CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE
SERVIZIO ATTIVITA’ SANITARIE
LINEE GUIDA (REGOLAMENTO)
SOCCORSI CON TECNICHE SPECIALI ED AEROMOBILI
ART. 1 Presso ogni Unità della C.R.I. con delibera del Comitato Provinciale (e/o Locale) possono essere formati “Operatori” ed eventualmente costituite “Squadre di Soccorso con mezzi e tecniche speciali“ (Squadre Soccorsi Speciali). I requisiti richiesti agli aspiranti per permettere detta costituzione sono: •
Essere soci attivi in una componente dell’Associazione;
La Squadra di Soccorso Speciale è sotto la responsabilità e la guida di un “Responsabile”. Il “Responsabile della S.S.S.” è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale C.R.I. che lo sceglie tra i membri dei componenti la squadra, sentito il parere vincolante degli stessi e del D.T.N.. Il Responsabile deve essere di norma il soccorritore della specialità con la maggiore esperienza tecnico - operativa. Sono compiti specifici del Responsabile della S.S.S., oltre a rispondere al presidente dell’Unità C.R.I. di appartenenza : •
L’applicazione dei programmi di formazione permanente ;
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L’applicazione dei protocolli d’intervento;
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L’organizzazione dei corsi di formazione;
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La vigilanza sulla cura ed il mantenimento di materiali ed equipaggiamenti assegnati; ART. 2
Allo scopo di evitare sovrapposizioni o interferenze con analoghe iniziative, esterne alla C.R.I, è conveniente ricercare preventivamente soluzioni utili all'attuazione - sia sul piano della formazione sia sul piano operativo - delle opportune collaborazioni; ferme restando il rispetto delle reciproche competenze. ART. 3 Gli operatori e le Squadre Soccorsi Speciali., hanno come scopi la costituzione, la formazione, nonché l'impiego operativo di Nuclei da impiegare nel soccorso specializzato delle persone per quattro differenti specialità : •
Equipaggi sanitari di bordo per aeromobili ad ala rotante (e fissa) e per eventuali altri mezzi speciali quali aeromobili ad ala fissa. hoovercraft ecc.;
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Personale elitrasportato che utilizza l’aeromobile ad ala rotante quale vettore di avvicinamento e trasporto;
•
Personale che utilizza tecniche ed equipaggiamenti per rocciatori e speleologi su terreno impervio.
•
Monitori C.R.I. che opportunamente formati provvedano alla formazione/informazione di tutti gli operatori C.R.I. all’avvicinamento ed alle segnalazioni per le operazioni di soccorso che vedono impegnate aeromobili ad ala rotante;
Per ognuna di queste discipline i Delegati ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale, locale) possono nominare un referente. Detti interventi possono essere attuati in collaborazione con Enti e Corpi dello Stato, ditte di trasporto aereo.
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Per il conseguimento degli scopi anzidetti le S.S.S. si avvalgono delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali posti a disposizione dalla C.R.I.. Ove tali risorse non sono disponibili, e comunque ad integrazione delle stesse, l'Unità C.R.I. , da cui dipende la Squadra., può avvalersi del concorso di Enti, Corpi dello Stato, Ditte, Associazioni italiane ed estere aventi finalità medesime a quelle perseguite, nonché delle altre Società Nazionali di C.R.. Tali forme di collaborazione possono essere attuate mediante la disponibilità - da parte degli organismi sopraccitati - di risorse quali, ad esempio: - mezzi terrestri o aerei; - scuole o corsi di formazione; - docenti per lo svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione. Qualsiasi rapporto di collaborazione con le suddette entità deve essere disciplinato da apposite convenzioni. ART. 5 La C.R.I. intrattiene relazioni con Enti e Associazioni allo scopo di ottenere e/o offrire collaborazione. ART. 6 Alle S.S.S. possono aderire gli appartenenti ad una qualsiasi delle Componenti della C.R.I. purché in possesso dei requisiti di cui al successivo ART. 7. ART. 7 Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti nell'esercizio delle attività di Soccorso Specialeo, i membri delle S.C. sono sottoposti ad una visita medica specialistica che deve accertare le condizioni fisiche idonee alla pratica di tali attività; detti accertamenti devono essere effettuati annualmente a cura di un sanitario nominato dall’Unità C.R.I. oppure presso un centro di medicina sportiva del Servizio Sanitario Nazionale, presso il Centro di Medicina Aeronautica e Spaziale, ovvero, presso un centro medico specializzato. I soccorritori devono possedere, oltre ai requisiti fisici di cui sopra, particolari caratteristiche psico-attitudinali da riscontrare mediante un apposita selezione all'atto della richiesta di adesione. Il costo relativo ai suddetti controlli è a carico dell'Unità C.R.I. cui dipendono le S.C..
