vita per abusi o negligenza. Nel rapporto di Amnesty International sulla tortura sui minori, "Scandalo nascosto, vergogna segreta", vengono riportate le conclusioni di uno studio condotto da Human Rights Watch in Cina. Secondo questa associazione che più del 90% dei decessi avvenuti in istituti statali per i minori era dovuto a crudeltà, abusi e gravi negligenze. Il governo cinese contestò questi risultati, ma le sue stesse statistiche dimostravano che minori ospitati negli orfanotrofi avevano meno del 50% di possibilità di sopravvivere nel primo anno; in alcune province tale probabilità si riduceva ulteriormente (1 su 10). Resoconti di testimoni oculari e relazioni mediche provenienti da uno dei più prestigiosi orfanotrofi della Cina, lo Shanghai Children's Welfare Institute, hanno rivelato che gli orfani venivano deliberatamente ridotti alla fame, sottoposti a torture e ad abusi sessuali tali da farne morire più di 1000 solo dal 1986 al 1992. Personale addetto all'assistenza avrebbe selezionato neonati non voluti e bambini e li avrebbe intenzionalmente fatti morire di fame e di sete; questo è un sistema noto come " risoluzione sommaria" dei bambini con gravi problemi di salute. Il rapporto fa intendere che tali abusi siano una conseguenza di politiche statali: accusa a cui danno credito l'inadeguata risposta del governo cinese alle proteste internazionali e la lunghezza delle indagini.

All'inizio del 2000, due bambini sarebbero morti a causa di gravi negligenze nel centro statale per bambini con handicap mentale " Dzhurkovo " in Bulgaria. Galia, di 4 anni, avrebbe sofferto di polmonite bilate-rale per due settimane prima di morire, eppure il direttore dell'istituto non l'ha mai fatta ricoverare all'ospedale. Rosen Nanev, di 13 anni, sarebbe morta anche lei di polmonite. Nel 1997, Amnesty Interna-tional ha scritto al presidente Stoyanov esprimendo preoccupazione perché sette bambini affidati a questo stesso istituto sarebbero morti tra il 31 gennaio e il 27 febbraio 1997 per malnutrizione e ipotermia. Angeli-na Atanasova, di 9 anni, morta il 25 febbraio avreb-be pesato solo 7 chili, mentre la diciottenne Diana Dechkova, che morì due giorni dopo, avrebbe pesato 11 chili. Circa il 20% dei minori ospiti del centro erano costretti a letto o in qualche modo immobiliz-zati, con poche coperte per ripararsi dal forte freddo. Secondo il " Bulgarian Helsinki Committee", nelle strutture gestite dallo stato, il livello medio dello stanziamento per la fornitura di cibo per ogni bambino è di circa 45 stontiki (0.45 marchi tedeschi) al giorno e per la maggior parte dei casi gli approvvi-gionamenti sono mantenuti ad un livello minimo da aiuti e da donazioni caritative. Pericolosamente basso sarebbe il livello di fornitura del cibo nelle strutture geograficamente isolate o in quelle in cui gli ammini-stratori non sono sufficientemente attivi nel sollecita-re donazioni esterne.

In Russia, più di 100.000 minori all'anno vengono lasciati all'assistenza dello stato. Il trattamento di alcuni di questi ragazzi evidenzia un grave livello di crudeltà e negligenza. Molti bambini di pochi mesi affidati alle istituzioni statali sono classificati come disabili, relegati in isolamento, cambiati e nutriti saltuariamente. Se costoro avessero alla nascita una qualche forma di disabilità, questa si aggraverebbe a causa della man-canza di contatti umani, visivi o uditivi e della deprivazione di affetti e di giochi. A quattro anni i bambini vengono nuovamente sottoposti a visite di controllo. Coloro a cui è diagnosticato un grave ritardo mentale sono condannati a trascorrere il resto della loro vita isolati e rinchiusi in reparti neuro-psicologici, dove continuano ad essere deprivati di stimolazioni e cure mediche. Sono costretti dentro camicie di forza o legati al letto o ad altri mobili; sono saltuariamente nutriti o lavati adeguatamente. Anche i bambini classificati "normali" subiscono trattamenti brutali, comprese percosse e abusi sessuali; talvolta vengono rinchiusi in stanze gelide anche per giorni; si è rilevato un caso in cui un bambino era tenuto rinchiuso in una piccola cassa di legno penzolante da un'alta finestra. I ragazzi più grandi vengono incoraggiati a picchiare, minac-ciare e intimidire i più piccoli. I ragazzi non hanno né mezzi né possibilità per protestare contro i maltratta-menti e gli abusi subiti da parte dello staff o degli altri compagni. I minori negli orfanotrofi sono anche vulnerabili a sfruttamenti potenzialmente dannosi. Nel maggio 2000, nell'orfanotrofio Maria Teresa a Stara Zagora in Bulgaria, uno psicologo condusse un esperimento con il "Rispolept ", un farmaco usato per controllare l'aggressione nei soggetti schizofrenici, su 15 minori non malati. Tre di essi furono ricoverati in ospedale poco tempo dopo aver assunto il farmaco. Ai 15 ragazzi lo psicologo aveva chiesto di compilare un questionario da cui si deduceva che lui stava conducendo una ricer-ca a nome di un professore della facoltà di medicina dell'università Thrace. Sull'episodio si sta indagando. La legge su farmaci e farmacie, adottata nel gennaio 2000, comprende una clausola che permette la speri-mentazione di farmaci su orfani dopo aver ottenuto il consenso del tribunale, anche se, in questo caso, tale consenso non sarebbe stato richiesto. Le scuole Le punizioni corporali sono permesse nelle scuole di almeno 65 paesi. I ragazzi possono essere sculacciati, presi a ceffoni, picchiati con cinture o canne dai loro insegnanti per cattivo comportamento, scarsi risultati scolastici e volte senza alcun motivo preciso. In Kenia le punizioni corporali possono essere utilizzate per un gran numero di infrazioni scolastiche anche di poco conto: ritardo nell'entrare a scuola, l'uniforme scolasti-ca sporca ecc. Le punizioni possono anche essere inflitte all'intero gruppo classe. Se una scuola non ha buo-ni risultati agli esami nazionali, può essere picchiata un'intera classe, senza alcuna considerazione per i ri-sultati individuali. Le punizioni corporali possono causare seri problemi fisici e possono arrivare a provoca-re danni permanenti e, in rari casi, anche la morte degli allievi. Esse provocano anche effetti psicologici riducendo l'autostima dei ragazzi e aumentando la tendenza alla depressione. Ci sono infatti esempi di sui-cidi verificatisi dopo ripetuti trattamenti umilianti nelle classi. La violenza come metodo educativo aumenta l'aggressività, rafforza la ribellione e il desiderio di rivalsa. Le punizioni corporali sono spesso associate a ben più gravi problemi del sistema educativo. In molti paesi gli insegnanti non ricevono una preparazione adeguata, sono sottopagati e sottovalutati. Le punizioni corporali non sono prerogativa delle scuole statali. Un esempio emblematico è quello delle madrasas, scuole religiose del Pakistan che accolgono quasi 13.000 studenti, troppo poveri per rivolgersi alle scuole statali. Secondo informazioni in possesso di Amnesty, queste scuole, rette da organizzazioni reli-giose, spesso attuano veri e propri indottrinamenti religiosi e politici. Si ritiene che molti studenti della ma-drasas si siano uniti ai Talebani in Afganistan o a gruppi religiosi

