Regolamento Unita' Cinofile

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Regolamento Unita' Cinofile as PDF for free.

More details

  • Words: 2,252
  • Pages: 8
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

SERVIZIO ATTIVITA’ SANITARIE

LINEE GUIDA (REGOLAMENTO)

PER LE UNITA’ CINOFILE

ART. 1 Presso ogni Unità della C.R.I. con delibera del Comitato Provinciale (e/o Locale) possono essere costituite “Squadre di Soccorso con supporto Cinofilo”, più brevemente “Unità Cinofile di Soccorso”. Entro tre mesi dalla loro costituzione deve essere organizzato un corso di formazione per Aspiranti soccorritori cinofili conforme ai programmi indicati dal presente regolamento. I requisiti richiesti agli aspiranti cinofili C.R.I. per permettere detta costituzione sono: •

Essere soci attivi in una componente dell’Associazione;



Possesso, per almeno un membro della costituenda squadra, di provata capacità ed esperienza nel settore cinofilo (operativo e/o addestrativo) accertamento effettuato dal D.T.N. (Delegato Tecnico Nazionale).

La Squadra di Soccorso con supporto cinofilo è sotto la responsabilità e la guida di un “Responsabile”. Il “Responsabile della S.C.” è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale C.R.I. che lo sceglie tra i membri dei cinofili componenti la squadra, sentito il parere vincolante degli stessi e del D.T.N.. Il Responsabile deve essere di norma il soccorritore della specialità con la maggiore esperienza tecnico - operativa. Sono compiti specifici del Responsabile della S.C., oltre a rispondere al presidente dell’Unità C.R.I. di appartenenza : •

L’applicazione dei programmi di formazione permanente delle U.C.;



L’applicazione dei protocolli d’intervento;



L’organizzazione dei corsi di formazione;



La vigilanza sulla cura ed il mantenimento degli animali da parte dei conduttori; ART. 2

Allo scopo di evitare sovrapposizioni o interferenze con analoghe iniziative, esterne alla C.R.I, è conveniente ricercare preventivamente soluzioni utili all'attuazione - sia sul piano della formazione sia sul piano operativo - delle opportune collaborazioni; ferme restando il rispetto delle reciproche competenze. ART. 3 Scopi delle Squadre Cinofile., sono la costituzione, la formazione, nonché l'impiego operativo d’Unità e Nuclei Cinofili da utilizzare nel soccorso delle persone per quattro differenti specialità : •

Ricerca e soccorso di persone scomparse in superficie;



Ricerca e soccorso di persone travolte da macerie;



Ricerca e soccorso di persone sepolte da valanghe;



Salvataggio nautico;

e per le seguenti attività : •

Agonistica;



Pet-terapy;



Cinoterapia.

Per ognuna di queste discipline i Delegati ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale, locale) possono nominare un referente. Nell’espletamento dei propri compiti le U.C. impiegano anche tecniche e sistemi propri del soccorso in montagna, in acqua nonché metodologie d’intervento specifiche.

2

Detti interventi possono essere attuati in collaborazione con Enti e Corpi dello Stato nonché con le Associazioni di Volontariato. ART. 4 Per il conseguimento degli scopi anzidetti le S.C. si avvalgono delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali posti a disposizione dalla C.R.I.. Ove tali risorse non sono disponibili, e comunque ad integrazione delle stesse, l'Unità C.R.I. , cui dipende la S.C., può avvalersi del concorso di Enti, Corpi dello Stato, Associazioni italiane ed estere aventi finalità medesime a quelle perseguite, nonché delle altre Società Nazionali di C.R.. Tali forme di collaborazione possono essere attuate mediante la disponibilità - da parte degli organismi sopraccitati - di risorse quali, ad esempio: - mezzi terrestri o aerei; - scuole o corsi di formazione; - docenti per lo svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione. Qualsiasi rapporto di collaborazione con le suddette entità deve essere disciplinato da apposite convenzioni. ART. 5 La C.R.I. intrattiene relazioni con Enti e Associazioni allo scopo di ottenere e/o offrire collaborazione. ART. 6 Alle S.C. possono aderire gli appartenenti ad una qualsiasi delle Componenti della C.R.I. purché in possesso dei requisiti di cui al successivo ART. 7. ART. 7 Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti nell'esercizio delle attività di Soccorso con supporto cinofilo, i membri delle S.C. sono sottoposti ad una visita medica specialistica che deve accertare le condizioni fisiche idonee alla pratica di tali attività; detti accertamenti devono essere effettuati annualmente a cura di un sanitario nominato dall’Unità C.R.I. oppure presso un centro di medicina sportiva del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, presso un centro medico specializzato. I soccorritori devono possedere, oltre ai requisiti fisici di cui sopra, particolari caratteristiche psico-attitudinali da riscontrare mediante un apposita selezione all'atto della richiesta di adesione. Per l’Unità Cinofila di Soccorso (conduttore+cane) oltre agli accertamenti sanitari del conduttore, occorre provvedere agli accertamenti veterinari del cane con un controllo almeno semestrale. In allegato al presente Regolamento l’obbligatoria convenzione tra conduttore/proprietario del cane e la C.R.I. per permettere gli adempimenti amministrativi connessi quando l’animale non è di proprietà della C.R.I.. Il costo relativo ai suddetti controlli è a carico dell'Unità C.R.I. cui dipendono le S.C..

