Statuto Aggiornato

  • May 2020
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Statuto Associazione Art. 1 - Denominazione, Sede E' costituita un'associazione di promozione sociale e culturale a nome [NOME ASSOCIAZIONE] (di qui in avanti denominata semplicemente come "Associazione"), con sede legale in Campobello di Licata, via XYZ, 1200. Art. 2 L'Associazione è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Art. 3 - Scopi L'Associazione nasce per la promozione della cultura e della coscienza civile e dedicherà particolare impegno nell'azione di promozione della legalità. Attraverso molteplici e diversificate attività, l'Associazione s'impegna a promuovere la cultura della legalità, della giustizia sociale e della coscienza civile; l'intento e' quello di favorire sempre più elevati livelli di democrazia, di correttezza dei comportamenti, di rispetto delle istituzioni, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili, di apertura a relazioni pacifiche e costruttive. L'attività dell'Associazione è volta al contrasto di ogni logica, cultura ed atteggiamento di sfruttamento, arroganza, violenza e prevaricazione; l'Associazione rinnega altresì, la criminalità in ogni sua forma. L'attività dell'Associazione intende rivolgersi a tutti coloro i quali saranno interessati a confrontarsi in maniera pacifica e costruttiva sulle tematiche sopra citate. Art. 4 - Finalità . - Combattere con la forza della cultura, del dialogo, dell'informazione e dei valori democratici la logica della sopraffazione, della rassegnazione, dell'ignoranza e della violenza. -Contribuire al contrasto dei reati ambientali, permettendo un'azione efficace e tempestiva volta a colpire quanti devastano l'ambiente minando in qualsiasi modo la salute dei cittadini. -Rivolgere una particolare attenzione alla crescita morale,etica, sociale e legale in special modo delle nuove generazioni, aiutandoli a divenire cittadini responsabili che cooperano insieme alle istituzioni a favore di una sana convivenza civile e, nello specifico, contro la subcultura dell'indifferenza e del clientelismo. -Promuovere i contenuti della Carta dei Valori dell’Associazione. Art. 5 - Organizzazione L'Associazione è disciplinata dalle Leggi dello Stato, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti organizzativi e associativi. L'attività dei soci, non potrà essere retribuita in alcun modo, neanche indiretto e nemmeno dai beneficiari tranne nei casi in cui per esigenze dell’Associazione ne diventino dipendenti regolarmente assunti. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. L'Associazione si avvale di ogni strumento lecito ed utile previsto dalla legge per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione e assistenza con gli enti scolastici, gli enti locali, gli enti statali, enti privati riconosciuti dallo stato, dei privati cittadini di alto profilo morale,

anche attraverso la stipula di appositi accordi, intese e convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, con privati cittadini, con società o con enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà in oltre svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione ha una durata illimitata. Art. 6 - Organizzazione territoriale. L’Associazione, a livello decentrato, si articola in sedi territoriali. Le sedi territoriali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità e dislocazione può coincidere con il territorio di uno o piu’ comuni, una o piu’ provincia o porzioni di esse o una o piu’ regioni. Ogni sede periferica è una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell’Associazione. Ogni sede territoriale elegge i propri organi, la cui nomina viene vagliata ed eventualmente approvata dal Consiglio Direttivo della sede centrale dell’Associazione. Ogni sede territoriale accetta, osserva e fa propri lo Statuto ed i regolamenti organizzativi. La durata della sede territoriale è subordinata alla durata dell’Associazione. Non possono costituirsi più sedi locali dell’ Associazione nell’ambito di uno stesso comune o porzione di territorio, salvo deroghe speciali per i comuni a grandissima densità abitativa. Art. 7 - I Soci L'Associazione è aperta a chiunque abbia indiscussa moralità e condivide i principi di solidarietà, di onestà, di rispetto degli altri e delle istituzioni democratiche dello Stato. Possono essere soci dell'Associazione, a tempo indeterminato, senza pregiudiziali di carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di professione, secondo i dettami della Carta Costituzionale, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di onestà e di moralità, che, raggiunta la maggiore età, possono essere eletti negli organi statutari. Il Consiglio Direttivo, in stretto rapporto con i capigruppo, valuta l'idoneità delle richieste di iscrizione di nuovi soci, facendo una prima valutazione. Presenta successivamente la propria valutazione all'Assemblea, che dovrà pronunciarsi in maniera inappellabile. Il socio, a sua volta, appena ricevuta la comunicazione di accoglimento, dovrà provvedere, al pagamento della quota sociale che l'Assemblea fisserà anno per anno. Possono aderire all'Associazione persone fisiche, persone giuridiche e associazioni di fatto che ne condividano gli scopi. Questi partecipano alla vita associativa e degli organismi direttivi esprimendo ognuno un solo voto, alla pari dei soggetti singoli. I minori possono, dal compimento del sedicesimo anno di età, essere soci con il benestare di chi possiede la loro patria podestà. Nessun socio può usare per fini personali il nome dell'associazione senza il consenso esplicito dell'Associazione stessa. I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori *Fondatori: Coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che sono in regola con i pagamenti delle quote associative.