pakistani, senza il consenso dei genitori. Nel 1994 la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan ha denunciato che in alcune scuole gruppi di 4-5 bambini venivano incatenati a blocchi di legno per impedire loro di fuggire. Alcuni bambini sarebbero ri-masti incatenati per oltre un anno. Nel marzo del 1996, un blitz della polizia liberò 64 studenti dalle catene in una madrasas vicino a Multan. Il capo della scuola si giustificò dicendo ".. quando i genitori ci lasciano i figli ci chiedono di incatenarli per fargli perdere l'abitudine di guardare la TV satellite..". Muhhammad Azam Dogra, un ragazzo di 14 anni, rimase ucciso nel settembre del 1997 mentre cercava di liberarsi dalle catene. Scappato dalla scuola, aveva deciso di appoggiare i ferri sui binari, ma il treno pas-sando lo travolse. Sebbene le autorità siano a conoscenza degli abusi compiuti nelle madrasas, non è stata presa nessuna ini-ziativa per rendere illegali le percosse né le catene. I leader dei partiti religiosi minacciano rappresaglie contro chi si adopera affinché siano esercitati maggiori controlli La Legislazione Internazionale La Convenzione sui diritti dell'infanzia sancisce il diritto dei minori alla vita, alla protezione e allo sviluppo e obbliga gli Stati a vigilare e prendere ogni misura necessaria affinché questi diritti siano rispettati. La Convenzione sui diritti dell'infanzia pur non proibendo espressamente le punizioni corporali, vieta ogni forma di violenza fisica e mentale, abusi e maltrattamenti (art. 19) e trattamenti e punizioni inumane e de-gradanti (art.37). La Convenzione richiede anche che la disciplina scolastica sia "applicata in maniera com-patibile con la dignità del fanciullo…". La Commissione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ha più volte ribadito che le punizioni corporali non rispettano la dignità del fanciullo e sono incompatibili con la Convenzione.

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MINORI E TORTURA Introduzione Negli ultimi 3 anni in più di 50 paesi bambini e ragazzi hanno subito tortura ad opera di pubblici ufficiali, militari, forze di sicurezza o membri di gruppi d’opposizione armata. I ragazzi possono essere torturati perché capitati all’interno di un conflitto, per attivismo politico o per presunta criminalità, perché sono socialmente emarginati o fanno parte di una particolare comunità o perché il gruppo etnico cui appartengono è discriminato. I ragazzi che sono attivi in gruppi studenteschi o movimenti d’opposizione possono essere maltrattati perché hanno preso parte ad una manifestazione, hanno distribuito volantini o cercato di organizzarsi nella scuola o nel posto di lavoro. Non è raro infine che bambini e adolescenti siano torturati per costringere parenti o familiari a dare informazioni o a costituirsi. Si sa che molti degli abusi sui minori sono commessi da privati, spesso in casa dove tutto resta segreto ed è difficile investigare e punire.