3

ART. 8 La squadra di soccorso con supporto cinofilo è articolata in nuclei ed unità in base alla specialità: •

UNITA’ CINOFILA (U.C.) è un operatore CRI (conduttore) munito di cane operativo considerata come un’unica entità inscindibile;



LOGISTA (Log.) è il personale cinofilo CRI non dotato di cane operativo avente una funzione di supporto organizzativo e/o sanitario rispetto alle U.C.;



FIGURANTE (Fig.) è il personale cinofilo CRI non dotato di cane operativo avente una funzione di supporto didattico/addestrativo per le U.C.;



NUCLEO CINOFILO l’insieme organico di base per effettuare un’attività nella specialità (U.C.+Log.) può anche essere permanente;



SQUADRA DI SOCCORSO CON SUPPORTO CINOFILO (S.S.S.C.) l’insieme di tutto l’apparato necessario allo svolgimento delle attività (articolato in corrispondenza di una Unità Amm.va C.R.I.); ART. 9

I membri delle S.C. devono sostenere, individualmente, una apposita prova operativa, come da allegato tecnico oltre a verifiche periodiche almeno annuali per le capacità tecnico-operative. ART. 10 I membri delle S.C. possono fregiarsi di un distintivo di specialità da apporre sull’uniforme di servizio, nonché dei distintivi di Istruttore ed Istruttore Nazionale secondo l’allegato A. E’ altresì prevista, come consuetudine internazionale del settore, una scritta descrittiva della specialità (UNITA CINOFILE, LOGISTA CINOFILO ecc.) sulla tuta d’intervento operativo (della componente CRI di appartenenza) a “capo” della croce rossa rifrangente sul dorso, secondo l’allegato A. ART. 11 Laddove si costituiscano S.C., è nominato il Delegato Tecnico Provinciale/Locale del Soccorso con supporto cinofilo. Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale C.R.I. che lo sceglie tra i membri delle S.C. costituite in provincia, sentito il parere vincolante dei Responsabili delle S.C. operanti nella provincia. Il Delegato deve essere di norma il soccorritore della specialità con la maggiore esperienza tecnico - operativa. ART. 12 Sono compiti del Delegato Tecnico Provinciale/Locale i seguenti: • Organizzazione di corsi per aspiranti conduttori, nonché di corsi di aggiornamento per conduttori, figuranti e logisti; • Coordinamento delle attività di formazione; • Elaborazione di piani d’intervento da applicare sul territorio di competenza in collaborazione con il Delegato provinciale/locale alla protezione civile e con il delegato provinciale/locale alle attività sanitarie (secondo competenza); • Promozione di iniziative atte ad espandere l’organico e lo sviluppo qualitativo delle U.C. nel territorio di competenza;

4

• Gestione dei rapporti interni ed esterni alla C.R.I. , nel settore specifico, utili all’ottimizzazione dell’impiego delle U.C. ; • Compilazione ed aggiornamento degli elenchi delle U.C.; • relazionare il Consiglio Direttivo del Comitato ed il D.T.R. (Delegato Regionale) circa le attività svolte dalle S.C.; • comunicare al Delegato Tecnico Regionale i nominativi degli eventuali Aspiranti Istruttori.

ART. 13 Laddove si costituiscano S.C., è nominato il Delegato Tecnico Regionale del Soccorso con supporto cinofilo. Il Delegato Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. che lo sceglie tra i membri delle S.C. costituite in regione, sentito il D.T.N. ed il parere vincolante dei Responsabili delle S.C. operanti nella regione. Il Delegato Regionale deve essere di norma almeno in possesso del titolo di Istruttore. ART. 14 Sono compiti del Delegato Tecnico Regionale . i seguenti: Sul piano organizzativo-amministrativo • assistenza ed ausilio ai responsabili/delegati afferenti; • organizzazione dei test di verifica annuali della operatività delle U.C. operanti nella regione di competenza; • compilare ed aggiornare gli elenchi delle U.C. della regione; • promuovere lo sviluppo delle attività cinofile nella regione; • relazionare il Consiglio Direttivo Regionale ed il delegato regionale alla P.C. della C.R.I., circa le attività svolte dalle S.C. nell’ambito della regione di competenza; • comunicare al Delegato Tecnico Nazionale i nominativi degli eventuali Aspiranti Istruttori Nazionali. Sul piano operativo in collaborazione e con il coordinamento del Delegato Regionale alla protezione civile della C.R.I. (delibera 104 Dicembre 2000) •

coordina gli interventi operativi delle U.C. nell’ambito della regione di competenza;



gestisce direttamente le azioni operative cinofile in caso di catastrofe;



elabora i piani d’intervento per la regione di competenza;