*Ordinari: Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un’ attività lavorativa gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e che sono in regola con i pagamenti delle quote associative. *Onorari: Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Non sono obbligati al versamento della quota annuale. *Soci Sostenitori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono economicamente agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura. I soci sostenitori non posseggono il diritto di voto. La quota di iscrizione viene rinnovata di anno in anno tacitamente. Art. 8 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle direttive e delle deliberazioni che sono emanate dagli organi dell'Associazione. Art. 9 - Decadimento della qualità di socio La qualità di socio si perde, previa informazione del socio e dell'assemblea, per: * Espressa volontà motivata del socio o del rappresentante legale dell’Ente; * Decesso; * Mancata partecipazione prolungata ed ingiustificata, alle attività dell'Associazione. Dopo la terza assenza si procederà ad avvisare il socio, il quale perseverando nelle assenze, verrà invitato alle dimissioni e con parere dell’Assemblea, eventualmente espulso. * Atti compiuti in contrasto a quanto previsto dallo statuto che li rendano incompatibili alla prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi già versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Art. 10 - Gli organi: Gli organi dell'Associazione sono: · L'Assemblea, · Il Consiglio Direttivo, · Il Presidente · Il Vice Presidente/Segretario, · Il Tesoriere La carica di tali organi ha durata annuale rinnovabile. Art. 11 - L'Assemblea L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione, può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare: l'Assemblea Ordinaria: a) Delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione; b) Elegge o fa decadere il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo, con la presenza dei 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e con il 50%+1 dei presenti, dalla quarta votazione in poi, a maggioranza dei voti espressi. c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione; d) Elegge tutti gli organi sociali; e) Stabilisce, eventualmente, l'entità della quota sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo; f) Approva le richieste di iscrizione di nuovi soci previa valutazione del Consiglio Direttivo; l'Assemblea Straordinaria può essere convocata per: a) Apportare eventuali modifiche allo Statuto; b) Deliberare e motivare l'espulsione dei soci; c) Deliberare lo scioglimento dell'Assemblea; d) Per gravi e giustificati motivi; Art. 12 Il diritto di intervento all'Assemblea dei soci viene esercitato in prima persona. Non è ammessa nessuna delega all'intervento ed a qualsiasi votazione, tranne, naturalmente, per quei soci quali Enti Associazioni o Persone giuridiche in genere. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che sono in regola con le modalità ed i requisiti di iscrizione. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove secondo esigenza. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione; da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi. La convocazione è fatta dal Segretario dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede legale od operativa territoriale almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o 3 (tre) giorni prima, in casi di urgenza motivata dal Consiglio Direttivo Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione trascorsa almeno un’ ora dalla prima convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario dell’ assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati anche dal Presidente. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Art. 13 Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno il 50% +1 degli associati nelle prime tre convocazioni e a maggioranza semplice dei presenti dalla quarta in poi.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori. Art. 14 - Il Consiglio Direttivo E' composto da cinque o sette membri fra i quali: il Presidente, il Vicepresidente/Segretario, il Tesoriere che entrano di diritto e gli altri membri eletti dall'Assemblea. L'Assemblea può comunque variare il numero dei componenti in base alle esigenze dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea. Art. 15 Il Consiglio Direttivo si raduna su disposizione del Presidente previo invito del Segretario ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio in quanto iscritto più anziano nell’ambito dell’Associazione. Le funzioni di segretario dell’Assemblea, sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 16 Il Presidente, il Vicepresidente/Segretario ed il Tesoriere, oltre ai doveri statutari, dovranno provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei Soci, sono responsabili della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Art. 17 - Il Presidente E' eletto dall'Assemblea e viene dimesso attraverso la convocazione di un'assemblea straordinaria con i criteri già esposti all'art. 11. Coordina l'attività dell'Associazione in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo E' garante dei valori dell'Associazione E' garante del raggiungimento degli obbiettivi Solo il Presidente, oltre ad avere potere di firma, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Può delegare, anche per iscritto i soci a compiti specifici ed occasionali. Ha il compito e il dovere di vigilare sull’operato, di tutte le strutture e sui servizi dell'Associazione.