Etiopia. Per parecchie settimane gli studenti dell'Università di Addis Abeba organizzarono delle proteste nel campus dell'Università. L'11 aprile 2001 le forze di sicurezza armate di fucili e bastoni entrarono nel campus. Più di 40 studenti, furono costretti a ricorrere a cure ospedaliere per le percosse subite. Il 17 e il 18 le forze di sicurezza intervenirono nuovamente contro gli studenti che manifestavano. La polizia usò le ami da fuoco - rapporti non confermati parlano di 41 morti e 250 feriti. Il 19 aprile iniziarono arresti di massa. Centinaia di studenti, tra cui ragazzi delle scuola superiori, vennero prelevati da scuole, chiese, moschea, abitazioni private. I più giovani tra gli arrestati avevano 11 anni. I ragazzi vennero tenuti in isolamento per parecchio tempo senza poter comunicare con i familiari e vennero poi quasi tutti rilasciati in più riprese agli inizi di giugno.

Torture compiute dalla polizia. I ragazzi sospettati di attività criminali, o detenuti con questo pretesto, sono frequentemente a rischio di tortura e maltrattamenti da parte delle forze di polizia. Una forma comune di tortura, in incremento, è quella di battere i ragazzi con pugni, bastoni, gambe di sedie, calcio di pistola, fruste, tubi di ferro e filo elettrico e i colpi possono essere violenti, talvolta mortali; ragazzi trattenuti dalla polizia sono talvolta ustionati con sigarette o corrente elettrica; esposti in modo eccessivo al caldo e al freddo; privati di cibo, bevande o sonno; fatti restare in piedi, seduti o appesi per lunghe ore in posizioni difficili. Sia i ragazzi che le ragazze sono esposti ad abusi sessuali e allo stupro, paragonabile alla tortura per i gravi traumi psicologici che può procurare. I più a rischio sono i ragazzi delle fasce deboli della popolazione: appartengono a ceti poveri, a minoranze etniche o indigene, sono ragazzi di strada o rom. Amnesty International ha documentato maltrattamenti subiti da ragazzi di strada in Bangladesh, Brasile, Colombia, Guatemala, India, Kenya, Nepal e Uganda. Bangladesh, luglio 1999: alle tre di notte la polizia irrompe nella casa di Firoz, 9 anni. Il bambino è solito aiutare il padre, tiratore di risciò, e durante un trasloco è venuto a mancare un telefonino. Il bambino è accusato di averlo rubato. Gli agenti prelevano Firoz e lo portano nella stazione di polizia di Mohammadpur a Dhaka. Il bambino viene brutalmente picchiato. Gli schiacciano i pollici e lo appendono per ore: vogliono sapere dov’è il telefonino.La famiglia non sporge denuncia per paura di

ritorsioni. Nella maggior parte dei casi le famiglie dei ragazzi e i ragazzi stessi non sporgono denuncia, per l’impossibilità di contattare avvocati od organizzazioni per i diritti umani,per l’ignoranza dei loro stessi diritti che li porta a ritenere che sia ‘normale’ essere picchiati, o per la paura di ritorsioni. Non è raro infatti che alle denuncie siano seguite minacce, incriminazioni o nuove torture. Un caso particolare di tortura è quella che viene inflitta ai minori perché si vogliono colpire i genitori o qualche altro membro adulto della famiglia. Si vuole ad esempio costringere i genitori a confessare qualche crimine, specialmene di natura politica e a consegnarsi, se latitanti, o più semplicemente si tratta di ritorsioni. In questo caso l’età non costituisce il minimo impedimento per i torturatori. Turchia, 9 dicembre 1996: Fatma Tokmak, curda, viene arrestata perché sospettata di appartenere al PKK. Viene portata assieme al figlio Azat, 2 anni, al Dipartimento Antiterrorismo della polizia ad Istanbul. Per costringerla a confessare i poliziotti torturano Azat con bastoni elettrici, gli spengono le sigarette sulle mani. Abusi nei centri di detenzione o in altre istituzioni. I ragazzi possono essere torturati anche nei centri di detenzione. Essi subiscono maltrattamenti e trattamenti umilianti dalle guardie carcerarie. Possono subire anche abusi sessuali, soprattutto se sono Stanza egli interrogatori nel Centro di detenzioni rinchiusi insieme agli adulti. Khiam, ora chiuso, (Sud del Libano) Ma non sono solo i ragazzi in carcere a soffrire trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Orfanotrofi ed altri centri di accoglienza statali presentano gli stessi problemi, inclusi la sottoalimentazione, uno staff poco addestrato e sottopagato e totale mancanza di risorse. I ragazzi posti in questi centri spesso sono orfani, abbandonati o disabili. Conflitti armati. La guerra è una realtà per milioni di bambini e adolescenti, alcuni dei quali non ne conoscono altra. Alcuni ne sono semplici spettatori ma altri sono coinvolti dalle forze di sicurezza o dai gruppi di opposizione armata e costretti a commettere violenza contro la loro stessa comunità. Molti ragazzi sono torturati o uccisi solo perché vivono in zona nemica o a causa della origine etnica o della religione della loro famiglia.