ART. 15 E' nominato il Delegato Tecnico Nazionale per il Soccorso con supporto cinofilo. Il Delegato Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. su proposta dei D.R. (Delegati Regionali U.C.), che lo designano tenuto conto della reale conoscenza e competenza nel settore cinofilo, oltre al possesso di spiccate caratteristiche di manangerialità e capacità organizzativa. ART. 16

5

Sono compiti del Delegato Tecnico Nazionale i seguenti: • coordinare a livello nazionale ed internazionale gli interventi operativi delle U. C. con il coordinamento del competenti Servizi del Comitato Centrale (S.A.S.-S.I.E.-S.A.I.) come unico riferimento degli stessi in caso di effettiva attivazione di emergenza; • elaborare i piani di allertamento ed operativi nazionali del settore; • compilare ed aggiornare gli albi nazionali dei soccorritori cinofili in collaborazione con il competente Servizio del Comitato Centrale; • verificare i programmi ed i titoli dei docenti dei corsi per cinofili; • organizzare i corsi per Istruttori Nazionali e gli esami di verifica annuale dell’operatività ; • organizzare i corsi di formazione per Aspiranti Istruttori e Istruttori Nazionali; • organizzare i corsi di aggiornamento per Istruttori e Istruttori nazionali ; • relazionare il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Delegato Nazionale alla P.C. della C.R.I. circa le attività svolte dalle U.C.; • elaborare il programma di formazione permanente delle U.C.; • elaborare il programma del corso di aggiornamento per Istruttori e Istruttori Nazionali ; • elaborare il programma dell’esame annuale per la verifica dell’operatività; • approvare eventuali collaborazioni a livello nazionale ed internazionale con organismi esterni alla C.R.I.; • studiare progetti di sviluppo dell’attività di Soccorso con supporto cinofilo; • formulare eventuali proposte di • • modifica al presente Regolamento. ART.17 E’ istituito l’Albo Nazionale degli Operatori Cinofili . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •

avere effettuato stagionalmente non meno di 100 ore di servizio in tale mansione;



avere superato l’esame di verifica annuale;



essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I.. ART.18

E’ istituito l’Albo Nazionale degli Istruttori Cinofili . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •

avere effettuato non meno di 50 ore di attività didattica nella specialità ed aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell’organizzazione di almeno un corso di formazione per Operatori;



6

essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I..

ART.19 E’ istituito l’Albo Nazionale degli Istruttori Nazionali Cinofili . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •

avere effettuato non meno di 50 ore di attività didattica nella specialità ed aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell’organizzazione di almeno un corso di formazione per Istruttori e/o aver elaborato testi, manuali e supporti didattici per il settore;



essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I.. ART. 20

Per quanto non è esplicitamente menzionato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della C.R.I.. NORME TRANSITORIE ART. 21 PRESO ATTO che, presso talune Unità periferiche della C.R.I., sono già in essere iniziative finalizzate alle attività di Soccorso con supporto cinofilo, all'interno delle quali operano, in qualità di conduttori, logisti, figuranti, istruttori, componenti dell’Associazione che hanno maturato - all'interno ed all’esterno della C.R.I - provata esperienza nel campo del soccorso cinofilo e dell’addestramento di cani; ATTESO che il riconoscimento ufficiale di tali figure costituisce un necessario passaggio per lo sviluppo dell’attività nel settore del soccorso cinofilo; SI DETERMINA CHE, a sanatoria, il conferimento del titolo di "Unità Cinofila" - nella relativa specialità – (anche per Logisti e Figuranti) ai soci, soci conduttori e relativi cani, che hanno esercitato attività - all'interno della C.R.I. - da almeno un anno dimostrabile. Il conferimento del titolo di "Istruttore di U.C." ai soci che hanno esercitato attività - in qualità di Istruttori - all'interno della C.R.I. da almeno tre anni dimostrabili. In tale fase transitoria possono essere avanzate richieste di equipollenza per U.C. ed Istruttori da parte di persone abilitate da organizzazioni esterne alla C.R.I. di comprovato elevato livello tecnico. I titoli di cui sopra sono conferiti a cura del Presidente Generale della C.R.I.. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, che vogliono ottenere il riconoscimento ufficiale dei titoli stessi, devono presentare specifica richiesta al Comitato Centrale per la via gerarchica. Alla domanda deve essere allegato il proprio stato di servizio vistato dal Presidente dell'Unità C.R.I. cui dipendono. Il competente Servizio del Comitato Centrale provvederà ad acquisire il vincolante parere tecnico del Delegato Nazionale alle attività di soccorso con supporto cinofilo. La presente norma ha validità per dodici mesi dalla approvazione e divulgazione del presente regolamento. ART. 22 Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento verranno pubblicate le ”procedure per le attività d’intervento in caso di calamità e di emergenza”, i programmi didattici di dettaglio , i capitolati tecnici per gli equipaggiamenti dei cani e degli operatori per i mezzi specifici, nonchè le procedure intercomponenti per la corretta gestione delle risorse umane.

7

8

Related Documents

Regolamento
July 2020 24
Regolamento
November 2019 38
Regolamento
May 2020 23
Angolo Regolamento
May 2020 5
Regolamento Mlaic
June 2020 2