ART. 8 La Squadra di Soccorso Speciale è articolata in nuclei in base alla specialità: •
NUCLEO SANITARIO DI BORDO
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NUCLEO SPECIALE INTERVENTO EMERGENZA;
con le relative figure di operatori:
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OPERATORE SOCCORSO SPECIALE SANITARIO Medico di emergenza con comprovata attività, Infermiere Professionale, Operatore abilitato;
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OPERATORE SOCCORSO SPECIALE TECNICO Operatore abilitati ad uso di tecniche speciali di movimento su terreno impervio con l’aeromobile ad ala rotante, con mezzi ed equipaggiamenti vari. ART. 9
I membri delle S.S.S. devono sostenere, individualmente, una apposita prova operativa, come da allegato tecnico oltre a verifiche periodiche almeno annuali per le capacità tecnico-operative. ART. 10 I membri delle S.C. possono fregiarsi di un distintivo di specialità da apporre sull’uniforme di servizio, nonché dei distintivi di Istruttore ed Istruttore Nazionale secondo l’allegato A. ART. 11 Laddove si costituiscano S.S.S., è nominato il Delegato Provinciale dei Soccorsi Speciali. Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale C.R.I. che lo sceglie tra i membri delle S.S.S. costituite in provincia, sentito il parere vincolante dei Responsabili delle S.S.S. operanti nella provincia. Il Delegato deve essere di norma il soccorritore della specialità con la maggiore esperienza tecnico - operativa. ART. 12 Sono compiti del Delegato Provinciale i seguenti: • Organizzazione di corsi per aspiranti conduttori, nonché di corsi di aggiornamento; • Coordinamento delle attività di formazione; • Elaborazione di piani d’intervento da applicare sul territorio di competenza in collaborazione con il Delegato provinciale alla protezione civile e con il delegato provinciale alle attività sanitarie (secondo competenza); • Promozione di iniziative atte ad espandere l’organico e lo sviluppo qualitativo dei S.S.S. nel territorio di competenza; • Gestione dei rapporti interni ed esterni alla C.R.I. , nel settore specifico, utili all’ottimizzazione dell’impiego delle S.S.S.; • Compilazione ed aggiornamento degli elenchi degli operatori; • Relazionare il Consiglio Direttivo del Comitato ed il D.R. (Delegato Regionale) circa le attività svolte dalle S.S.S.; • Comunicare al Delegato Regionale i nominativi degli eventuali Aspiranti Istruttori.
ART. 13 Laddove si costituiscano S.S.S., è nominato il Delegato Regionale dei Soccorsi Speciali. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. che lo sceglie tra i membri delle S.S.S. costituite in regione, sentito il D.N. ed il parere vincolante dei Responsabili delle S.S.S. operanti nella regione. Il Delegato Regionale deve essere di norma almeno in possesso del titolo di Istruttore.
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ART. 14 Sono compiti del Delegato Regionale . i seguenti: Sul piano organizzativo-amministrativo • assistenza ed ausilio ai responsabili/delegati afferenti; • organizzazione dei test di verifica annuali della operatività dei Nuclei/S.S.S. operanti nella regione di competenza; • compilare ed aggiornare gli elenchi delle S.S.S. della regione; • promuovere lo sviluppo delle attività nella regione; • relazionare il Consiglio Direttivo Regionale circa le attività svolte dalle S.S.S. nell’ambito della regione di competenza; • comunicare al Delegato Nazionale i nominativi degli eventuali Aspiranti Istruttori Nazionali. Sul piano operativo in collaborazione e con il coordinamento del Delegato Regionale alla protezione civile della C.R.I. •
coordina gli interventi operativi delle S.S.S. nell’ambito della regione di competenza;
•
elabora i piani d’intervento per la regione di competenza; ART. 15
E' nominato il Delegato Nazionale per i Soccorsi Speciali. Il Delegato Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. su proposta dei D.R. (Delegati Regionali) Il Delegato Nazionale deve essere in possesso del titolo di Istruttore Nazionale . ART. 16 Sono compiti del Delegato Nazionale i seguenti: • coordinare a livello nazionale ed internazionale gli interventi operativi delle S.S.S. con il coordinamento del competenti Servizi del Comitato Centrale (S.A.S.-S.I.E.) come unico riferimento degli stessi in caso di effettiva attivazione di emergenza; • elaborare i piani di allertamento ed operativi nazionali del settore; • compilare ed aggiornare gli albi nazionali dei soccorritori speciali in collaborazione con il competente Servizio del Comitato Centrale; • verificare i programmi ed i titoli dei docenti dei corsi ; • organizzare i corsi per Istruttori Nazionali e gli esami di verifica annuale dell’operatività ; • organizzare i corsi di formazione per Aspiranti Istruttori e Istruttori Nazionali; • organizzare i corsi di aggiornamento per Istruttori e Istruttori nazionali ; • relazionare il Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. circa le attività svolte dalle S.S.S.; • elaborare il programma di formazione permanente delle S.S.S.; • elaborare il programma del corso di aggiornamento per Istruttori e Istruttori Nazionali ; • elaborare il programma dell’esame annuale per la verifica dell’operatività; • studiare progetti di sviluppo dell’attività di Soccorso con supporto cinofilo; • formulare eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.