Burundi Pascal Ciza, un bambino di 11 anni fu arrestato nell'aprile 1998 mentre lavorava come domestico presso una famiglia. Inizialmente a causa del suo abbigliamento era stato scambiato per una ragazza. Dopo tre mesi si rifiutarono di pagarlo. Quando alcuni soldi sparirono, perquisendolo si resero conto che era un ragazzo. Così lo accusarono di essere una spia di un gruppo armato di opposizione. Egli fu perciò picchiato dai vicini e arrestato dalla Police judiciaire des parquets (PJP), di Bujumbura, che lo accusò di collaborazione con i gruppi armati di opposizione. Egli rimase in custodia di polizia tre mesi, durante i quali

Una delle situazioni peggiori si è verificata in Sierra Leone, dove, nei 9 anni di guerra migliaia di ragazzi sono stati uccisi o soggetti a mutilazioni, stupri e rapimenti durante le sistematiche campagne di atrocità compiute dai ribelli. Quasi tutte le migliaia di ragazze e donne rapite dai ribelli sono state costrette ad una schiavitù sessuale. Un’altra terribile faccia di quella guerra civile è costituita dal grande numero di bambini, anche di 5 anni, reclutati come soldati da ambo le parti in conflitto e costretti a combattere, uccidere, mutilare, violentare, spesso sotto l’influenza della droga, dell’alcool o della paura. Ma il problema dei bambini soldato non si limita all’Africa. Più di 300 mila minori stanno combattendo nei conflitti in più di 30 paesi. Nelle forze armate del Regno Unito ci sono più di 9000 minori e i più giovani sono più vulnerabili di fronte alle angherie e prepotenze compiute da colleghi o superiori. Nell’agosto del 1977 una diciassettenne fu costretta a violenze sessuali da parte di un istruttore ubriaco.

fu maltrattato, prima di essere trasferito nella Prigione Centrale di Mpimba dove i minori sono rinchiusi insiemi agli adulti in condizioni di sovraffollamento. A Mpimba egli subì abusi sessuali da altri detenuti. Una visita medica e psichiatrica in carcere confermarono gli abusi sessuali e rilevarono che la sua salute mentale risultava compromessa da tali violenze.

La legislazione internazionale "Nessun individuo sarà sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli inumane o degradanti"(art.5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) La tortura è proibita dalla Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli inumane o degradanti delle Nazioni Unite, del 1984. La Convenzione stabilisce che la tortura è un crimine che ha giurisdizione internazionale. Ciò significa che ogni Stato può - anzi dovrebbe - procedere contro gli autori di questo crimine indipendentemente dal paese in cui è stato compiuto e dalla nazionalità sia degli esecutori che delle vittime. La tortura dei minori è vietata anche dagli articoli 34, 37 e 38 della Convenzioni sui diritti dell’infanzia del 1989 delle Nazioni Unite.

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MINORI IN CARCERE La giustizia minorile Lo scopo principale del diritto minorile internazionale è quello della riabilitazione e dell’integrazione del minore nella società. I fanciulli, in quanto individui in crescita e con una personalità in evoluzione e plasmabile, possono riabilitarsi e reinserirsi nella società, se è dato loro modo di riacquistare o acquisire per la prima volta proprio quei principi etici che regolano un’armonica vita sociale. I principi di giustizia minorile stabiliscono quindi che i fanciulli dichiarati colpevoli di un crimine debbano essere incarcerati come ultimo rimedio e per il periodo più breve possibile, poiché il carcere spesso non è una struttura idonea per il recupero sociale. Se detenuti, è indispensabile che essi non perdano i loro legami sociali ed affettivi e perciò hanno il diritto di mantenere contatti con la famiglia e con i loro legali. Essi devono essere protetti dal trauma della violenza e devono quindi essere tenuti in luoghi separati dagli adulti per non essere a rischio di abusi. Essi hanno anche il diritto di non essere sottoposti a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti che minano la propria autostima e il senso di se, indispensabili per una crescita armonica e positiva della propria personalità. In conclusione i minori devono essere trattati con il rispetto dovuto alla vulnerabilità della loro età. Nella pratica le tutele e le garanzie dei minori in detenzione sono molto spesso ignorate dagli Stati. Succede che i fanciulli siano detenuti senza accusa né processo, che sia negato loro l'accesso ad un legale o ai familiari, che siano torturati e maltrattati per essere costretti a confessioni, che non siano processati da tribunali minorili e che siano imprigionati assieme agli adulti. Il carcere I minori in detenzione dovrebbero essere ospitati in istituti appositamente organizzati per le loro necessità e il loro recupero. Invece in alcuni paesi i ragazzi sono tenuti nelle prigioni per adulti, anche se questo è espressamente vietato dagli standard internazionali; in questo caso sono frequentemente oggetto di abusi fisici o sessuali da parte dei detenuti adulti e corrono un più alto rischio di suicidio. In almeno 33 Stati degli Stati Uniti, minori sono stati processati e condannati alla stregua di adulti e sono stati incarcerati in prigioni comuni in cui hanno avuto (e possono avere) adulti come compagni di cella. Nel settembre 1998 vi erano più di 4.000 minori in carcere per adulti. Cella del FEBEM (San Paolo, Brasile) Il governo del Malawi si è recentemente adoperato per assicurare che i ragazzi detenuti siano separati dagli adulti ma alcune guardie corrotte della prigione più grande del paese, Zomba, hanno accettato tangenti per introdurre di nascosto i ragazzi dentro il blocco degli adulti e immetterli nel giro della prostituzione; alcuni ragazzi sono stati forzati a concedere favori sessuali ai detenuti adulti in cambio di cibo, coperte e vestiti. La condizioni di vita

