Consenso e rischio professionale in radioterapia
F.Cossu - Ist. Radiologia Università Cagliari
Aspetti peculiari del consenso in radioterapia Comunicazione
al paziente della diagnosi di cancro e della conseguente prognosi Rischi da irradiazione agli organi bersaglio Scelta terapeutica (Chirurgia, radioterapia, chemioterapia, associazioni) Finalità del trattamento (precauzionale, radicale, palliativo, sintomatico) Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
2
Opportunità della informazione: Motivi – – – –
legali
Legislazione italiana Comitato Nazionale di Bioetica (1992) Nuovo Codice deontologico (1995) DM 27.4.1992 (sperimentazione clinica)
Motivi
etici Motivi scientifici Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
3
Chi deve informare Medico
curante Oncologo Chirurgo Radioterapista oncologo Ruolo dello psicologo Parenti Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
4
Come informare il paziente Atteggiamento
del medico: comprensione e
partecipazione Comunicazione della diagnosi per tappe successive Linguaggio e dettagli della informazione (art. 29 Codice deontologico) Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
5
Atteggiamento del paziente
Classificazione di Sinsheimer e Holland I
- Personalità tradizionale: delega totale al medico II - Personalità “manager”: disponibile al ruolo di responsabilità, accetta il ruolo tecnico del medico, ma si riserva le decisioni che lo riguardano personalmente III - Soggetto in preda al panico, che è pericoloso informare completamente IV - Paziente controllato, che partecipa alle scelte in collaborazione con il medico Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
6
Quanto informare Diagnosi Scelte
terapeutiche ed alternative
Disponibilità
di mezzi tecnici e competenze Risultati attesi dalle terapie programmate Possibili conseguenze negative delle terapie proposte e di alternative Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
7
Organi a rischio in Radioterapia Capo
e collo Sistema nervoso
Intestino
Gonadi
Reni
Polmone
Cute
Fegato
Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
8
Consenso informato (1) Codice
di Norimberga Dichiarazione di Helsinky (1964) Dichiarazione di Tokyo Norme di buona pratica clinica (direttive CEE) Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
9
Consenso informato (2) Informazione
e consenso all’atto medico (Comitato nazionale di Bioetica, 1972)
Norme
di buona pratica clinica (Allegato al Decreto Min. Sanità 27.4.1992, che recepisce norme CEE sulla sperimentazione clinica)
Nuovo
Codice di Deontologia Medica (1995) Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
10
Il consenso informato nella pratica clinica Consenso
orale: deve essere ottenuto per qualunque prestazione diagnostica e terapeutica, con modalità proporzionata alla natura della prestazione. Consenso scritto: è dovere morale del medico ottenerlo in tutti i casi che comportano particolare rischio, lunga durata, implicazioni familiari, opzioni alternative. Porto Cervo, 16-18 ottobre 1997
11