Bollettino N. 11 (Periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002)
Il testo delle « Norme per il calcolo, la contabilizzazione ed il pagamento in euro delle retribuzioni, dei trattamenti previdenziali di liquidazione e di pensione e delle provvidenze sociali del personale », Allegato 1 alla Lettera n. 501. 753/A del 24 ottobre 2001 (cfr. pagg. 11-12 Bollettino ULSA n. 10 ) , è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento della rettifica ad essoapportata dall'Officio della Segreteria di Stato Prot. N. 501. 859/A del 31 gennaio 2002 (cfr. pag. 73 del presente Bollettino) « NORME PER IL CALCOLO, LA CONTABILIZZAZIONE ED IL PAGAMENTO IN EURO DELLE RETRIBUZIONI, DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DI LIQUIDAZIONE E DI PENSIONE E DELLE PROVVIDENZE SOCIALI DEL PERSONALE » Dal 1º gennaio 2002 le retribuzioni, i trattamenti previdenziali di liquidazione e di pensione e le provvidenze sociali del personale dipendente dalle varie Amministrazioni sono calcolati, contabilizzati e pagati esclusivamente in euro. 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende: per unità euro l'unità della moneta degli Stati Membri della Comunità Europea che hanno adottato l'euro (compreso lo SCV) : 1 euro è diviso in 100 cent. ; per tasso di conversione la seguente misura fissata irrevocabilmente tra 1 euro e la lira italiana 1 euro = 1. 936,27 lire italiane per calcolo intermedio tutti i passaggi in cui l'importo risultante dai calcoli non costituisce di per se un autonomo importo da contabilizzare o da pagare; per trattamento economico le retribuzioni, i trattamenti previdenziali di liquidazione e di pensione e le provvidenze sociali. 3. Il calcolo degli elementi che compongono il trattamento economico va effettuato in base alle norme vigenti, aggiornato come indicato nelle seguenti lettere a) e b) e con l'osservanza della modalità di arrotondamento di cui alla lettera c) ; a. i singoli elementi che compongono il trattamento economico vanno espressi in euro, arrotondati al secondo decimale, in quanto sono da considerare autonomi importi da contabilizzare o pagare; b. i risultati di calcoli intermedi sono espressi in euro arrotondati al quinto decimale; c.
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l'arrotondamento dell'ultimo decimale degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) è fatto per difetto se il primo decimale omesso è minore di 5 ed è fatto per eccesso se il primo decimale omesso è 5 o maggiore di 5.1
Come da Officio della Segreteria di Stato, Prot. N. 501. 851/A del 31 gennaio 2002.