I ragazzi sono talvolta detenuti in condizioni che creano serie preoccupazioni per la loro salute e sicurezza. I centri di detenzione giovanile sono spesso collocati in vecchie carceri per adulti, con poco calore, luce e ventilazione; molti sono privi di strutture educative e ricreative. Spesso le condizioni sono insalubri e di sovraffollamento ed espongono a malattie e problemi sanitari. In qualche caso la mancanza di cibo adeguato determina malnutrizione o, in casi estremi, morte. Molti ragazzi detenuti dipendono dai loro familiari per il cibo, altri devono pagare le autorità per averne in quantità adeguata. Il Centro di Detenzione Minorile Panchito López di Asunciòn, Paraguay e il complesso Imigrantes di San Paulo del Brasile sono sinonimo di maltrattamento e cattive condizioni. Il Panquito López che ospita per lo più minori in attesa di processo (90%) era precedentemente un’abitazione privata; è disperatamente sovraffollato: vi sono 270 detenuti al posto di 80. Molti trascorrono mesi e persino anni in attesa di processo in luride celle sovraffollate con pochi bagni. La temperatura nelle celle può restare attorno ai 40° C per giorni e giorni. In alcuni dormitori, i detenuti sono costretti a dormire in tre in un letto; un giornalista che ha visitato il centro ha appurato che ogni ragazzo aveva a disposizione uno spazio personale pari a quello di un giornale. I detenuti non sono separati in base all’età o all’accusa: sono stipati insieme giovani aggressivi e timidi, delinquenti violenti, spacciatori di droga e sospetti taccheggiatori. Organizzazioni Internazionali, quali il Comitato del Nazioni Unite per i Diritti dei Minori e la Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani (IACHR) dell’Organizzazione degli Stati Americani hanno più volte chiesto la chiusura del centro che il governo si è impegnato ad effettuare entro la fine del mese di giugno. Nel centro brasiliano Imigrantes 1648 detenuti occupano uno spazio creato per soli 360 e sono soggetti ad arbitrarie e umilianti punizioni da parte delle guardie. Mentre sono in detenzione i minori dovrebbero ricevere cure, protezione e tutta l’assistenza individuale necessaria - sociale, educativa, professionale, psicologica, medica e fisica - di cui hanno bisogno in relazione all’età, al sesso, alla personalità. Molto spesso però le istituzioni giovanili di custodia si differenziano poco dai carceri per adulti.In molti casi mancano i fondi per l’as-sunzione e la formazione di insegnanti, formatori, assistenti sociali e psicologi che possono garantire un trattamento individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale dei giovani; i ragazzi non hanno niente da fare per occupare proficuamente il loro tempo.

Brasile La notte di capodanno del 1996, nel centro di detenzione giovanile Istituto Padre Severino ( IPS) a Rio de Janeiro, due giovani appiccarono il fuoco a un materasso in un dormitorio. I 190 ragazzi che vi si trovavano all'interno erano stati chiusi precedentemente a chiave dai 20 membri del personale che poi si erano recati ad una festa in un'altra parte dell'edificio. Presi dal panico perché le fiamme si stavano espandendo i ragazzi divelsero le porte e tentarono di scappare. La polizia militare e il personale inseguirono e trascinarono con forza nell'istituto quelli che erano riusciti a riprendere. La schiena bruciata di uno dei ragazzi mo-strava l'impronta dello stivale di un poliziotto militare che deliberatamente aveva voluto lasciare il segno sulla bru-ciatura. Nelle successive 24 ore a molti dei ragazzi venne-ro rifiutate le cure mediche e furono riportati all'istituto; 45 di questi ragazzi presentavano ustioni di terzo grado, uno morì il giorno successivo ed altri 5 in seguito. I sopravvissuti a questo terribile incidente furono nuovamente rinchiusi nell'istituto nonostante le ferite e i traumi.

La violenza Paraguay Il 7 aprile 2001 cinque giovani detenuti del Panchito López, furono picchiati dalle guardie carcerarie dopo aver riferito ad una delegazione statunitense di Amnesty International (AIUSA) che erano stati torturati. Il 10 aprile il vice ministro paraguaiano della giustizia visitò a sorpresa il centro di detenzione e trovò uno di loro, Diego Aco-sta, ammanettato in una cella di isolamento di 1,2 metri quadra-ti. Ordinò che la cella fosse chiusa e il ragazzo fu trasferito in un centro di detenzione più adeguato. Il capo della sicurezza della prigione fu sospeso per aver ordinato di porre in isolamento Diego che aveva tentato diverse volte il suicidio. Un'altra guar-dia fu sospesa dopo che i detenuti la accusarono di tortura e maltrattamenti prima della visita di AIUSA. Il giorno della visita del vice ministro una sezione locale di un'organizzazione non governativa internazionale accusò le guardie del Panchito López di tortura, abuso di autorità e trat-tamenti crudeli, inumani e degradanti, in una denuncia presen-tata alla Fiscalía (Ufficio del Pubblico Ministero).

Le autorità di numerosi di stati non assolvono al compito di vigilare sui giovani in detenzione e proteggerli dalla violenza - inflitta intenzionalmente o causata da omissioni o negligenza - perpetrata sia dalle guardie addette alla custodia che da altri detenuti. Non è raro che i ragazzi siano picchiati o maltrattati per violazioni vere o presunte del regolamento carcerario, per ritorsione, per ‘mantenere il controllo’ ed esercitare potere su di loro. Le punizioni possono quindi diventare un modo per umiliare i giovani e ‘spezzare’ la loro resistenza. Questo comportamento del personale carcerario può essere determinato da diversi fattori.