Il Presidente, sentito il parere dell'Assemblea, può sciogliere gli organi o le sedi territoriali qualora se ne ravvisano gravi motivi in contrasto con gli scopi statutari. Al Presidente potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, che il Consiglio Direttivo, previa consenso dell'Assemblea, ritenga di delegargli. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente tutti i poteri del Presidente. Il Presidente è investito, per la gestione dell’Associazione dei poteri di ordinaria amministrazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo lo Statuto o la legge riserva all’Assemblea. Il Presidente ha, quindi, la facoltà di compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria, quali: - Gestione dei conti correnti come disposizioni e prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all’ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito e comunque, coperti; - girata di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all’incasso; - costituzione di depositi cauzionali; - ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie dello Stato e Private, da Compagnie di Navigazione e da qualunque altro pubblico e privato ufficio di spedizioni, lettere raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant’altro anche contenente valori; - incassare somme e quant’altro dovuto all’ Associazione da chiunque, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste; - riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati sopra gli enti tutti già nominati, rilasciando le corrispondenti quietanze; Il Presidente può delegare il Tesoriere ad operare sui conti correnti dell'Associazione esclusivamente per l'amministrazione ordinaria come prelievi, versamenti e richiesta di assegni. Il Presidente inoltre su esplicita delibera dell’ Assemblea ha facoltà di: -apertura o/e chiusura di conti correnti -apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere -cessione di crediti; - locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi; ed, inoltre, ha facoltà di: - stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affitto od altri consimili e recedere dagli stessi; - procedere ad atti esecutivi e conservativi; - accettare concordati, anche stragiudiziali, e riparti; - rappresentare l’Associazione in qualsiasi causa civile e penale, ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e così anche in opposizione, revocazione e cassazione; - presentare a qualsiasi autorità, anche giudiziaria o di polizia, denuncia o querela penale nei confronti di chicchessia, facendone conferma; costituirsi parte civile, a nome dell’ Associazione, in qualsiasi procedimento penale; - dare esecuzione a giudicati; - nominare e revocare avvocati e procuratori per gli atti ed i procedimenti tutti di cui sopra, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato alle liti; - presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi; - rappresentare l’ Associazione avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie di ogni grado e qualsiasi altra autorità amministrativa, sindacale, ecc.; - transigere e conciliare qualunque vertenza, nonché recederne; - nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori; - compiere in nome dell’ Associazione tutti gli atti necessari e comunque inerenti all’instaurazione di

giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati; - assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilirne gli incarichi e le mansioni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli; -acquistare, vendere e permutare immobili; Art. 18 - Vicepresidente Assolve le funzioni del Presidente in via straordinaria. In via ordinaria coadiuva il Presidente e assolve anche le funzioni di Segretario: Art. 19 - Tesoriere Si occupa dell'aspetto economico e fiscale dell'associazione. Al Tesoriere, che collabora con il Segretario, spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione. Art. 20 - Esercizio Sociale II Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza degli iscritti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione, entro il giorno 30 Aprile di ciascun anno. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Art. 21 – Modifica dello Statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio L'eventuale modifica del presente Statuto, lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria secondo i criteri espressi per l’elezione degli organi sociali di cui all’art. 11. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione ai soci e non soci. Art. 22 – La Carta dei Valori, costituisce parte integrante dello Statuto. Art. 23 – Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Costituzione Italiana ed al Codice Civile.

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