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ART.17 E’ istituito l’Albo Nazionale degli Operatori di Soccorso Speciale . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •
avere effettuato stagionalmente non meno di 100 ore di servizio in tale mansione;
•
avere superato l’esame di verifica annuale;
•
essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I.. ART.18
E’ istituito l’Albo Nazionale degli Istruttori per i Soccorsi Speciali . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •
avere effettuato non meno di 50 ore di attività didattica nella specialità ed aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell’organizzazione di almeno un corso di formazione per Operatori;
•
essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I.. ART.19
E’ istituito l’Albo Nazionale degli Istruttori Nazionali per i Soccorsi Speciali . Verranno iscritti in tale Albo tutti coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio di tale mansione. Il mantenimento dell’iscrizione in tale Albo è subordinato alle seguenti condizioni: •
avere effettuato non meno di 50 ore di attività didattica nella specialità ed aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell’organizzazione di almeno un corso di formazione per Istruttori e/o aver elaborato testi, manuali e supporti didattici per il settore;
•
essere in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive componenti C.R.I.. ART. 20
Per quanto non è esplicitamente menzionato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della C.R.I.. NORME TRANSITORIE ART. 21 PRESO ATTO che, presso talune Unità periferiche della C.R.I., sono già in essere da tempo iniziative finalizzate alle attività di Soccorso Speciale, all'interno delle quali operano, in qualità di operatori, componenti dell’Associazione che hanno maturato - all'interno ed all’esterno della C.R.I - provata esperienza nel campo dei soccorsi speciali; ATTESO che il riconoscimento ufficiale di tali figure costituisce un necessario passaggio per lo sviluppo dell’attività nel settore; SI DETERMINA CHE, a sanatoria, il conferimento del titolo di "Operatore di Soccorso Speciale" (SANITARIO – TECNICO ) nella relativa specialità venga rilasciato al personale C.R.I. che ha esercitato attività all'interno della C.R.I. da almeno un anno dimostrabile dopo i corsi di formazione svolti nel settore dalle Componenti C.R.I. e dopo un corso di aggiornamento il cui programma è stabilito dal D.N.. Sono Operatori di Soccorso Speciale Sanitario gli operatori C.R.I. abilitati dai corsi S.A.R..
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Il conferimento del titolo di "Istruttore per i Soccorsi Speciali" ai soci che hanno esercitato attività - in qualità di Istruttori - all'interno della C.R.I. – nel settore dei Soccorsi Speciali dopo un corso di aggiornamento il cui programma è stabilito dal D.N.. I titoli di cui sopra sono conferiti a cura del Presidente Generale della C.R.I.. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, che vogliono ottenere il riconoscimento ufficiale dei titoli stessi, devono presentare specifica richiesta al Comitato Centrale per la via gerarchica. Alla domanda deve essere allegato il proprio stato di servizio vistato dal Presidente dell'Unità C.R.I. cui dipendono. Il competente Servizio del Comitato Centrale provvederà ad acquisire il vincolante parere tecnico del Delegato Nazionale alle attività di soccorso speciali. La presente norma ha validità per dodici mesi dalla approvazione e divulgazione del presente regolamento. ART. 22 Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento verranno pubblicate le ”procedure per le attività d’intervento in caso di calamità e di emergenza”, i programmi didattici di dettaglio , i capitolati tecnici per gli equipaggiamenti, nonchè le procedure intercomponenti per la corretta gestione delle risorse umane.
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