Le guardie penitenziarie sono spesso insufficienti, sottoposti a turni massacranti, ma soprattutto non ricevono adeguata preparazione ed addestramento che permetta di gestire ragazzi resi molto spesso aggressivi dal sovraffollamento, dalle condizioni carcerarie o dalle proprie esperienze di vita.

La Legislazione Internazionale Gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite che si occupano della giustizia minorile sono le Regole minime standard per l’amministrazione della Giustizia minorile (Regole di Pechino) del 1985, le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyad) e le Regole per la protezione dei giovani privati della loro libertà, entrambe del 1990. Gli elementi di protezione e garanzie in essi presenti sono poi ripresi nell’art.37 della Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989.

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PROSTITUZIONE E TRAFFICO SESSUALE Il fenomeno

I piccoli schiavi del sesso (secondo Terre des hommes) Brasile 2.000.000 Thainlandia 800.000 India 500.000 Perù 500.000 Usa 300.000 Cina 200.000 Filippine 100.000 Taiwan 100.000 Pakistan 40.000 Rep. 40.000 Domenicana Sri Lanka 40.000 Viet Nam 40.000 Nepal 30.000 Cambogia 20.000 Polonia 20.000 Bangladesh 10.000 Paesi Baltici 10.000

Milioni di minori in tutto il mondo sono coinvolti nella prostituzione, nella pornografia, nel traffico o in altre forme di sfruttamento sessuale. Il fenomeno non è esclusivamente femminile, pur in numero minore anche bambini e ragazzi sono coinvolti nel commercio. Le vittime provengono soprattutto da quei paesi dove si è creata una miscela esplosiva di povertà, sconvolgimenti economici e sociali, crisi delle strutture familiari, deprivazione, consumismo e discriminazione. I più vulnerabili allo sfruttamento risultano i minori che appartengono alla fasce più povere e meno tutelate o che non hanno legami familiari come i ragazzi di strada o quelli travolti dai conflitti armati, sfollati e rifugiati, che la guerra ha separato dalle proprie famiglie. Ragazze che lavorano come domestiche possono diventare prostitute dopo anni di abusi da parte dei loro datori di lavoro. Molte delle ragazze coinvolte nella prostituzione vivono e "lavorano" in condizioni di vera e propria schiavitù. Il loro corpo è stato venduto dai genitori ad intermediari dei proprietari di bordelli. A volte sono invece rapite o vengono adescate con la promessa di lavori inesistenti . La paura di Hiv e Aids continua spaventosamente ad abbassare l'età delle vittime nell'errata convinzione che esse rappresentino un rischio minore di infezione. In realtà proprio la giovane età rende più facile piccole lesioni durante rapporti sessuali e quindi il contagio.

Il traffico La prostituzione infantile organizzata esiste e prospera in molti paesi. E' comunque in aumento il flusso di giovani vittime che dal paese di origine vengono trasportate illegalmente in altri paesi e costrette a prostituirsi. Tuttavia il traffico di esseri umani non è finalizzato solo alla prostituzione ed è perciò difficile valutare quale percentuale di questo flusso sia destinata al commercio sessuale quale al lavoro forzato o ad altre forme di servitù. Inoltre il traffico coinvolge sia maggiorenni che minorenni. L'Europa occidentale importa illegalmente 500.000 prostitute all'anno, la maggior parte dall'Europa dell'est, ma anche dall'Asia e da altre parti del mondo. In Italia le prostitute straniere, tutte trattate come schiave, sarebbero 50.000 e di queste un terzo sono minorenni. Si stima invece che nelle due rotte principali del traffico, che vanno dal Nepal all'India e dal Bangladesh al Pakistan, passino almeno 9000 ragazze all'anno. La richiesta dei paesi più ricchi della regione, spinge le organizzazioni coinvolte nel traffico a reclutare con vari mezzi donne e bambine, anche con il rapimento, per le industrie del sesso di Bombay, Karachi, Bangkok. I trafficanti preferiscono giovani e bambine straniere, che provengono da nazioni povere o gruppi svantaggiati, perché la povertà rende più facile l'inganno, mentre il basso livello di alfabetizzazione, l'ignoranza delle leggi, della cultura e spesso delle lingua dei paesi ospitanti le rende dipendenti fisicamente e psicologicamente. Inoltre le vittime di questo commercio sono trasportate illegalmente attraverso i confini dei paesi e private dei documenti, questo rende loro impossibile tentare di scappare e ritornare alle famiglie.

Le vittime del traffico non possono neppure contare sulla protezione del paese "ospite". Non è raro infatti che vengano arrestate per prostituzione e poiché non hanno denaro per la cauzione o il viaggio di ritorno possono rimanere per lunghi periodi in carcere dove sono a rischio di abusi e violenze sessuali. Anche i ragazzi che transitano illegalmente sono a rischio, la loro "liberazione" li porta infatti ad essere imprigionati per ingresso illegale. Nel settembre del 1997, 16 bambine del Bangladesh tra i 3 e i 10 anni che venivano portate dall'India agli Emirati Arabi, furono arrestate in India perché non avevano documenti di viaggio. Alcune di loro furono rimpatriate in Bangladesh nel febbraio 1998, grazie all'intervento di una ONG locale. Il turismo sessuale Per molti paesi il turismo è un importante fonte di crescita economica e di sviluppo. Tuttavia in alcuni paesi la crescita del turismo ha portato parallelamente ad una crescita del commercio sessuale dei minori. Sicuramente non si può considerare il turismo sessuale come la causa dello sfruttamento sessuale dei minori, ma lo ha sicuramente facilitato. Alcuni immagini stereotipate di donne e ragazze, soprattutto asiatiche, precoci sessualmente, docili ed esperte ha contribuito ad aumentarne la richiesta e quindi l'arruolamento. Il turismo ha anche portato il consumismo in parti del mondo in cui era sconosciuto. Il denaro facile dei turisti ha portato i ragazzi a vendersi in cambio di tshirt, walkman ecc. . Il turismo sessuale non coinvolge solo gli uomini, anche le donne, seppure in percentuale molto più bassa, comprano ragazzini in paesi come lo Sri Lanka o il Brasile. Conseguenze dello sfruttamento sessuale Lo sfruttamento e le violenze fisiche e sessuali che l'accompagnano hanno profonde conseguenze sia fisiche che psicologiche. Le ragazze sono più vulnerabili delle donne adulte ad infezioni. Le ricerche suggeriscono ad esempio che il rischio di contrarre Hiv con un singolo rapporto sessuale non protetto è maggiore nelle bambine e nelle adolescenti. Oltre al rischio di malattie a trasmissione sessuale le ragazze soffrono per i maltrattamenti fisici, la scarsità di cibo, le precarie condizioni igieniche e il clima di costante paura in cui sono costrette. Le conseguenze psicologiche sono comunque ben peggiori degli abusi fisici. Non bisogna dimenticare che le vittime sono state costrette alla prostituzione con la violenza e lo stupro ripetuto è spesso la prima iniziazione alla futura attività.

Secondo Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia. Nel dicembre 2001 si terrà a Yokohama, Giappone, il secondo Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia. Al congresso parteciperanno rappresentanti governativi e di organizzazioni internazionali

Le violenze, le minacce, gli abusi sono finalizzati a distruggere integrità ed autostima. Solo così le ragazze potranno accettare di vendersi. La reazione agli abusi assume forme diverse: letargia, aggressività, autolesionismo, depressione. Le ragazze liberate soffrono di instabilità emotiva ed hanno difficoltà ad instaurare rapporti e relazioni o ad adattarsi ad una vita normale. In alcuni paesi le ragazze liberate non hanno nessuna speranza di essere

riaccolte nei loro villaggi, soprattutto se ammalate, con poche possibilità di vita fuori del bordello.

intergovernative e non governative. Il principale obiettivo di questo congresso sarà controllare il progresso degli Stati nell'implementazione dell'Agenda di Stoccolma. Il congresso dovrà anche identificare le aree prioritarie di implementazione, identificare le nuove tendenze del fenomeno e condividere esperienze nel campo della lotta allo sfruttamento sessuale dell'infanzia.

Legislazione internazionale Gli Stati hanno il dovere di proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. Questo principio viene ribadito in molti strumenti internazionali e raccomandazioni. Nell'art. 34 della Convenzione sui diritti dell'infanzia si stabilisce che: "Gli Stati si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale.." e nell'art. 35 l'impegno degli Stati viene esteso ad impedire il rapimento, la vendita e la tratta per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. Questi impegni sono stati reiterati nel Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita dei fanciulli, prostituzione infantile e pornografia infantile, del giugno 2000. Tra i programmi delle Nazioni Unite sono da ricordare nel 1992 il Programma di Azione per la prevenzione della vendita di fanciulli, prostituzione infantile e pornografia infantile e nel 1996 il Programma di Azione per la prevenzione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione. La gravità del problema ha portato alla mobilitazione anche numerose organizzazioni non governative la cui attività a portato nel 1996 al primo Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia tenutosi a Stoccolma. Il congresso ha adottato una Agenda per gli Stati in cui vengono identificate le priorità nella lotta allo sfruttamento sessuale, nella prevenzione e nella riabilitazione.

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Patto internazionale sui diritti civili e politici(1966) New York 16 dicembre 1966 Entrata in vigore il 23 marzo 1976 Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà dell'uomo; considerato infine che l'individuo in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue: PARTE PRIMA Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere 1' attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. PARTE SECONDA Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o d'altro genere, in vigore. 3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a: a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi. Articolo 3 Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto. Articolo 4 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale. 2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6,7,8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. 3. Ogni stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite agli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla in cui la deroga medesima viene fatta cessare. Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù dileggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura. PARTE TERZA Articolo 6 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto ne con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. 3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto. Articolo 7 Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico. Articolo 8 1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù 3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente; c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili. Articolo 9 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà o alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo. Articolo 10 1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. 2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile. 3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere

separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e alloro stato giuridico. Articolo 11 Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale. Articolo 12 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese. Articolo 13 Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine. Articolo 14 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. 2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo Circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso oda confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. 5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge. 6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era Stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte. 7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese. Articolo 15 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne. 2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni. Articolo 16 Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica. Articolo 17 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese. Articolo 18 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. Articolo 19 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere,

oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. Articolo 20 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge. Articolo 21 È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà. Articolo 22 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela de propri interessi. 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del i948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio allo garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio. Articolo 23 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio. 3. li matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria. Articolo 24 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

Articolo 25 1. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'art. 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese. 2. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso' la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Articolo 26 In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. Articolo 28 1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste. 2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti del l'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica. 3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale. Articolo 29 1.I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'art. 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto. 2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa. 3. La stessa persona può essere designata più di una volta. Articolo 30 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto. 2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'art. 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione. 4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente

Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti. Articolo 31 1.. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. 2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici. Articolo 32 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni: subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'art. 30. 2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto. Articolo 33 1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro. 2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segreta rio generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni. Articolo 34 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità al l'art. 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'art. 29,per ricoprire il seggio vacante. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto. 3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'art. 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo. Articolo 35 I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato. Articolo 36 Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto. Articolo 37 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione. 2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno. 3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38 Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso. Articolo 39 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti: a) il quorum è di dodici membri; b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. Articolo 40 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. 2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano nell'app1icazione del presente Patto. 3.Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza. 4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e socia le tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto. 5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. Articolo 41 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili. b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al comitato sia all'altro interessato. c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere

accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse. e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto. f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente. g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b) hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme. h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate da gli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere riti rata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione. Articolo 42 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'art. 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parli interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei presente Patto. b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi. 2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Sta ti parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'art. 41. 3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno. 4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il Segretariato previsto all'art. 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo. 6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente. 7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione. 8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41. 9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 dei presente articolo. Articolo 43 I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate al sensi dell'art. 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quel le immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Articolo 44 Le disposizioni per 1' attuazione dei presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nei campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parli del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro. Articolo 45 Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività PARTE QUINTA Articolo 46 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali. PARTE SESTA Articolo 48 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo I del presente articolo. 4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, dei deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione. Articolo 49 1. il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 50 Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali. Articolo 51 1. Ogni Stato parte dei presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla con vocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto al l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. Articolo 52 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'art. 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore; in conformità all'art. 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'art. 51. Articolo 53 1.Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'art. 48.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali(1966) New York, 16 dicembre 1966 Entrata in vigore : 23 marzo 1976 Gli Stati parti del presente Patto, considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che gode della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo; considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto: hanno convenuto quanto segue: PARTE PRIMA Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione: In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. PARTE SECONDA Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell’uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 3 Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociale e culturali enunciati nel presente Patto. Articolo 4 Gli Stati parte del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica. Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o delega a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura. PARTE TERZA Articolo 6 1. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto. 2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui. Articolo 7 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: a. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i. un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii. un’esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente patto; b. la sicurezza e l’igiene del lavoro; c. la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali; d. il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi. Articolo 8 1. Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire: a. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una

società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; b. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; c. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; d. il diritto di sciopero, purchè esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese. 2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio. Articolo 9 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. Articolo 10 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 1. La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi. 2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale. 3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge. Articolo 11 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso. 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b. per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

Articolo 12 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a. la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli; b. il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale; c. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere; d. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia. Articolo 13 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a. l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b. l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; c. l’istruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; d. l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purchè conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. 4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purchè i principi enunciati nel I paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato. Articolo 14 Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Articolo 15 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a. a partecipare alla vita culturale; b. a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c. a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore. 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 3. Gli Stati parti del presente patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale. PARTE QUARTA Articolo 16 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto. b. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto; c. il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti. Articolo 17 1. Gli Stati parte del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto. 3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date. Articolo 18 In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell’ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione. Articolo 19 Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell’uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell’uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell’uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all’articolo 18.

Articolo 20 Gli Stati parte del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio ecumenico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d’ordine generale fatta in base all’articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d’ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell’uomo o in un documento menzionato in tale rapporto. Articolo 21 Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all’Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto. Articolo 22 Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all’attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull’opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all’efficace progressiva attuazione del presente Patto. Articolo 23 Gli Stati parte del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all’attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l’adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l’organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fin di consultazione e di studio. Articolo 24 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto. Articolo 25 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali. PARTE QUINTA Articolo 26 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27 1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o i adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 28 Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazioni o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali. Articolo 29 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. Articolo 30 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 26, il segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a. delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 26; b. della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 29. Articolo 31 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 26.

Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) adottata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 PREAMBOLO Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà; Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione; Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata la Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia; Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa L'ASSEMBLEA GENERALE Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi: Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia. Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo. Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità. Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione. Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E’ desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli. Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale. Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (1999) Adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’ 8 marzo 1999 L’Assemblea Generale, Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo, Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dei Patti nternazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale, Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali, Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza, Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà, Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello stato, Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale, Dichiara: Articolo 1 Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2 1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica. 2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti. Articolo 3 Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte. Articolo 4 Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo. Articolo 5 Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica; b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi; c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative. Articolo 6 Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni; b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali; c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia. Articolo 7 Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione. Articolo 8 1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.

2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Articolo 9 1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti. 2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi. 3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l’altro: a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti; b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un’opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili; c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali. 5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione. Articolo 10 Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo. Articolo 11 Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa. Articolo 12 1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione. 3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Articolo 13 Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente Dichiarazione. Articolo 14 1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte che si trovano sotto la sua giurisdizione. 2. Tali misure devono comprendere, tra le altre: a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili; b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi. 3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale. Articolo 15 Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all’attuazione della legge (leggi, tra l’altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione. Articolo 16 Gli individui, le organizzazioni nongovernative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività. Articolo 17 Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali

applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Articolo 18 1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile. 2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici. 3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati. Articolo 19 Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di avere di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione. Articolo 20 Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni nongovernative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

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